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Articolo 651 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 03/08/2024]

Legato di cosa dell'onerato o di un terzo

Dispositivo dell'art. 651 Codice Civile

Il legato di cosa dell'onerato [649 c.c.] o di un terzo [652, 686 c.c.] è nullo [654, 673 c.c.], salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo(1)(2) [656, 669, 673 c.c.]. In quest'ultimo caso l'onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo(3).

Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido(4)[656, [657, 686 c.c.].

Note

(1) Tale dichiarazione può anche essere antecedente o successiva alla redazione del testamento.
(2) E' irrilevante l'errore sulla proprietà del bene (es. qualora il testatore indichi Tizio quale proprietario del bene che in realtà è di Caio) o le successive alienazioni del bene.
(3) Se il bene, al momento dell'apertura della successione, appartiene all'onerato, il legatario può chiederne il trasferimento in suo favore ex art. 2932 del c.c..
(4) Ciò conferma la volontà del testatore di trasferire il bene al legatario.

Ratio Legis

Il testatore può disporre validamente solo dei beni che fanno parte del proprio patrimonio, non di quelli altrui, salva l'eccezione prevista dalla norma in commento.

Brocardi

Legatum per damnationem

Spiegazione dell'art. 651 Codice Civile

Gli articoli dal 651 al 660 regolano tradizionali figure di legati, che hanno ad oggetto situazioni giuridiche particolari o che sono ad esse connessi.
L’art. 651 disciplina il legato di cosa dell’onerato o di un terzo (c.d. legato di cosa altrui, non appartenente al testatore), adottando, in massima parte, i princìpi tradizionali. In quest’unica disposizione sono stati fusi gli articoli #837# e #838# del vecchio codice del 1865, con la notevole modificazione che si è abbandonato il principio accolto nell’art. #838#, ma privo di saldo fondamento logico, della indistinta validità del legato di cosa dell’onerato, e si è stabilito, invece, che anche questo legato è valido solo quando risulti per iscritto che il testatore sapeva che la cosa apparteneva all’onerato.
Occorre poi rilevare: a) che la disposizione relativa alla validità del legato di cosa dell’onerato o di un terzo è stata estesa, poiché, mentre per l’art. #837# del codice del 1865 la conoscenza del testatore doveva essere espressa nel testamento, per l’art. 651 può risultare dal testamento o da altra dichiarazione scritta del testatore; b) il nuovo legislatore, nella seconda parte del primo comma, ha mantenuto l’espressione “è in sua facoltà” dell’art. #837# del codice del 1865, sulla cui base era stato sostenuto in dottrina (e può quindi sostenersi con la nuova legislazione) che l’obbligazione dell’onerato non è una obbligazione alternativa, ma un’obbligazione cum facultate alternativa; c) nella stessa disposizione, alla espressione “prezzo” si è sostituita l’espressione “giusto prezzo”, dalla quale risulta che al legatario deve essere pagato il valore venale della cosa e non quello che può desumersi da elementi contingenti o apprezzamenti soggettivi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

319 L'art. 196 del testo precedente disponeva che, se il testatore ha legato cosa che sapeva non appartenergli, l'onerato ha facoltà di pagare al legatario il prezzo della cosa legata; ma taceva interamente circa il contenuto dell'obbligazione. La norma era incompiuta; e pertanto mi è sembrato opportuno, anche per coordinare la disciplina della materia, con l'altra, che le è strettamente connessa, considerata la posizione dell'onerato, degli effetti della vendita della cosa altrui (art. 1478 del c.c.), chiarire espressamente che l'onerato ha obbligo di acquistare la proprietà della cosa dal terzo e di trasferirla al legatario, ferma rimanendo la facultas solutionis mediante pagamento, del prezzo. Inoltre ho espressamente stabilito, com'era stato proposto, che l'onerato, se si avvale della facoltà, deve il giusto prezzo. Ho così precisato che al legatario spetta il valore venale della cosa e non quello che può desumersi da elementi contingenti o da apprezzamenti soggettivi.

