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Articolo 610 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/02/2024]

Violenza privata

Dispositivo dell'art. 610 Codice Penale

Chiunque, con violenza [581] o minaccia(1), costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa(2) è punito con la reclusione fino a quattro anni(3).

La pena è aumentata [64] se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma(4).

Note

(1) La violenza è qui un concetto ampio, comprensivo anche della violenza diretta alle cose o a soggetti diversi dalla vittima. Ugualmente anche la minaccia comprende un ventaglio applicativo molto ampio, che prescinde quindi dal tipo di mezzi utilizzati o dal grado della minacci stessa.
(2) L'azione o omissione limitate dalla condotta violenta o minacciosa devono a loro volta essere determinate ovvero devono riguardare "qualche cosa", diversamente si applicano i reati di minaccia, percosse o lesioni.
(3) Alcuni autori riconoscono la necessità di ulteriore presupposto per la condotta di coartazione ovvero che questa dovrebbe essere illegittima, quindi non giustificata da alcun diritto (si pensi alle scriminanti degli artt. 51-54). Un caso discusso è quello del diritto di sciopero, garantito se non lede le altrui libertà, come nel caso delle cosiddette azioni di picchettaggio che consistono in atti diretti a costringere altri lavoratori ad astenersi dalla prestazione lavorativa, considerate penalmente rilevanti secondo la disposizione in esame.
(4) Comma inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

Tale disposizione trova il proprio fondamento nell'esigenza di reprimere fatti di coercizione non contemplati in altre norme, così da tutelare la libertà morale, nonché la libertà fisica e di locomozione dei soggetti.

Spiegazione dell'art. 610 Codice Penale

Il bene giuridico oggetto di tutela è la libertà morale, e dunque la libertà psichica, contro ogni turbativa determinata anche semplicemente da attività di disturbo e molestia.

Per quanto riguarda il primo elemento costitutivo del reato, ovvero la violenza, essa va suddivisa in propria ed impropria. Per quest'ultima va intesa quando si utilizza un qualsiasi mezzo idoneo, esclusa la minaccia, a coartare la volontà del soggetto passivo, annullandone la capacità di azione o determinazione. Per violenza propria, si intende invece l'impiego di energia fisica sulle persone o sulle cose, esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento. Non sussiste invece la violenza in casi di condotta meramente omissiva tenuta in relazione ad una richiesta altrui, anche quando la stessa si risolva in una forma passiva di mancata cooperazione al risultato voluto dal richiedente.

Per minaccia va invece intesa la prospettazione di un male ingiusto e notevole, eventualmente proveniente dal soggetto minacciante.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, esso consiste nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di costringere la vittima a fare, tollerare od omettere qualcosa. Trattasi comunque di dolo generico e non specifico, dato che il fine di costrizione realizza il momento consumativo.

Il reato di violenza privata presenta una natura prevalentemente sussidiaria e viene assorbito da tutte le fattispecie che prevedono la violenza o la minaccia come elemento costitutivo.

Viene tuttavia ammesso il concorso con vari reati, come il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630), quando la vittima sia costretta ad una particolare azione non rientrante e strumentale alla situazione di soggezione tipica del sequestro. Ammissibile è anche il concorso con il delitto di maltrattamenti (art. 572), quando la violenza o la minaccia reiterate siano finalizzate ad uno scopo ulteriore a quello vessatorio, mentre vi è solo violenza privata ove difetti l'abitualità delle vessazioni.

///SPIEGAZIONE ESTESA

La norma in esame punisce chi, volontariamente ed illegittimamente, costringa una persona, mediante violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa.

Il delitto di violenza privata è posto a tutela del bene giuridico della libertà morale, da intendere sotto il profilo della libertà di autodeterminazione della volontà e dell'agire di una persona. L'offesa realizzata da tale fattispecie lede, quindi, la libertà morale dell'individuo, annullandola o, comunque, limitandola.

Si tratta di un reato a forma vincolata, per cui la condotta tipica deve consistere negli atti di violenza o minaccia con cui l'agente costringa un altro soggetto a fare, tollerare od omettere qualcosa. Ogni altro atto che sia diverso dalla violenza o dalla minaccia, quale, ad esempio, l'impiego di un mezzo fraudolento, oppure che non sia idoneo a realizzare una costrizione, non può integrare la fattispecie in esame.
In particolare, per "violenza" si intende la violenza fisica posta in essere ai danni di altre persone; mentre con il termine "minaccia" si fa riferimento alla violenza morale. Entrambe, tuttavia, per rilevare ai sensi dell'art. 610 c.p. devono essere idonee a realizzare una costrizione, e tale loro attitudine va accertata in relazione alle condizioni e alle circostanze del caso concreto, facendo riferimento, ad esempio, all'età e alle condizioni del soggetto che le subisca.
La condotta, inoltre, può essere sia commissiva che omissiva, in quanto anche nella persona che tema un male da un'omissione può sorgere un'alterazione psichica, rilevante ai fini della norma in esame.

L'imposizione di volontà e la costrizione realizzate dall'agente devono, inoltre, essere illegittime. Qualora, infatti, l'agente avesse diritto ad ottenere che il soggetto passivo facesse, tollerasse od omettesse qualcosa, ma, per raggiungere tale scopo, si servisse della violenza o della minaccia, pur potendo ricorrere al giudice, ad essere integrato non sarebbe il delitto di violenza privata, bensì quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai sensi dell'art. 393 c.p.

Soggetto passivo della condotta criminosa deve essere una persona determinata. Infatti, anche se la minaccia può essere rivolta al pubblico o ad un numero indeterminato di persone, è pur sempre necessario che, con tale mezzo, una persona determinata sia costretta a fare, subire od omettere qualcosa.

L'evento tipico è costituito dalla stessa condotta criminosa ed è, dunque, duplice, in quanto essa deve essere causa sia dell'altrui coazione, sia dell'altrui fare, tollerare od omettere qualche cosa.
Il reato si considera consumato nel momento in cui il soggetto costretto abbia fatto, tollerato od omesso qualcosa che l'agente pretendeva da lui.
Il tentativo è configurabile, purché la costrizione non si sia verificata, malgrado i mezzi idonei e non equivoci posti in essere dall'agente.

Il contesto d'azione unifica il delitto anche qualora, verso una stessa persona, sia stata usata sia la violenza che la minaccia. Nel caso in cui, però, ad essere costrette siano più persone si ha un concorso di reati.
Parimenti, si ha un concorso di reati qualora la violenza, per la sua specie, costituisca già di per sé un reato, come nel caso in cui essa integri una lesione personale. Fanno eccezione a tale assunto le percosse, le quali si considerano assorbite nella violenza privata.

Ai fini dell'integrazione della fattispecie in esame è sufficiente che sussista, in capo all'agente, il dolo generico, quale coscienza e volontà di costringere, mediante violenza o minaccia, un altro soggetto a fare, tollerare od omettere qualcosa. È, pertanto, indifferente il fine specifico eventualmente perseguito dall'agente, il quale può essere valutato come circostanza aggravante o attenuante, purché non faccia mutare il titolo del reato.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 610 c.p., il delitto di violenza privata risulta aggravato qualora ricorra una delle circostanze indicate dall'art. 339 c.p., ossia nel caso in cui, ad esempio, la violenza o la minaccia siano commesse con armi, oppure da una persona travisata o da più persone riunite, o, ancora, con uno scritto simbolico, oppure valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, esistenti o soltanto supposte.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Viene introdotta la procedibilità a querela per il delitto di violenza privata di cui all’art. 610 c.p., facendo salva la procedibilità d’ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità, ovvero quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma, che richiama le condizioni previste dall’art. 339 c.p. nell’ambito dei delitti contro la p.a.
In tale ultima ipotesi, la dimensione pubblicistica dell’aggravante rende opportuno conservare il regime idi procedibilità d’ufficio.


La procedibilità a querela per il delitto di violenza privata è coerente con la natura personale del bene giuridico tutelato ed è suggerita dalla circostanza che, come risulta nella prassi ed è ancor prima testimoniato dal ridotto minimo edittale della pena detentiva (15 giorni di reclusione, ex art. 23 c.p.), il fatto può presentare un disvalore assai ridotto (come ad es. nel ricorrente caso giurisprudenziale di chi, parcheggiando impropriamente l’auto, impedisca il passaggio di auto o pedoni in aree pubbliche o condominiali) o essere comunque oggetto di condotte riparatorie o risarcitorie, che favoriscano la remissione della querela o l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 162 ter c.p. L’effetto deflattivo sul carico giudiziario, trattandosi di fattispecie di frequente contestazione, è significativo.

Massime relative all'art. 610 Codice Penale

Cass. pen. n. 19347/2023

Il delitto di violenza privata si distingue da quello di minaccia per la coartata attuazione da parte del soggetto passivo di un contegno (commissivo od omissivo) che egli non avrebbe assunto, ovvero per la coartata sopportazione di una altrui condotta che egli non avrebbe tollerato. Ne consegue che i due reati, sebbene promossi da un comune atteggiamento minatorio, concorrono tra loro nel caso in cui le rispettive condotte antigiuridiche - che danno luogo a eventi giuridici di diversa natura e valenza - si articolino in un tempo significativo, ripetendosi nel tempo, scindendo i rispettivi momenti di manifestazione esteriore e i rispettivi esiti coartanti.

Cass. pen. n. 20365/2023

Integra il reato di tentata violenza privata la condotta del pubblico ministero volta a costringere il soggetto escusso ai sensi dell'art. 362 cod. proc. pen., quale persona informata sui fatti, a rendere dichiarazioni su indagini in corso, confermative dell'assunto accusatorio, prospettando allo stesso, con modalità intimidatorie e violenze verbali, l'arresto immediato quale conseguenza inevitabile e immediata della sua reticenza.

Cass. pen. n. 3991/2022

In tema di violenza privata, l'elemento della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente la persona offesa della libertà di azione e di determinazione.

Cass. pen. n. 2220/2022

Ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia necessario il concorso di un fine particolare, che costituisce l'antecedente psichico della condotta, cioè il movente del comportamento tipico descritto dalla norma penale.

Cass. pen. n. 12460/2022

In tema di violenza privata, integra l'elemento della violenza anche l'energia fisica esercitata su una cosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la prospettazione, al dipendente di un esercizio pubblico, di danni al registratore di cassa avesse una valenza intimidatoria tale da incidere sulla volontà del destinatario).

Cass. pen. n. 1053/2021

Integra il delitto di violenza privata la condotta preordinata a rendere anche solo disagevole una lecita modalità di esplicazione del diritto della persona offesa. (Fattispecie relativa alla sostituzione, da parte degli imputati, contro la volontà del proprietario e dell'affittuario, della serratura di una delle due porte di accesso alle scuderie di un'azienda agricola). (

Cass. pen. n. 21019/2021

In tema di concussione, il termine "utilità" include tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, pur se di natura non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, e dunque anche l'accrescimento del proprio prestigio professionale ovvero della propria considerazione nella comunità lavorativa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato di concussione, e non invece quello di violenza privata, in relazione alle condotte costrittive poste in essere da un carabiniere nei confronti di un cittadino straniero per indurlo ad acquistare una partita di eroina e consentirgli di effettuare un arresto in flagranza, così da acquisire benemerenze utili ai fini della progressione in carriera, l'assegnazione ad altri reparti e l'affidamento di incarichi fiduciari).

Cass. pen. n. 9573/2021

È configurabile il delitto di violenza privata nel caso di minaccia indiretta o mediata, rivolta a persona diversa dalla vittima, ad essa legata da vincoli di parentela o di affetto, quando vi sia certezza che l'intimidazione giunga a sua conoscenza. (Fattispecie relativa alla minaccia rivolta dall'imputato alla ex moglie e volta a costringere il compagno di questa a ritirare una denuncia).

Cass. pen. n. 6208/2020

L'elemento oggettivo del reato di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, diversa dal fatto in cui si esprime la violenza, sicchè il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, ossia il "pati" cui la persona offesa sia costretta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato di violenza privata nella condotta di un gruppo di manifestanti che, dopo aver fatto irruzione nella sala di un convegno, avevano minacciato il relatore, così da costringere questi ed i partecipanti a subire, per un apprezzabile lasso temporale, l'interruzione dell'attività scientifica in atto).

Cass. pen. n. 5211/2020

Integra il delitto di violenza privata la condotta di chi, alla guida del proprio veicolo, compie deliberatamente manovre tali da interferire significativamente nella guida di altro utente della strada, costringendolo ad una condotta diversa da quella programmata. (Nella specie l'imputato, al fine di compiere atti di esibizionismo sessuale, aveva affiancato con il proprio veicolo quello della vittima, costringendola a modificare la traiettoria di guida per evitare collisioni).

Cass. pen. n. 1174/2020

Il delitto di violenza privata è reato istantaneo e si consuma nel momento in cui si realizza la limitazione coattiva della libertà di determinazione ed azione della vittima, essendo irrilevante che gli effetti della imposizione si protraggano nel tempo e l'offeso possa successivamente eliminarli.

Cass. pen. n. 19545/2020

Il reato di violenza privata può concorrere materialmente con il reato di maltrattamenti in famiglia quando le violenze e le minacce del soggetto attivo siano adoperate, oltre che con la coscienza e volontà di sottoporre la vittima a sofferenze fisiche e morali in modo continuativo e abituale, anche con l'intento di costringerla ad attuare un comportamento che altrimenti non avrebbe volontariamente posto in essere. (Nella specie, l'imputato, oltre a sottoporre la moglie a condotte integranti maltrattamenti, con ulteriori minacce l'aveva costretta ad omettere di presentare denuncia per quanto subito, così realizzando una condotta autonoma, anche sotto il profilo della volizione criminale, rispetto alla serialità delle vessazioni riconducibili al delitto di cui all'art. 572 cod. pen.).

Cass. pen. n. 13709/2020

In tema di rapporti tra il reato di maltrattamenti e violenza privata, è configurabile il concorso materiale nel caso in cui i maltrattamenti non abbiano cagionato una compressione della libertà morale della vittima, sicchè il concomitante compimento di singole condotte di violenza privata produce un'offesa autonoma ed ulteriore, mentre sussiste assorbimento del reato di violenza privata nel caso in cui la condotta di cui all'art.572 cod.pen. sia tale da aver determinato di per sé una lesione alla libertà morale della persona offesa, con la conseguenza che le singole condotte lesive della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo costituiscono una mera forma di estrinsecazione del più grave delitto di cui all'art. 572 cod. pen.

Cass. pen. n. 43563/2019

Commette il delitto di violenza privata colui che sottrae momentaneamente al possessore le chiavi di avviamento di un ciclomotore, per imporgli di attendere all'esterno di un locale e di consentire che l'agente ne assuma la guida, poiché tale condotta è preordinata a costringere la vittima a perdere, sia pure temporaneamente, il potere di utilizzo del mezzo e a subire una limitazione della propria libertà psichica.

Cass. pen. n. 27556/2019

Si configura il delitto di violenza privata, e non quello di estorsione, nel caso in cui la minaccia posta in essere dall'agente abbia ad oggetto la richiesta di riassunzione presso un cantiere di lavoro dal quale era stato precedentemente licenziato atteso che tale minaccia, pur essendo diretta al conseguimento di un ingiusto profitto, non arreca alcun danno ingiusto alla vittima, che dovrebbe retribuire l'attività lavorativa che si intende effettivamente prestare, ma si limita a comprimerne l'autonomia contrattuale con l'imposizione di una posizione lavorativa regolare. (In motivazione la Corte ha precisato che la c.d. "domanda di lavoro", anche se posta in essere con modalità intimidatorie, volta allo svolgimento di regolare attività lavorativa si distingue dalla "guardianie" imposte dal crimine organizzato per attuare un concreto controllo del territorio).

Cass. pen. n. 40488/2018

In tema di violenza privata, la condotta commessa "ioci causa" (nella specie, la sottrazione, mediante minaccia con un coltello, di un portafogli poi spontaneamente restituito alla vittima) è idonea ad escludere il dolo del reato solo qualora non venga posta in essere con la volontà, o l'accettazione del rischio, di determinare la lesione tipica, configurandosi, altrimenti, come mero movente dell'agire, di per sè ininfluente ai fini della rilevanza penale del fatto. (La Corte ha precisato che, nella specie, erano da ritenersi irrilevanti sia i comportamenti successivi al momento consumativo del reato attuati dall'autore - trattandosi di reato istantaneo -, sia la valutazione retrospettiva della vittima circa il fatto che la condotta potesse essere stata posta in essere per scherzo).

