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Articolo 630 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/02/2024]

Sequestro di persona a scopo di estorsione

Dispositivo dell'art. 630 Codice Penale

Chiunque sequestra [605] una persona(1) allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto(2) come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta [586](3).

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo(4).

Al concorrente [110] che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni(5).

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi(6)(7).

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo(8).

Note

(1) Il sequestro rappresenta il mezzo di realizzazione dell'estorsione, in ciò differenziandosi dall'ipotesi di cui all'art. 605.
(2) Il profitto non ha rilevanza solo economica o patrimoniale, ma può quindi trattarsi di un diverso vantaggio, in ogni caso costituisce lo scopo specifico della condotta in esame.
(3) Si tratta di un'ipotesi di reato aggravato dall'evento morte in cui tale evento si pone come conseguenza non voluta dal reo, ma comunque legato per effetto del nesso causale alla condotta posta in essere da questi.
(4) Il presente comma contiene una particolare figura di omicidio doloso (v. 575), quindi in ragione del principio dell'assorbimento non concorre il delitto ex art. 575.
(5) Si tratta di una forma peculiare di recesso attivo, che richiede l'intervenuta consumazione del delitto e una concreta incidenza fattuale dell'atto sulla liberazione del sequestrato
(6) Si tratta nello specifico di due ipotesi circostanziali diverse, ma tra loro cumulabili, ovvero la collaborazione con l'autorità giudiziaria e la dissociazione operosa, entrambe caratterizzate da un atteggiamento di rottura dell'agente rispetto all'originario accordo criminoso ancora in atto.
(7) L'attenuante della cosiddetta dissociazione operosa interviene dopo la cessazione della fase esecutiva del delitto e si configura solo se si tratta di una forma decisiva di aiuto e se quindi il contributo fornito dal dissociato all'individuazione e alla cattura dei complici appare sostanziale.
(8) Si ricordi che la Corte Costituzionale, con sentenza 19 marzo 2012, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Ratio Legis

Tale disposizione trova il proprio fondamento non solo nella necessità di tutelare il patrimonio individuale, ma anche e soprattutto la libertà personale del singolo.

Brocardi

Plagium

Spiegazione dell'art. 630 Codice Penale

Trattasi di reato plurioffensivo, posto a tutela sia della libertà individuale, sia del patrimonio. Il bene giuridico del patrimonio ha in realtà perso, con il passare del tempo e delle novelle legislative, gran parte della sua pregnanza, come comprovato dall'irrilevanza, ai fini della consumazione, del conseguimento del profitto.

La fattispecie si colloca a metà strada tra le condotte integranti il sequestro di persona (art. 605) e l'estorsione (art. 629). Essa consiste dunque nel sequestrare una persona, con il fine di costringere la persona sequestrata o altri a versare un prezzo per la liberazione.

Il reato può essere commesso sia in forma attiva che omissiva, qualora il soggetto agente abbia l'obbligo giuridico di proteggere il sequestrato.

L'ingiusto profitto deve essere precipuamente preso di mira come contropartita per la liberazione, configurandosi altrimenti il concorso materiale tra estorsione e sequestro di persona.

Come già accennato, il legislatore non pretende il conseguimento del profitto ai fini della consumazione, pertanto il tentativo risulta configurabile tutte le volte in cui la privazione della libertà personale non riesca a consolidarsi per l'intervento di fattori esterni. La norma richiede il dolo specifico, ovvero la volontà di conseguire un ingiusto profitto come prezzo per la liberazione.

Il comma due disciplina un evento aggravatore del reato, qualora dal sequestro derivi la morte del soggetto passivo, non voluta dal reo, mentre il comma tre disciplina una forma di reato complesso tra sequestro a scopo di estorsione ed omicidio, comminando la pena dell'ergastolo.

Il comma quattro prevede una riduzione di pena qualora uno dei concorrenti si dissoci e si adoperi al fine di far conseguire la libertà all'ostaggio. Trattasi di ipotesi differente dalla mera desistenza volontaria di cui all'articolo 56, dato che il reato è già stato consumato.

