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Articolo 2934 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Estinzione dei diritti

Dispositivo dell'art. 2934 Codice Civile

Ogni diritto si estingue per prescrizione [252 disp. att.](1), quando il titolare non lo esercita per il tempo [2962, 2963] determinato dalla legge [1242 comma 2].

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge(2) [248, 249, 263, 270, 553, 948, 1111, 1422, 1865].

Note

(1) In realtà, l'orientamento dottrinale prevalente reputa che non sia del tutto corretto definire tale evento giuridico "estinzione", in quanto il diritto in questione non si estingue, ma si affievolisce permettendo ai terzi di opporre l'avvenuta prescrizione frustrando l'iniziativa del soggetto che, rimasto immobile per il periodo sancito dal legislatore, voglia improvvisamente far valere in giudizio il proprio diritto. Si tratta pertanto di un'ipotesi di "estinzione dell'azione", piuttosto che del diritto in sé: infatti, se la prescrizione determinasse la vera e propria estinzione dello stesso, non avrebbe inoltre alcun senso la disposizione dettata dall'art. 2940, in forza della quale non è possibile domandare la ripetizione del valore di un debito prescritto.
(2) Sono giudicati imprescrittibili sia i diritti cosiddetti indisponibili sia quelli che sono tali ex lege. Sono sottratti alla disponibilità del titolare prevalentemente poiché rispondono ad un'esigenza collettiva: si tratta, ad esempio, dei diritti della personalità (in primis, il diritto al nome ex art. 6 e all'immagine ex art. 10), dei diritti connotanti uno status (come il diritto di cittadinanza), dei poteri di diritto familiare (prima fra tutti ovviamente la responsabilità genitoriale) o ancora dei diritti patrimoniali che discendono da rapporti familiari (vedi l'usufrutto legale, il diritto agli alimenti, ecc.).
Sono invece considerati non sottoposti a prescrizione in virtù di espressa disposizione normativa: il diritto di proprietà stabilito dal Libro III, Titolo II, del quale viene esplicitamente sancita l'impossibilità di perdita per non utilizzo (ad eccezione del caso di usucapione posta in essere da un terzo, in virtù del Libro III, Titolo VIII, Capo II, Sez. III), il diritto in capo all'erede di chiedere il riconoscimento della sua qualifica verso chiunque possieda i beni ereditari (v. art. 533) e il diritto di domandare la nullità contrattuale (come dispone il Libro IV, Titolo II, Capo XI).

Ratio Legis

La norma in commento è fondamentale nell'ordinamento giuridico e trova la sua giustificazione nella forte esigenza di stabilità e certezza dei rapporti giuridici, presupponendo l'esistenza di un diritto che poteva essere esercitato dal titolare, appunto l'inerzia del titolare in tema e la decorrenza di un periodo di tempo stabilito ex lege.

Brocardi

Adelantibus et non dormientibus iura succurrunt
Destitisse videtur qui intra tempus non peregit
In facultativis non datur praescriptio
Longi temporis praescriptio
Praescriptio (longi temporis)
Qui destiterit agere, amplius et accusare prohibetur
Toties praescribitur actioni nondum natae, quoties nativitas eius a voluntate creditoris pendet

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2934 Codice Civile

Cass. civ. n. 8640/2020

Condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio; sicché, anche quando il termine acceda al diritto di credito da far valere, la prescrizione decorre anche quando il diritto non sia esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, potendo il creditore ricorrere al giudice per la fissazione di un termine, ai sensi dell'art. 1183, comma 2, c.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/06/2017)

Cass. civ. n. 23669/2016

Il diritto d'uso sulle aree a parcheggio, di cui all'art. 41 "sexies" della l. n. 1150 del 1942, ha natura reale ed è, pertanto, soggetto a prescrizione ventennale, non rientrando tra i diritti indisponibili ex art. 2934, comma 2, c.c., senza che osti a tale conclusione il vincolo pubblicistico di destinazione che connota in via permanente dette aree, giacché, ai fini del corretto assetto urbanistico, è indifferente che di esse fruiscano i proprietari degli appartamenti in relazione ai quali furono calcolate ovvero altri soggetti.

