Cassazione penale Sez. II sentenza n. 163 del 12 gennaio 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Salvo che per il parcheggio non vi sia una tariffa determinata con provvedimento dell'autoritā comunale, il posteggiatore, pur se autorizzato dall'autoritā di pubblica sicurezza a svolgere tale mestiere, non ha alcun diritto a pretendere un compenso dagli automobilisti che lasciano in sosta la loro vettura, a meno che costoro non gliela abbiano consegnata, facendogli obbligo di custodirla (artt. 1766 e ss. c.c.). Pertanto, č ravvisabile il reato di tentata estorsione, e non giā quello di tentata violenza privata aggravata a carico del posteggiatore il quale cerchi di costringere con la violenza un automobilista che aveva lasciato in sosta l'auto in zona ove non era stato istituito alcun parcheggio autorizzato, a corrispondergli una somma di denaro.

(massima n. 2)

Salvo che per il parcheggio non vi sia una tariffa determinata con provvedimento dell'autoritā comunale, il posteggiatore, pur se autorizzato dall'autoritā di pubblica sicurezza a svolgere tale mestiere, non ha alcun diritto a pretendere un compenso dagli automobilisti che lasciano in sosta la loro vettura, a meno che costoro non gliela abbiano consegnata, facendogli obbligo di custodirla (artt. 1766 e ss. c.c.). Pertanto, č ravvisabile il reato di tentata estorsione, e non giā quello di tentata violenza privata aggravata a carico del posteggiatore il quale cerchi di costringere con la violenza un automobilista che aveva lasciato in sosta l'auto in zona ove non era stato istituito alcun parcheggio autorizzato, a corrispondergli una somma di denaro.

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