Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10676 del 21 ottobre 1980

(1 massima)

(massima n. 1)

Per violenza, ai fini del delitto di cui all'art. 610 c.p., deve intendersi non solo quella fisica (violenza in senso proprio), che si esplica direttamente sulla vittima, ma anche quella impropria che si esplica attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontā altrui al fine di costringere l'offeso a fare, tollerare od omettere qualcosa. Pertanto ben č ravvisabile l'uso della violenza nel fatto degli scioperanti che, per impedire l'entrata e l'uscita degli automezzi dell'azienda, ostruiscano l'ingresso dello stabilimento con due autovetture poste trasversalmente.

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