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Articolo 581 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/02/2024]

Percosse

Dispositivo dell'art. 581 Codice Penale

Chiunque percuote taluno(1), se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente(2) è punito, a querela della persona offesa [120], salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies)(3), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309 [c. nav. 1151].

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato [294, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 353, 385, 386, 393, 405, 507, 584, 610, 611, 614 4, 628, 629, 634, 635].

Note

(1) La condotta perseguita consiste in ogni violenta manomissione di una persona fisica. vi rientrano dunque gli spintoni, le tirate di capelli, etc. Non è necessario che si venga concretamente provocata una sensazione dolorosa, quanto che vi sia l'idoneità a determinarla. Deve trattarsi del corpo di una persona vivente, in quanto le percosse su un cadavere integrano il reato di cui all'art. 410.
(2) Da tale condotta non deve derivare alcuna malattia e nemmeno l'idoneità a determinarla, diversamente si avrebbe infatti il delitto di lesioni (v. 582 ss.).
(3) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 6 comma 1 della L. 14 agosto 2020, n. 113.

Ratio Legis

La disposizione in esame trova la propria nell'esigenza di tutelare l'incolumità individuale.

Spiegazione dell'art. 581 Codice Penale

L'articolo in oggetto tutela l'integrità fisica in una fase prodromica, trovando infatti applicazione solamente quando non derivi una malattia nel corpo o nella mente (v. art. 582).

Il reato di percosse è infatti configurabile quando la violenza produca solamente una sensazione di dolore, senza postumi fisici di alcun genere.

Specularmente, non qualsiasi causazione di dolore è punibile, ma solamente quella che abbia inferto un dolore apprezzabile.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di percuotere la vittima causando del dolore fisico apprezzabile.

La violenza, che la legge considera come elemento costitutivo o circostanza aggravante di numerosi reati, consiste in una energia fisica dalla quale derivi una coazione personale del soggetto passivo. La violenza, per non integrare un concorso di reati, non solo non deve incidere su interessi specificatamente tutelati, ma deve anche essere generica e non superare la semplice percossa.

///SPIEGAZIONE ESTESA

Il delitto di percosse punisce chi arrechi intenzionalmente un'offesa ingiusta ad un'altra persona, senza, però, che da essa derivi una malattia nel corpo o nella mente.

La condotta tipica consiste negli atti materiali ed ingiusti di violenza, perpetrati contro l'altrui persona fisica, quali, ad esempio, schiaffi o pugni, senza, tuttavia, che ne derivi una malattia. Qualora, infatti, da una condotta idonea ad integrare il reato in esame, derivi una malattia nel corpo o nella mente del soggetto passivo, non si può più parlare di percosse ma, piuttosto, di lesioni personali.
La condotta deve necessariamente essere commissiva, in quanto un'omissione non sarebbe idonea a concretare un atto violento contro l'altrui persona.
Requisito essenziale è l'ingiustizia degli atti, i quali, per rilevare ai sensi dell'art. 581 c.p., devono essere realizzati in una situazione non consentita da leggi, da regolamenti o dall'Autorità, come può avvenire, ad esempio, durante un regolare incontro di pugilato.

È necessario evidenziare che, agli effetti del diritto penale, per "malattia" si intende l'alterazione organica o il disturbo funzionale che appaia bisognoso di cure, di cautele o di precauzioni per guarire o per evitare un eventuale pericolo. Non si considera, dunque, malattia, ad esempio, un'ecchimosi che non richieda cure o cautele, mentre integra un'ipotesi di malattia un'escoriazione o un'abrasione.
La malattia, inoltre, può essere sia nel corpo che nella mente. La malattia nel corpo è l'alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, sia essa limitata o estesa alla generalità del corpo, la quale richieda cure, cautele o precauzioni. Costituisce, invece, una malattia nella mente, sia l'alterazione psichica che tolga o diminuisca significativamente la capacità d'intendere o di volere di un soggetto, sia quella che menomi solo parzialmente l'attività dell'intelligenza, della volontà o della memoria, in modo tale da richiedere, in ogni caso, cure, cautele o precauzioni.

Oggetto materiale del reato è costituito dalla persona fisica che patisca l'atto violento posto in essere dall'agente, senza subirne una malattia.

Costituisce evento tipico del reato di percosse l'effetto provocato dall'atto materiale di violenza concretamente posto in essere. Esso può consistere, alternativamente, in una sensazione fisica, dolorosa o meno, provata dalla persona percossa, oppure nella traccia rimasta sul corpo del soggetto passivo, la quale, però, pur essendo anatomicamente rilevabile, non costituisca una malattia.
Si può configurare un tentativo, qualora sia possibile dimostrare che un atto fosse diretto a realizzare una percossa da cui non sarebbe derivata una malattia.
Nel caso in cui gli atti di percosse siano più di uno, il reato si considera unico se vi è contesto d'azione.

