Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4791 del 20 aprile 1988

(2 massime)

(massima n. 1)

Perché sussista l'aggravante prevista dall'art. 635 cpv. n. 1 c.p. occorre che la violenza o la minaccia si accompagnino al danneggiamento o comunque siano direttamente finalizzati ad esso. Ne consegue che, qualora l'attività violenta o intimidatrice siano esercitate non già al diretto e immediato fine di danneggiare, bensì con l'intento di estinguere il reato passivo alla consegna della cosa da lui detenuta per poterla successivamente danneggiare, la violenza o la minaccia, non essendo contestuali al danneggiamento, lungi dal rimanere assorbite nel delitto di danneggiamento quali circostanze aggravanti di quest'ultimo, integrano il più grave delitto di violenza privata.

(massima n. 2)

Perché sussista l'aggravante prevista dall'art. 635 cpv. n. 1 c.p. occorre che la violenza o la minaccia si accompagnino al danneggiamento o comunque siano direttamente finalizzati ad esso. Ne consegue che, qualora l'attività violenta o intimidatrice siano esercitate non già al diretto e immediato fine di danneggiare, bensì con l'intento di costringere il soggetto passivo alla consegna della cosa da lui detenuta per poterla successivamente danneggiare, la violenza o minaccia, non essendo contestuali al danneggiamento, lungi dal rimanere assorbite nel delitto di danneggiamento quali circostanze aggravanti di quest'ultimo, integrano il più grave delitto di violenza privata.

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