Cass. civ. n. 21885/2011

Nel caso di inadempimento da parte di un privato all'impegno assunto con un comune a trasferire la proprietà di un terreno, seppur collegato (e nella specie posteriore) all'accordo corrispondente allo schema procedimentale di cui all'art. 31, quinto comma, della legge n. 1150 del 1942 (nel testo "ratione temporis" vigente), avente ad oggetto il rilascio di una licenza edilizia subordinata all'impegno di attuare le opere di urbanizzazione, il diritto del comune di avvalersi della tutela dell'esecuzione del contratto in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 c.c., non è indisponibile e quindi è soggetto a prescrizione; non basta infatti ad integrare l'indisponibilità - cui fa riferimento l'art. 2934, secondo comma, c.c. - l'esistenza di una finalità di pubblico interesse, il cui perseguimento non si sottrae, in via di principio, agli effetti del trascorrere del tempo, nemmeno quando si sia in presenza di atti autoritativi della P.A., e dovendosi comunque avere riguardo al contenuto oggettivo del diritto della cui prescrizione si discute, non già alla natura ed alla causa degli atti negoziali dai quali quel diritto trae origine.

Cass. civ. n. 19204/2011

Il diritto al risarcimento del danno, anche quando viene azionato per effetto della mancata realizzazione di un diritto indisponibile, conservando la propria autonomia rispetto al diritto originario, non ne assume il carattere dell'indisponibilità ed è, pertanto, soggetto alla prescrizione decennale di cui all'art. 2934 c.c. Ne consegue che, in tema di compravendita immobiliare, decennale è la durata del termine di prescrizione del diritto dell'acquirente ad ottenere l'indennizzo da mancato rilascio del certificato di abitabilità, atteso che detta omissione costituisce non già un illecito ma un inadempimento dell'obbligazione derivante dal contratto di vendita, connaturale alla destinazione abitativa dell'immobile alienato; tale termine decorre dalla stipula del contratto o dal diverso termine indicato dal giudice per l'adempimento.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2934 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

F. M. chiede
mercoledì 12/04/2023
“Riguarda l’istituto della prescrizione:
sono un anziano ingegnere professionista. per circa trenta anni ho avuto come cliente il sig. bianchi ho svolto innumerevoli incarichi, dalla compilazione di una singola planimetria, alla progettazione di impianti produttivi. uno degli ultimi incarichi e’ relativo alla ristrutturazione di immobili agricoli per renderli idonei ad uso agrituristico.
il sig. bianchi il 02/06/2000 per questo incarico mi conferì procura notarile (che intendo allegare successivamente).
per questo incarico non mi sono stati versati i compensi professionali e ne il rimborso di consistenti importi anticipati dal sottoscritto ed oggi mi sono attivato per riceverli dagli eredi, del sig. bianchi deceduto il 17/02/2021 data in cui la predetta procura notarile ha perso efficacia. i lavori sono terminati il 25/02/2021.
il 27/05/2021 (prima che scadesse l’anno dal decesso) ho verbalmente comunicato ad uno dei due eredi (gli eredi sono due, di cui una incapace di intendere e di volere per malattia) la sig. lea (omissis) procuratrice della seconda erede sig.ra micheline (omissis), la mia necessità di essere pagato per il lavoro svolto e che avrei provveduto a inviarle formale raccomandata. purtroppo fui colpito da ictus il 18/01/2021 ed oggi avendo recuperato in parte i danni procurati dall’ictus valuto la possibilità di poter chiedere i compensi relativi non solo a questo ultimo lavoro ma a tutti quelli fatti initerrottamente per tanti anni, circa trenta da ciò la necessità di un parere relativo alla prescrizione.”
Consulenza legale i 27/04/2023
Il presente quesito richiede di analizzare l’istituto della prescrizione.
La prescrizione è disciplinata dagli artt. 2934 c.c. e seguenti e consiste nell’estinzione di un diritto quando il titolare non lo esercita per un determinato tempo.
La prescrizione ordinaria è di dieci anni come previsto dall’[[2946]].

È possibile però interromperla ai sensi dell’art. 2943 del c.c. sia notificando l’atto di inizio di un giudizio o anche inviando qualsiasi altro atto che valga a costituire in mora il debitore.
L’atto deve avere lo scopo esclusivo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di far valere il proprio diritto senza che siano necessarie formule sacramentali (Cass. civ. n. 24054/2015) o particolari mezzi di trasmissione, essendo perfettamente valida anche una raccomandata inviata a mezzo del servizio postale (Cass. civ. n. 7715/2003).
Si interrompe anche con il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale può essere fatto valere (art. 2944 del c.c.).

La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere come previsto dall’art. 2935 del c.c..
La disposizione riguarda solo la possibilità legale di fare valere il diritto e quindi gli impedimenti di mero fatto non sono presi in considerazione (Cass. civ. n. 7645/1994).

