Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3399 del 15 aprile 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di violenza privata — che tutela la libertā morale — č un titolo generico e sussidiario rispetto sia al reato di estorsione, che tutela essenzialmente il patrimonio oltre che la libertā personale, sia a quello di ragion fattasi con violenza alle persone, compreso tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia. Per il principio di specialitā non č configurabile il reato di violenza privata qualora la violenza — fisica o morale — sia stata usata per uno dei fini particolari previsti per l'estorsione o per la ragion fattasi.

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