Ai fini dell'integrazione del reato in esame è sufficiente la sussistenza, in capo all'agente, del dolo generico, da intendersi quale coscienza e volontà di tenere una condotta violenta, che provochi una sensazione dolorosa al soggetto passivo. Qualora l'agente sia mosso da un diverso intento, la sua condotta può integrare un altro reato, per cui, qualora, ad esempio, l'intenzione fosse quella di uccidere, il soggetto risponderà di tentato omicidio doloso.

Il comma 2 dell'art. 581 c.p. prevede che il reato di percosse non possa trovare applicazione nei casi in cui la legge considera la violenza come un elemento costitutivo o come una circostanza aggravante di un'altra fattispecie. Ciò si giustifica con il fatto che in tali casi ci si trova di fronte ad ipotesi di reato complesso che già contengono, al loro interno, le percosse. Lo stesso può, altresì, accadere quando ci si trovi di fronte ad un altro delitto che non può essere commesso se non attraverso delle percosse, le quali risultano, pertanto, da esso assorbite.

Il delitto di percosse è punibile soltanto a querela della persona offesa.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 581 Codice Penale

Cass. pen. n. 37068/2022

Il delitto di percosse richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di tenere una condotta violenta, tale da cagionare una sensazione dolorosa al soggetto passivo, mentre sono irrilevanti gli antecedenti psichici della condotta, ossia il movente del comportamento tipico descritto dalla norma penale.

Cass. pen. n. 31665/2021

Ai fini della configurabilità del reato di percosse, la condotta di violenta manomissione dell'altrui persona richiede un contatto fisico tra l'agente e la vittima, ancorchè mediato dall'uso di un oggetto contundente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di condanna dell'imputato per aver colpito la vittima con l'anta di una porta, aprendola volontariamente con violenza verso la stessa nella consapevolezza della sua presenza).

Cass. pen. n. 13708/2020

In tema di successione di leggi nel tempo, il trasferimento della competenza per materia dal giudice di pace al tribunale monocratico comporta una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio, ove determini l'applicazione delle sanzioni detentive in luogo delle più favorevoli sanzioni pecuniarie previste dall'art. 52 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che non può operare retroattivamente. (Fattispecie in tema di reato di percosse ai danni del coniuge divorziato, del convivente o di uno dei soggetti indicati dall'art. 577, comma secondo, cod. pen., al quale continuano ad applicarsi le sanzioni previste per il processo innanzi al giudice di pace, qualora il fatto sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della legge 15 ottobre del 2013, n. 119, che ha riassegnato la competenza al tribunale).

Cass. pen. n. 28847/2019

Il delitto di danneggiamento con violenza alla persona, come riformulato dall'art. 2, comma 1, lett. l), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, assorbe quello di cui all'art. 581 cod. pen., in quanto le percosse, consistendo in atti di violenza che non determinano effetti morbosi ma solo sensazioni dolorifiche, integrano un elemento costitutivo del primo delitto, rilevando come modalità della condotta tipica.

Cass. pen. n. 22534/2019

I reati di percosse e di lesioni personali volontarie hanno in comune l'elemento soggettivo, che consiste nella volontà di colpire taluno con violenza fisica, mentre differiscono nelle conseguenze della condotta, atteso che le lesioni superano la mera ed eventuale sensazione dolorosa tipica delle percosse, determinando un'alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell'organismo, che richiede un processo terapeutico e specifiche cure mediche. (Conf. Sez. 1, n.7388/85, Rv. 170189).

Cass. pen. n. 38392/2017

Ai fini della configurabilità del reato di percosse è sufficiente, trattandosi di reato di mera condotta, l'idoneità della condotta di violenta manomissione dell'altrui persona fisica a produrre un'apprezzabile sensazione dolorifica, non essendo, invece, necessario che tale sensazione di dolore si verifichi, fermo il "discrimen" rispetto al reato di lesione personale, configurabile quando il soggetto attivo cagioni una lesione dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente.

Cass. pen. n. 47905/2016

In tema di delitto di rapina, nell'ipotesi in cui venga sottratta una cosa mobile alla presenza del possessore subito dopo che questi abbia subito un tentativo di estorsione e percosse, l'estremo della minaccia, come modalità dell'azione della sottrazione è "in re ipsa", senza che vi sia bisogno di un'ulteriore attività minacciosa da parte dell'agente, direttamente collegata all'azione di apprensione del bene. (La S.C., in motivazione, ha precisato che, in tal caso, deve aversi riguardo alla complessiva attività del colpevole, globalmente volta alla sopraffazione del soggetto passivo, il quale non può non risentire della precedente costrizione nell'assistere impotente all'apprensione della cosa di sua proprietà da parte dell'agente).