Nel caso di specie sembra che non siano mai stati posti in essere atti interruttivi ma è stata fatta solo una richiesta di pagamento verbale agli eredi del debitore originario che non ha alcuna funzione di interruzione della prescrizione.
Non è facile stabilire quale sia il dies a quo da considerare per valutare se è intervenuta la prescrizione o meno del diritto ai compensi per un’attività che è iniziata oltre 30 anni fa.
Sarebbe necessario visionare tutte le prestazionisvolte e le eventuali parcelle emesse.
In linea generale si consiglia di considerare come giorno da cui decorre la prescrizione, per le attività che riguardano opere ormai giunte a termine, quello in cui la prestazione è stata compiuta.
In tal caso, in assenza di atti interruttivi come sopra descritti, il diritto al compenso per le attività svolte oltre dieci anni fa è prescritto.
Sarà però possibile richiedere i compensi per il lavoro eseguito successivamente anche con l’invio di una raccomandata interruttiva della prescrizione.

Si segnala, inoltre, che il compenso per i professionisti e il rimborso delle spese correlate è soggetto alla prescrizione presuntiva breve di tre anni previsto dall’art. 2956 del c.c..
Tali prescrizioni si fondano sulla presunzione che il pagamento sia stato eseguito e possono essere vinte dalla prova contraria o dall’ammissione del debitore di non averlo estinto o dalla contestazione della sua esistenza (Cass. civ. n. 5563/2004).
Gli eredi del defunto debitore potrebbero quindi eccepire la prescrizione presuntiva di tre anni ma ciò gli precluderebbe di sostenere anche la prescrizione ordinaria perché i due istituti sono incompatibili fondandosi uno su una presunzione di pagamento mentre l’altro sull’inerzia del titolare del diritto nel richiedere la sua attuazione (Cass civ. n. 6850/2001).

Si consiglia quindi di rivolgersi il prima possibile ad un legale che possa valutare quali crediti è ancora possibile fare valere e quali azioni giudiziarie eventualmente intraprendere.

Stefano C. chiede
giovedì 19/04/2018 - Lombardia
“Buongiorno,

Ho ricevuto raccomandata da parte dell'Università dove ho frequentato gli studi per alcuni anni dove viene evidenziata una mancanza di pagamento della seconda rata per l'anno 2010/2011.
Avrei necessità di capire quali sono i tempi per la prescrizione e come comportarmi con la richiesta di importo da pagare.

Grazie
Saluti”
Consulenza legale i 02/05/2018
La prescrizione è un istituto giuridico che concerne gli effetti giuridici del trascorrere del tempo ed è quel fenomeno che porta all’estinzione di un diritto che non viene esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge.
Il Codice civile, agli artt. 2934 e ss., detta i seguenti principi generali sulla prescrizione: ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge (art. 2934); la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935); è nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione (art. 2936).
Quanto alla durata, l’art. 2946 dispone: “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si prescrivono con il decorso di 10 anni”.

La norma che sembra disporre diversamente è quella prevista al n. 4 dell’art. 2948 c.c. secondo il quale: “ si prescrivono in 5 anni gli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.

Alla luce del detto articolo ci si chiede se per le tasse universitarie operi la prescrizione decennale oppure quella breve di 5 anni di cui al citato art. 2948 c.c.
La Giurisprudenza ha chiarito che la prescrizione quinquennale di cui al n. 4 dell’art. 2948 c.c. trova applicazione nell’ipotesi di prestazioni periodiche in relazione ad una causa debendi continuativa, mentre la medesima norma non trova applicazione nell’ipotesi di debito unico. Le tasse universitarie sono dovute dal momento dell’iscrizione e per tutto l’anno accademico di riferimento, indipendentemente dal fatto che lo studente frequenti e sostenga gli esami. In sostanza con il pagamento delle tasse si acquisisce lo status di studente che dà diritto ad una serie di servizi collegati tra loro dall’obiettivo del raggiungimento del diploma di laurea.
Pertanto si ritiene che per le tasse universitarie non vi sia una causa debendi di tipo continuativo come può esserci in un contratto di somministrazione, ma per ogni annualità sorgono obbligazioni autonome, indipendenti ed unitarie a carico dello studente.
In considerazione dell’autonomia di ogni periodo di imposta a prescindere dal collegamento con altri periodi, ed in mancanza di una norma specifica, la prescrizione per le tasse universitarie e per la mora che partecipa della stessa natura, va ricondotta alla prescrizione generale di cui all’art. 2946 c.c. (prescrizione ordinaria decennale).