Massime relative all'art. 651 Codice Civile

Cass. civ. n. 18502/2018

In tema di legato di cosa dell'onerato che sia coerede, qualora il beneficiario eserciti l'azione di rivendica del bene non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di tutti gli eredi, dovendo la domanda essere proposta solo contro il suddetto onerato poiché la sentenza, anche se emessa senza la partecipazione al giudizio degli altri successori, non è "inutiliter data".

Cass. civ. n. 3143/1974

Ove un bene, acquistato dal de cuius con patto di riservato dominio, sia oggetto di un legato, prima che ne sia stato pagato interamente il prezzo, si è in presenza del legato di cosa di terzo, previsto dall'art. 651 c.c., ed il pagamento delle rimanenti rate del prezzo costituisce debito degli eredi accettanti, quale debito dell'eredità verso i terzi creditori di essa e quale mezzo per l'adempimento del legato.

Cass. civ. n. 1351/1973

L'azione diretta a fare dichiarare la nullità dei legati di cosa determinata, per essere stati i beni, oggetto dei legati, intestati al de cuius in base a un atto nullo, inidoneo a farli entrare nel suo patrimonio (nella specie: donazione tra coniugi) — ove non risulti l'esistenza di creditori ereditari aventi diritto a fondare le eventuali garanzie del loro credito sui beni oggetto dei legati, nei cui confronti debba spiegare effetto la sentenza che dichiara la nullità del legato, né la presenza di eredi legittimati, a cui debba essere opposta l'eventuale nullità dei legati (per inesistenza dei beni nel patrimonio del de cuius) ai fini della determinazione della loro quota di riserva — deve essere esperita nei confronti dei soli legatari, essendo costoro gli unici soggetti che abbiano interesse a contraddire alla domanda. Nella suddetta ipotesi non è neppure configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli eredi, ricorrendo questo, oltre che nei casi previsti espressamente dalla legge, solo quando la sentenza abbia valore costitutivo e risulti inutiliter data se non sia pronunciata nei confronti di tutti i soggetti del rapporto, e non anche quando essa si limiti ad accertare la idoneità o meno del negozio a produrre effetti nel rapporto tra litiganti e sia perciò, relativamente ad esso, suscettibile di pratica attuazione: e ciò anche se la pronuncia possa poi restare inopponibile — in attuazione dei limiti soggettivi della cosa giudicata — nei confronti di altri soggetti che, ancorché abbiano preso parte al negozio o siano titolari di posizioni incompatibili con la situazione accertata nel processo, siano rimasti estranei al giudizio.

Cass. civ. n. 2081/1969

Sia nell'ipotesi di legato di cosa dell'onerato o di un terzo, sia in quella di cosa solo in parte del testatore, la consapevolezza del testatore di legare cosa in tutto od in parte non propria, esclude la nullità totale o parziale del legato. L'accertamento di detta consapevolezza, attraverso il testamento od altre risultanze equipollenti, spetta al giudice di merito, il cui apprezzamento si sottrae a sindacato in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed esente da errori. (Nella specie, il de cuius aveva nominato erede universale la propria moglie e legato ad un nipote terreni e fabbricati specificamente indicati, avvertendo che essi appartenevano ad esso disponente, in forza di una divisione dell'asse ereditario paterno fatta di comune accordo con la propria sorella molti anni prima, ma non tradotta in atto pubblico, né trascritta, e precisando che al rispetto di detta divisione doveva ritenersi tenuta l'erede onerata. I giudici di merito avevano ritenuto la consapevolezza del testatore della parziale alienità delle cose legate e affermata la validità del legato. Il Supremo Collegio ha trovato esatto tale apprezzamento e precisato il principio che precede).

