Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate(1) [64] se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi [585], o da persona travisata(2), o da più persone riunite(3) [112 n.1], o con scritto anonimo(4), o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte(5).
Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi [585 comma 2] anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone(6).