La dissociazione non implica la spontaneità del comportamento, ma solamente la volontarietà. Inoltre, a scapito della formulazione letterale, è stato chiarito che l'attenuante può applicarsi nei confronti di tutti i concorrenti nel reato, qualora decidano unanimemente di dissociarsi. Se la liberazione avviene, si applica il comma quattro, altrimenti il successivo comma cinque (meno favorevole). Affinché tale diminuente possa operare è però necessario un concreto aiuto nei confronti dell'autorità al fine di contrastare il delitto di sequestro (dalla formulazione della norma pare potersi intendere che l'aiuto possa essere prestato anche per contrastare attività criminose di persone sconosciute al reo), nonché per la raccolta di elementi decisivi per l'individuazione e la cattura dei concorrenti.

///SPIEGAZIONE ESTESA

La norma in esame punisce chi privi un soggetto della sua libertà personale, al fine di conseguire un profitto ingiusto come prezzo della sua liberazione.

Il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione si distingue da quello di estorsione, di cui all’art. 629 del c.p., sia perché per la sua consumazione non occorre che il colpevole sia riuscito a conseguire l’intento criminoso, sia per il fine perseguito che, nel caso del reato in esame, consiste nell’ottenere un profitto come prezzo per la liberazione del sequestrato. Tale particolare scopo permette di distinguere il delitto in esame anche del sequestro di persona, di cui all’art. 605 del c.p.

È un reato comune, in quanto soggetto attivo può essere chiunque.

Il sequestro di persona a scopo di estorsione integra, peraltro, un’ipotesi di reato plurioffensivo, provocando, al contempo, una lesione sia della libertà personale che del patrimonio.

La condotta tipica è descritta dal legislatore con l’espressione “chiunque sequestra una persona”. Essa può, quindi, concretizzarsi, innanzitutto, nell’impedire ad un soggetto di realizzare la propria volontà in relazione ai movimenti della sua persona, attraverso una coazione fisica, oppure per mezzo del ricorso alla minaccia, alla violenza o all’inganno. La condotta criminosa può, però, consistere anche nelle omissioni con cui venga illegittimamente prolungata la privazione dell’altrui libertà personale che abbia avuto origine in modo legittimo.
Da ciò deriva che il delitto in esame si può avere anche qualora un’iniziale legittima privazione della libertà personale sia seguita da un suo prolungamento illegittimo.
Nel caso in cui, però, la condotta sia posta in essere con l’impiego di mezzi che costituiscono, di per sé, un illecito penale, si ha un concorso di reati.

Oggetto materiale della condotta criminosa è il soggetto che viene privato della sua libertà personale. Può, tuttavia, succedere che la persona che subisce il danno patrimoniale o alla quale è minacciato un danno al patrimonio, sia diversa da quella che subisce la privazione della propria libertà. Questo accade, ad esempio, nel caso in cui ad essere privato della libertà personale sia il figlio, con lo scopo, però, di ottenere il prezzo della sua liberazione dal padre. In tali ipotesi, dunque, mentre l’oggetto materiale è la persona sequestrata, la quale è anche il soggetto passivo del reato, il danneggiato è colui che subisce il danno patrimoniale.

L’evento consiste nella modificazione dello stato di libertà personale del soggetto passivo, quale conseguenza della condotta criminosa. Tale modificazione può consistere, alternativamente, nella privazione della libertà di movimento personale, oppure, come avviene più frequentemente, nella privazione della libertà di locomozione.

Tale privazione della libertà personale, peraltro, rileva, ai fini della configurabilità del delitto in esame, soltanto qualora perduri per un tempo giuridicamente apprezzabile, dando luogo ad un vero e proprio stato di privazione di libertà.

Considerato che l’evento consiste nella modificazione dello stato di libertà personale del soggetto passivo, il momento consumativo coincide con quello in cui ha avuto inizio detta modificazione. Posto, però, che quest’ultima si prolunga nel tempo, dando luogo ad uno stato antigiuridico duraturo, il quale può essere fatto cessare per volontà dell'agente, il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione costituisce, chiaramente, un’ipotesi di reato permanente.
Per la sua consumazione non è quindi necessario che il reo abbia anche conseguito il profitto ingiusto, al cui fine aveva posto in essere il sequestro di persona.

Trattandosi, comunque, di un delitto caratterizzato dal verificarsi di un evento specifico, è configurabile il tentativo, ma non la desistenza volontaria, poiché, con la verificazione del sequestro della persona, sia ha anche la privazione della sua libertà personale, la quale determina la consumazione del reato. L’eventuale desistenza, quindi, può soltanto far venire meno la permanenza dello stato antigiuridico, ma il reato è comunque consumato.