Cass. pen. n. 21530/2018

Tra il reato di violenza privata, di cui all'art. 610 cod. pen., e quello di lesioni personali volontarie, di cui all'art. 582 cod. pen., è configurabile il concorso formale, essendo diversi i beni giuridici tutelati: la libertà morale nel primo reato, e l'integrità fisica nel secondo (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso l'assorbimento del reato di violenza privata in quello di lesioni, precisando che le lesioni - una testata in faccia ad un cronista al fine di farlo allontanare dal luogo in cui si trovava il ricorrente - erano state inflitte per realizzare la violenza privata).

Cass. pen. n. 48369/2017

Integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che, nell'ambito di manifestazioni di protesta per impedire l'esecuzione di un'opera pubblica, impedisce agli operai incaricati di svolgere i lavori previsti, frapponendosi all'accesso ai macchinari con comportamenti tali da bloccarne l'utilizzo da parte loro, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione.

Cass. pen. n. 17794/2017

Integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che occupa il parcheggio riservato ad una specifica persona invalida in ragione del suo "status", impedendone l'accesso, e, quindi, privandola della libertà di determinazione e di azione. (Fattispecie in cui l'imputato aveva abusivamente occupato il parcheggio riservato ad uno specifico disabile dalle 10,40 del mattino alle 2 di notte, ora in cui l'autovettura veniva coattivamente rimossa dalla polizia locale).

Cass. pen. n. 1786/2017

Ai fini dell'integrazione del delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comunque, la significativa riduzione della libertà di movimento o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, essendo, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti che, pur costituendo violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, si rivelino inidonei a limitarne la libertà di movimento, o ad influenzarne significativamente il processo di formazione della volontà. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la sussistenza del reato nella condotta dell'imputato che, al fine di fare rispettare il regolamento condominiale, aveva reiteratamente minacciato, aggredito ed ingiuriato alcuni minorenni che facevano rumori giocando nel cortile condominiale con dei palloni, ed aveva tagliato questi ultimi con un coltello, in quanto tale condotta non aveva impedito ai giovani di riprendere gli stessi giochi).

Cass. pen. n. 39541/2016

L'espianto di ovociti dall'utero di una donna, realizzato in ambiente ospedaliero contro la sua volontà, da personale medico, configura il delitto di violenza privata e non quello di rapina, in quanto gli ovociti, benché destinati ad essere espulsi o trasformati mediante la fecondazione, fanno parte del circuito biologico dell'essere umano e non possono essere considerati "cose mobili" solo temporaneamente detenute dalla donna all'interno del suo corpo.

Cass. pen. n. 33253/2015

Integra il delitto di violenza privata la condotta di chi alla guida del proprio veicolo, compie deliberatamente manovre tali da interferire significativamente nella guida di altro utente della strada, costringendolo ad una condotta diversa da quella programmata. (Nella specie, l'imputato, con il proprio veicolo, aveva superato quello della persona offesa, per poi sbarrarle la strada ed impedirle di andare nella direzione desiderata; la S.C., affermando il principio di cui in massima, ha ritenuto sussistente il reato) .

Cass. pen. n. 3562/2015

Ai fini dell'integrazione del delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comunque, la significativa riduzione della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, essendo, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti costituenti violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali inidonei a limitarne la libertà di movimento o ad influenzarne significativamente il processo di formazione della volontà. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che ha affermato la responsabilità, in ordine al delitto di violenza privata, del sindaco di un Comune -che aveva 'invitato a dimettersi il revisore contabile del medesimo Comune, 'minacciando la revoca dall'incarico - senza tener conto del conflitto di opinioni tra sindaco e maggioranza, da un lato, e revisore contabile, dall'altro, su molteplici aspetti amministrativi nonché della circostanza che l'esperto revisore sapeva perfettamente che l'Amministrazione aveva solo il potere di proposta di revoca nei confronti del Consiglio comunale e, comunque, senza motivare sulle ragioni per le quali la 'pressione sul detto revisore era idonea, nel caso concreto a condizionarne la volontà fino a provocarne le forzate dimissioni dall'incarico).

Cass. pen. n. 1215/2015

L'elemento oggettivo del delitto di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, poiché in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria, percosse, ma non quello di violenza privata. Pertanto, il delitto di cui all'art. 610 c.p. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il "pati" cui la persona offesa sia costretta. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità - in ordine al reato di violenza privata - dell'imputato che aveva fisicamente aggredito la vittima tenendola 'schiacciata contro la portiera dell'auto; la S.C. ha affermato la necessità, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 610 cod. pen, di un 'aliquid' diverso dal fatto concretante la violenza).

Cass. pen. n. 53429/2014

Integra il delitto di tentata estorsione, e non quello di violenza privata, la condotta di colui che, con minacce, pretenda il versamento di una somma di denaro dal soggetto passivo, quando la coartazione è preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto.

Cass. pen. n. 49610/2014

Il delitto di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice cautelare che ha ritenuto configurabile nei confronti dell'indagato il concorso nel delitto di sequestro di persona per avere costretto la vittima a salire, dopo una colluttazione, a bordo di un'autovettura).

Cass. pen. n. 29742/2013

È configurabile il delitto tentato e non quello consumato di violenza privata allorché, pur sussistendo l'idoneità dell'azione a limitare la libertà del soggetto passivo, quest'ultimo non adotti la condotta che la violenza e la minaccia esercitate nei suoi confronti erano preordinate ad ottenere e, pertanto, l'evento non si verifichi. (Fattispecie in cui è stato ritenuto configurabile il tentativo in presenza di una condotta violenta finalizzata a far fermare un'automobile, ma l'arresto non era avvenuto in quanto l'autista aveva cambiato direzione, imboccando una diversa strada).

Cass. pen. n. 15716/2011

Si configura il delitto di violenza privata e non quello di estorsione se la coartazione da parte dell'agente è diretta a procurarsi un ingiusto profitto, anche di natura non patrimoniale, ma difetta il danno altrui. (In applicazione del principio, si è ritenuto che integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che, con minacce, pretenda il recesso di una persona da una società, di cui, tuttavia, sia solo un prestanome, senza alcun interesse economico patrimoniale).

Cass. pen. n. 4526/2011

Ai fini della configurazione del reato di violenza privata (art. 610 c.p.) è sufficiente la coscienza e volontà di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia necessario il concorso di un fine particolare: il dolo è, pertanto, generico.

Cass. pen. n. 44803/2010

Integra il reato di violenza privata, aggravato dall'abuso della relazione di prestazione d'opera, e non il reato di maltrattamenti in famiglia o quello di atti persecutori ex art. 612 bis, c.p., la condotta violenta e minacciosa reiteratamente posta in essere da un capo officina nei confronti di un meccanico, in modo da costringere il lavoratore, nel contesto di un'azienda organicamente strutturata, a tollerare una situazione di denigrazione e deprezzamento delle sue qualità lavorative. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso, nell'ambito del rapporto di lavoro, la presenza di una posizione di supremazia formale e sostanziale nei confronti del soggetto passivo, con forme e modalità tali da assimilarne i caratteri a quelli propri di un rapporto di natura para-familiare).

Cass. pen. n. 20749/2010

Integra il delitto di violenza privata il lancio sulla sede stradale di sassi di notevoli dimensioni, perché costringe gli automobilisti in transito a brusche frenate o a sterzate improvvise.

Cass. pen. n. 3478/2010

Integra il delitto di violenza privata aggravato dal metodo mafioso la condotta intimidatoria posta in essere - con l'esito di determinare le dimissioni dall'incarico delle persone minacciate - da persona sottoposta a sorveglianza speciale di p.s. al fine di impedire a collaboratori dell'amministratore giudiziario di supermercato di sua proprietà, sottoposto a sequestro di prevenzione, la creazione di un inventario informatico della merce in magazzino, la regolarizzazione delle procedure concernenti gli ordinativi di merce ai fornitori e il pagamento degli stipendi ai dipendenti. (Fattispecie relativa ad applicazione della misura cautelare della custodia in carcere).

Cass. pen. n. 2013/2010

Ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata è necessaria l'estrinsecazione di una qualsiasi energia fisica immediatamente produttiva di una situazione idonea ad incidere sulla libertà psichica (di determinazione e azione) del soggetto passivo. Ne consegue che esula dalla fattispecie delittuosa un comportamento meramente omissivo a fronte di una richiesta altrui, quando lo stesso si risolva in una forma passiva di mancata cooperazione al conseguimento del risultato voluto dal richiedente. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che rientri nel delitto di violenza privata la mancata consegna delle chiavi dell'abitazione alla moglie).

Cass. pen. n. 46609/2009

Integra il reato di tentata violenza privata e non già di tentata estorsione la minaccia diretta a costringere altri a ritirare la denuncia presentata nei confronti di un terzo, non essendo il vantaggio derivante dal ritiro della stessa connotato da contenuto patrimoniale o di utilità economica.

Cass. pen. n. 11522/2009

Integra il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) - e non quello di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.) - la condotta di colui che introduca una telecamera sotto la porta di una 'toilettè pubblica in modo da captare immagini di un minore che si trovi all'interno di essa (nella specie bagno di una stazione) - considerato che la 'toilettè pubblica non può essere considerata un domicilio, ex art. 614 c.p. richiamato dall'art. 615 bis, neppure nel tempo in cui sia occupata da una persona. (La Corte ha osservato che l'interesse tutelato dall'art. 610 c.p. è la libertà morale - da intendersi come libertà di determinarsi spontaneamente - che ricomprende nel suo ambito non solo la facoltà di formare liberamente la propria volontà ma anche quella di orientare i propri comportamenti in conformità delle determinazioni liberamente assunte; d'altro canto, non è necessario che la condotta incriminata sia esplicitamente connotata da violenza o minaccia essendo sufficiente qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione).

Cass. pen. n. 14/2009

Il reato di violenza privata si distingue dal reato di minaccia per la coartata attuazione da parte del soggetto passivo di un contegno (commissivo od omissivo) che egli non avrebbe assunto, ovvero per la coartata sopportazione di una altrui condotta che egli non avrebbe tollerato. Ne consegue che i due reati, pur promossi da un comune atteggiamento minatorio, dando luogo ad eventi giuridici di diversa natura e valenza, concorrono tra loro.

Cass. pen. n. 43219/2008

Non è configurabile il concorso formale tra il delitto di (tentata) violenza privata e quello di minaccia aggravata, in quanto quest'ultima costituisce elemento costitutivo del delitto di (tentata) violenza privata, ed è pertanto in esso assorbita.

Cass. pen. n. 38217/2008

Il reato di violenza privata è aggravato dalla finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso qualora sia motivato esclusivamente dalla considerazione della vittima come appartenente a una razza diversa e sia posto in essere pronunciando un'espressione nel caso di specie, «schiaccio il negro » costituente manifestazione di disprezzo e avversione nei confronti di una persona di colore idonea a far sorgere nei presenti identici sentimenti.

Cass. pen. n. 36082/2007

Integra il delitto di violenza privata (art. 610 c.p.), la condotta di colui che — nel corso di una lite con minacce e lesioni per motivi di viabilità stradale — si appropri delle chiavi di avviamento del motore dell'auto della parte lesa, temporaneamente fermata nella sede autostradale, considerato che tale condotta è preordinata a costringere l'automobilista, obbligato a non occupare tale sede più del tempo strettamente necessario, a perdere, sia pure per breve tempo, il potere di utilizzo del mezzo e, quindi, a non riprendere la marcia, subendo una limitazione della propria libertà psichica.

Cass. pen. n. 17444/2007

Integra il reato di violenza privata la condotta di un imprenditore che costringa alcuni lavoratori a sottoscrivere, al momento della loro assunzione, una lettera di dimissioni per motivi personali, priva di data, con la implicita minaccia di non procedere alla loro assunzione qualora non avessero firmato la lettera.

Cass. pen. n. 31413/2006

È configurabile il reato di violenza privata, consumata o tentata, a carico di datori di lavoro i quali costringano o cerchino di costringere taluni lavoratori dipendenti ad accettare una novazione del rapporto di lavoro comportante un loro «demansionamento» (nella specie costituito da declassamento dalla qualifica di impiegato a quella di operaio) mediante minaccia di destinarli, altrimenti, a forzata ed umiliante inerzia in ambiente fatiscente ed emarginato dal resto del contesto aziendale, nella prospettiva di un susseguente licenziamento.

Cass. pen. n. 16571/2006

Integra la condotta del delitto di violenza privata il parcheggio di un'autovettura eseguito intenzionalmente in modo tale da impedire a un'altra automobile di spostarsi per accedere alla pubblica via e accompagnato dal rifiuto reiterato alla richiesta della parte offesa di liberare l'accesso.

Cass. pen. n. 7214/2006

Integra gli estremi del delitto di violenza privata (art. 610) la minaccia, ancorché non esplicita, che si concreti in un qualsiasi comportamento o atteggiamento idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto al fine di ottenere che, mediante la detta intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare o ad omettere qualcosa. (In applicazione di questo principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva ravvisato la minaccia idonea ad integrare gli estremi costitutivi del delitto di cui all'art. 610 c.p. nell'invito a ritirare la querela, formulato al querelante, da soggetto notoriamente pregiudicato in presenza dei querelati).

Cass. pen. n. 40983/2005

In tema di violenza privata (art. 610 c.p.), il requisito della violenza, ai fini della configurabilità del delitto, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l'offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto integrato il reato nella condotta del soggetto che aveva intenzionalmente parcheggiato la propria vettura dietro quella della parte lesa così impedendole di muoversi).

Cass. pen. n. 15989/2005

È configurabile il delitto tentato e non quello consumato di violenza privata (artt. 56 e 610 c.p.) allorché, pur sussistendo l'idoneità dell'azione a limitare la libertà del soggetto passivo, quest'ultimo non adotti la condotta che la violenza e la minaccia esercitate nei suoi confronti erano preordinate ad ottenere e, pertanto, l'evento non si verifichi.

Cass. pen. n. 15977/2005

La configurabilità del tentativo di violenza privata (artt. 56 e 610 c.p.) non esige che la minaccia abbia effettivamente intimorito il soggetto passivo determinando una costrizione, anche se improduttiva del risultato perseguito, essendo sufficiente che si tratti di minaccia idonea ad incutere timore e diretta a costringere il destinatario a tenere, contro la propria volontà, la condotta pretesa dall'agente.

Cass. pen. n. 15805/2005

Nella previsione dell'art. 610 c.p. deve ritenersi compresa qualunque forma di minaccia, anche se implicita e non prospetti alcun male ingiusto, in quanto anche il semplice atteggiamento del soggetto attivo può costituire una minaccia punibile, soprattutto quando assuma carattere d'intimidazione in rapporto all'ambiente in cui la vicenda si svolge e la minaccia stessa, percepita come tale dalla persona offesa, risulti quindi idonea ad eliminare o ridurre sensibilmente la sua capacità di determinarsi e di agire secondo la propria indipendente volontà. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui il giudice del riesame aveva annullato la misura cautelare, ritenendo che non integrasse il delitto di violenza privata la condotta dell'imputato, il quale aveva avvicinato la sorella di un perito, incaricato di una ricognizione fonica su alcune intercettazioni eseguite in un procedimento per associazione mafiosa, dicendole di riferire al fratello di «sistemare al meglio la vicenda»).

Cass. pen. n. 43713/2002

Per la sussistenza dell'elemento materiale del delitto di sequestro di persona previsto dall'art. 605 c.p. è sufficiente che vi sia stata in concreto una limitazione della libertà fisica della persona, tale da privarlo della capacità di spostarsi da un luogo all'altro, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può essere limitato ad un tempo anche breve. (La Corte ha escluso che nel caso di specie, in cui la vittima, che era stata legata, era riuscita a liberarsi da sola in pochi minuti, fosse configurabile il delitto di violenza privata, ritenendo che nel breve periodo di privazione della libertà si fosse consumata la tipica condotta del delitto di sequestro di persona).

Cass. pen. n. 32001/2002

Integra il reato di violenza privata la condotta del conducente di autoveicolo il quale compia deliberatamente manovre insidiose al fine di interferire con la condotta di guida di altro utente della strada, realizzando così una privazione della libertà di determinazione e di azione della persona offesa, che si viene a trovare nell'impossibilità di eseguire una qualsiasi manovra di emergenza — di arresto o deviazione del veicolo — per evitare la collisione.

