Il codice penale prevede espressamente ipotesi in cui l'aumento di
pena conseguente al riconoscimento di
circostanze aggravanti specifiche è direttamente quantificato dalla elegge (ad es.
583).
Nel caso opposto in cui l'aumento per l'aggravante non è determinato dalla legge,
la pena prevista per il reato commesso è aumentata fino a un terzo.
Il giudice dovrà dunque dapprima determinare a sua discrezione la pena per il reato principale, per poi aumentare quest'ultima fino a un terzo.
La norma in esame specifica inoltre che
in nessun caso la pena, per effetto dell'aumento di cui sopra,
può superare il limite dei trent'anni di reclusione.