Diversa è, invece, la corrente di pensiero della dottrina secondo la quale le rate universitarie si prescrivono in 5 anni in quanto sono considerate prestazioni continuative.
Alla stessa conclusione è arrivato il Garante dello Studente dell’Università di Firenze con la decisione n. 4/2011 nella quale ha sostenuto che le tasse universitarie si prescrivono in 5 anni.

Venendo al caso in esame, le tasse universitarie non pagate sono quelle relative all’anno accademico 2010/2011. La richiesta dell’Università è legittima in quanto, come si evince dalla documentazione esaminata, Lei non ha presentato la rinuncia agli studi entro la data del 31 marzo dell’anno successivo così come prescritto dall’art. 6 del Regolamento sulle tasse su sui contributi dell’anno accademico 2010/2011.
Quanto all’operare della prescrizione, essendo controversa la natura delle tasse universitarie, cioè se le stesse abbiano carattere o meno di prestazione continuativa, la soluzione dipende da quale orientamento si sposa.
Se, infatti, si aderisce all’orientamento secondo il quale le tasse universitarie sono prestazioni continuative e, quindi, si prescrivono in 5 anni, allora potrà invocare l’intervenuta prescrizione con la conseguenza che l’obbligazione si è estinta e l’Università non ha diritto a ricevere più alcun pagamento.
Se, invece, si aderisce all’orientamento (maggioritario) che la prescrizione delle tasse universitarie è di 10 anni, allora l’Università ha diritto a rivendicare il pagamento delle stesse.

Alla luce di quanto detto, potrebbe, pertanto, tentare di eccepire la prescrizione facendo leva sulla circostanza che le tasse universitarie hanno natura di prestazione continuativa e richiamando la citata decisione n. 4 del 2011 del Garante dello Studente dell’Università di Firenze, sapendo però, come già detto, che vi è un orientamento contrario che ritiene che la prescrizione sia decennale.


Giovanni F. chiede
mercoledì 28/06/2017 - Toscana
“Buongiorno
Chiedevo : diverso tempo fa, esattamente nel periodo a cavallo del 1989/1990 ho aiutato finanziariamente una mia parente con una ingente (ingente per le mie capacità) somma di denaro .
Fiducioso nel fatto che stavo aiutando una parente, non mi sono mai fatto rilasciare niente di scritto di quello che gli ho prestato .
È trascorso tutto questo tempo, non ho mai avuto necessità di richiedere indietro il mio denaro , adesso che mi sono trovato ad affrontare la vicenda e richiedere indietro il denaro, mi sono sentito rispondere, con una domanda : Giovanni io ho delle firme ?
No in effetti non ci sono scritti . Ma la legge in proposito cosa dice ? cosa devo avere in mano se decidessi di procedere legalmente ?

Ringrazio e saluto distintamente
Fg.”
Consulenza legale i 06/07/2017
La questione da lei posta concerne il problema della prescrizione dei diritti e dell'onere della prova.

Per quanto concerne la prescrizione, va osservato che, ai sensi dell'art. 2934 c.c., ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo eserciti per il tempo determinato dalla legge.
In sostanza, il legislatore, per garantire una maggiore certezza nei rapporti giuridici tra i privati, ha stabilito che se il titolare di un diritto resta inerte per un certo numero di anni, manifestando un totale disinteresse per il diritto stesso, questo si estingue.
I diritti di credito, in particolare, soggiaciono al termine di prescrizione ordinario decennale, di cui all'art. 2964 c.c.: ciò significa che se il creditore non esercita il proprio diritto di credito per più di dieci anni, il credito stesso si estingue e non potrà più essere esercitato.
Nel caso di specie, il suo diritto di credito risale a oltre 25 anni fa, con la conseguenza che lo stesso deve certamente considerarsi estinto per prescrizione.

Va osservato, peraltro, che, anche a voler tralasciare, per un momento, il problema (peraltro insuperabile) della prescrizione, risulterebbe comunque difficoltoso procedere al recupero giudiziale del credito, dal momento che lei non si troverebbe in grado di assolvere all'onere probatorio imposto dalla legge.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., infatti, chi agisce in giudizio per far valere un proprio diritto, "deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".
Nel caso da lei sottoposto, dunque, anche a voler supporre che il credito non fosse prescritto, il relativo recupero risulterebbe oltremodo difficoltoso, in assenza di qualunque documento che attesti la dazione del denaro e la fondatezza della sua pretesa.