Cass. pen. n. 21228/2001

È ravvisabile il delitto di violenza privata, pur dopo la parziale depenalizzazione del reato di cui all'art. 1 D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 66, disposta dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (che ha trasformato in illecito amministrativo alcune ipotesi di “blocco stradale”), nella condotta di colui il quale non si limiti alla semplice allocazione di un oggetto sulla sede stradale, al fine di ostruirla od ingombrarla, ma accompagni detta azione con comportamenti intimidatori nei confronti della persona offesa. (Fattispecie nella quale gli agenti, nell'esercizio del diritto di sciopero, oltre a parcheggiare più veicoli su di una strada, in modo da impedire il transito su di essa, avevano intimato ad un terzo di non proseguire nel suo percorso e gli avevano impedito di allontanarsi a bordo di uno dei predetti veicoli).

Cass. pen. n. 2480/2000

In tema di violenza privata, l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 610 c.p. è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una determinata cosa. L'azione o l'omissione, che la violenza o minaccia sono rivolte ad ottenere dal soggetto passivo, devono essere determinate, poiché, ove manchi questa determinatezza, si avranno i singoli reati di minaccia, molestie, ingiuria ma non quello di violenza privata. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che la carenza di detta «determinatezza» si evincesse dalla stessa contestazione accusatoria in cui gli atti di violenza e di natura intimidatoria erano ritenuti integranti, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il pati cui le persone offese sarebbero state costrette, mentre l'obiettivo avuto di mira dall'imputato (l'interruzione di un rapporto matrimoniale) veniva qualificato come ulteriore connotazione soggettiva della condotta incriminata.

Cass. pen. n. 11875/1998

Per integrare il delitto di violenza privata ex art. 610 c.p. non è sufficiente una condotta che abbia determinato una situazione di «costrizione» essendo necessario che tale condotta sia stata posta in essere con violenza o minaccia. (Fattispecie, relativa al blocco di un'autovettura da parte di un trattore parcheggiato intenzionalmente in modo tale che la parte lesa non poteva in alcun modo spostare la macchina, e in cui la Corte non ha ravvisato gli estremi della violenza).

Cass. pen. n. 1195/1998

Ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, ben potendo trattarsi di violenza fisica, propria, che si esplica direttamente nei confronti della vittima o di violenza impropria che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui impedendone la libera determinazione. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha affermato la sussistenza del reato nella condotta del soggetto che, apponendo una catena con lucchetto ad un cancello, impedisce all'avente diritto di entrare nella propria abitazione).

Cass. pen. n. 2164/1998

L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni si traduce nella indebita attribuzione a se stesso, da parte del privato, di poteri e facoltà spettanti al giudice, sicché ove si tratti di poteri che non possano essere esercitati dal giudice, non può essere ravvisato tale reato e il fatto deve essere ricondotto ad una diversa ipotesi criminosa, e in particolare a quella di cui all'art. 610 c.p., la quale, infatti, è applicabile quando, per difetto dei presupposti o dell'elemento psicologico, non ricorrono gli estremi del delitto di cui all'art. 393 c.p.

Cass. pen. n. 3004/1996

L'agente che con violenza e minaccia, esplodendo colpi d'arma da fuoco in aria, terrorizza gli operai di un cantiere al punto da costringerli a sospendere i lavori e ciò al fine di costringere l'imprenditore datore di lavoro a versare una somma di danaro, realizza due reati (quello di violenza privata in danno degli operai e quello di estorsione, consumata o tentata, in danno dell'imprenditore) del tutto autonomi, corrispondenti a due fatti distinti in danno di differenti vittime. Tale ipotesi configura non un caso di concorso apparente di norme, bensì di concorso di reati.

Cass. pen. n. 2780/1995

Il delitto di violenza privata può ben concorrere con quello di sequestro di persona. Non può, infatti, ritenersi che ogni atto di violenza cui la vittima sia sottoposta durante il sequestro rimanga assorbito dalla fattispecie di cui all'art. 630 c.p.: il sequestro di persona priva la parte offesa della libertà di movimento e della scelta del luogo in cui stare; nella fattispecie prevista dall'art. 610 c.p. è invece tutelata la libertà psichica di fare o di non fare alcunché senza essere costretti da altri. La coazione al compimento di singoli atti che, senza la minaccia o la violenza (nella specie una telefonata al marito sotto coazione di coltello puntato al collo), il soggetto passivo non avrebbe compiuto, costituisce non già una modalità o un elemento della condotta del delitto di sequestro di persona, bensì una attività ulteriore e distinta che, a prescindere dalla situazione di privazione di libertà di movimento, integra l'autonomo reato di violenza privata, concorrente con quello di cui all'art. 630 c.p.

Cass. pen. n. 163/1994

Salvo che per il parcheggio non vi sia una tariffa determinata con provvedimento dell'autorità comunale, il posteggiatore, pur se autorizzato dall'autorità di pubblica sicurezza a svolgere tale mestiere, non ha alcun diritto a pretendere un compenso dagli automobilisti che lasciano in sosta la loro vettura, a meno che costoro non gliela abbiano consegnata, facendogli obbligo di custodirla (artt. 1766 e ss. c.c.). Pertanto, è ravvisabile il reato di tentata estorsione, e non già quello di tentata violenza privata aggravata a carico del posteggiatore il quale cerchi di costringere con la violenza un automobilista che aveva lasciato in sosta l'auto in zona ove non era stato istituito alcun parcheggio autorizzato, a corrispondergli una somma di denaro.

Cass. pen. n. 2850/1992

Il reato di violenza privata non necessariamente è assorbito in quello di sequestro di persona, dal quale, invece, si può differenziare per la diversità della condotta tenuta dagli imputati con riferimento alla diversità dei beni tutelati dalle due norme incriminatrici rispettivamente concernenti la libertà personale e quella morale del soggetto passivo. Né può essere utilmente richiamato il carattere di sussidiarietà riconosciuto al reato di cui all'art. 610 c.p., che rileva solo quando il fatto ricade sotto altro titolo delittuoso specificamente preveduto dalla legge. (Nella fattispecie, nel corso di una rapina a mano armata, gli autisti di un autotreno erano stati impediti ad allontanarsi ed inoltre costretti dai rapinatori sotto la minaccia delle armi a dirigersi verso l'autostrada, di modo che non solo erano stati impediti ad agire liberamente allontanandosi dal mezzo di cui avevano perso la disponibilità, ma erano stati costretti sotto la minaccia delle armi a tenere un ben determinato comportamento con palese coartazione della loro volontà).

Cass. pen. n. 8831/1991

Il reato di violenza privata non può ritenersi assorbito da quello di estorsione qualora la minaccia profferita, sia pure contemporaneamente a quella estorsiva, tenda a costringere la parte lesa a non denunciare il torto patito e cioè ad una ulteriore limitazione della sua libertà, tutelata appunto dal disposto dell'art. 610 c.p.

Cass. pen. n. 6271/1990

La violenza richiesta ai fini del delitto di violenza privata consiste in un'energia fisica che può esercitarsi sulle persone (ma anche sulle cose) e tale costrizione di altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa può essere realizzata con i mezzi più diversi, la cui idoneità va valutata anche in rapporto alle condizioni fisiche e psichiche del soggetto passivo che si intende privare della capacità di autodeterminazione secondo la propria libera volontà. Quando tale costrizione non si sia verificata per fatto indipendente dalla volontà del colpevole è configurabile il tentativo di violenza privata.

Cass. pen. n. 13078/1989

In tema di circolazione stradale, risponde del delitto di violenza privata il conducente che compie deliberati atti emulativi tali da interferire (consistentemente) nella condotta di guida di altro utente della strada, costringendolo a determinarsi in modo diverso dal proprio volere. Ne consegue che, qualora, a seguito di tali interferenze, il soggetto passivo incorra in infortunio, concorre l'addebito di omicidio o di lesioni colpose duplicemente aggravati dalla disposizione di cui all'art. 586 c.p. e dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale. (Dalla fattispecie risulta che un automobilista, dopo un battibecco con un motociclista, determinato da motivi di viabilità, avendo questi ripreso la marcia, lo raggiungeva velocemente compiendo nei confronti del primo atti emulativi, tra cui quello di sorpasso stretto, tanto che la parte posteriore dell'automobile, in fase di rientro, attingeva la manopola del manubrio della motocicletta causando la perdita di equilibrio del conducente e la sua rovinosa caduta con conseguenze letali. L'automobilista fu ritenuto colpevole di violenza privata ed omicidio colposo pluriaggravato, come in massima).

Cass. pen. n. 11641/1989

Ai fini del delitto di violenza privata non è richiesta una minaccia verbale o esplicita, essendo sufficiente un qualsiasi comportamento od atteggiamento, sia verso il soggetto passivo, sia verso altri, idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, onde ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa. Pertanto, la sottoposizione ad una perquisizione arbitraria e, per ciò, ingiustificata di una persona, da parte di un soggetto, privo di qualsiasi legittimazione, costituisce un fatto di violenza fisica che si esplica direttamente sulla vittima, avuto riguardo alle condizioni particolari e ambientali in cui la stessa venga a trovarsi e, quindi, si svolga il fatto, che siano idonee ad eliminare e, comunque, a ridurre notevolmente nel soggetto passivo la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria volontà.

Cass. pen. n. 9082/1989

La differenza tra il delitto di minaccia e quello di violenza privata va individuata nel fatto che mentre nella minaccia l'atto intimidatorio è fine a se stesso e per la sussistenza del reato è sufficiente che l'agente ponga in essere la condotta minatoria in senso generico, trattandosi di reato formale con evento di pericolo, immanente nella stessa condotta; viceversa nella violenza privata la minaccia (o la violenza fisica) funge da mezzo a fine e occorre che essa sia diretta a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, con evento non di pericolo ma di danno, rappresentato dal comportamento coartato del soggetto passivo, dipendente dall'atto di intimidazione (o di violenza) subito.

Cass. pen. n. 5423/1989

Ai fini della sussistenza o meno del reato di violenza privata, la coazione deve ritenersi giustificata non solo quando ricorra una delle cause di giustificazione previste dagli artt. 51-54 c.p., ma anche quando la violenza o la minaccia sia adoperata per impedire l'esecuzione o la permanenza di un reato; invece, la violenza o la minaccia sono punibili se con esse si voglia costringere altri ad adempiere ad un dovere giuridico o ad astenersi da una condotta genericamente illecita o immorale. Però, anche nella prima ipotesi, quando cioè la coazione sia usata per impedire la commissione di un reato, non può prescindersi da un criterio di proporzionalità tra il mezzo adoperato e il reato che si intendeva impedire. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, gli imputati, che armati di crick e spranghe di ferro avevano aggredito e ferito altri giovani di opposta fazione politica, avevano sostenuto che intendevano impedire la perpetrazione del reato di affissione di stampati al di fuori degli appositi spazi, contravvenzione peraltro depenalizzata).

Cass. pen. n. 5400/1989

Mentre nel delitto di minaccia si prescinde dal fine prefissosi dall'agente, tale fine, invece, viene in considerazione nel delitto di violenza privata, in cui l'uso della minaccia (come della violenza) è diretto a coartare la volontà della persona offesa; né rileva, in riferimento a tale reato, l'immediatezza del raggiungimento dello scopo.

Cass. pen. n. 10834/1988

Non esclude la configurabilità del delitto di violenza privata, di cui all'art. 610 c.p., il fatto che con una manovra di retromarcia più o meno complessa la persona offesa possa riprendere la marcia, dopo che la propria autovettura sia stata costretta a fermarsi, affiancata e sopravanzata da altro autoveicolo posto dal conducente di traverso rispetto al flusso della circolazione. Infatti, il delitto di violenza privata, che è reato istantaneo, deve considerarsi consumato nel momento stesso della coartazione all'arresto, poiché è irrilevante che gli effetti della imposizione si siano protratti nel tempo e che la vittima possa successivamente eliminarli.

Cass. pen. n. 4996/1988

Il delitto di violenza privata è di natura sussidiaria nel senso che esso è ravvisabile ogni qual volta non si configuri, per quel determinato fatto, una diversa qualificazione giuridica e si consuma quando l'altrui volontà sia costretta a fare o tollerare qualche cosa, senza la necessità che l'azione abbia un effetto continuativo, vertendosi in materia di delitto istantaneo.

Cass. pen. n. 4791/1988

Perché sussista l'aggravante prevista dall'art. 635 cpv. n. 1 c.p. occorre che la violenza o la minaccia si accompagnino al danneggiamento o comunque siano direttamente finalizzati ad esso. Ne consegue che, qualora l'attività violenta o intimidatrice siano esercitate non già al diretto e immediato fine di danneggiare, bensì con l'intento di estinguere il reato passivo alla consegna della cosa da lui detenuta per poterla successivamente danneggiare, la violenza o la minaccia, non essendo contestuali al danneggiamento, lungi dal rimanere assorbite nel delitto di danneggiamento quali circostanze aggravanti di quest'ultimo, integrano il più grave delitto di violenza privata.

Cass. pen. n. 1738/1988

Il delitto di violenza privata ha natura di reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'altrui volontà sia rimasta di fatto costretta a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia necessario il protrarsi nel tempo dell'azione o dell'omissione o del permanere degli effetti.

Cass. pen. n. 9501/1987

Il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione concorre con quello di violenza privata qualora il sequestrato sia costretto a scrivere messaggi ai familiari.

Cass. pen. n. 7860/1987

Sussiste il delitto consumato, e non tentato, di violenza privata nel caso in cui i soggetti agenti, nel corso di una manifestazione pacifista, ostacolino — sdraiandosi con i loro corpi sulla sede stradale — l'accesso ad uno stabilimento militare, attraverso l'ingresso principale, degli automezzi allo stesso diretti. Infatti, trattasi di reato istantaneo, nel senso che esso si consuma nel momento in cui l'altrui volontà sia rimasta, di fatto, costretta a fare, tollerare, omettere qualcosa senza bisogno che l'azione abbia avuto un effetto continuativo.

Cass. pen. n. 4554/1987

Il delitto di violenza privata tende a garantire non la libertà fisica o di movimento, bensì la libertà psichica dell'individuo e perciò si realizza quando l'agente, col suo comportamento violento o intimidatorio, eserciti una coartazione, diretta o indiretta, sulla libertà di volere o di agire del soggetto passivo, così da costringerlo a una certa azione, tolleranza od omissione. Presupposto essenziale del delitto è dunque la preesistenza di una libertà di determinazione e di azione di chi subisce la condotta criminosa e il reato deve ritenersi consumato nel momento in cui il soggetto passivo, a seguito della violenza o della minaccia, sia rimasto costretto contro la sua volontà a fare, tollerare o omettere qualche cosa, mentre si ha soltanto tentativo, sempre che ne ricorrano tutti gli altri requisiti, allorché non sia stato raggiunto l'effetto voluto. Questo effetto è quello che l'agente si propone di realizzare e si identifica pertanto anche nella prospettiva psicologica, con lo scopo di costringere altri a tenere un determinato comportamento, senza che abbiano rilievo rispetto a quello immediatamente perseguito, fini ulteriori o mediati e tanto meno i particolari motivi dell'azione.

In tema di violenza privata l'azione deve considerarsi unica anche in presenza di una pluralità di atti tipici, quando questi si presentino offensivi del medesimo interesse tutelato e si svolgano in unico contesto.

Cass. pen. n. 7382/1986

Il delitto di estorsione, che è un tipico delitto contro il patrimonio, si distingue dalla violenza privata, che è un reato contro la libertà morale, per il fine specifico di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno. (Nella specie, relativa a ritenuta estorsione, le persone offese, coartate, vessate, maltrattate e suggestionate, erano state costrette, alle dipendenze dell'imputato, a lavori ingrati per conto di questi, senza ricavarne alcuna retribuzione, salvo il minimo di sostentamento per una mera sopravvivenza).

Cass. pen. n. 6641/1986

La differenza tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di violenza privata sta nel fatto che per il primo è richiesto il dolo specifico consistente nel fine particolare ed esclusivo di esercitare un diritto, rimanendo in tal modo assorbite altre fattispecie quali le minacce, la violenza privata, la violazione di domicilio.

Cass. pen. n. 5700/1986

L'art. 610 c.p. (violenza privata) ha carattere sussidiario e generico perché diretto a reprimere fatti di coercizione non espressamente considerato da altre disposizioni di legge, né come elemento costitutivo, né come circostanza aggravante di diverso reato. Ne deriva che, quando la violenza recata per porre in essere la coazione determina la privazione della libertà di locomozione del soggetto passivo, si ha il più grave e diverso reato di sequestro di persona, costituendo la violenza stessa nient'altro che il mezzo esecutivo del reato di sequestro. (Nella specie, gli imputati non si limitarono a bloccare l'autovettura della vittima e a percuoterla, ma salirono sulla sua autovettura, lo costrinsero con minacce a girovagare per venti minuti e giungere alla periferia di una città per poi «dargli una lezione»).

