Cass. civ. n. 31310/2024
La dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell'inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia manifestata dallo stesso dopo il raggiungimento della maggiore età.
Cass. civ. n. 19010/2024
L'art. 484 c.c., nel prevedere che l'accettazione con beneficio di inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva, di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti; la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato, ma non incide sulla limitazione della responsabilità intra vires, che è condizionata anche alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice (artt. 485, 487, 488 c.c.), non perché abbia perduto ex post il beneficio, ma perché non lo ha mai conseguito; le disposizioni che impongono il compimento dell'inventario entro determinati termini non ricollegano all'inutile decorso del termine un effetto di decadenza, ma sanciscono sempre come conseguenza che l'erede venga considerato accettante puro e semplice, mentre la decadenza è ricollegata solo ed esclusivamente ad alcune condotte, che attengono alla fase della liquidazione e sono quindi necessariamente successive alla redazione dell'inventario.
Cass. civ. n. 15750/2024
In tema di accertamento fiscale, l'erede, che ha accettato con beneficio di inventario, ha interesse a reagire avverso l'avviso intestato al de cuius, notificatogli in qualità di successore, per far constare la sua qualità soggettiva e, in dipendenza di essa, per far contenere l'entità della pretesa tributaria entro il limite dell'attivo ereditario, ai sensi dell'art. 490 c.c.
Cass. civ. n. 34852/2023
Va rimessa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la questione se: a) nel caso di eredità devoluta ai minori o agli incapaci, l'accettazione beneficiata costituisca una fattispecie complessa a formazione progressiva che richiede per il suo perfezionamento e ad ogni altro effetto anche la redazione dell'inventario, o se tale adempimento operi esclusivamente quale causa di decadenza dalla limitazione di responsabilità per i debiti ereditari; b) se – quindi - tale beneficio si acquisti o meno in via automatica per effetto della dichiarazione ex art. 484 c.c. resa dal rappresentante dell'incapace o solo con la redazione dell'inventario, questione che incide anche sul regime della responsabilità per i debiti nel periodo intermedio; c) se il chiamato (incapace o minore) nel cui interesse sia stata fatta la dichiarazione ex art. 484 c.c. ma non l'inventario, possa rinunciare all'eredità fino a che non sia spirato il termine di un anno previsto dall'art. 489 c.c.
Cass. civ. n. 26419/2023
Il conferimento al notaio dell'incarico di ricevere l'accettazione di eredità con beneficio di inventario non comprende automaticamente quello di redigere l'inventario, trattandosi di due atti diversi che devono costituire oggetto di distinti specifici incarichi.
Cass. civ. n. 19838/2019
Ai fini della verifica del decorso del termine di decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario, rileva la data di redazione dello stesso e non quella del suo inserimento nel registro delle successioni; ove l'inventario sia stato effettuato dopo la dichiarazione, il pubblico ufficiale che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, fare inserire nel registro l'annotazione della data in cui è stato compiuto. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 07/03/2013).
Cass. civ. n. 5460/2017
In tema di accettazione beneficiata dell'eredità, il provvedimento che decide sul reclamo proposto avverso i provvedimenti emessi a seguito di istanza di modifica del decreto di autorizzazione alla redazione dell'inventario, non è impugnabile col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., in quanto riconducibile, al pari del decreto di cui all'art. 769 c.p.c., alla giurisdizione volontaria e, pertanto, privo del carattere della decisorietà e della idoneità al passaggio in giudicato. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/06/2015).
Cass. civ. n. 4419/2008
La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l'erario. Quest'ultimo, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede (anche nel caso in cui questi abbia rilasciato i beni ereditari in favore dei creditori), non può liquidare od esigere nei confronti dell'erede l'imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede.
Cass. civ. n. 16739/2005
In tema di successioni mortis causa l'art. 484 c.c., nel prevedere che l'accettazione con beneficio d'inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti; infatti, sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica, sia la comune configurazione in termini di adempimenti necessari, sia la mancata di una distinta disciplina dei loro effetti, fanno apparire ingiustificata l'attribuzione all'uno dell'autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell'altro. Ne consegue che, se da un lato la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato che subentra perciò in universum ius defuncti compresi i debiti del de cuius d'altro canto essa non incide sulla limitazione della responsabilità intra vires che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario,in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice (artt. 485, 487, 488 c.c.) non perché abbia perduto ex post il beneficio, ma per non averlo mai conseguito.
Infatti, le norme che impongono il compimento dell'inventario in determinati termini non ricollegano mai all'inutile decorso del termine stesso un effetto di decadenza ma sanciscono sempre come conseguenza che l'erede viene considerato accettante puro e semplice, mentre la decadenza è chiaramente ricollegata solo ed esclusivamente ad alcune altre condotte,che attengono alla fase della liquidazione e sono quindi necessariamente successive alla redazione dell'inventario. Poiché l'omessa redazione dell'inventario comporta il mancato acquisto del beneficio e non la decadenza dal medesimo, ne consegue che all'erede, il quale agisce contro i terzi non chiamati alla successione, è precluso l'esperimento dell'azione di riduzione, non sussistendo il presupposto al riguardo richiesto dall'art. 564, primo comma, ultima parte, c.c., cioè l'accettazione con beneficio d'inventario.
Cass. civ. n. 2689/1978
Dell'accettazione con beneficio d'inventario, di cui agli artt. 484 e segg. c.c., in quanto diretta ad evitare che il patrimonio del de cuius si confonda con quello del chiamato alla successione ereditaria, e che questi debba rispondere dei debiti ultra vires hereditatis, possono avvalersi esclusivamente gli eredi, e cioè, i soggetti che subirebbero detti effetti in caso di accettazione pura e semplice. La legittimazione ad accettare con beneficio di inventario, pertanto, deve essere negata ai successori a titolo particolare, ivi compreso il coniuge superstite che subentri in una quota d'usufrutto, quale legatario ex lege, ai sensi delle disposizioni del codice civile vigenti prima della riforma del diritto di famiglia di cui alla L. 19 maggio 1975, n. 151, giacché anche per le obbligazioni a suo carico a termini dell'art. 1010 c.c. non è esposto al pericolo di dover rispondere con il patrimonio personale.