Trattandosi di un reato permanente, qualora ne ricorrano i requisiti, si può configurare un concorso di persone nel tempo in cui permanga lo stato antigiuridico.

Ai fini dell’integrazione del delitto in esame, è necessario che sussista, in capo all'agente, il dolo specifico, essendo richiesto, oltre alla coscienza e alla volontà di sequestrare una persona, anche il perseguimento del fine specifico di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, consistente nel prezzo della liberazione del sequestrato.

Ai sensi del secondo comma, il delitto risulta, innanzitutto, aggravato, qualora dal sequestro derivi la morte non voluta del sequestrato, configurando, così, un’ipotesi di delitto aggravato dall’evento.

Il terzo comma prevede, poi, che il delitto in esame sia punito con la pena dell’ergastolo qualora il reo cagioni, con dolo, anche soltanto eventuale, la morte del soggetto sequestrato.

In base al quarto comma, il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione risulta attenuato per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adoperi in modo tale che il soggetto passivo riacquisti la propria libertà, senza che ciò avvenga in conseguenza del pagamento del prezzo della sua liberazione. Si tratta di una diminuente cosiddetta “premiale”, la cui ratio consiste nel voler, da un lato, facilitare la liberazione dell’ostaggio, e, dall’altro, stimolare la disgregazione del pactum sceleris. Perché si possa configurare tale ipotesi attenuata, è, infatti, necessario che il sequestro si sia perfezionato e che un concorrente abbia volontariamente posto in essere una condotta idonea a far acquistare la libertà al sequestrato, seppur in assenza del pagamento del prezzo del riscatto.

Lo stesso comma prevede, tuttavia, l’applicazione di un’aggravante qualora il soggetto passivo muoia dopo la propria liberazione, ma, pur sempre, in conseguenza del sequestro.

Al comma 5, sulla base della medesima ratio perseguita da quanto disposto al comma 4, è prevista l’applicazione di una circostanza attenuante nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adoperi, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, al fine di evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, oppure aiuti concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 630 Codice Penale

Cass. pen. n. 34539/2021

In tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso.

Cass. pen. n. 20610/2021

Il delitto di sequestro di persona è reato plurioffensivo nel quale l'elemento oggettivo del sequestro viene tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione, a nulla rilevando che il perseguimento del prezzo di riscatto trovi la sua fonte in pregressi rapporti illeciti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato nel caso di sequestro di un componente di un gruppo criminale dedito al traffico di stupefacenti al fine di ottenere la consegna di una partita di droga già pagata).

Cass. pen. n. 37446/2020

In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, la liberazione del sequestrato a fronte dell'impegno di provvedere successivamente al pagamento del riscatto, esclude l'applicabilità della attenuante di cui all'art. 630, comma quarto, cod. pen., in quanto, per aversi dissociazione, non è sufficiente la liberazione dell'ostaggio, ma è necessario l'abbandono incondizionato dell'intenzione di protrarre la durata del sequestro e la rinuncia definitiva a conseguire il risultato economico o l'utile che ci si era prefissi di ricavare dal reato. (In motivazione, la Corte ha ritenuto irrilevante che il sequestratore, al momento del rilascio, nutrisse fondati dubbi in ordine al mantenimento dell'impegno di pagare il riscatto assunto dalla vittima, in quanto tale obbligazione, per quanto difficilmente esigibile, costituiva ugualmente una utilità derivante dalla commissione del reato).

Cass. pen. n. 39807/2019

Il reato di sequestro di persona non richiede necessariamente la privazione in senso assoluto della libertà di movimento del soggetto passivo, potendo realizzarsi anche come limitazione di tale libertà di azione, finalizzata ad inibire le relazioni interpersonali del soggetto stesso, sottraendolo al suo abituale contesto abitativo. (Fattispecie relativa al sequestro a scopo di estorsione di un minore, sottratto alla madre al fine di costringerla ad onorare un debito correlato allo spaccio di stupefacenti, senza che al predetto fosse tuttavia impedito di uscire dall'abitazione ove era custodito).

Cass. pen. n. 18981/2017

L'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione a seguito della sentenza della C. Cost. 19 marzo 2012, n. 68, presuppone una valutazione oggettivamente riferita al fatto nel suo complesso, sicché essa non è configurabile se il requisito della lieve entità manchi o in rapporto all'evento di per sé considerato; ovvero in rapporto a natura, specie, mezzi, modalità e circostanze della condotta; ovvero, ancora, in rapporto all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo a tempi, luoghi e modalità della privazione della libertà personale ed all'ammontare delle somme oggetto della finalità estorsiva.