Cass. pen. n. 5618/1986

Nell'ipotesi di uso di violenza fisica e di privazione della libertà personale esercitate dall'agente nei confronti di persona sospettata di furto, al fine di ottenere la confessione di tale reato, sono ravvisabili le ipotesi delittuose, formalmente concorrenti, del sequestro di persona (art. 605 c.p.) e della violenza privata (art. 610 c.p.) e non il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.). Infatti, da un lato la privazione o la restrizione della libertà personale, sotto il particolare profilo della libertà di locomozione, è estranea alla configurazione giuridica del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e, dall'altro esula, comunque, il reato di ragion fattasi nel caso in cui il soggetto agisce per l'esercizio non di un preteso diritto, ma di una potestà pubblica (pretesa, questa, arbitraria e illegittima).

Cass. pen. n. 2664/1986

Presupposto del reato di violenza privata è che il fatto di violenza o minaccia non sia specificamente preveduto come reato o aggravante di reato da un'altra disposizione di legge. In tale ipotesi il titolo speciale di violenza privata viene assorbito senza riguardo per la sua maggiore o minore gravità, e prevale il reato-fine.

Cass. pen. n. 275/1986

Il delitto di violenza privata ha carattere generico e sussidiario e resta escluso, in base al principio di specialità, qualora sussista il fine di procurarsi un ingiusto profitto (dolo specifico) che rende configurabile un'ipotesi delittuosa più grave, quale quella di rapina.

Cass. pen. n. 2539/1985

Ai fini della sussistenza del dolo nel delitto di violenza privata, è irrilevante che l'agente sia mosso da eventuale fine di scherzo. Questo, infatti, può assumere rilievo come fine mediato, ma ad altri effetti, e cioè solo in quanto — inquadrato nella cornice delle circostanze concomitanti — valga a persuadere che l'agente ha agito con la convinzione dell'esistenza in atto di un consenso del soggetto passivo.

Cass. pen. n. 3464/1984

Il reato di violenza privata concorre con quello di lesioni personali volontarie, soltanto quando la violenza superi i limiti della costrizione necessaria a subire l'azione dell'aggressore, la quale si traduce inevitabilmente nell'impedimento dei liberi movimenti della vittima e nell'imposizione a tollerare gli atti lesivi durante la consumazione del delitto punito dall'art. 582 c.p.

Cass. pen. n. 1770/1984

Nel delitto punito dall'art. 610 c.p. la costrizione mediante violenza o minaccia a fare, tollerare od omettere qualcosa deve essere ingiusta, cioè non autorizzata da alcuna norma giuridica.

Cass. pen. n. 10133/1983

L'obiettività giuridica del delitto di violenza privata consiste nella tutela della libertà psichica e morale contro le costrizioni a fare, tollerare od omettere qualche cosa.

Cass. pen. n. 4925/1983

Il reato di violenza privata comprende anche l'ipotesi di usurpazione delle pubbliche funzioni; bene può il giudice, pertanto, derubricando la originaria imputazione di cui all'art. 610 c.p., ritenere sussistente il reato di cui all'art. 347 c.p.

Cass. pen. n. 2827/1983

Ai fini del delitto di violenza privata non occorre che la violenza sia usata direttamente sulla persona dell'offeso, ma può essere rivolta anche contro una terza persona o cadere sulle cose, quando sia idonea, seppure per via indiretta, a raggiungere lo scopo di costringere il soggetto passivo a fare, tollerare od omettere qualcosa. (Nella specie l'imputato aveva impedito al soggetto passivo di telefonare ai carabinieri col tenere premuti i piolini del conta-scatti telefonico).

Cass. pen. n. 1051/1983

Il reato di violenza privata, pur avendo in comune con l'estorsione l'uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo ad un comportamento commissivo od omissivo, se ne distingue per il suo carattere generico e sussidiario, talché, in base al principio di specialità esso resta escluso qualora sussista il fine di procurarsi un ingiusto profitto, che rende configurabile la più grave ipotesi delittuosa prevista dall'art. 629 c.p.

Cass. pen. n. 11624/1982

Sussiste il reato di violenza privata consumata — e non tentata — allorquando il soggetto passivo, per effetto della violenza o della minaccia, sia privato, anche momentaneamente, della sua autonoma libertà di determinazione e di azione dalla quale derivi una condotta diversa da quella specificamente voluta dall'agente. Invero trattandosi di reato istantaneo, esso si consuma nel momento in cui l'altrui volontà venga coartata a fare, tollerare o omettere qualcosa.

Cass. pen. n. 8577/1982

Costituisce delitto consumato, e non semplicemente tentato, di violenza privata il fatto di impedire, nel corso di un'agitazione sindacale, ai lavoratori dissidenti l'entrata o l'uscita dai cancelli dello stabilimento, non importa se per poco tempo e a nulla rilevando che gli operai siano ugualmente riusciti a superare lo sbarramento.

Cass. pen. n. 8418/1982

Nel delitto di violenza privata l'elemento della violenza è costituito dall'esplicarsi di una qualsiasi energia fisica da cui derivi una coazione personale. Non rileva, pertanto, né la qualità dei mezzi adoperati, né che essi siano diretti od indiretti, di carattere materiale o psicologico, occorrendo solo l'idoneità di essi al raggiungimento dello scopo che è quello di costringere altri a fare, tollerare od omettere qualcosa. (Nella specie è stato ravvisato il reato per avere l'imputato costretto il conducente di un'auto a fermarsi contro la sua volontà).

Cass. pen. n. 4093/1981

Il carattere sussidiario della figura criminosa prevista dall'art. 610 c.p. non implica che sia escluso in ogni caso il concorso della violenza privata con altri reati ma solo che il concorso non opera quando la violenza privata sia assorbita da altro delitto e le relative norme siano in rapporto di concorso apparente, in forza del principio di specialità stabilito dall'art. 15 c.p. o del principio di consunzione che, se pur non enunciato in via generale dal legislatore, è indubbiamente operante nel nostro ordinamento positivo.

Non ricorre né la figura del reato complesso, né quella del reato progressivo, né un'ipotesi di consunzione, e si ha pertanto concorso di reati e non concorso apparente di norma, nel caso in cui l'agente, dopo aver sbarrato la strada all'auto della vittima con altra autovettura, costringendola a fermarsi, le abbia cagionato lesioni personali.

Cass. pen. n. 3399/1981

Il reato di violenza privata — che tutela la libertà morale — è un titolo generico e sussidiario rispetto sia al reato di estorsione, che tutela essenzialmente il patrimonio oltre che la libertà personale, sia a quello di ragion fattasi con violenza alle persone, compreso tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia. Per il principio di specialità non è configurabile il reato di violenza privata qualora la violenza — fisica o morale — sia stata usata per uno dei fini particolari previsti per l'estorsione o per la ragion fattasi.

Cass. pen. n. 70/1981

Per la sussistenza del delitto di violenza privata non è necessario che la condotta dell'agente sia diretta a conseguire un fine illecito. Infatti, per tale reato il dolo consiste nella coscienza e volontà di costringere altri, mediante violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che occorra il concorso di un fine particolare.

Cass. pen. n. 10676/1980

Per violenza, ai fini del delitto di cui all'art. 610 c.p., deve intendersi non solo quella fisica (violenza in senso proprio), che si esplica direttamente sulla vittima, ma anche quella impropria che si esplica attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui al fine di costringere l'offeso a fare, tollerare od omettere qualcosa. Pertanto ben è ravvisabile l'uso della violenza nel fatto degli scioperanti che, per impedire l'entrata e l'uscita degli automezzi dell'azienda, ostruiscano l'ingresso dello stabilimento con due autovetture poste trasversalmente.

Cass. pen. n. 5924/1980

L'uso di una pistola scacciacani vale a configurare l'aggravante dell'arma, di cui al cpv. dell'art. 610 c.p. Si tratta infatti di un arnese che, per l'inteso effetto intimidatorio che produce, deve ritenersi destinato all'offesa delle persone.

Cass. pen. n. 5907/1980

Mentre nel delitto di violenza privata la costrizione viene esercitata sulla libertà di autodeterminazione del soggetto (libertà psichica) in relazione ad un singolo atto, nel delitto di sequestro di persona viene lesa la libertà materiale dell'individuo (libertà di locomozione) in relazione ad una molteplicità di atti. Nei delitti contro la libertà individuale, quest'ultima viene configurata come genus rispetto alla species, rappresentata dalla libertà personale; ne consegue che mentre la prima riguarda l'autonomia della volizione e dell'azione del soggetto, del quale viene tutelata la libertà interiore o psichica, la seconda riguarda la libertà personale dell'individuo intesa come libertà di locomozione, cosicché il soggetto viene tutelato nella sua libertà materiale (o esterna). Il reato di cui all'art. 610 c.p. ha carattere sussidiario o generico perché diretto a reprimere fatti di coercizione non espressamente considerati da altre disposizioni di legge, né come elemento costitutivo, né come circostanza aggravante di diverso reato. Sicché quando la violenza usata per porre in essere la coazione determina la privazione della libertà di locomozione del soggetto passivo, si ha il diverso e più grave reato di sequestro di persona, e cioè un titolo specifico, che non può rimanere assorbito nel meno grave reato di violenza privata, costituendo la violenza nient'altro che il mezzo esecutivo del reato di sequestro di persona. Quando l'agente non solo priva il soggetto passivo della sua libertà personale ma gli impone di fare, tollerare o omettere qualcosa, il reato di sequestro di persona può concorrere con quello di violenza privata, essendo diversi i beni giuridici offesi e realizzandosi conseguentemente due diversi eventi. (Nella specie la vittima fu costretta a seguire un corteo e al tempo stesso a portare al collo un cartello ed a tenere le mani alzate dietro la nuca).

Cass. pen. n. 3359/1980

È configurabile il concorso formale tra il reato di violenza privata e quello di lesioni personali volontarie, diversi essendo i beni giuridici tutelati e, cioè, la libertà morale nel primo reato e l'integrità fisica nel secondo.

Cass. pen. n. 871/1979

La coscienza e volontà di costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa con la consapevolezza dell'illegittimità di tale costrizione, rappresenta l'elemento differenziale della violenza privata rispetto al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che presuppone invece la coscienza di fare cosa giusta nella sostanza sebbene ingiusta nella forma.

Cass. pen. n. 8408/1978

Mentre deve escludersi la possibilità del concorso formale di reati tra il sequestro di persona e la violenza privata allorché la violenza, che è elemento comune ai due reati, sia stata usata per ottenere la privazione della libertà personale, è invece configurabile il concorso materiale di azioni delittuose. (Nel caso di specie si è ritenuto che l'imputato, costringendo il pilota sotto la minaccia di far saltare l'aereo, a tollerare che egli sedesse sul sedile riservato al secondo pilota e a mettersi in comunicazione via radio con la torre di controllo per ottenere il permesso di atterrare, aveva commesso il delitto di violenza privata, mentre da quel momento in poi, col trattenere a bordo sempre sotto la minaccia del disastro, equipaggio e passeggeri, i quali venivano in tal modo privati della libertà personale, intesa nel caso specifico come libertà di dirigersi col veicolo verso la destinazione prescelta, iniziava a realizzarsi il delitto di sequestro di persona).

Cass. pen. n. 396/1973

Il delitto di violenza privata è un reato sussidiario che in tanto può sussistere in quanto l'agente non sia animato da un dolo specifico che porti alla configurazione di altro reato.

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Consulenze legali
relative all'articolo 610 Codice Penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

L. S. R. chiede
lunedì 28/08/2023
“Mancanza del consenso informato della struttura sanitaria.-
Buongiorno, sottopongo alla Vostra attenzione una situazione al fine di verificarne l'antigiuridicità e procedere con una denuncia-querela.
In data 12 febbraio 2023, dopo un ricovero presso una clinica privata convenzionata con il SSN, veniva disposto il trasferimento di mia madre presso una Residenza Sanitaria Assistita di proprietà della stessa Clinica privata e sottoposta a cure farmacologiche.
Durante il ricovero presso la predetta struttura sanitaria residenziale, mi recai a fare visita a mia madre una prima volta il giorno 4 maggio 2023 ed una seconda volta in data 10 luglio 2023 (i tempi così dilazionati sono dovuti al fatto che io abito a Milano e mia madre in Sicilia). Mentre nella prima visita trovai mia madre in discrete condizioni di salute, durante la mia seconda visita constatavo che lo stato di salute di mia madre era peggiorato e, da una situazione vigile ed attiva, presentava un quadro generale di particolare preoccupazione rappresentato da un rallentamento generale delle sue funzioni motorie ed intellettive, con l’apparizione di un insistente tremolio corporeo.
Chiesi allora un colloquio con i medici presenti in struttura, i quali mi rassicuravano sullo stato di salute di mia madre, asserendo che ella passava parecchie ore con loro a dialogare in tutta tranquillità.
Tuttavia, durante il colloquio con uno dei medici apprendevo che la terapia farmacologica di tipo psichiatrico, veniva somministrata a mia madre a sua insaputa, facendo passare come vitamine ciò che invece erano psicofarmaci ed apprendevo tale circostanza da una annotazione riportata sul piano sanitario (dicitura indicata: dire alla paziente che il Risperidone Sospensione sono vitamine). Chiesi a questo punto di sospendere, o quanto meno ridurre le dosi, vista la reazione soggettiva di mia madre al trattamento farmacologico che l’equipe medica le stava somministrando a sua insaputa, e ciò al fine di evitare danni irreversibili alla sua salute. La risposta dei medici è stata che le terapie erano seguite direttamente dal titolare della RSA, medico psichiatra, e che solo lui poteva decidere, trascurando completamente un aspetto giuridicamente importante e cioè la mancanza del consenso informato del paziente.
Mia madre, oltre ad avere evidenti difficoltà di deabulazione, soffre di bipolarismo e tale patologia le provoca sbalzi di umore, senza tuttavia intaccare in modo significativo le sue qualità cognitive. In altri termini, se l’equipe medica dell’Rsa avesse illustrato a mia madre la terapia farmacologica, composta da farmaci per il controllo della sua pressione arteriosa e per la cura del suo bipolarismo, sarebbe stata perfettamente in grado di decidere se accettare o meno tali cure, soprattutto in relazione agli effetti collaterali degli psicofarmaci su un paziente dell’età di mia madre (88 anni).
A fine luglio 2023, viste le condizioni di peggioramento con una forte compromissione della sua autonomia, mia sorella provvedeva a trasferire mia madre in un’altra struttura per anziani, dove veniva visitata da un neurologo, che sospendeva la terapia in corso, riformulandola in modo più lieve e consona all'età di mia madre.

In relazione a quanto soprannotato, Vogliate cortesemente darmi indicazioni sulla possibilità di adire le vie legali ed in particolar modo procedere ai sensi dell'art. 610 codice penale.”
Consulenza legale i 08/09/2023
La questione sottoposta merita un’analisi approfondita al fine di comprendere se il comportamento tenuto dalla struttura sanitaria costituisca una fattispecie illecita ai sensi del codice penale, e ciò in funzione di un’eventuale segnalazione – attraverso, ad esempio, un atto di denuncia-querela - all’Autorità giudiziaria (rectius Procura della Repubblica).

Tuttavia occorre ricordare che l‘omesso consenso del paziente non comporta automaticamente una responsabilità penale in capo al medico per violenza privata ex art. 610 del c.p..

Nel caso di specie, al fine di individuare la condotta penalmente rilevante, è opportuno comprendere se la signora destinataria del trattamento sanitario, o i suoi parenti più prossimi, abbia in qualsivoglia modo manifestato esplicitamente il dissenso al medesimo, e, di conseguenza, il personale sanitario abbia volontariamente ignorato tale fatto e modificato l’indicazione posta in cartella clinica.

Trattandosi di materia specialistica (nell’ambito medico) questa redazione consiglia di procedere con ordine ed in ragione di ciò si consiglia quanto segue.
Si ritiene opportuno, anche attraverso l’assistenza di un legale, richiedere con urgenza la cartella clinica della paziente presso la precedente struttura e conferire incarico ad un medico legale affinché svolga gli approfondimenti necessari a valutare al meglio i fatti e l’impatto che la terapia, somministrata in mancanza di consenso, ha comportato, e quindi stabilire se possa esservi una forma di responsabilità in capo ai sanitari. Eventualmente il professionista di fiducia potrà avvalersi del parere tecnico di specialisti.
Sulla base delle consulenze che emergeranno si potrà quindi valutare la migliore strategia da attuare, sia in sede penale sia in sede civile.