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Cliente chiede
sabato 27/04/2024
“PREMESSA:
Sono figlia biologica riconosciuta tardivamente dal padre biologico presso l’anagrafe.
Lui ha sempre sostenuto di non sapere niente della mia esistenza. Cionostante, ancora prima di verificare mediante DNA, se lui fosse o no mio padre, i coniugi (la moglie non è mia madre) hanno convenuto di scegliere il regime di separazione di beni ed inoltre a breve distanza di giorni, il mio allora ancora presunto padre, ha fatto un atto di donazione alla moglie della nuda proprietà della quota di tutti suoi immobili , riservandosi l’usufrutto.
In seguito al suo decesso a settembre 2023 e alla pubblicazione del suo testamento, risulta che:
ha nominato la moglie erede universale, mentre, per me ha previsto unicamente quanto segue:

“a mia figlia OMISSIS in sostituzione di legittima, lego la quota di 1/3 della nuda proprietà di tutti gli immobili da me donati a mia moglie con contratto in data OMISSIS onerandola a trasferire la proprietà o a pagare il relativo controvalore.
I quesiti che pongo sono:
• La nuda proprietà per 1/3 citato nel testamento come deve intendersi, dato anche che gli immobili sono locati e quindi vi sono introiti da affitti. Per il momento io sono stata totalmente esclusa, dicendomi che non mi spetta niente. Non mi è chiaro se entrerò o no in possesso dei beni immobili, solo dopo il decesso della moglie oppure se ho diritto di possesso già da ora con relativa quota di introiti da locazione se accetto il legato?
• Inoltre, posso io chiedere di ricevere il relativo controvalore al posto degli immobili oppure questa scelta spetta unicamente alla moglie, sua erede universale?
• Qualora decidessi di rinunciare al legato, potrò avere diritto alla quota di legittima sulle donazioni, essendo esse state fatte, come suddetto, prima che mio padre sapesse della mia esistenza e in quale quota, per 1/3 come da testamento o per 1/2 , la moglie e io?
Vi ringrazio anticipatamente per la vostra cortese risposta.
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 08/05/2024
La vicenda descritta nel quesito coinvolge diversi istituti giuridici disciplinati dal legislatore in materia di successioni e donazioni.
Innanzitutto occorre cercare di inquadrare giuridicamente la disposizione testamentaria per effetto della quale il de cuius ha voluto legare alla figlia, tardivamente riconosciuta ed in sostituzione della legittima, la quota di 1/3 della nuda proprietà di tutti gli immobili dallo stesso in precedenza donati al coniuge superstite, onerando quest’ultima al trasferimento della proprietà ovvero al pagamento del relativo controvalore.
Tale disposizione non fa altro che ricalcare il contenuto dell’art. 651 c.c., norma che fa salva la volontà del testatore anche nell’ipotesi in cui questi abbia disposto di un bene non proprio, a condizione che dal testamento stesso o anche da altra dichiarazione scritta risulti che “…questi sapeva che la cosa legata apparteneva all’onerato o al terzo…”.
In tal caso la disposizione non è nulla e l’onerato deve intendersi obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo ed a trasferirla al legatario, ciò che il testatore ha voluto espressamente precisare nel corpo della stessa scheda testamentaria.
Peraltro, come risulta dalla rubrica della norma, la cosa oggetto di legato può essere sia di proprietà dello stesso onerato (ipotesi ricorrente proprio nel caso di specie) che di un terzo.

Accertata la validità di tale disposizione, si può intanto rispondere alle prime domande che vengono poste.
Dato per ammesso che il coniuge superstite, nonché soggetto “onerato”, intenda trasferire alla figlia legataria la nuda proprietà di quel terzo indiviso (anziché avvalersi della facoltà di pagarne il relativo controvalore in denaro), il nudo proprietario non può vantare alcun diritto sui frutti che da tali beni si conseguono, essendo tale diritto riservato esclusivamente a colui che risulta titolare del diritto di usufrutto.
In tal senso depone chiaramente il primo comma dell’art. 984 del c.c., norma che riconosce all’usufruttuario, per tutta la durata del suo diritto, il potere di far propri i frutti naturali e civili che il bene è in grado di produrre.
Peraltro, il legatario, nella sua qualità di nudo proprietario, non potrà entrare in possesso di quei beni fin quando non si estinguerà il diritto di usufrutto.

