Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9082 del 3 luglio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

La differenza tra il delitto di minaccia e quello di violenza privata va individuata nel fatto che mentre nella minaccia l'atto intimidatorio č fine a se stesso e per la sussistenza del reato č sufficiente che l'agente ponga in essere la condotta minatoria in senso generico, trattandosi di reato formale con evento di pericolo, immanente nella stessa condotta; viceversa nella violenza privata la minaccia (o la violenza fisica) funge da mezzo a fine e occorre che essa sia diretta a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, con evento non di pericolo ma di danno, rappresentato dal comportamento coartato del soggetto passivo, dipendente dall'atto di intimidazione (o di violenza) subito.

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