Si evidenzia infine che, qualora la fattispecie di riferimento sia procedibile a querela della persona offesa, il diritto di querela, ai sensi dell’art. 124 del c.p., non può essere esercitato decorsi tre mesi dal giorno della notizia che costituisce il reato.
Qualora invece la fattispecie penale di riferimento sia caratterizzata dalla procedibilità d’ufficio, appresa la notizia da parte dell’Autorità Giudiziaria, si deve procedere senza la necessità che la persona offesa sporga querela.


T. B. chiede
giovedì 09/02/2023 - Lombardia
“Mio figlio frequenta la 1 media.
Il giorno 6/2/2023 la dirigente scolastica lo chiama in segreteria, presenti con lei due docenti. Lo scopo è cercare di capire come sia circolata tra gli studenti dell'istituto una foto presa dal profilo pubblico di un altro professore, foto del professore da ragazzo, a mezzo busto, totalmente vestito, con aggiunta una frase ingiuriosa . Mio figlio viene chiamato perché questa foto si pensi sia circolata in un gruppo di WhatsApp, creato dagli studenti di tutte le prime , senza distinzione di sezione,in modo autonomo ed extrascolastico, di cui mio figlio era amministratore . Dico era perché mio figlio si era tolto da quel gruppo da due settimane e non era più a conoscenza di quello che vi veniva scritto.
Mio figlio però con i soli suoi compagni della 1A ha un gruppo di WhatsApp in cui si scambiano informazioni, compiti e messaggi personali. E' sempre una chat extrascolastica e sorta in modo autonomo.
La preside ha chiesto a mio figlio se in questa chat fosse circolata tale foto, mio figlio le ha risposto di no ma lei ha comunque imposto a mio figlio di esportare tutta la chat comprensiva di tutti i media e di inviargliela via mail . Mio figlio impaurito e soggiogato dalla situazione, alla presenza di adulti dai toni molto perentori, non sapeva cosa fare e ha ubbidito. Ha quindi inviato tutto via mail e la preside si è messa a leggere ogni messaggio scritto, ha sentito ogni audio e visto ogni immagine di tale chat, NON TROVANDO LA FOTO DEL PROFESSORE . Sono stati però letti ad alta voce tutti i messaggi dei ragazzi, violando irrimediabilmente il loro diritto alla privacy essendo quello un gruppo chiuso.
Mio figlio è rimasto circa un'ora con questi adulti, in orario scolastico, ha pianto anche sentendosi ingiustamente accusato di cose non fatte ma impaurito per il fatto che i loro messaggi erano stati letti, è stato anche preso in giro da una delle professoresse perché piangeva.
All'uscita da scuola mio figlio era ancora piangente e mi ha raccontato l'accaduto: io ho subito chiamato la preside ricordandole che ci sono dei limiti a quello che può fare e che comunque avrebbe dovuto chiamarmi ma lei mi ha risposto che poteva fare tutto quello che ha fatto e che aveva il diritto di visionare quella chat, farsene dare una copia e leggerla pubblicamente. E scortesemente mi ha liquidata.
Io non sono una madre che difende a spada tratta il proprio figlio , anzi. Ma in questo caso credo proprio si sia arrivati al limite del sopruso se non della minaccia visto che mio figlio mi ha riferito che uno dei professori gli ha detto che gli verrà abbassato il voto in condotta ..il tutto per non aver fatto niente.
La foto incriminata non era nella chat ma, a monte, la preside non aveva diritto di obbligare il ragazzo a farsela dare, secondo me . La preside può anche dire che mio figlio ha acconsentito a darle la chat ma questo consenso non è stato chiesto né mio figlio era a conoscenza del fatto di poter dire di no..L'ho preparato a tanti pericoli ma a questo no..
La mia domanda è se la preside aveva il diritto di imporre al ragazzo di scaricare e inviarle la chat..considerando che il consenso non è stato dato né oralmente né per iscritto, lo hanno obbligato e lui non sapeva di poter dire di no. È rimasto da solo con 4 professori per più di un'ora..ma nessuno si è preso la briga di chiamarmi, nemmeno l'ora successiva quando , piangente, è rimasto mezz'ora in bagno. Ricordo inoltre che la preside stava cercando una foto..perché allora farsi inviare messaggi e audio dei ragazzi e perché leggerli e ascoltarli di fronte ad altri professori, non tutti poi di mio figlio.Grazie”
Consulenza legale i 06/03/2023
Vista la delicatezza del caso di specie, si procederà a esaminare prima gli aspetti legati alla privacy e, successivamente, quelli rilevanti sul fronte penale.

Whatsapp è un servizio di messaggistica offerto da Meta, società dedita allo scambio di dati ed informazioni, soggetto a precise limitazioni e regole giuridicamente rilevanti.
Prima tra tutte è l’imposizione del limite di età di almeno 16 anni per l’accesso al servizio, conforme a quanto previsto dalla normativa europea in materia.
Pertanto, il minore di cui si discute non avrebbe potuto essere referente o amministratore della chat di gruppo di cui faceva parte, né tantomeno potrebbe rispondere riguardo a quanto viene scritto o scambiato tra i componenti della medesima, quale ad esempio la foto in questione, stante proprio l’età anagrafica.

In secondo luogo va rilevato che il consenso prestato dal minore nel rendere disponibili i contenuti della chat e dei file collegati assume poco rilievo.
La normativa privacy è infatti chiara nello stabilire che il consenso prestato da un soggetto minore non ha valore da un punto di vista giuridico occorrendo, di converso, quello degli esercenti la responsabilità genitoriale sino al raggiungimento dei 16 anni.
La Preside, perciò, avrebbe dovuto interpellare i genitori in merito alla vicenda nonché alla possibilità di accedere al gruppo di messaggistica.

Ciò premesso, in ogni caso occorre osservare che la Preside (e gli insegnanti) è, tuttavia, portatrice di altrettanti interessi afferenti all’ente scolastico, altrettanto importanti e bisognosi di tutela.
In questo senso opera un bilanciamento di diritti tra la riservatezza dei contenuti e gli interessi afferenti all’ente scolastico che, potrebbero, nel caso di specie, elidere eventuali profili di illiceità della condotta del dirigente scolastico.

In conclusione, nel caso di specie non sembra riscontrabile una vera e propria violazione della normativa privacy da parte dei docenti.

Potrebbe invece assumere rilievo un profilo disciplinare sempre in capo ai docenti e alla Preside che, come anzidetto, ha comunque posto in essere un comportamento non propriamente corretto dal punto di vista etico, atteso che l’interlocutore rimane comunque un minore di 11 anni.
In tal senso, è possibile, previa approfondita valutazione e con l’assistenza di un legale di fiducia, richiedere l’irrogazione di una sanzione disciplinare.

Fermo restando che i profili privacy sono insussistenti, quanto al versante penale occorre soffermarsi su altro.
Nello specifico è opportuno soffermarsi sulla condotta complessivamente prevaricatrice adottata dal personale scolastico il quale, senza l’autorizzazione della madre, ha sostanzialmente soggiogato il minore costringendolo all’invio delle chat di cui si discute.

A dire il vero, le fattispecie in rilievo potrebbero essere molteplici; eppure, la loro sussistenza risulta dubbia sotto diversi versanti.
Tra le tante, tuttavia, la più calzante sembra essere quella prevista e punita dall’ art. 610 del c.p., derubricato “violenza privata”, il quale punisce la condotta di chiunque costringa taluno a fare o omettere qualcosa con violenza o minaccia.

Siamo dinanzi a uno dei reati che contrastano qualsivoglia coercizione della libertà altrui più versatile possibile, complice il fatto che si tratta di una fattispecie a forma libera. L’illecito in parola, invero, nonostante debba essere compiuto tramite “violenza” o “minaccia”, può essere commesso attraverso un novero di condotte amplissime e, pertanto, si presta a essere applicato a diversi fatti concreti.

Ciò che rileva, comunque, senza entrare in inutili tecnicismi giuridici, è che la persona offesa dal reato viene posta in essere in una situazione di incapacità autodeterminativa cui segue o la sopportazione di un fatto oppure la commissione di altro fatto.

La giurisprudenza, peraltro, è ricca di precedenti che afferiscono proprio ai rapporti coi minori.
Cass. pen. Sez. V Sent., 05/09/2017, n. 40291, ad esempio, ha ritenuto sussistente il reato in parola in una fattispecie relativa ad un minore sottoposto ad un'attività di osservazione psicologica durante l'orario scolastico, in cui il mancato consenso dei genitori, informati di tale attività, è stato ritenuto dalla Corte interpretabile come vero e proprio dissenso.
Allo stesso modo, secondo Cass. pen. Sez. V Sent., 30/03/2015, n. 13538 “integra il reato di violenza privata la condotta di chi, abusando della sua qualità di insegnante di sostegno ed approfittando dello stato di soggezione e di incapacità di un minore portatore di handicap, costringa questi, senza autorizzazione del genitore, a subire un taglio di capelli”.

Vero è che i casi sopra esaminati hanno condotto a eventi piuttosto gravi, ma ciò non toglie che, anche nel caso di specie, la condotta degli insegnanti che hanno trattenuto indebitamente il bambino nell’ufficio possa essere interpretata come violenza, funzionale proprio a costringere il minore alla trasmissione della chat.


ROBERTO A. chiede
mercoledì 23/02/2022 - Marche
“Buongiorno.
Bene comune non censibile indicato come sub 7 che in legenda risulta come accesso a 4 garages, di cui uno di mia proprietà (però non indicato nella visura delle mie proprietà) e 2 abitazioni .
Da tabelle fatte stilare (non ancora approvate) risulto titolare di 81/1000 di quel bene comune non censibile.
Il 31 gennaio (mediante una planimetria acquisita presso il Comune sono venuto a conoscenza che l’Ing. …omissis… (probabilmente con il permesso/consenso degli altri condomini) ha operato, credo tramite una piattaforma dedicata, una divisione di quel bene comune in due parti (quel sub 7 è divenuto sub 16 e sub 17), lasciandomi titolare di 81/1000 per ciascuno dei due sub ricavati. Tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate ho ottenuto una lista delle mie proprietà fra le quali ora risulta anche il sub 17 (non anche il sub 16) e sotto le mie generalità, risulta: “Diritto di: Proprietà quota da definire con atto pubblico per 81/1000 (deriva dall’atto 1)”.
Preciso che ho più volte ribadito che ero contrario alla divisione (addirittura all’Ing. …. avevo anche scritto, con una e-mail “, di. “non avanzare proposte al Comune che per essere realizzate necessiterebbero del mio consenso/approvazione, che nego fin d’ora “).
VISTO l’art. 1119 C.C., come modificato dall’art. 4 della L. 11 dicembre 2012, n.220 e la Sentenza della Suprema Corte di Cassazione – II Sezione Civile n. 26014-19,
CHIEDO se sono stati commessi reati in mio danno (es. VIOLENZA PRIVATA IMPROPRIA– ART. 610 C.P.). Se non sussiste reato, cosa potrei fare? Considerato che per qualsiasi azione io ponga in essere dovrò sopportare delle spese, posso chiedere un risarcimento per danni morali se non si evidenziano danni materiali.?”
Consulenza legale i 01/03/2022
Quanto agli aspetti penali, non sembra che nel caso di specie sia stato posto in essere alcun reato.

Anche la fattispecie invocata, la violenza privata prevista e punita dall’art. 610 c.p., non sembra molto pertinente al caso di specie in considerazione del fatto che si tratta di un reato a condotta vincolata che presuppone:
- l’uso di una violenza o di una minaccia;
- che tali ultime condotte siano funzionali a costringere taluno a fare, omettere o tollerare qualcosa.
Nel caso di specie, dunque, mancherebbero praticamente tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.
Si noti, poi, che la violenza privata impropria non esiste.
Si parla di rapina impropria ma non di violenza impropria nell’ambito della quale il rapporto conseguenziale tra le condotte è molto netto e non può essere derogato da interpretazioni di sorta.

A ben vedere, ciò che è accaduto nel caso di specie è una semplice mutazione delle tabelle millesimali che, tuttavia, non ha modificato in modo sostanziale gli assetti proprietari dei condomini.
Sul punto, si noti che v’è stata una notevole diatriba giurisprudenziale a seguito della quale la Cassazione Civile, intervenuta a più riprese, ha affermato che l’operazione in sé è legittima e che l’unico punto su cui fare attenzione è il quorum deliberativo.
Secondo la Suprema Corte, invero, laddove la modifica sia di natura meramente numerica, allora basta la maggioranza dei condomini; laddove, invece, la modifica presupponga un diverso assetto dei possedimenti, occorre il consenso di tutti i condomini.

Nel caso di specie, dunque, l’unica alternativa percorribile è quella di valutare un’eventuale impugnazione della delibera condominiale, laddove ne ricorrano i presupposti.

Quanto, poi, al risarcimento del danno, tale strada sembra difficilmente percorribile dato che, nel caso di specie, non sembrano sussistere i presupposti di una responsabilità extracontrattuale e, in caso di contenzioso, le spese della parte attore vengono, in caso di vittoria, automaticamente addebitate alla parte soccombente.

A. B. chiede
mercoledì 12/01/2022 - Lazio
“Spett.le Brocardi.it sono a chiedere un parere su una vicenda che mi sta provocando un forte stress e difficoltà lavorative molto pesanti.

Nella mia città, da Aprile 2021, sono presenti un gruppo di minorenni con degli scooter modificati chiaramente illegali ( con aumento cilindrata del motore, marmitta modificata, carburatore cambiato, ecc). L'intensità del rumore prodotto dai veicoli è molto elevata.

I ragazzi in genere si ritrovano in un garage posto nell'abitazione di uno di loro distante 30 metri dalla stanza nella quale lavoro.

Ho segnalato alle famiglie di due di questi ragazzi di mia conoscenza il mio disagio visto che svolgo il mio lavoro da casa in smart working e questi persistenti forti rumori, anche per diverse ore e a volte in orari notturni, non mi permettono di svolgere le mie attività in serenità e con la dovuta concentrazione.

Nei mesi di Giugno, Agosto e Novembre 2021 sono stato oggetto di minacce (in un'occasione anche di morte), da questo gruppo di ragazzi a seguito della mia richiesta di fare meno rumore. In queste occasioni si sono presentati davanti casa mia suonando il citofono urlando insulti e minacce.

Da Aprile ho sollecitato decine di volte l'intervento dei Carabinieri e della Polizia Municipale della città.
I Carabinieri, per due volte (Giugno e Novembre 2021), mi hanno consigliato di non sporgere querela chiedendomi di presentare un esposto scritto in modo da poter convocare i genitori dei ragazzi (cosa che ho fatto puntualmente).
Anche se sollecitati diverse volte, ad oggi, non ho ricevuto feedback da parte loro e la situazione complessiva non è migliorata.

Vi chiedo un aiuto per capire come procedere per far terminare questi rumori ormai diventati insopportabili.
Grazie.
Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 15/01/2022
Purtroppo, uno strumento “legale” per porre fine ai rumori ormai diventati insopportabili non esiste.

Pertanto, ci si limiterà a evidenziare quelli che sono gli strumenti azionabili dal punto di vista legale per sperare che i soggetti agenti siano invogliati a porre fine alle loro attività.

Chiariamo subito che, dal punto di vista penale, la condotta emarginata sembra integrare diverse fattispecie di reato.
A partire dalla minaccia (art. 612 c.p.), sembra anche verosimile affermare che l’ulteriore e continua perpetrazione delle condotte moleste accostate all’atteggiamento intimidatorio accennato possa essere inquadrato nell’ambito del diverso reato di violenza privata, previsto e punito dall’art. 610 c.p.

Ciò detto, in questi casi è naturale che il modo corretto di procedere, quantomeno dal punto di vista penale, è quello di depositare una denuncia - querela dinanzi alle forze dell’ordine, onde richiedere di perseguire i responsabili.

Sotto tale aspetto, è francamente incomprensibile quanto affermato dai Carabinieri, i quali avrebbero suggerito di procedere tramite esposto.
L’esposto, invero, in un caso del genere (visto che si tratta di reati procedibili a querela), non consente di instaurare un procedimento penale e, dunque, non può condurre ad alcun risultato concreto.
Probabilmente, le forze dell’ordine hanno suggerito la strada dell’esposto vista la tenuità dei fatti e al solo fine di avere la possibilità di convocare i soggetti interessati e fare un’opera di “moral suasion”.