Con successiva domanda si chiede di sapere se la scelta di conseguire la nuda proprietà del terzo o il relativo controvalore in denaro competa unicamente al soggetto onerato o possa anche essere esercitata dal legatario.
La risposta viene fornita dallo stesso testo dell’art. 651 c.c., dalla cui lettura si evince che tale facoltà è prevista unicamente per il caso di legato di cosa di un terzo, mentre se l’onerato ne ha già la proprietà al momento dell’apertura della successione (come accade nel caso di specie), lo stesso sarà tenuto a trasmetterla al legatario, mentre non avrà alcuna facoltà di pagaglierne il giusto prezzo.

Per questo secondo caso sia la dottrina che la giurisprudenza ammettono perfino la possibilità per il legatario di ottenere il trasferimento della cosa per mezzo di una sentenza costitutiva, ovvero facendo ricorso all’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 del c.c. (così Tribunale di Catania sent. 20.04.1994).
Quanto appena detto spiega la ragione per la quale il testatore ha voluto formulare in quel modo la disposizione testamentaria in esame, ossia riconoscendo in ogni caso all’onerato il diritto di effettuare la scelta, diritto che gli sarebbe stato precluso secondo la formulazione letterale dell’art. 651 c.c.
Ciò induce anche a dover dire che la scelta non potrà essere esercitata dal legatario, ma esclusivamente dall’onerato, in tal senso potendosi argomentare dal rilievo che tale legato viene così ad assumere la natura giuridica di un vero e proprio legato con facoltà alternativa (fattispecie diversa dal legato alternativo di cui all’art. 665 del c.c.)

Rimane da affrontare la questione della possibilità o meno per il legatario di rinunciare al legato e chiedere la legittima.
A tale domanda va data risposta positiva, in tal senso potendosi argomentare dal testo dell’art. 551 del c.c., il quale al primo comma riconosce espressamente al legittimario-beneficiario di un legato in sostituzione della legittima il diritto di rinunziare al legato e chiedere la legittima (si trova indubbiamente in tale posizione la figlia tardivamente riconosciuta).
Dovendosi fare applicazione delle regole dettate in tema di legato, si avrà che mentre l’accettazione del legato è a forma libera, in quanto trattasi di atto che rende definitivo un acquisto già verificatosi de iure (ad esempio, sarebbe sufficiente la pretesa alla consegna del bene), diversa è la situazione in caso di rinunzia.

Quest’ultima, infatti, da un lato deve avere forma scritta ai sensi del n. 5 dell’art. 1350 del c.c. se trattasi di legato immobiliare e dall’altro riconduce l’istituito nella condizione di erede legittimario pretermesso, il quale potrà come tale accettare l’eredità e partecipare alla comunione ereditaria solo dopo aver vittoriosamente esperito l’azione di riduzione, di cui peraltro la rinunzia è condizione.
In sede di esercizio dell’azione di riduzione, ai fini del calcolo della quota di riserva spettante al legittimario pretermesso, dovrà farsi applicazione del disposto di cui all’art. 556 del c.c., il quale impone che, ai fini della determinazione complessiva della massa ereditaria, occorre riunire al relictum il valore delle donazioni effettuate in vita dal defunto, detraendo eventuali debiti ereditari; sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre e conseguentemente la quota spettante a ciascuno dei legittimari superstiti, secondo le regole dettate dagli artt. 536 e ss. c.c.
In particolare, l’art. 542 c.c. dispone che in caso di concorso del coniuge con un solo figlio, a ciascuno di essi è riservato un terzo del patrimonio ereditario (dunque, alla fine ciò di cui ci si avvantaggia è di avere quel terzo, di cui il testatore ha disposto, in piena proprietà anziché per la sola nuda proprietà).

Si tenga presente che la rinunzia, in quanto esercizio di una mera facoltà, non è soggetta a prescrizione (fatto salvo il caso di decadenza dalla stessa ex art. 650 del c.c.), mentre è pur sempre soggetta a prescrizione l’azione di riduzione (di cui la rinunzia è condizione processuale), la quale dovrà essere iniziata entro il decennio dall’apertura della successione.


