Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2850 del 16 marzo 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di violenza privata non necessariamente è assorbito in quello di sequestro di persona, dal quale, invece, si può differenziare per la diversità della condotta tenuta dagli imputati con riferimento alla diversità dei beni tutelati dalle due norme incriminatrici rispettivamente concernenti la libertà personale e quella morale del soggetto passivo. Né può essere utilmente richiamato il carattere di sussidiarietà riconosciuto al reato di cui all'art. 610 c.p., che rileva solo quando il fatto ricade sotto altro titolo delittuoso specificamente preveduto dalla legge. (Nella fattispecie, nel corso di una rapina a mano armata, gli autisti di un autotreno erano stati impediti ad allontanarsi ed inoltre costretti dai rapinatori sotto la minaccia delle armi a dirigersi verso l'autostrada, di modo che non solo erano stati impediti ad agire liberamente allontanandosi dal mezzo di cui avevano perso la disponibilità, ma erano stati costretti sotto la minaccia delle armi a tenere un ben determinato comportamento con palese coartazione della loro volontà).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.