Resta il fatto che si tratta di reati poco gravi e, dunque, l’eventuale azione penale non produrrà un immediato effetto limitativo delle condotte delittuose.
Ci spieghiamo meglio.
Il deposito della denuncia-querela consentirà l’inizio del procedimento penale ma sarà un procedimento penale nell’ambito del quale il Pubblico Ministero non potrà mai – vista la tenuità dei reati – adottare delle misure cautelari che sono gli unici strumenti che consentono l’immediata interruzione della condotta delinquenziale.
Conseguentemente, l’azione penale potrà avere efficacia nella misura in cui i presunti colpevoli, conosciuto il fatto che si sta indagando a loro carico, potrebbero, impauriti, porre fine alle loro condotte.

Raffaele Z. chiede
venerdì 09/07/2021 - Emilia-Romagna
“Lavoro in un comando della Polizia Locale in cui gli spogliatoi (uomini e donne) hanno nei rispettivi ingressi la cartellonistica: "vietato l'accesso alle persone non autorizzate". Non devo ricordare che vige la segregazione di genere.
Soventemente, le donne che lavorano al comando, per ragioni relative al vestiario da adottare in pattuglia, si affacciano e/o entrano mentre ci stiamo cambiando.
Siamo arrivati anche al punto, e l'ho dovuto segnalare in commissione disciplinare visto che il comandante non è interessato, a denunciare il fatto che una vigilessa è entrata nello spogliatoio uomini in presenza di due uomini, intenti a parlare, e la stessa, con impudicizia, una volta invitata ad uscire, mi ha detto che quello che doveva uscire ero io, difesa da i due vigili presenti.
Tutto questo è stato registrato su supporto digitale
C'è un reato che, la vigilessa sopra in oggetto (nello spogliatoio uomini con due uomini che mi ha invitato ad uscire) ha commesso e tutte quelle che si affacciano, sebbene questo comportamento sia tollerato da tanti?”
Consulenza legale i 12/07/2021
Il caso di specie non sembra denotare alcuna fattispecie di rilevanza penale.

In premessa, giova ribadire che, ai fini della sussistenza di qualsivoglia reato penale, occorre che un soggetto ponga in essere la condotta punita dal legislatore e che sia cosciente di fare un qualcosa di illegittimo.

Ora, pur volendo ampliare al massimo la portata punitiva di alcune fattispecie di reato che potrebbero rilevare nel caso di specie (e che, per la loro eterogeneità, sono in grado di “adattarsi” ai più svariati comportamenti), si giunge sempre e comunque alla conclusione che la condotta della vigilessa/delle vigilesse, seppur sconveniente, non è di rilievo penale.

Ciò anche in considerazione del fatto che il diritto penale – lo si ricordi – non è atto a punire condotte di “maleducazione” e/o di inosservanza di semplici obblighi disciplinari, ma solo di quei comportamenti particolarmente offensivi di interessi e diritti soggettivi rilevanti la cui offesa riverbera, in realtà, sull’intero ordinamento.

Tornando ai reati, il primo che potrebbe rilevare è quello di violenza privata (art. 610 c.p. ) che punisce la condotta di chiunque costringa altri a fare qualcosa di non voluto e/o a tollerare una situazione sconveniente.
Tuttavia, ai fini della sussistenza del reato in parola, occorre che la condotta sia posta in essere mediante violenza o minaccia: cosa che, nel caso di specie, evidentemente non sussiste.

Per le medesime ragioni, non sembra sussistere neanche la minaccia (art. 612 del codice penale) proprio per il fatto che le vigilesse non sembra abbiano, nel tenere il comportamento sopra emarginato, prospettato alcun danno ingiusto nell’interlocuzione con altri soggetti.

Il fatto, poi, che la condotta delle vigilesse sembri essere tollerata da tutti, rende ancora più difficile ascrivere la predetta condotta in qualsivoglia fatto di rilevo penale in considerazione del fatto che, come anzidetto, la rilevanza penale un comportamento qualsiasi dovrebbe essere “oggettiva”, e non connessa/dipendere alla/dalla “sensibilità” di ciascuno.

Anonimo chiede
martedì 06/04/2021 - Lazio
“Mi è stato notificato che sono indagato per violenza privata art 610 cp.

Ad ottobre 2019 ho acquistato un immobile costituito da due porzioni di fabbricati semindipendenti ed una corte delimitata da un muro ed un cancello che nello stato di fatto, ovvero nella pavimentazione nella continuità del muro e dello stesso cancello costituiscono un unico corpo omogeneo.
Purtroppo dopo aver acquistato l'immobile ho scoperto che la corte ha una difformità planimetrica: circa 11 mq non sono presenti nella mia planimetria catastale. Su questi 11 mq c'è un cancelletto (ed è presente da prima dell'acquisto) dotato di una serratura, che accede ad una strada pubblica ed accede esclusivamente all'abitazione che ho acquistato ovvero dei fabbricati pertinenti. Il dante causa riferisce che aveva costruito abusivamente 30 anni fa questo angolino (ci sono le prove fotografiche), che aveva posseduto per 30 anni e di cui sono entrato in possesso insieme all'acquisto dell'immobile
Al catasto fabbricati, quindi sulle planimetrie dell'urbano, questo angolino è un bene comune non censibile quindi non dotato di una planimetria catastale ma rappresentato solo nell'elaborato planimetrico ed è descritto che è di proprietà dei vicini
Al catasto terreni, questo angolino risulta come parte di enti urbani e promiscui, senza intestati
dalle ispezioni ipocatastali risulta il nome della particella intestata ad un'altra persona.
La proprietà è stata acquistata il 18 ottobre 2019, abbiamo iniziato i lavori di ristrutturazione poco dopo, ci siamo andati ad abitare nel mese di marzo ed abbiamo scoperto che quella parte di corte non era di nostra proprietà facendo fare alcuni rilievi da tecnici.
La verità è che pur sapendo che quell'angolino non era di nostra proprietà sapevamo era così da 30 anni quindi si trattava di un usucapione non esercitato quindi eravamo convinti di esserne noi i possessori avendo ereditato il possesso del dante causa.

Siamo stati costretti a chiuderlo a chiave anche di giorno, perchè gli stessi vicini, parcheggiando a ridosso del cancelletto ed impedendoci il passaggio verso l'esterno, aprivano la maniglia e lo spalancavano molestando continuamente la vivibilità della nostra abitazione.
Infatti abbiamo installato anche delle telecamere perchè spesso trovavamo piante strappate anche nella parte di corte di cui è certa la nostra proprietà

La parte offesa è in possesso di prove che che eravamo a conoscenza del fatto che l'angolino non era nostro da un accesso agli atti effettuato per lavori di ristrutturazione dove ovviamente affinchè il comune accettasse la pratica (ovvero la conformità urbanistica) tale angolo non c'è (è una sorta di ammissione implicita in cui conoscevamo il limite della proprietà) e la parte offesa è in possesso di questo documento.

Nello specifico la vicina, il cui padre è intestatario di parte della particella catastale, ha fatto un esposto dichiarando che io ho chiuso a chiave un cancello che è sempre stato aperto impedendole di accedere alla corte di sua proprietà da questo è partito un procedimento d'ufficio che ha generato l'avviso di violenza privata.

La corte è sempre stata libera, da quando l'abbiamo acquistata, anche quando abbiamo fatto i lavori non era entrato mai nessuno finchè non ci siamo andati ad abitare

il "pasticcio" catastale è stato generato dal condono degli immobili dell'85 e da atti di tribunale successivi che emulavano enfiteusi, in cui l'enfiteuta era una SRL che nascondeva come soci i genitori, mogli e l'affrancante erano figli o mariti di una stessa famiglia quindi essendo l'opponente (cioè chi doveva validare la planimetria allegata agli atti) il marito e/o la moglie dell'affrancante non aveva alcun interesse affinchè la planimetria fosse corretta e congrua rispetto al vicinato, perchè era tutta una famiglia! Quasi un'associazione a delinquere

Io ho scoperto tutto dopo e da vittima sono passato a carnefice.

Non so se esiste un modo di uscirne, ma quel cancelletto l'ho chiuso solo per protezione perchè non esisteva nessuna recinzione e per proteggerci proprio dalle loro molestie. L'immobile è stato comprato attraverso una procura speciale di vendita da un procuratore che era stato delegato dal dante causa alla vendita. Il dante causa mi ha dato le chiavi. Ma dimostrarlo è veramente difficile.

Tra 20 giorni potrei essere sottoposto ad interrogatorio. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere?
Come posso difendermi?”
Consulenza legale i 19/04/2021
Il quesito posto è fondato sull’art. 610 c.p., e, prima di essere analizzato nel dettaglio, richiede una disamina preliminare della fattispecie penale in questione.
Rubricato “Violenza privata”, esso è collocato nel Libro II, Titolo XII, Capo III del codice penale, nello specifico tra i “delitti contro la libertà morale”.
Questo è un reato di evento, consistente nella costrizione del soggetto passivo a fare, tollerare od omettere qualche cosa.
Una parte della dottrina ritiene che l’evento sarebbe duplice: da un lato l’altrui stato di coazione che può consistere in una coazione assoluta o relativa, e dall’altro il fare, il tollerare o l’omettere qualche cosa.
La dottrina e la giurisprudenza ritengono che il delitto sia punibile a titolo di dolo generico, essendo sufficienti la coscienza e la volontà di costringere taluno, mediante violenza o minaccia, tollerare od omettere qualcosa.

Nel caso in esame la vicina confinante deposita un esposto presso la Legione dei Carabinieri del Lazio, stazione di Roma, riservandosi di procedere penalmente.
Questa parte è molto importante per capire la natura dell’esposto che, ben diverso dalla denuncia-querela, consiste in un atto con cui si richiede l’intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza nell’ipotesi di dissidi tra privati.
A seguito della richiesta dell’intervento l’Ufficiale di Pubblica Sicurezza invita le parti in ufficio per tentare la conciliazione e redigere un verbale.
Qualora i fatti esposti integrino fattispecie di reato, l’ufficiale di Pubblica sicurezza deve informare l’Autorità giudiziaria qualora il fatto sia perseguibile d’ufficio.

Con riferimento al procedimento penale che la vede nella veste di indagato, occorre svolgere alcune precisazioni.
Poiché l’art. 610 c.p. prevede la procedibilità d’ufficio è sufficiente che l’Autorità giudiziaria venga a conoscenza del fatto criminoso, ad esempio attraverso il deposito di un esposto da parte di un soggetto interessato, affinché possa avviare un procedimento penale.
L’esposto è quindi la segnalazione che il cittadino svolge nei confronti dell’Autorità giudiziaria al fine di sottoporre alla sua attenzione fatti di cui ha notizie affinché valuti se ricorra un’ipotesi di reato.
Siamo all’interno della fase delle indagini, all’interno delle quali i soggetti di riferimento sono il Pubblico Ministero e il Giudice per le indagini preliminari.

Il Pubblico Ministero è il titolare dell’azione penale, che è obbligato ad esercitare qualora ne ricorrano i presupposti. Questi ha più precisamente il compito di raccogliere elementi a carico o a discarico dell’indagato.

Il Giudice per le indagini preliminari (c.d. G.I.P.) è invece l’organo che sovrintende lo svolgimento delle medesime.

Essendo all’interno di questa fase processuale, il primo consiglio è nominare un difensore di fiducia che la assista al fine di meglio strutturare le sue prerogative difensive.
Qualora non ne avesse uno, la disciplina processuale penale prevede che le sia nominato un difensore d’ufficio.
Con quest’ultimo valuti nel dettaglio la documentazione in suo possesso al fine di apprestare al meglio la strategia difensiva.

Nella parte finale del quesito viene detto che tra venti giorni vi è la possibilità (“potrei”) di essere sottoposto ad interrogatorio.
Trattasi dell’interrogatorio svolto da parte del Pubblico Ministero.
Attraverso questo istituto il Pubblico Ministero, interrogando direttamente la persona indagata, potrebbe ottenere informazioni utili alle indagini medesime.
Anzitutto è bene precisare come sia necessaria la presenza di un avvocato, non potendo svolgersi l’interrogatorio in assenza di un difensore.
Alla persona sottoposta a interrogatorio deve essere dato avviso della data del suo svolgimento
Qualora l’indagato non abbia nominato alcun difensore, l’Autorità giudiziaria dovrà nominarne uno d’ufficio.

L’art. 375 c.p.p. prevede che il Pubblico Ministero, qualora debba procedere ad interrogatorio, procede a notificare all’indagato un formale invito a presentarsi almeno tre giorni prima della data fissata. Per ragioni di urgenza questo termine può essere abbreviato purché sia concesso all’indagato medesimo il tempo necessario a comparire.
Nella convocazione sono indicate a) le generalità o le altre indicazioni personali utili a identificare la persona sottoposta alle indagini; b) il giorno, l’ora e il luogo della presentazione nonché l’autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi; c) la tipologia di atto in relazione al quale l’invito è predisposto; d) l’avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre l’accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
L’indagato potrà avvalersi della facoltà di non rispondere, essendo tuttavia necessario presentarsi dinanzi al Pubblico Ministero.
La scelta di dare il consenso o meno ad essere interrogato deve essere frutto di una valutazione precisa che deve essere condotta in accordo con il proprio difensore.
È bene precisare come sia frequente che, a causa dell’ingente carico di lavoro delle Procure, l’interrogatorio possa essere delegato alla polizia giudiziaria che ha seguito le indagini.

Un ultimo accenno ai possibili esiti delle indagini preliminari.
Un’autorevole dottrina ha definito il procedimento penale come un “sistema multiporta” (c.d. multidoor system) in cui si possono verificare esiti molteplici del procedimento.
Il Pubblico Ministero potrebbe anzitutto emettere richiesta di archiviazione al Giudice delle indagini preliminari ex art. 408 c.p.p..
Potrebbe alternativamente emettere avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p..
Con riguardo all’avviso delle conclusioni delle indagini preliminari si segnala la possibilità di depositare memorie e produrre documenti scritti al Pubblico Ministero entro venti giorni dalla notificazione dell’avviso medesimo.
Riconosciuta dal codice di procedura penale, questa redazione ritiene utile tale strumento soprattutto con riferimento a fattispecie di reato basate su questioni di carattere tecnico, al fine di illustrare le medesime al Titolare dell’azione penale.
Preme ricordare che ogni valutazione in tal senso deve essere concordata con il proprio difensore.

Nel termine di cui sopra si può anche depositare la documentazione relativa alle investigazioni difensive eventualmente svolte dal proprio difensore.
L’art. 415 bis c.p.p. garantisce all’indagato anche la facoltà di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio da parte del Pubblico Ministero. Qualora vi sia tale richiesta il Pubblico Ministero ha l’obbligo di procedere all’interrogatorio, potendo però delegare lo stesso agli organi della Polizia Giudiziaria.
Da un punto di vista pratico questa redazione ritiene che tale ultima facoltà, che deve concordata con il proprio difensore, sia concretamente utile solo se l’indagato venga sentito personalmente dal Pubblico Ministero.


Anna P. I. chiede
martedì 16/03/2021 - Marche
“La presente per richiedere la Vs. verifica della bozza di contratto di locazione allegata in conformità con la normativa aggiornata vigente. Si richiede di includere tutte le "tutele" utili data la situazione Covid (sopraggiunta in termini quindi di eventuale mancato pagamento dei canoni,...) e di prevedere che i rapporto con i vicini/condomini (non c'è un amministratore di condominio) siano tenuti direttamente dall'inquilino.
Si fa presente che sul piazzale condominiale adiacente la porta di accesso esclusiva (parte retrostante dell'abitazione), è parcheggiata un auto di un vicino da oltre 2 anni... Essendo l'area condominiale la polizia municipale/carabinieri non intervengono. Come possiamo richiedere giuridicamente a tale vicino di rimuovere l'auto (tra l'altro prima che arrivi l'inquilino altrimenti non riesce a fare trasloco in modo agevole). Un saluto e grazie.”
Consulenza legale i 07/04/2021
Per quanto riguarda l’aspetto del parcheggio sul piazzale condominiale adiacente la porta di accesso esclusiva, si osserva quanto segue.

La questione può essere affrontata sia sotto il profilo civile che penale.

Riguardo il primo aspetto, si può richiedere in sede assembleare (considerato che l’auto -seppur ostruente un accesso esclusivo – è parcheggiata in un’aerea condominiale) di modificare il regolamento ai sensi dell’art. 70 disp. att c.c. introducendo (se non già esistenti) delle norme che disciplinino il parcheggio all’interno dell’area e, soprattutto, che prevedano delle sanzioni.
Infatti, il predetto articolo dispone che per le infrazioni al regolamento di condominio possa essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800.
Inoltre, sempre sotto il profilo civile, un tale utilizzo del bene comune può violare l’art. 1102 del codice civile.
Sul punto, la Cassazione con la sentenza n.14254 del 2014 aveva evidenziato che: “per stabilire se e in che misura l'uso diretto e più intenso della cosa comune da parte di un condomino sia legittimo o venga ad alterare il rapporto di equilibrio tra partecipanti e perciò sia da ritenere non consentito a norma dell'art. 1102 cod. civ., occorre avere riguardo all'uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno dei partecipanti al condominio, proporzionalmente alla quota di ognuno di partecipazione alla cosa comune”.