V. F. chiede
martedì 09/04/2024
“Buonasera,
mi chiamo Valerio e sono stato nominato da mio Zio erede a titolo particolare (legatario), per esercitare il diritto di usucapione su un immobile posseduto da lui e i suoi genitori fin dal 1965 e poi in maniera esclusiva solo da lui dagli anni 1970 (quindi già usucapito negli anni '80/'90 ma senza sentenza dichiarativa di un giudice).

Aveva eseguito lavori di manutenzione recinzione con cancello, impianti idraulici e elettrici, aveva svolto la sua attività artigiana fino al 1996, lo ha affittato dal 1997 a 2013 circa ecc., aveva le chiavi solo lui e la moglie .. Al catasto l' immobile risulta essere ancora intestato ad un soggetto deceduto nel 1948 senza avere lasciato testamento. La moglie e l' unica figlia erano morte negli anni 80 ma non abitavano più lì nel 1965.

Penso trattasi di bene vacante art.586 c.c.. e che si debba fare istanza di usucapione contro l' Agenzia del Demanio.
Gradirei delucidazioni su come muovermi anche alla luce del art.1 comma 260 legge 296/96 e se vale sui beni già usucapiti prima di tale norma .
Inoltre se è meglio agire a nome mio (LEGATARIO) o a nome della zia (erede universale).

Tale dubbio mi sorge nel caso il Demanio si imputasse sul discorso della differenza tra successione nel possesso (in caso di erede universale) e accessione al possesso (con inizio di un nuovo possesso post 1/1/2007 nel mio caso di legatario, anche se posso aggiungere il periodo di possesso dello zio) e quindi rischierei di perdere la irretroattività della legge sopra menzionata per i casi di possesso conclusi ante 1/1/2007.
Oppure il discorso del possesso non è più da considerare, in quanto il bene è già entrato nell' attivo ereditario dello Zio anche senza sentenza ? O è meglio rinunciare al legato e fare tutto a nome dell' erede universale. Mi scuso per il disturbo e ringrazio. Buonasera.”
Consulenza legale i 17/04/2024
La fattispecie che viene qui descritta può ricondursi a quella del legato di cosa dell’onerato o di un terzo, disciplinata dall’art. 651 c.c.
Il ricorso alla fattispecie delineata da tale norma si rende necessario in quanto non sarebbe possibile configurare la volontà del testatore come direttamente attributiva, seppure a titolo particolare, di quel bene, considerato che si tratta di immobile non facente parte del patrimonio del de cuius e di cui lo stesso, come tale, non avrebbe potuto disporre.

L’inquadramento della disposizione in questi termini, peraltro, consente di superare il problema a cui nel quesito si fa riferimento, ovvero quello della accessione e della successione nel possesso, istituti giuridici risultanti dalla stessa rubrica dell’art. 1146 del c.c..
Corretta, infatti, è l’affermazione secondo cui, mentre l’erede a titolo universale continua il possesso del defunto ipso iure dal momento dell’apertura della successione (anche in mancanza di una materiale apprensione del bene da parte dell’erede e perfino se questi ignora l’esistenza del bene ovvero che questo fa parte dell’eredità, cfr. Cass. 20.07.2011 n. 15967), il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore, per goderne gli effetti.
Il problema principale che qui per il legatario si pone, tuttavia, è che la trasmissione del possesso della cosa legata non si realizzerebbe immediatamente al momento della morte del de cuius, considerato che si rende per prima cosa necessario, onde evitare la nullità del legato, che l’erede onerato acquisti la proprietà della cosa dal terzo, per poi trasferirla al legatario, il quale solo da quel momento ne potrà chiedere il possesso all’onerato, secondo quanto espressamente disposto dall’art. 649 del c.c..

Le predette considerazioni trovano fondamento nella circostanza che, seppure si sia maturato il periodo utile per l’usucapione, non si è ancora costituito un valido titolo che accerti la proprietà di quel bene in capo al de cuius, il che si potrà ottenere solo a seguito di positivo esperimento dell’azione volta ad ottenere il riconoscimento dell’intervenuto acquisto a titolo originario del diritto di proprietà sull’immobile.

