Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10834 del 11 novembre 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Non esclude la configurabilitą del delitto di violenza privata, di cui all'art. 610 c.p., il fatto che con una manovra di retromarcia pił o meno complessa la persona offesa possa riprendere la marcia, dopo che la propria autovettura sia stata costretta a fermarsi, affiancata e sopravanzata da altro autoveicolo posto dal conducente di traverso rispetto al flusso della circolazione. Infatti, il delitto di violenza privata, che č reato istantaneo, deve considerarsi consumato nel momento stesso della coartazione all'arresto, poiché č irrilevante che gli effetti della imposizione si siano protratti nel tempo e che la vittima possa successivamente eliminarli.

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