Gaetano B. chiede
lunedì 23/01/2017 - Lazio
“Ex socio, ex Am.re, liquidatore di una Srl (in liquidazione volontaria da Marzo 2015), riceve il 05/12/16 da Equitalia, a/m racc.ta AR, notifica di una cartella di pag.to, emanata dalla CCIAA di Roma, per "ritardato deposito nel R.I.", dei bilanci 2007 e 2008 approvati il 28/6/08 ed il 28/6/09 e presentati in data 30/9/09, con la quale gli viene ingiunto il pag.to di una sanzione am.va di 4.550 euro. Rilevato che i verbali di accertamento del 16/11/09 e del 28/12/09 , non sottoscritti dalla Responsabile dei procedimenti violano l'art.42 DPR 600/73, viziando così le successive ordinanze del 30/9/14 e del 16/10/14, richiede alla CCIAA il riesame in autotutela. Alla luce di quanto espostoVi, e' il caso di proporre ricorso alla C.T.P. prendendo in considerazione anche l'art. 20 (decadenza e prescrizione) visto che gli atti di contestazione, irrogazione e ruolo hanno superato i 5 anni ed il disposto della CTR Emilia Romagna 2005/8/2015 relativamente alla notifica della cartella esattoriale a/m posta ?”
Consulenza legale i 27/01/2017
È necessario dapprima sottolineare come – laddove i bilanci della società siano stati effettivamente depositati – in via di autotutela è possibile presentare la notula o il certificato di avvenuto deposito degli stessi.

Si badi che il ricorso presentato in autotutela non sospende i termini per presentare ricorso alla competente Commissione Tributaria e/o al competente Tribunale Amministrativo Regionale: se la Pubblica Amministrazione ritarda nel fornire una risposta... si rischia; non sarebbe male, quindi, presentare anche il ricorso giudiziale.

Detto ciò, venendo al merito della questione, l’art. 20 del d.lgs. n. 472/1997 prevede espressamente la decadenza laddove la notifica della avvenuta irrogazione di una sanzione amministrativa non sia avvenuta entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’intervenuta violazione; la riscossione della sanzione così come notificata dovrà inoltre avvenire entro i cinque anni successivi alla notifica a pena di prescrizione della sanzione medesima. In altre parole, nel caso di specie, entro – rispettivamente – il 31/12/2013 e il 31/12/2014 doveva intervenire la notifica della sanzione amministrativa direttamente da parte della CCIAA e solo successivamente sarebbe dovuta intervenire Equitalia per esigere la riscossione.

Nel caso di specie, dunque, vi è stata la decadenza da parte della Camera di Commercio nel richiedere la sanzione: sanzione che – pertanto – è da considerarsi inesistente e non riscuotibile da parte di Equitalia.
Tutto ciò è previsto in linea generale anche dall’art. 28 della legge n. 689/81.
In conclusione – nel ribadire la necessità di depositare il ricorso giudiziale ove ancora nei termini – si può affermare come la sanzione a Lei irrogata sia non solo prescritta, ma radicalmente inesistente per intervenuta decadenza.

Luca S. chiede
lunedì 07/11/2016 - Lazio
“Buongiorno,

I fatti:

Mia Madre è titolare di pensione dal 2003.

Casualmente, parlando con una sua ex collega che non vedeva dai tempi in cui lavoravano insieme, scopre una netta differenza di trattamento pensionistico comparato con quello della sua ex collega, che similarmente ha uno stato di servizio sovrapponibile a quello di mia Madre.
Mi attivo io, e tramite patronato si scopre che l'INPS non ha preso in considerazione ben 13 anni di contributi versati. Contributi versati nella quota di 5 anni da datore di lavoro privato, e 8 anni da istituto della PA.
Tipologia di errore da parte dell'INPS: quelle annualità sono state certificate con un codice fiscale errato, non appartenente a mia Madre, diversamente dal resto di annualità certificate con il codice fiscale corretto, da qui la prima liquidazione.
Quesito: sono da considerare prescritti i ratei arretrati, visto che non si tratta di calcolo sbagliato, ma di una oggettiva omissione dei contributi versati da parte dell'INPS?
L'INPS "nasconde" gran parte dei contributi, e mia Madre deve soccombere a tale macroscopica ingiustizia cadendo il suo diritto in prescrizione?

Consulenza legale i 09/11/2016
La prescrizione è l’estinzione di un diritto soggettivo a causa del suo mancato esercizio per un periodo determinato dalla legge. L’art. 3, commi 9 e 10 della legge n. 335/1995 afferma come il diritto ai ratei della pensione dovuti ma non liquidati si prescriva in cinque anni. Testualmente, per la parte che a noi interessa, la norma recita così: “9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie … A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodo precedenti la data di entrata in vigore della presente legge …”.