Tale azione, come correttamente osservato nel quesito, andrà condotta nei confronti dell’Agenzia del demanio, trattandosi di bene che sembra essere stato acquisito al patrimonio dello Stato ex art. 586 del c.c..
Dovendosi iniziare un giudizio ex novo, il quale avrà come suo presupposto essenziale la notifica all’Agenzia del demanio della comunicazione di cui all’art. 1 comma 260 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (ovvero di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità giacenti, descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali), è corretto scegliere che tale dichiarazione venga resa dall’erede anziché da colui che si trova nella semplice posizione di legatario e per di più in forza di un legato nullo.

L’Agenzia del demanio, infatti, richiederà che il possessore fornisca in giudizio la prova di aver usato pubblicamente il bene come se fosse proprio, arrogandosi i tipici poteri del proprietario, il che risulta indubbiamente più difficile per colui che, pur avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1146 c.c., deve iniziare un nuovo possesso, diverso da quello del suo dante causa (il che comporta che il nuovo possessore potrebbe essere considerato in buona fede, benchè il suo dante causa fosse in mala fede, ma si rischia che possa valere anche il contrario).

In considerazione di quanto fin qui detto, dunque, si consiglia di muoversi nel seguente modo:
  1. far rendere alla zia, nella sua qualità di erede universale, la dichiarazione prescritta dall’art. 1 comma 260 Legge 296/2006, al fine di rendere inapplicabile il disposto di cui all’art. 1163 c.c. (che qualificherebbe il possesso di quel bene come violento o clandestino e, dunque, non utile per l’usucapione);
  2. avviare la causa per usucapione nei confronti dell’Agenzia del demanio;
  3. non rinunciare al legato, ma chiedere all’erede il possesso della cosa legata non appena ne sarà stata accertata con sentenza l’avvenuta usucapione, sentenza che, si ricorda, ha valore meramente dichiarativo e non costitutivo;
  4. fino a tale momento il bene non potrà considerarsi come facente parte del patrimonio del de cuius ed il relativo legato sarà da considerare nullo ex art. 651 c.c.


ANTONIO D. P. chiede
giovedì 03/01/2019 - Lazio
“In un testamento dove gli eredi non sono legittimari, il decuius esprime inopinatamente una volonta' circa TIZIO dicendogli che la somma che lui ha ricevuto 12 anni prima a mezzo assegno deve essere divisa con CAIO. All'epoca però TIZIO pensava che la somma ricevuta era il corrispettivo di personali azioni professionali gratuite già svolte e da svolgere a favore del parente sine die. Infatti nulla è stato mai precisato o scritto sia al momento della dazione che per tutti gli anni successivi. Secondo voi CAIO ha qualche titolo giuridico per vantare la restituzione del 50%?”
Consulenza legale i 09/01/2019
La disposizione testamentaria che si richiede di analizzare trova il suo fondamento normativo nell’art. 651 c.c., il quale disciplina proprio il c.d. “legato di cosa dell’onerato o di un terzo”.
La norma stabilisce che è nullo, in linea generale, il legato con il quale il testatore disponga di un bene o di un diritto non facente parte del suo patrimonio, ma di quello dell’onerato o di un terzo.
Immediatamente dopo prevede delle eccezioni a tale regola generale, statuendo che la nullità viene meno qualora dal testamento o da altra dichiarazione scritta dello stesso testatore risulti che questi fosse a conoscenza del fatto che ciò di cui si dispone appartiene ad altri.
Al ricorrere di tale condizione, l’erede onerato (cioè colui su cui incombe l’obbligo di adempiere), e che non sia già proprietario del bene legato, avrà l’obbligo di acquistare la cosa dal terzo e di trasferirla al legatario, salva la facoltà di pagare al legatario il giusto prezzo (cioè di adempiere a quella disposizione mediante versamento di una somma di denaro pari al valore del bene).