Sotto il profilo penale, si osserva invece quanto segue.

Occorre preliminarmente valutare se l’auto in questione impedisca del tutto l’accesso alla propria proprietà o renda “soltanto” difficoltose le manovre di entrata o uscita.
Nel primo caso, si potrebbe configurare il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) a carico del parcheggiatore abusivo che si rifiuti di spostare l’auto nonostante la richiesta dell’avente diritto.
Sul punto, si veda la sentenza della Cassazione n.51236/2019 la quale ha evidenziato che è “del tutto consolidato è l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità in forza del quale integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l'accesso alla persona offesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione”.
Laddove invece l’auto parcheggiata nell'area condominiale renda “soltanto” difficoltosa la manovra in entrato o uscita non integra il reato di violenza privata. Come ha osservato infatti la Suprema Corte con la sentenza n.1912/18: “sono penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti che, pur costituendo violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, si rivelino inidonei a limitarne la libertà di movimento, o ad influenzarne significativamente il processo di formazione della volontà. (Sez. 5, n. 1786 del 20/09/2016, dep. 16/01/2017,Rv. 268751). Evidentemente, quindi, la mera difficoltà, in capo alla parte offesa, ad eseguire la manovra, pur causata da una condotta volontaria e certamente censurabile da parte del ricorrente, non costituisce violenza privata se non ha determinato un impedimento assoluto alla libertà di movimento.

Tutto ciò premesso in punto di diritto, la lettera di diffida da inviare al vicino che parcheggia l’auto potrebbe essere del seguente tenore (chiaramente, essendo appunto una mera lettera di diffida, non è necessario indicare le norme di legge che si assumono violate:

“Spett…..,
io sottoscritto…...in qualità di proprietario dell’appartamento sito nello stabile condominiale sito in via….., comunico quanto segue.
La S.V. continua a parcheggiare sistematicamente la propria vettura nell’area condominiale in modo da ostruire il passaggio all’accesso del cancello pedonale di mia proprietà esclusiva, nonostante Le sia stato più volte richiesto verbalmente di non parcheggiare.

Con la presente La invito e diffido nuovamente a non sostare in modo da ostruire il predetto passaggio, riservandomi – in difetto – di tutelarmi presso le sedi legali più opportune, sia civili che penali.

Nel contempo, trattandosi di parcheggio in area condominiale, Le comunico altresì che di tale situazione verrà informato l’amministratore per ogni più opportuno provvedimento, anche in sede di assemblea condominiale.

Tanto dovevo, porgo cordiali saluti.
................"


Alessio R. chiede
martedì 01/12/2020 - Trentino-Alto Adige
“Buonasera, sono il proprietario di una villetta indipendente situata in una via residenziale di una frequentata località turistica. L’abitazione è dotata di un garage al pian terreno con accesso ad una strada asfaltata comunale attraverso un piazzale in porfido di circa 50 mq. Questo spiazzo è delimitato da un lato dal muro di contenimento del giardino annesso alla mia abitazione, mentre sull’altro lato confina con una rampa in discesa di proprietà di una piccola falegnameria.
La struttura dell’attività produttiva in questione è composta da un’abitazione indipendente al pian terreno e da un locale sotterraneo adibito alla lavorazione del legno. Il problema è dato dal fatto che l’intero edificio non dispone di alcun ingresso alternativo al di fuori della rampa di accesso confinante la mia proprietà. Non sono inoltre presenti posti auto nelle immediate vicinanze. Questa condizione fa si ché regolarmente clienti e fornitori della falegnameria prediligano il mio piazzale per sostare con i loro veicoli invece di trovare un posto altrove. Il proprietario è stato anche pizzicato dal sottoscritto in più occasioni nel carico/scarico di merci pesanti utilizzando il mio piazzale come zona di manovra per il suo muletto. Tutte queste vicende sono state documentate fotograficamente o riprese dal sistema di sorveglianza.
Purtroppo nonostante numerosi tentativi di dialogo il proprietario dell’attività insiste nell’affermare che non ha alcuna responsabilità rispetto ai veicoli che si recano presso di lui e che di fatto è un mio problema informare gli utenti che là non si può sostare. Con un certo rammarico, sono dunque costretto a prendere provvedimenti. Il mio quesito è dunque questo: considerata la situazione, ha ragione il proprietario ad affermare che il problema è indipendente dalla sua attività? In che modo sarebbe opportuno procedere per tutelare la mia proprietà e il mio diritto di accesso al garage?
Ringraziandovi anticipatamente per la vostra attenzione, vi porgo cordiali saluti.”
Consulenza legale i 07/12/2020
Per rispondere alle domande contenute nel quesito in esame, facciamo alcune preliminari osservazioni.
In primo luogo, sicuramente, il vicino proprietario dell’attività non potrebbe reclamare alcuna usucapione di servitù di parcheggio dal momento che il parcheggio non è equiparabile ad un diritto di servitù e, quindi, non è usucapibile.
Come ha osservato la Suprema Corte con la sentenza n.23708 del 2014: "il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità, così come al fondo servente del peso (sent. 7 marzo 2013 n. 5760), mentre la mera commoditas di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari".
In ogni caso nella presente vicenda, per come vengono descritti i fatti, non vi sarebbero comunque i presupposti di legge primo fra tutti quello di comportarsi uti dominus da parte del vicino proprietario dell’attività.
Come ha osservato la Cassazione con la sentenza n.10894 del 2013: “la condotta materiale di uso dell'area come parcheggio e come spazio di manovra non corrisponde ad un comportamento inequivoco, rispondente al contenuto del diritto di proprietà che deve avere i caratteri della pienezza e dell'esclusività, non essendo detta condotta, di per sè, espressione di un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto di proprietà e non avendo la relativa esteriorizzazione la valenza inequivoca di una signoria di fatto sul bene, escludente quella altrui”.

Ciò posto, quando il proprietario della falegnameria afferma che il problema è indipendente dalla sua attività è in parte vero ed in parte no.
Infatti, se da un lato questi dovrebbe far presente ai suoi clienti che non possono parcheggiare nell’area in questione non facendo parte della falegnameria, dall’altro il proprietario di quest’ultima non ha in effetti il potere coercitivo di impedire il parcheggio in area altrui.
Del resto non appare applicabile al caso di specie il principio sancito dalla Cassazione nella sentenza n.14750/2020 (riferito al al reato di cui all’art. 659 c.p.) secondo cui il gestore di un bar “risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, ciò in base al pertinente rilievo secondo cui la veste di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare, con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall'ordinamento, come l'attuazione dello "ius excludendi" e il ricorso all'Autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica; a tal fine, poichè l'evento possa essere addebitato al gestore dell'esercizio commerciale, occorre che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo da parte dell'agente”.

E nella presente vicenda non appare configurabile quale reato nemmeno la sosta temporanea di autovetture nel piazzale privato non integrando la violenza privata di cui all’art. 610 c.p. a meno che ciò non impedisca del tutto di accedere a casa Sua o al Suo garage occludendo del tutto l’ingresso. In quel caso la denuncia andrebbe comunque sporta nei confronti del soggetto che ha effettuato il parcheggio e non nei confronti del proprietario della falegnameria.
Né appare ipotizzabile il reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.) in quanto nella interpretazione della Suprema Corte un’area di parcheggio non sarebbe assimilabile ad una privata dimora:"rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico nè accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale" (Cass. Sez. Un. 31345/2017).
In ogni caso, non riteniamo che il proprietario della falegnameria (a differenza del proprietario di un bar in merito agli schiamazzi dei clienti) sia titolare di una posizione di garanzia in tal senso e che sia quindi tenuto a rispondere di quanto compiuto dai suoi clienti sia che nel caso di un ipotetico reato di violenza privata che di quello (improbabile) di violazione di domicilio.

Ciò posto, con riguardo alla seconda domanda contenuta nel quesito si osserva quanto segue.

Non conosciamo l’effettiva situazione dei luoghi. Per come sono stati descritti, deduciamo non sia possibile apporre delle catene e/o dissuasori che impediscano il parcheggio a terze persone.

Potrebbe essere comunque collocato un cartello con l’indicazione della proprietà privata e con la richiesta di non parcheggiare.

Quali possibili azioni legali, sul piano civile, possiamo ipotizzare una molestia nel possesso e quindi l’azione prevista dall’art. 1170 c.c. nei confronti del proprietario della falegnameria il quale però, per le ragioni sopra esposte, riteniamo debba rispondere di quanto da esso direttamente compiuto e non del parcheggio molesto di clienti occasionali dell’attività.
Sul piano penale, laddove il parcheggio impedisca in modo assoluto di accedere al garage si potrebbe ipotizzare il reato di violenza privata. In questo caso, come sopra evidenziato, la denuncia andrebbe sporta nei confronti di chi ha effettuato il parcheggio abusivo.

Paolo chiede
mercoledì 17/07/2019 - Sicilia
“Qualche giorno addietro ho fatto accesso con la mia autovettura in una stradina sterrata che costeggia il mare ove all'ingresso insiste una barra che, in quel momento, era alzata. Atteso che la stradina in parola, pur conducendo a delle villette private, insiste in un'area demaniale, ho fatto comunque accesso pensando che la barra era stata posta abusivamente e che io avessi il pieno diritto di passare per raggiungere la spiaggia. Dopo aver superato l'ingresso, ove erano presenti alcune persone che armeggiavano sulla barra, dallo specchietto retrovisore mi accorgevo che un signore, posto sotto un ombrellone, a circa 3-4 metri dalla barra, tentava di raggiungermi per cui mi fermavo. Nella piena convinzione che costui volesse abusivamente impedirmi di entrare, io abbassavo il finestrino ed esordivo con le testuali parole "Cosa desidera, mi dica". Mi rispondeva che non potevo entrare ed io, dopo aver ribattuto con le testuali parole "entro e raggiungo la zona demaniale perché devo andare al mare", ripartivo e raggiungevo la zona demaniale. Ieri, il locale Commissariato di P.S. ha redatto nei miei confronti verbale di elezione di domicilia e nomina del difensore notificandomi la denuncia in stato di libertà per "violenza privata". Questi i fatti... la mia domanda è se la condotta sopra descritta, secondo Voi, integra la fattispecie ascrittami. Grazie!”
Consulenza legale i 19/07/2019
Il parere richiesto denota dei profili di forte complessità stante l’intrinseca difficoltà di circoscrivere a condotte ben precise il reato di violenza privata previsto e punito dall’art. 610 del codice penale.

Il reato in questione censura la condotta di chiunque, con violenza o minaccia, costringa taluno a fare o omettere qualcosa. Nel caso di specie, dunque, sembra possibile supporre che la violenza sarebbe consistita nell’ingresso forzoso con l’automobile nel fondo in questione che ha costretto i soggetti astanti a tollerarne il passaggio.

Ora, per capire se la condotta in questione possa integrare il reato in esame, va prima di tutto compreso cosa si intenda per “violenza” (tenuto conto che, nel caso di specie, non può parlarsi di minaccia).
Ebbene, secondo la giurisprudenza, la violenza si identifica con qualsiasi mezzo adoperato dall'agente che sia idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione (C., Sez. V, 12.6-24.8.2018, n. 38910; C., Sez. V, 18.5.2018-12.9.2018, n. 40482; C., Sez. V, 12.10-30.11.2017, n. 53978; C., Sez. V, 6.6.2017, n. 40291).

Si tratta, evidentemente, di un concetto estremamente ampio tant’è che, ad oggi, sono ricomprese nel reato una miriade di condotte diverse. Si pensi, ad esempio, che commette il delitto di violenza privata addirittura il guidatore che, dopo il sorpasso, proceda a marcia lenta dinanzi alla vettura sorpassata, costringendo quest’ultima ad una marcia altrettanto lenta.

Tuttavia, ai fini della sussistenza del reato, è indispensabile che il soggetto passivo venga effettivamente messo nell’impossibilità di agire e/o fare alcunché; detta circostanza, nel caso di specie, non sembra essere accaduta.
Invero, il sol fatto che il soggetto in questione sia stato messo nella condizione di bloccare l’auto dinanzi alle sbarre e intimargli di non transitare, è indice di una libertà di azione che il reato di violenza privata non consentirebbe.

Sembra peraltro insussistente anche il dolo (diritto penale) tipico della fattispecie, che si configura allorché il soggetto agente abbia la coscienza e volontà di costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa.

Si fa comunque presente che la valutazione sulla sussistenza del reato in questione non può prescindere dall’analisi di altri elementi (l’effettiva “proprietà” del fondo e del passaggio, il diritto ad escludere il transito degli astanti) la cui [in]sussistenza potrebbe determinare il reato di violenza privata e/o altre fattispecie.

Anonimo chiede
sabato 13/07/2019 - Calabria
“Qualche anno fa decisi di dotare la mia proprietà (che originariamente era raggiungibile solo tramite un accesso pedonale) di un accesso carrabile per poter raggiungere comodamente casa mia anche in auto. Ottenuto il permesso di costruire e tutte le altre autorizzazioni è stato realizzato un viale carrabile, come da progetto, che arriva fino alla strada pubblica. Una volta ultimati i lavori ed aver eseguito il collaudo statico e tutte le altre incombenze burocratiche richiedo al Comune una autorizzazione di passo carrabile; ma tuttavia anche una volta ottenuta l'autorizzazione di "passo carrabile" ed aver apposto il relativo segnale di divieto di sosta con tanto di numero di autorizzazione, lo spazio davanti al cancello d'ingresso alla mia proprietà è costantemente occupato da autoveicoli di proprietà degli avventori di un negozio di abbigliamento che è situato accanto al mio ingresso.
A complicare la situazione vi è anche il fatto che nel Comune in questione, essendo un piccolo paese, sono attualmente in servizio soltanto due Vigili Urbani (che oltretutto fanno orario part-time) e quindi non sempre, anzi quasi mai, sono reperibili per richiedere il loro intervento per multare i trasgressori, ed anche quando intervengono dopo qualche minuto tutto ritorna come prima ed io non posso neanche pretendere che ci sia un vigile h24 davanti il mio cancello come la Guardia d'Onore al Quirinale.
Come già detto in precedenza l'area destinata a passo carrabile è continuamente occupata solo ed esclusivamente dalle autovetture dei clienti della limitrofa attività commerciale, prova ne è che dopo le ore 20 (orario di chiusura del negozio) e nei giorni di chiusura nessun mezzo parcheggia, neanche per un tempo minimo, davanti al mio ingresso. Quindi a mio parere appare evidente che la responsabilità di questa incresciosa situazione è da imputare quasi esclusivamente al proprietario dell'attività commerciale, il quale pur non parcheggiando egli stesso in modo tale da bloccare l'ingresso, non ne impedisce la sosta dei mezzi dei suoi clienti, anche solamente segnalando verbalmente agli avventori che stanno occupando un'area destinata a passo carrabile e che a pochi metri di distanza è presente un ampio parcheggio pubblico.
Ora, tutto ciò detto, considerando anche che non serve a nulla provare a parlare con lui per spiegargli la situazione e i disagi che mi arreca perché non gliene importa nulla (ho anche provveduto a far inviare dal mio legale di fiducia delle diffide per provare un po a smuovere la situazione ma per il momento non abbiamo ottenuto nulla), in concreto cosa posso fare per tutelarmi e tutelare il mio diritto ad entrare ed uscire dalla mia proprietà senza trovare mezzi che mi sbarrano il passaggio? Il proprietario del negozio è responsabile di ciò che i suoi clienti fanno? E nel caso bisogna agire direttamente contro di lui?