In altre parole, il recupero di quanto effettivamente dovuto dall’INPS ma non liquidato non potrà più avvenire una volta che siano decorsi cinque anni. Resta da capire da quando inizi a decorrere tale termine: ai sensi dell’art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, quindi dal giorno in cui è maturato il diritto alla pensione. Parrebbe dunque decorso il termine prescrizionale prescritto dalla legge, in quanto Sua madre è in pensione dal 2003 e la denuncia dell’errore all’INPS è avvenuta in tempo sicuramente successivo rispetto ai cinque anni dal 2003 (entro il 2008).

Per il caso di omissione dei contributi non versati dal datore di lavoro, il lavoratore può, denunciare l’omissione contributiva all’INPS entro i cinque anni dalla data di scadenza dei contributi, sì come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15296 del 4/7/2014.
Ma non pare essere questo il Suo caso. Qui la peculiarità è data non dall’omissione del versamento dei contributi, ma da un errore – peraltro, pare di capire, riconosciuto dall’INPS – da parte dell’Istituto Previdenziale che ha di fatto trascritto male il codice fiscale di Sua madre.

Il consiglio che Le possiamo dare è quello di rivolgersi ad un patronato (cosa che ha già fatto, scoprendo l’errore) e, una volta avuta contezza dell’imputabilità dell’errore all’INPS, farsi fare il conteggio di quanto Sua madre avrebbe dovuto effettivamente percepire. A quel punto, il patronato potrebbe richiedere il pagamento delle differenze contributive all’INPS, quantomeno per gli ultimi cinque anni. Ciò in quanto il diritto ad ottenere il pagamento di qualsivoglia somma si prescrive in cinque anni, pertanto – conteggio alla mano – è bene tentare una soluzione stragiudiziale della controversia, chiedendo il rimborso delle differenze a far data dalla mensilità di dicembre 2011.

Graziella G. chiede
giovedì 01/09/2016 - Lombardia
“Il 27 giugno 2016 ho avuto una sanzione retroattiva per mancato pagamento ICI 2011 , ma la casa a me intestata era in uso gratuito ai miei genitori.
I’Uff. Tributi del Comune di Cervia per annullare il Provvedimento sanzionatorio mi richiede la ricevuta della consegna della Autodichiarazione di Cessione ad uso gratuito dell’ immobile.
Tale Dichiarazione è stata consegnata nell’ anno 2009: la consegna era richiesta a far data dal 01/01/2009 entro il termine di saldo dell’ anno in cui si verifica il presupposto per poter rientrare nell’alveo della disciplina agevolativa prevista per l’ abitazione principale.( cioè 16/12/2009 visto che i miei risiedevano dal 1982).
Per i due anni precedenti 2009 e 2010 evidentemente l’ immobile è rientrato nell’ alveo della disciplina agevolativa prevista per l’ abitazione principale, infatti non mi è stato contestata la mancanza del suddetto documento.
Il mio reclamo-mediazione stato respinto il prossimo passo è l’iscrizione in 1° grado alla Commissione Tributaria di RA.
Posso avvalermi della art 2934 che dice che il diritto di richiedermi la ricevuta è caduto in prescrizione , perché trascorsi più di 5 anni?
Cordiali saluti

Consulenza legale i 08/09/2016
Va precisato, in primo luogo, che non è corretto indagare se è caduto in prescrizione il “diritto di richiedere la ricevuta”, quanto piuttosto il diritto del Comune di eseguire gli accertamenti fiscali.

Nel caso di specie, il Comune ha verificato la mancata presentazione della dichiarazione ICI per il 2011: ha quindi provveduto alle dovute verifiche, notificando la sanzione derivante dall’accertamento nel giugno del 2016.

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, al comma 161 stabilisce: “"Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.

Il Comune, pertanto, è stato tempestivo negli accertamenti fiscali e nell’irrogazione delle conseguenti sanzioni, partendo dalla verifica della circostanza che il pagamento dell’imposta non risultava per l’anno 2011.

Chi pone il quesito correttamente ha inteso in merito alla presentazione della dichiarazione certificativa della cessione ad uso gratuito dell’immobile, nel senso che – una volta presentata – se non vi siano stati nel frattempo cambiamenti nello stato di fatto, essa non va più ripresentata negli anni successivi.

A tal proposito, il contribuente potrà richiedere alla Pubblica Amministrazione di verificare negli archivi (del 2009) l’esistenza della ricevuta di presentazione. Tuttavia se (come è presumibile sia accaduto nel caso di specie) il Comune non ha proceduto a tale verifica oppure se non risulta agli uffici l’avvenuta presentazione del documento, il contribuente non potrà far altro che contestare la sanzione ed impugnare gli eventuali provvedimenti, nonché provare l’esistenza dei presupposti di esenzione dall’applicazione della normativa fiscale.