Alquanto utile è la precisazione iniziale che gli eredi, nel caso che ci riguarda, non sono legittimari, in quanto, qualora lo fossero, si ricadrebbe nel divieto posto dall’art. 549 del c.c., norma che vieta espressamente al testatore di imporre pesi e condizioni sulla quota spettanti ai legittimari.

Altre norme a cui fare riferimento per ritenere valida la disposizione in esame sono quelle contenute negli artt. 653 c.c. e 663 c.c..
L’art. 653 del c.c. disciplina il legato di cosa genericamente determinata, e tale è proprio il legato di somma di denaro; per la determinazione esatta di tale somma di denaro il testatore ha qui voluto riferirsi ad un criterio esterno, fissandola in misura pari alla metà dell’importo da lui corrisposto dodici anni prima allo stesso erede Tizio a mezzo assegno bancario.
L’art. 663 del c.c., a sua volta, consente al testatore di porre in capo ad uno solo degli eredi l’obbligo di adempiere al legato, disponendo che gli altri coeredi saranno tenuti a compensarlo, in proporzione alla quota di eredità che hanno ricevuto, soltanto se non consta una diversa volontà del testatore (volontà che qui sussiste, avendo il de cuius voluto gravare soltanto Tizio dell’adempimento del legato).

Accertata la validità e piena efficacia obbligatoria di una disposizione di tale tipo, resta da vedere adesso se Tizio è obbligato a versare quella somma a Caio e se quest’ultimo, di conseguenza, può esigerne il pagamento.
Si tratta, in sostanza, di vedere di quale forma di tutela possa avvalersi l'erede nell'ipotesi in cui, come in questo caso, la somma di denaro legata non sia presente nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione e sia di proprietà già dell’onerato secondo quanto previsto dall’art. 651 c.c.

Intanto occorre precisare che un legato di tale tipo, seppure abbia ad oggetto denaro già di proprietà dell’onerato, non produce immediatamente il trasferimento della proprietà al legatario al momento dell’apertura della successione, bensì al momento dell’accettazione da parte dell’erede onerato; in particolare, il trasferimento avverrebbe quale conseguenza della confusione tra i due patrimoni (quello dell’erede e quello del de cuius), che si verifica per effetto dell’accettazione dell’eredità.
Con ciò vuol dirsi che, se l’accettazione dell’eredità non comporta alcun vantaggio particolare, ci si potrà liberare da quell’obbligazione semplicemente con un atto di rinuncia all’eredità, ed il legatario nulla potrà vantare nei confronti del rinunciante, non avendo questi acquistato la qualità di erede e, dunque, di onerato.

Se, invece, dall’accettazione ne può derivare un incremento del proprio patrimonio, ma non si ha ugualmente alcuna intenzione di rispettare la volontà del testatore, l’erede onerato potrà ritenersi esonerato dal pagamento di quella somma se, ricorrendone i presupposti, compie un atto di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario: in tal modo non opera la confusione tra il patrimonio del de cuius e quello dell'erede, il che avrà come conseguenza che i debiti ereditari (tale è il pagamento della somma legata) potranno essere soddisfatti esclusivamente mediante la massa attiva dell'eredità e non sarà possibile attingere al patrimonio personale dell'erede.
Qualora non ci si avvalesse di tali cautele, infatti, ed una volta accettata l’eredità, sorgerebbe a carico dell’onerato del legato di cui all’art. 651 c.c. l’obbligo di dare, cioè di trasferire la proprietà della cosa legata al legatario.
In caso di inadempimento, inoltre, il legatario potrà agire per ottenere, a titolo di esecuzione forzata in forma specifica, una sentenza che tenga luogo del negozio non concluso, al pari di quanto è previsto dall’art. 2932 del c.c. per l’adempimento coattivo del contratto preliminare.

In definitiva, per decidere quale delle soluzioni proposte seguire (rinuncia all’eredità o accettazione con beneficio di inventario), sarà indispensabile effettuare una preliminare valutazione complessiva dei benefici che si potranno conseguire dall’assumere la qualità di erede del testatore.