Cass. pen. n. 16226/2020
In tema di quantificazione della pena, il divieto di oltrepassare il limite legale della pena sancito dall'art 132, comma secondo, cod. pen. si riferisce anche ai conteggi intermedi resi necessari, ai fini della determinazione della pena finale, dal concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti non bilanciabili ai sensi dell'art. 69 cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che, riconosciuta la penale responsabilitā dell'imputato per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato ai sensi dell'art. 7, d.l. n. 152 del 1991, conv. con modif. dalla legge n. 203 del 1991, e concessagli l'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen., partendo dalla pena-base di anni 25 di reclusione, l'aveva aumentata per l'aggravante ad anni 33 e mesi 4 di reclusione - in violazione del limite di anni 30 di reclusione previsto dall'art. 64, comma 2, cod. pen. - e su tale pena aveva poi operato la riduzione per l'attenuante). (Conf. n. 8799/74, Rv. 128575-01). (Annulla in parte con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO BARI, 20/02/2019)
Cass. pen. n. 16367/2014
Non č esperibile la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. qualora il contrasto tra la determinazione della pena indicata in dispositivo e quella effettuata in motivazione non sia conseguente ad un errato calcolo matematico ma sia il risultato dell'applicazione di un errato criterio giuridico. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato il provvedimento di correzione del Tribunale che, pur lasciando inalterata la pena finale, aveva modificato, in aumento la pena base e in diminuzione l'incremento riferito ad una circostanza aggravante comune, in modo da ricondurre quest'ultimo nella misura massima consentita dall'art. 64 cod. pen., pari ad un terzo). (Annulla senza rinvio, Trib. Milano, 04/11/2013)