Cassazione penale Sez. II sentenza n. 11641 del 7 settembre 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del delitto di violenza privata non è richiesta una minaccia verbale o esplicita, essendo sufficiente un qualsiasi comportamento od atteggiamento, sia verso il soggetto passivo, sia verso altri, idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, onde ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa. Pertanto, la sottoposizione ad una perquisizione arbitraria e, per ciò, ingiustificata di una persona, da parte di un soggetto, privo di qualsiasi legittimazione, costituisce un fatto di violenza fisica che si esplica direttamente sulla vittima, avuto riguardo alle condizioni particolari e ambientali in cui la stessa venga a trovarsi e, quindi, si svolga il fatto, che siano idonee ad eliminare e, comunque, a ridurre notevolmente nel soggetto passivo la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria volontà.

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