(massima n. 1)
Č configurabile il delitto tentato e non quello consumato di violenza privata allorché, pur sussistendo l'idoneitā dell'azione a limitare la libertā del soggetto passivo, quest'ultimo non adotti la condotta che la violenza e la minaccia esercitate nei suoi confronti erano preordinate ad ottenere e, pertanto, l'evento non si verifichi. (Fattispecie in cui č stato ritenuto configurabile il tentativo in presenza di una condotta violenta finalizzata a far fermare un'automobile, ma l'arresto non era avvenuto in quanto l'autista aveva cambiato direzione, imboccando una diversa strada).