Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1738 del 11 febbraio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di violenza privata ha natura di reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'altrui volontą sia rimasta di fatto costretta a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia necessario il protrarsi nel tempo dell'azione o dell'omissione o del permanere degli effetti.

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