Cassazione penale Sez. V sentenza n. 871 del 25 gennaio 1979

(1 massima)

(massima n. 1)

La coscienza e volontą di costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa con la consapevolezza dell'illegittimitą di tale costrizione, rappresenta l'elemento differenziale della violenza privata rispetto al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che presuppone invece la coscienza di fare cosa giusta nella sostanza sebbene ingiusta nella forma.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.