Cass. pen. n. 36404/2015

Ai fini della configurabilità del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, è sufficiente anche la sola promessa di pagamento di una somma di denaro da parte della vittima, a condizione che tale impegno si ponga in relazione causale rispetto al raggiungimento della libertà, in quanto il conseguimento del profitto non rappresenta l'evento naturalistico della fattispecie. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione ai sensi dell'art. 630 cod. pen. di una fattispecie in cui la vittima si era determinata a promettere il pagamento di 50.000 euro ai suoi sequestratori dopo essere stata chiusa per un'ora nel bagagliaio di un'auto, legata mani e piedi).

Cass. pen. n. 6427/2015

Nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, la limitazione della libertà personale della vittima può realizzarsi, oltre che con la coercizione fisica che impedisce in concreto ogni libertà di movimento, anche attraverso l'inganno, sempre che questo sia idoneo a creare nel soggetto passivo l'apparenza di un pericolo, per la sua incolumità o per il suo patrimonio, tale da indurlo ad autolimitarsi.

Cass. pen. n. 30852/2013

La circostanza attenuante speciale di cui all'art. 630, comma quarto, c.p. non si comunica ai concorrenti non utilmente attivi nella liberazione dell'ostaggio. (Fattispecie nella quale è stata negata la comunicabilità della circostanza al concorrente che - a liberazione dell'ostaggio già avvenuta, e nell'ignoranza dell'iniziativa già efficacemente e conclusivamente assunta dai complici - aveva condiviso la decisione di porre fine al sequestro, adoperandosi per la liberazione).

Cass. pen. n. 28016/2013

In tema di delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, in ipotesi di morte del sequestrato non è sufficiente la sussistenza di un mero nesso di causalità materiale tra il sequestro e la morte dell'ostaggio, essendo necessaria l'esistenza di un coefficiente psicologico tale da rendere addebitabile all'agente, quanto meno per colpevole inerzia, l'evento morte.

Cass. pen. n. 13388/2013

In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, l'ingiusto profitto, che caratterizza il dolo specifico del delitto, può essere costituito dai proventi del meretricio della persona offesa purché costituiscano il prezzo della liberazione della medesima dalla limitazione nella libertà di movimento. (Nella specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza del Tribunale della libertà ritenendo non configurabile il sequestro di persona in relazione al caso di una prostituta ridotta in stato di schiavitù e costretta ad esercitare il meretricio nella prospettiva di affermarsi, ma non direttamente privata della libertà personale).

Cass. pen. n. 14802/2012

In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, la deroga, prevista dal comma sesto dell'art. 630 c.p., alla regola generale della comparazione di circostanze, disciplinata dall'art. 69 c.p., riguarda le sole fattispecie criminose regolate dai commi secondo e terzo del medesimo art. 630 e non si applica, al riconoscimento di circostanze attenuanti con riferimento all'ipotesi contemplata dal primo comma dell'art. 630, per la quale, quindi, si osservano le regole ordinarie.

Cass. pen. n. 8903/2011

In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, l'attenuante della dissociazione prevista dall'art. 630, comma quinto, c.p., deve ritenersi applicabile anche quando vi sia un unico agente.

Cass. pen. n. 41312/2010

In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, non è configurabile l'attenuante prevista dal quinto comma dell'art. 630 c.p., qualora la condotta, pur collaborativa ai fini dell'individuazione dei correi tenuta dal concorrente, non possa ritenersi indicativa dell'effettiva dissociazione dai medesimi. (Fattispecie in cui è stato escluso che l'imputato avesse dimostrato di aver preso le distanze dai complici avendo omesso di informare gli inquirenti dei fondati dubbi nutriti sull'effettiva sopravvivenza dell'ostaggio in ragione dei quali si era rifiutato di effettuare la telefonata finalizzata alla richiesta del riscatto).

Cass. pen. n. 12762/2006

Integra gli estremi del delitto di sequestro di persona (art. 630 c.p.) — e non quelli del delitto di estorsione (art. 629 c.p.) — la condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale, pretesa in esecuzione di un precedente rapporto illecito, posto che il delitto di cui all'art. 630 c.p. è un reato plurioffensivo nel quale l'elemento oggettivo del sequestro viene tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione, a nulla rilevando che il perseguimento del prezzo di riscatto trovi la sua fonte in pregressi rapporti illeciti.

