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Commette violenza privata chi parcheggia nel posto riservato ai disabili

Commette violenza privata chi parcheggia nel posto riservato ai disabili
Quando lo spazio è espressamente riservato ad una determinata persona disabile il rischio di parcheggiarvi sopra è la condanna per il reato di violenza privata, oltre alla sanzione amministrativa per violazione al codice della strada.
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 17794 del 7 aprile 2017, ha affrontato un interessante caso riguardante i parcheggi negli spazi riservati ai portatori di handicap (art. 158 codice della strada).

In particolare, questa condotta costituisce solamente una violazione del codice della strada o configura anche un illecito penale?

Stando a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza sopra citata, il comportamento sopra descritto può integrare anche gli estremi del reato di “violenza privata”, di cui all’art. 610 cod. pen.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Palermo aveva confermato la sentenza di primo grado, con la quale un imputato era stato condannato per il reato di “violenza privata” (art. 610 cod. pen.), per aver “parcheggiato la propria autovettura in uno spazio riservato a G. S., affetta da gravi patologie, così impedendole di utilizzarlo fino alla rimozione della sua autovettura”.

Secondo la Corte d’appello, in particolare, l’imputato si era reso colpevole del reato di “violenza privata”, in quanto, con la propria condotta, aveva impedito alla persona offesa di usufruire del parcheggio alla medesima riservato.

Ritenendo la decisione ingiusta, l’imputato decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza a lui sfavorevole.

Secondo il ricorrente, in particolare, non potrebbe ritenersi configurabile il reato in questione, dal momento che “il parcheggiare l'autovettura in uno spazio riservato non equivale ad impedire intenzionalmente la marcia ad una vettura”.

Inoltre, secondo il ricorrente, non era stato provato che l’imputato “avesse rifiutato di rimuovere l'autovettura, solo così potendo consumare il delitto ascrittogli”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione all’imputato, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, in particolare, che era stato accertato che il veicolo di proprietà dell'imputato era rimasto parcheggiato nel posto riservato alla persona offesa, disabile, per quasi una giornata intera e che ciò aveva impedito alla persona offesa stessa “di parcheggiare la propria autovettura nello spazio vicino a casa, assegnatole a causa della sua disabilità”.

Evidenziava la Cassazione, dunque, che, così facendo, l’imputato aveva impedito alla persona offesa di parcheggiare la propria autovettura, “con la piena consapevolezza di quanto andava facendo non avendo affatto affermato di non avere notato la segnaletica orizzontale e verticale che segnalava lo spazio come riservato ad un singolo utente, disabile”.


Secondo la Cassazione, dunque, “quando lo spazio è espressamente riservato ad una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute (come non si contesta essere avvenuto nel presente caso specifico), alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale si aggiunge l'impedimento al singolo cittadino a cui è riservato lo stallo di parcheggiare li dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo”.

Di conseguenza, nel caso di specie, oltre alla violazione del codice della strada, doveva ritenersi integrato anche il reato di “violenza privata”, di cui all’art. 610 cod. pen.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dall’imputato, confermando integralmente la sentenza di secondo grado e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.


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