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Articolo 2220 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Conservazione delle scritture contabili

Dispositivo dell'art. 2220 Codice Civile

Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione [2312, 2457].

Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti [2214].

Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti(1).

Note

(1) Comma aggiunto dall'art. 7 bis, quarto comma, D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modifiche, con L. 8 agosto 1994, n. 489.

Ratio Legis

L'esigenza di conservare le scritture contabili si giustifica col fatto che esse, data la loro funzione di documentazione, sono destinate a durare nel tempo. Non è pacifico se l'obbligo di conservazione riguardi solo le scritture obbligatorie ovvero anche quelle facoltative, tenute dall'imprenditore (v. 2214) durante la sua attività.

Spiegazione dell'art. 2220 Codice Civile

L'obbligo di conservazione delle scritture contabili riguarda solo le scritture obbligatorie e deriva dall'obbligo di tenuta delle stesse: la distruzione prima del termine equivale a mancata tenuta.
Decorso il termine resta inalterata l'efficacia probatoria delle scritture contabili.

L'ultimo comma ha legittimato la tenuta delle scritture mediante le nuove tecniche informatiche. Di conseguenza si ritiene che la memorizzazione dei dati nel computer verrebbe ad essere equivalente alla stampa del libro giornale.

Poiché si ritiene che i fascicoli della corrispondenza costituiscano un allegato delle scritture contabili, la corrispondenza deve essere conservata secondo un criterio sistematico, cioè ordinatamente per ciascun affare.

Per la conservazione dei libri sociali si veda l'art. 2496.

Massime relative all'art. 2220 Codice Civile

Cass. civ. n. 1842/2011

Nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore.

Cass. civ. n. 26683/2009

In tema di INVIM, il diritto di computare nel valore iniziale del bene immobile alienato le spese incrementative (sostenute, come nella specie, dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643) non è escluso dalla mancata allegazione alla dichiarazione dei documenti dimostrativi, potendo tale documentazione essere fornita successivamente al giudice tributario. Tuttavia, allorché si sia dichiarato, al fine del computo in aumento del valore iniziale, il sostenimento di spese incrementative, il contribuente ha l'onere di fornirne in giudizio, in caso d'impugnazione della rettifica adottata dall'Ufficio, idonea documentazione giustificativa; né può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni (art. 2220 c.c.), perché l'interesse fiscale esige che il contribuente conservi la documentazione contabile necessaria per giustificare le spese incrementative dichiarate per tutto il periodo in cui è esercitabile il potere di accertamento dell'Ufficio, anche ove questo si protragga oltre la scadenza del termine decennale di conservazione delle scritture contabili.

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Consulenze legali
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Gian Paolo G. chiede
domenica 23/10/2016 - Emilia-Romagna
“Egregi Avvocati, : Sono fallito nel 1999, il mio fallimento è stato chiuso nel 2007, con concordato al 100 % a tutti gli insinuati nel fallimento. Sono tornato in " Bonis" nel 2007.
Tra qualche mese stanno per scadere i 10 anni, la mia domanda è la seguente : Tutta la contabilità Fallimentare, tenuta dal Curatore, dove và a finire.? La continua a tenere il Curatore nel suo archivio.? Ritorna al Tribunale.? Va al macero.? Oppure come io preferirei, la posso richiedere io al Curatore, magari motivando questa richiesta tramite lettera raccomandata, menzionando qualche legge, che mi dia il diritto, di fare questa richiesta.?”
Consulenza legale i 28/10/2016
Il Curatore, al momento dell'inventario, prende in consegna i beni insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito, e, al momento della chiusura del fallimento, queste scritture ed i relativi documenti vanno riconsegnati al fallito tornato in bonis, così come vanno restituiti e consegnati all'ex fallito tutti i beni ancora sussistenti al termine dello spossessamento.

La documentazione riguardante invece la contabilità del fallimento (le scritture contabili richieste per la procedura, gli originali delle lettere, dei telegrammi, delle fatture ricevute e copia di quelle spedite ecc.), copie degli atti del curatore ecc. vanno conservate dal curatore per l'ordinario termine decennale fissato dall'art. 2220 c.c., ed anche oltre, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta.
I messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti vanno conservati dal curatore per il periodo di due anni dalla chiusura del fallimento, per il nuovo disposto dell'ultimo comma dell'art. 31 bis-bis L.F. (R.D. 267/1942).

Il curatore è sempre tenuto, anche nel corso del Fallimento, ad esibire e/o rilasciare copia delle scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto: nel caso in cui non ritenga di dover esibire o fornire copia della documentazione richiesta, l'interessato può proporre ricorso al giudice.

Quando sono decorsi i dieci anni – o comunque i diversi termini di legge relativi alla conservazione dei documenti fiscali (il termine massimo non dovrebbe, comunque, mai essere superiore a dieci anni) - il Curatore ha la libertà di liberarsene e non ha obbligo di restituirli al fallito né vanno consegnati al Tribunale. Non vi sono norme che legittimino il fallito a richiedere o ad ottenere i documenti in questione.
Basterà quindi, ad avviso di chi scrive, chiedere per tempo al Curatore la restituzione/consegna di tale documentazione una volta decorso il termine di legge: non sussiste obbligo di motivare la richiesta, anche se forse sarebbe opportuno un accenno alle motivazioni.