Cortesemente gradirei che il quesito venisse pubblicato sul sito in modo del tutto anonimo.”
Consulenza legale i 18/07/2019
Va premesso che il cosiddetto “parcheggio selvaggio” non comporta solo le conseguenze sanzionatorie previste dal codice della strada, ma può rivestire anche rilevanza penale.
Infatti la giurisprudenza (Cass. Pen., Sez. V, sent., n. 1913/2017) ha affermato che “integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio, impedendo l'accesso alla persona offesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione”.
I proprietari delle autovetture posteggiate, in questo caso, dinanzi al cancello d’ingresso (oltretutto contrassegnato da divieto di sosta in virtù di passo carrabile regolarmente ottenuto) possono essere denunciati penalmente, per il reato previsto dall'art. 610 del c.p.
Anche se i tempi di un procedimento penale sono lunghi, l’idea di subire un processo (e di essere anche condannati al risarcimento del danno, quanto meno del danno morale) potrebbe tuttavia servire a scoraggiare gli incivili.
Purtroppo risulta difficile prospettare provvedimenti, nell’immediato, diversi dalla redazione di un verbale e conseguente sanzione pecuniaria da parte degli organi di polizia, non sempre presenti fisicamente o in grado di intervenire tempestivamente.
Tutto questo, però, riguarda esclusivamente i proprietari o conducenti dei veicoli parcheggiati in corrispondenza dell’accesso alla proprietà.
Dal punto di vista penalistico, infatti, la responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.) e il proprietario dell’esercizio commerciale adiacente non può certo essere chiamato a rispondere di reati eventualmente commessi dai propri clienti nel posteggiare le proprie autovetture.
Anche da un punto di vista civilistico, il proprietario del negozio non può essere considerato responsabile: non si può infatti affermare che egli abbia l’obbligo giuridico di vigilare e addirittura di impedire che i frequentatori, occasionali o abituali, della propria attività commerciale trasgrediscano alle norme del codice della strada o comunque cagionino un danno al proprietario del fondo vicino. Né una simile previsione si ritrova tra i casi di responsabilità per fatto altrui, pure previsti dal codice civile (come la responsabilità per danni causati da soggetto incapace, la responsabilità dei genitori, quella dei datori di lavoro ecc.).
Pertanto, poiché il proprietario dell’esercizio commerciale in questione non è responsabile della condotta dei propri clienti, non è possibile agire direttamente nei suoi confronti.

Anonimo chiede
venerdì 08/09/2017 - Friuli-Venezia
“Mi trovo in una situazione matrimoniale difficile, con mia moglie i rapporti sono oramai inesistenti da anni; nonostante cio' lei continua a voler rimanere nella casa di mia proprietà nonostante sia residente formalmente in una casa che io le ho intestato 30 anni or sono.
Questa situazione poteva trovare una motivazione fino al mese scorso, in quanto in quella casa ci abitava mia figlia con la sua famiglia, ma ora la casa è libera e lei vuole venderla e rimanere a casa mia nonostante una situazione di convivenza insopportabile.
Sarebbe mia intenzione impedirle l'accesso, approffittando di una sua assenza, ed avendo la casa diversi ingressi, appendere cartelli su ognuno di questi con diffida ad entrare per chiunque minacciando, per i trasgressori, una azione legale per violazione di domicilio.
E' possibile una azione di questo tipo da parte mia?”
Consulenza legale i 14/09/2017
Non è possibile impedire a sua moglie l’accesso all’abitazione senza incorrere in conseguenze penali, e, segnatamente, nel reato di violenza privata previsto dall’art. 610 c.p., il quale punisce “chiunque con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa” (ex pluribus Cass. sent. n. 7214 del 21.03.2013).

Anche se l’abitazione è di sua proprietà, ciò non può comunque giustificare l’esclusione forzosa del coniuge, ovvero di altri membri della famiglia, che, attualmente, godono del diritto di utilizzarla.

Sua moglie, oltre a poter sporgere denuncia, potrebbe altresì tutelarsi in sede civile, proponendo un’azione possessoria e chiedendo di essere reintegrata nel possesso del bene, chiedendo il risarcimento dei danni patiti a causa dell'improvviso allontanamento forzoso da casa, ed addossando a leii costi, per nulla esigui, della procedura giudiziaria.

Pertanto la soluzione da lei prospettata è rigorosamente da escludere.

Ciò non significa che la legge non la tuteli, anzi.
Più semplicemente dovrà comunicare a sua moglie l’intenzione di separarsi e comprendere se anche lei è disponibile nel perseguire una soluzione consensuale.
In alternativa dovrà rivolgersi al Tribunale ed instaurare un procedimento per la separazione giudiziale della famiglia, nell’ambito del quale verrà il Giudice deciderà anche le sorti della casa coniugale.

La casa familiare viene comunque assegnata al genitore affidatario della prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente.
Se, come in questo caso pare di capire, i figli sono oramai adulti ed autonomi, non c’è alcun motivo per il quale il Giudice dovrebbe affidare la casa a sua moglie, tanto più se essa ha un altro immobile di proprietà.

Da ultimo occorre sottolinearle che tale prospettazione varrà sintanto che sua moglie è ancora nella disponibilità del secondo immobile e quindi è utile che la domanda di separazione venga depositata con una certa celerità.

Anonimo chiede
lunedì 27/03/2017 - Puglia
“A una società, a fronte della legittima richiesta del pagamento di una fattura, viene risposto che non si deve nulla perché si era compensato il dovuto con un preesistente credito (inesistente e mai reclamato prima). L'amministratore informa di voler adire le vie legali per ottenere il dovuto a questo punto il creditore, pone in essere una serie di minacce, che vanno dal "voi non sapete chi sono, e le mie conoscenze, io posso sputtanarvi nel settore della meccanica" sino a minacce implicite all'autore della richiesta, quali "io non mi devo guardare le spalle quando torno a casa la sera". Tali minacce, non sono mai dette pretendendo il pagamento del supposto pre-esistente credito, (nel qual caso porrebbe in essere il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni) ma solo orientate ad impedire che la società possa adire le vie legali per ottenere soddisfazione, ben sapendo il debitore, che in sede di giudizio civile, soccomberebbe certamente, non esistendo alcun credito da compensare. L'ingiusto profitto che mira a ottenere è non solo, evitare di versare il dovuto, ma evitare di dover versare interessi, spese legali e altro, che verosimilmente sarebbe chiamato a pagare. Infatti non dice mai, "se non mi pagate il dovuto, o se non compensare il dovuto" ma sempre, "andate pure dall'avvocato e poi vedrete che.." Mi domando se sia configurabile il reato di violenza privata ai sensi dell'art. 610 c.p. o di estorsione ai sensi dell'art. 629 c.p.. Ho sentito parlare di violenza privata come reato “sussidiario”, nel senso che “esso è ravvisabile ogni qualvolta non si configuri, per quel determinato fatto, una diversa qualificazione giuridica” (Cass. n. 4996/1998; Cass. n. 2664/1986). Quindi se ho ben compreso, iper i fatti esposti, si configurerebbe l'estorsione, ed in subordine la violenza privata. Credo si posa escludere l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.”
Consulenza legale i 04/04/2017
Nel caso di specie, in base agli elementi esposti, può configurarsi il reato di estorsione, nella forma del tentativo, si veda art. art. 629 del c.p., oppure il reato di violenza privata, art. art. 610 del c.p..

Per valutare quale delle due figure delittuose sia applicabile al caso di specie, si osserva che l’art. art. 610 del c.p. non contiene alcuna clausola di sussidiarietà (“salvo che il fatto non costituisca un più grave reato”). Con tale espressione si fa riferimento alla volontà del legislatore di risolvere un “conflitto apparente di norme” che ricorre quando un medesimo fatto può essere ascritto a due diverse ipotesi di reato.

L’art. art. 629 del c.p. contiene un elemento costitutivo del reato, l’ingiusto vantaggio del soggetto agente, non previsto dal reato di violenza privata.

Gli elementi su cui focalizzare l’attenzione sono, quindi, la prospettazione di un danno ingiusto (la minaccia) e l’ingiusto vantaggio del soggetto agente.

Circa la distinzione tra i due reati, la Cassazione penale sez. VI 05 novembre 2014 n. 53429 , ha stabilito che: “il “discrimen” tra i delitti di tentata estorsione e di violenza privata si individua nel fatto che, nel primo reato e non nel secondo, la condotta minacciosa con la quale si pretenda il versamento di una somma di denaro dal soggetto passivo è preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto.”.

Per questo motivo, nel caso di specie, si ritiene possa configurarsi la tentata estorsione perché la minaccia è finalizzata a costringere la società a non tutelare le proprie ragioni e, così facendo, a procurare un danno ingiusto alla stessa (riscossione del proprio legittimo credito).

M. M. chiede
giovedì 21/11/2013 - Lazio
“Due miei cani scavano sotto la rete di recinzione attratti dai cani di cacciatori e sconfinano nel fondo contiguo. Il giorno dopo il vicino mi avverte che i cani sono presso di lui.Vado per ritirarli ma egli mi dice che essi hanno ucciso alcuni agnelli e che egli non intende darmi i cani se non firmo una accettazione del danno che egli farà, poi, valutare da un suo perito. Faccio intervenire i carabinieri che intimano al vicino di consegnarmi i cani salvo risolvere la pretesa del danno in sede diversa. Il vicino si rifiuta ed essendo inutilmente trascorse 2 ore di discussione lascio questi a continuare per la riconsegna dei cani e vado via. Più tardi telefono ai CC ed essi mi dicono che il vicino ha ribadito la sua posizione di non consegnare i cani e, dunque, l'appuntato è tornato in caserma senza cani. Di ciò l'appuntato redige rapporto al comandante la stazione. Il giorno dopo il vicino mi convoca e alla presenza di due componenti la polizia provinciale -che, poi, so incompetenti in materia di animali domestici ma solo di animali selvatici- mi riconsegna i cani dopo un tentativo esperito, in presenza di mio testimone, da parte di uno dei poliziotti provinciali di farmi ammettere i presunti danni fatti dai miei cani.
Chiedo se (al di là del se i miei cani abbiano o no fatto il danno) si è consumato contro di me una violenza privata ed una indebita appropriazione e dunque il vicino sia per ciò stesso perseguibile. Grazie”
Consulenza legale i 02/12/2013
I due reati citati nel quesito sono l'appropriazione indebita (art. 646 del c.p.: Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032, e la violenza privata (art. 610 del c.p.: Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a 4 anni).

Nel caso di specie, più che il delitto di cui all'art. 646 c.p., si ravvisa la fattispecie prevista dall’art. 647 del codice penale, “Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o per caso fortuito”: esso stabilisce che “è punito a querela della persona offesa con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 30 ad euro 309: 1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull’acquisto della proprietà di cose trovate"; e "3) chiunque si appropria di cose delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito”.
Nei casi preveduti dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a trecentonove euro.
Un'ipotesi simile è stata affrontata dalla Suprema Corte, sezione penale, con la recente sentenza 18749 del 29 aprile 2013 (in quel caso venne stabilito che colui il quale raccoglie dalla strada un cane, o qualsiasi altro animale, non commette reato di appropriazione indebita nel caso in cui esso non venga reclamato, dal legittimo proprietario, entro venti giorni da quando è stato scoperto: se il legittimo proprietario reclama l'animale, il reato invece sussiste).

La Cassazione ha precisato che gli animali devono essere considerati "cose", che quindi possono essere "smarrite", con susseguente applicabilità delle relative fattispecie penali (Cass., sez. V, 11.10.2011 n. 231).

Anche la violenza privata sembra configurabile. In tale reato, la minaccia (o la violenza fisica) ha funzione di mezzo a fine, occorrendo che essa sia diretta a costringere taluno a fare, tollerare od omettere una determinata cosa, con un evento, quindi, di danno, rappresentato dal comportamento coartato del soggetto passivo, dipendente dall'atto di intimidazione patito. La violenza privata richiede quindi un quid pluris rispetto alla semplice minaccia, dovendo la minaccia o la violenza esser rivolte ad ottenere dal soggetto passivo una particolare, determinata condotta. Nel caso di specie, la minaccia di non restituire i cani era originata dall'intenzione di ottenere dal loro proprietario il risarcimento di un presunto danno.

I fatti descritti potrebbero portare ad ipotizzare anche un delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 del c.p.: Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa con la multa fino a cinquecentosedici euro), ma sulla base di quanto esposto non si ravvisa una vera e propria violenza sulle cose.

Catanzaro chiede
martedì 26/03/2013 - Puglia
“Buongiorno.
L'articolo 610 c.p. prevede solo violenze private, come ad esempio, impedire ad una persona di entrare in casa oppure ostacolarla nel prendere i suoi effetti personali. L'articolo 581 c.p., invece, prevede la violenza fisica vera e propria. Gradirei sapere se sono giuste le mie osservazioni. Distinti saluti.”
Consulenza legale i 27/03/2013
Ai sensi dell'art. 610 del c.p.il bene-interesse protetto è la libertà morale, nello specifico la libertà di azione e di pensiero, ivi compresa la libertà fisica e di locomozione. Pertanto le condotte incriminate e che integrano la fattispecie della violenza privata consistono in quei fatti di coercizione diretti a far sì che altri compiano, tollerino o omettano una determinata azione o comportamento.
Diversamente, il disposto normativo di cui all'art. 581 del c.p. tutela l'incolumità individuale e sanziona qualsiasi condotta che consista nel percuotere ovvero manomettere violentemente l'altrui persona fisica.
Pertanto, gli esempi indicati nel quesito si ritengono corretti.

R. C. chiede
sabato 05/11/2022 - Lombardia
“Buongiorno, vorrei una consulenza su una servitù di passo. Per raggiungere la mia casa devo percorrere una strada privata di circa 300 metri che ha vari proprietari (per esempio io sono proprietario di un tratto centrale di circa 50 metri). Come riporta l'atto notarile tutti i proprietari devono lasciare libera una striscia di terreno di larghezza 5 metri costanti da adibire appunto a strada dove tutti gli attuali acquirenti, eredi e aventi causa avranno reciproco diritto di passo carrabile e pedonale. Nel ultimo tratto di strada di circa 30 metri prima del cancello che porta al mio domicilio i proprietari della casa prima della mia e del tratto di 30 metri parcheggiano in modo selvaggio e voluto x dispetto restringendo la strada anche a circa due metri (con i garage che hanno in teoria ci sarebbe posto per tutte le loro auto ) e a volte capita che se hanno visite mi ritrovo una macchina davanti al mio cancello). Tutto questo è lecito? Grazie in anticipo per la risposta”
Consulenza legale i 12/11/2022
Il comportamento di “parcheggio selvaggio” descritto nel quesito è sicuramente illegittimo, in quanto attuato in violazione delle previsioni contrattuali; inoltre, la circostanza che autovetture appartenenenti a estranei ostruiscano a volte il passaggio risulta illecita anche a prescindere dal contratto, come si vedrà tra poco.

Ora, da un punto di vista civilistico, al fine di stabilire quali siano i mezzi di tutela applicabili contro tali comportamenti è necessario verificare se l’obbligo di lasciare libera una determinata striscia di terreno, con il correlativo diritto di passaggio in favore degli altri comproprietari, costituisca effettivamente una servitù, dunque un diritto reale di godimento o, piuttosto, un diritto di natura personale.
Il principale criterio per distinguere le due situazioni è dato dalla cosiddetta inerenza al fondo: ovvero, la servitù viene costituita per un vantaggio proprio del fondo e segue le vicende di quest’ultimo, mentre il diritto personale rappresenta un vantaggio solo per il soggetto, o i soggetti, cui viene attribuito. Si veda in proposito Cass. Civ., Sez. III, 20/11/2002, n. 16342: “il nostro sistema giuridico non prevede la facoltà per i privati di costituire servitù meramente personali (cosiddette "servitù irregolari"), intese come limitazioni del diritto di proprietà gravanti su di un fondo a vantaggio non del fondo finitimo bensì del singolo proprietario di quest'ultimo, sì che siffatta convenzione negoziale, inidonea alla costituzione di un diritto reale limitato di servitù, va inquadrata nell'ambito del diritto d'uso, ovvero nello schema del contratto di locazione o di contratti affini, quali l'affitto e il comodato”.
Ciò premesso, la qualificazione del diritto di passaggio come servitù, cioè come diritto reale di godimento, comporta la possibilità di reagire ad eventuali molestie nell’esercizio della stessa con l’azione di manutenzione, prevista dall’art. 1170 del c.c., purché il possesso (nel nostro caso, della servitù) duri da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non sia stato acquistato violentemente o clandestinamente.

Al di là dei profili e delle problematiche di ordine civilistico, va aggiunto che comportamenti quali quelli descritti nel quesito possono assumere rilevanza penale, ai sensi dell'art. 610 del c.p.. Infatti, secondo un orientamento consolidato della Cassazione penale (si veda per tutte la recentissima pronuncia della Sez. V, 02/02/2022, n. 22594), “integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio, impedendo l'accesso alla persona offesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione”.
Va ricordato che, sotto il profilo penalistico, la responsabilità appartiene al singolo conducente che abbia posto in essere il “parcheggio selvaggio”, poiché la responsabilità penale è, appunto, personale.

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