Cass. pen. n. 35843/2008

Il reato di percosse non è assorbito in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 392 c.p., con la conseguenza che l'assoluzione dal primo reato non può comportare automaticamente l'insussistenza anche di quest'ultimo. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha escluso che la condotta consistita nel mettere le mani in faccia ad una persona e strappargli la maglia configuri il reato di percosse, che richiede invece che l'azione violenta produca al soggetto passivo una sensazione fisica di dolore )

Cass. pen. n. 33091/2003

Il delitto di maltrattamenti in famiglia assorbe i delitti di percosse e minacce, anche gravi, sempre che tali comportamenti siano stati contestati come finalizzati al maltrattamento; tali reati, infatti, costituiscono elementi essenziali della violenza fisica o morale propria della fattispecie prevista dall'art. 572 c.p.

Cass. pen. n. 714/1999

Il delitto di cui all'art. 581 c.p. è configurabile allorquando la violenza produce al soggetto passivo soltanto una sensazione fisica di dolore, senza postumi di alcun genere, mentre il delitto di cui all'art. 582 c.p., che può essere commesso con qualsiasi mezzo, sussiste quando il soggetto attivo cagioni al soggetto passivo una lesione dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente. Il concetto clinico di malattia richiede il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità, a cui può anche non corrispondere una lesione anatomica, e di quello di un fatto morboso in evoluzione a breve o lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la guarigione perfetta, l'adattamento a nuove condizioni di vita oppure la morte. Ne deriva che non costituiscono malattia e quindi non possono integrare il reato di lesioni personali, le alterazioni anatomiche, a cui non si accompagni una riduzione apprezzabile della funzionalità. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto sussistenti le lesioni per difficoltà respiratorie, durate alcuni minuti, a seguito di stretta al collo e scuotimento della vittima).

Cass. pen. n. 4669/1995

Non è configurabile il concorso formale tra i delitti di cui agli artt. 610 e 581 c.p., dal momento che la violenza privata assorbe la materialità delle percosse, che consistono in atti di violenza alla persona di qualsiasi genere, che non producono effetti morbosi, ma solo sensazioni dolorifiche.

Cass. pen. n. 3764/1988

Ai fini della sussistenza della ipotesi criminosa dell'omicidio preterintenzionale, prevista dall'art. 584 c.p., è sufficiente che l'autore dell'aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere o a ledere e che esista un rapporto di causa ad effetto tra i predetti atti e l'evento letale. A tal proposito, deve essere sottolineato che il termine percuotere non è assunto nell'art. 581 c.p. nel suo significato di battere, colpire, picchiare, bensì in quello più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica, sicché anche la spinta, concretandosi in un'energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona, integra il percuotere o, quanto meno, ai fini del delitto di omicidio preterintenzionale, l'atto diretto a percuotere.

Cass. pen. n. 800/1984

Il calcio, al pari della spinta e dello schiaffo, integra di per sé un'azione violenta concretandosi in un'energia fisica esercitata direttamente sulla persona e, nella generalità dei casi, costituisce il reato di percosse o di lesioni dolose; perché possa considerarsi, in casi del tutto eccezionali, come reato d'ingiuria è necessaria la prova rigorosa, da un lato, che l'intenzione dell'autore del fatto fu esclusivamente quella di arrecare un'offesa morale e, dall'altro, che la violenza ebbe carattere solo apparente giacché la condotta dell'agente, diretta solo ad avvilire la vittima con un gesto di disprezzo, contenne tale gesto in misura così ben calcolata da evitarle qualunque sofferenza fisica anche di tenuissima entità.

Cass. pen. n. 8617/1982

Nel caso in cui la percossa assuma la particolare forma dello schiaffo, l'intenzione di offendere la personalità morale del soggetto passivo essendo insita nella stessa azione prevista dall'art. 581 c.p. non vale a qualificare il fatto come ingiuria anziché come percossa, salvo il caso eccezionale in cui, per le particolari condizioni personali dell'offensore e dell'offeso, per l'atteggiamento assunto dal primo e soprattutto per il modo in cui il medesimo ha avvicinato la mano al viso dell'altro, risulti palese che si è voluto escludere la produzione di qualunque sofferenza fisica ed infliggere una sofferenza esclusivamente morale.

Cass. pen. n. 2269/1982

Gli «sculaccioni», cagionando al soggetto passivo una sensazione fisica di dolore, pur in assenza di postumi, integrano gli estremi del reato di percosse. (Fattispecie relativa a minori nei cui confronti l'agente non aveva alcun potere educativo).

Cass. pen. n. 3223/1981

La differenza tra lesioni personali e percosse dipende esclusivamente dalle conseguenze cagionate al soggetto passivo dall'azione del reo: si configura il delitto di percosse se dal fatto deriva al soggetto passivo soltanto una sensazione fisica di dolore, quello di lesioni se ne deriva una malattia, ancorché l'intenzione dell'agente sia stata soltanto quello di percuotere.

Cass. pen. n. 37/1981

Ad integrare il delitto di percosse è sufficiente la produzione, con qualunque mezzo, di sensazioni dolorose. (Nella specie tali sensazioni sono state ravvisate nell'impatto prodotto da un violento getto d'acqua prima e dal secchio che la conteneva dopo).

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