ANTONIO A. chiede
venerdì 16/10/2015 - Calabria
“Ad un decreto ingiuntivo, per il recupero di un presunto credito derivante da prestazione di servizi da parte di una società di capitale, segue l'opposizione del presunto debitore, che lamenta la mancata esibizione del mandato (commessa ad eseguire prestazioni dell'ingegno), citato fra gli allegati e non presente nel fascicolo di parte creditrice. Inoltre, il debitore nella sua memoria di opposizione al D.I. lamenta la prescrizione estintiva lunga (dieci anni da fine prestazione) del presunto credito, registrato in contabilità del creditore in data 31/12/2002 e azionato, mediante messa in mora, la prima volta in data 17/06/2013. Il Giudice onorario nella prima udienza concede la provvisoria esecuzione e i termini dell' art. 183 C.P.C., anche se il credito azionato, non certo - non liquido - e non esigibile, viene rivendicato nelle memorie di parte creditrice come credito certo - liquido ed esigibile, comportamento inteso come irrituale e, pertanto, degno di denuncia alla Procura competente, da parte del maggiore titolare di quota della società debitrice (denuncia fatta).
Il creditore ha proceduto al pignoramento presso terzi di fondi presenti su un conto intestato a custodi giudiziari, in seguito al fitto di un capannone sotto sequestro di proprietà del debitore, facendo riferimento all'art. 117 D. Lgs 159/2011, senza tener conto che la società e il legale rappresentante hanno avuto problemi di natura attinenti al D. Lgs 74/2000 che, nonostante permane il sequestro del capannone, l'amministratore è stato assolto con formula piena, per come da sentenza passata in giudicato.
In considerazione dei succinti fatti sopra riportati si chiede:
1. Quali sono i termini di prescrizione per una commessa attinenti a prestazioni di servizio da parte di società di capitale;
2. La denuncia fatta da persona diversa del rappresentante legale della società, se presentata al Giudice, potrebbe avere una efficacia ai fini di un ripensamento sulla revoca della provvisoria esecuzione;
3. Vi sono pronunciamenti della Suprema Corte in tal senso (rif. punto 2);
4. Visto che gli accadimenti che hanno colpito la Società e l'amministratore non hanno origine mafiosa, ci sono i termini per una querela del creditore, che vuole azionare le provviste finanziarie presenti su un conto originato da accadimenti di natura diversa da quelli trattati nel D. Lgs nr 159/2011;
5. La querela, se fattibile, dovrebbe essere conseguente alla pesante insinuazione percepita e alla notizia non veritiera divulgata con l'atto di pignoramento alla BANCA destinataria.
In attesa di risposta si ringrazia.”
Consulenza legale i 21/10/2015
Il quesito pone una serie di questioni.
1. Con la prescrizione estintiva la legge fa derivare dall'inerzia del soggetto protratta per un certo tempo l'estinzione del diritto (scopo: garantire certezza nei rapporti giuridici), art. 2934 ss c.c.. Il termine ordinario di prescrizione è di 10 anni (art. 2946 del c.c.) e decorre da quando il diritto può essere fatto valere; in caso di prestazione d'opera (come sembra quella indicata nel quesito) dal giorno in cui è stato espletato l'incarico (Cass. 13209/2006). Per alcuni diritti operano termini più brevi: diritto al risarcimento di illecito contrattuale (2947 c.c.), ad alcuni pagamenti periodici (2948 c.c.), in materia societaria (2949 c.c.), al pagamento della provvigione a favore del mediatore (2950 c.c.), in materia di spedizione e trasporto (art. 2951 del c.c. c.c.), in materia di assicurazione (2952 c.c.).
Poiché dal quesito si evince che il credito litigioso non è riconducibile ad alcuna di queste ultime ipotesi si può concludere che è soggetto alla prescrizione ordinaria di 10 anni, decorsa dall'espletamento dell'incarico.

Diverso è, se si considera la prescrizione presuntiva: se l'incarico fosse assimilabile al contratto d'opera intellettuale (secondo la nozione e la disciplina vigenti all'epoca di svolgimento) il diritto potrebbe essere soggetto a prescrizione presuntiva di 3 anni, quale diritto dei professionisti per il compenso dell'opera (art. 2956 n. 2 c.c.) (v. la nozione ampia di professionista in Cass. 13144/15). In tal caso c'è solo presunzione di estinzione, che esonera il debitore dall'onere probatorio, e che ammette come prova contraria la confessione giudiziale (art. 2959 del c.c.) ed il giuramento decisorio (art. 2960 del c.c.).

2-3. La revoca dell'esecutività del decreto ingiuntivo può aversi:
a) Se al termine del giudizio instaurato dal debitore con l'opposizione la sua pretesa viene accolta nel merito: in tal caso si ha revoca del decreto ingiuntivo poiché si accerta che il credito non sussisteva, e gli atti esecutivi compiuti sono caducati (in caso di accoglimento solo parziale gli atti conservano i propri effetti nei limiti della quantità o somma ridotta, art. 653 c.p.c.).

In tal senso la denuncia in sede penale può avere l'effetto di sospendere il giudizio civile, se ne ricorrono i presupposti ex art. 295 c.p.c.; in questo caso la definizione del giudizio civile si ha dopo quella del giudizio penale, e in conformità ad esso. Ciò, comunque, presuppone che il procedimento penale sia stato instaurato validamente per cui, in caso di reato perseguibile a querela, questa deve essere stata presentata dalla persona offesa. In ipotesi di persona giuridica il soggetto legittimato a proporla è, ex lege, il rappresentante legale della stessa (v. art. 337 co. 3 c.p.p.); può essere proposta da altro soggetto se munito di procura speciale di cui all'art. 122 c.p.p. (Cass. 4996/07).

In caso non ci sia sospensione i due giudizi proseguono autonomamente e il debitore-opponente potrà produrre la denuncia (validamente presentata) quale prova a sostegno della sua domanda, nel rispetto delle preclusioni temporali scandite dal codice di procedura civile.

b) nel corso del giudizio di opposizione: questa possibilità è discussa, poiché secondo la Cassazione prevalente l' art. 649 c.p.c. permette solo la sospensione della provvisoria esecutività (Cass. 6546/2002) mentre secondo altre pronunce permette anche la revoca (Trib. Roma, 27/11/2003). In ogni caso anche ritenendo ammissibile la revoca in corso di giudizio, essa presuppone le stesse condizioni che l'art. 649 c.p.c. detta per la sospensione, tra cui quella che si tratti di esecutività provvisoria ex art. 642 c.p.c.. In questo senso depone la lettera dell'art. 649 c.p.c. (il quale si riferisce solo all'art. 642 c.p.c., non all'art. 648 c.p.c.); e il fatto che solo l'esecutività ex art. 642 c.p.c. viene concessa inaudita altera parte e, quindi, la sospensione serve a "dar voce" a controparte.
Poiché dal quesito formulato si evince che l'esecutività è stata concessa ex art. 648 c.p.c., in pendenza di opposizione, l'art. 649 c.p.c. non sarebbe applicabile.

4-5. Il creditore nell'atto di pignoramento presso terzi di somme sequestrate (atto notificato alla banca) riconduce il sequestro al compimento di reati mafiosi (d.lgs. 159/2011), in realtà non sussistenti: la condotta integra gli estremi di un reato?

Il reato astrattamente configurabile è quello di diffamazione di cui all'art. 595 c.p. (eventualmente in concorso con l'ingiuria, essendo il pignoramento diretto a terzi ed all'interessato). In particolare, alcune pronunce della Cassazione hanno sottolineato che l'attribuzione della qualifica mafiosa è una grave accusa (v. Cass. 87/2012), idonea a ledere la reputazione altrui, ed altre hanno specificato che l'intento diffamatorio può essere raggiunto anche in via indiretta e allusiva (Cass. 4384/1991).
Tuttavia l'art. 598 c.p. prevede una causa di non punibilità per le offese contenute in scritti presentati dalle parti o dai difensori nei procedimenti davanti l'autorità giudiziaria; la giurisprudenza recente ha precisato che la norma si applica anche all'atto di citazione, quindi ad un atto precedente l'instaurazione del procedimento (Cass. 7000/2002) e, pertanto, potrebbe ritenersi applicabile anche all'atto di pignoramento presso terzi (che contiene la citazione del debitore e l'invito al terzo a rendere la dichiarazione dei beni del debitore di cui è in possesso, art. 543 c.p.c.). L'art. 598 c.p. esige anche che le offese riguardino l'oggetto della causa, cioè che siano strumentali alle tesi difensive, senza che sia necessaria una base di veridicità (Cass. 6701/2006).
Pertanto, anche se la diffamazione fosse configurabile, potrebbe essere ritenuta operante anche la causa di non punibilità, con conseguente proscioglimento dell'imputato.

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