Cass. pen. n. 962/2004

La condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale, pretesa in esecuzione di un precedente rapporto illecito, integra il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 c.p. e non il concorso del delitto di sequestro di persona (art. 605) con quello di estorsione, consumata o tentata (artt. 629 e 56 stesso codice).

Cass. pen. n. 46963/2003

In tema di intercettazione di conversazioni o di comunicazioni, la speciale disciplina dettata dall'art. 13 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, derogatoria delle disposizioni di cui all'art. 267 c.p.p., si applica anche al sequestro di persona a scopo di estorsione. Ed infatti, a parte che il delitto anzidetto è, ormai da tempo, ritenuto un tipico reato di criminalità organizzata, anche nella generale considerazione del legislatore (come si rileva, tra l'altro, dall'art. 51, comma terzo bis, c.p.p., che attribuisce la competenza per tale reato al procuratore distrettuale) e che un'eventuale sua realizzazione in forma monosoggettiva — in contrasto con un'iniziale imputazione ad organizzazione delittuosa — sarebbe, comunque, accertabile solo ex post ad indagini concluse, è sufficiente, ai fini dell'applicabilità della normativa in questione, il mero riferimento alle modalità di esecuzione della richiesta estorsiva che, di norma, è realizzata mediante telefono. Ed infatti, il menzionato art. 13 si riferisce sia ai delitti di criminalità organizzata che a quelli di minaccia posta in essere con il mezzo telefonico.

Cass. pen. n. 5850/2001

In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, la speciale attenuante prevista dall'art. 6 del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con modif. in legge 15 marzo 1991, n. 82, a favore del concorrente dissociatosi dagli altri il quale, nell'ambito delle ipotesi già previste dai commi 4 e 5 dell'art. 630 c.p., abbia fornito un contributo di «eccezionale rilevanza», richiede, per la sua configurabilità, che detto contributo sia «eccezionale» nel suo complesso, e debba quindi anche concorrere, in una qualche misura, pur non necessariamente determinante, ad assicurare l'integrità personale dell'ostaggio e ad abbreviare la privazione della libertà. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata esclusa la sussistenza della circostanza in questione in un caso in cui l'apporto del dissociato, pur definito di determinante importanza, si era limitato alla sola fase delle indagini successive alla conclusione dell'attività criminosa).

Cass. pen. n. 12394/2000

La condotta consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione integra il delitto previsto dall'art. 630 c.p. solo allorché manchi un preesistente rapporto, quantunque illecito, con la vittima del reato, che abbia dato causa a quella privazione, mentre, quando quel rapporto sussista e ad esso siano collegabili il sequestro e il conseguimento del profitto, ricorre un'ipotesi di concorso tra il reato previsto dall'art. 605 c.p. e quello di estorsione. (Nella specie, in riferimento a un'associazione criminale dedita a favorire l'immigrazione clandestina nel nostro Paese, la S.C. ha ritenuto corretto l'operato del giudice di merito, che aveva qualificato come sequestro di persona ex art. 630 c.p. la privazione della libertà di un immigrato finalizzata al recupero della perdita economica sofferta dall'associazione a causa della fuga di altri suoi compagni, mentre aveva ritenuto la sussistenza del concorso tra sequestro di persona ex art. 605 c.p. ed estorsione la privazione della libertà di immigrati mirante ad ottenere da questi il prezzo dell'illecito loro ingresso nel territorio dello Stato.

Cass. pen. n. 321/2000

Non è configurabile il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) quando il sequestro e il profitto siano direttamente ricollegabili a una causa preesistente, ancorché illecita, come nel caso di rapimento e di sottoposizione a violenze di una persona da parte dei correi nel reato di illecita importazione di sostanze stupefacenti in Italia, i quali sequestrino l'ostaggio intendendo conoscere il luogo ove la vittima del sequestro abbia nascosto la sostanza, o in caso di intervenuta vendita, ottenere il suo controvalore. In tal caso, lo scopo degli agenti non è quello di conseguire il denaro quale prezzo della liberazione dell'ostaggio, in modo che ricorrono gli estremi dei reati di sequestro di persona e di tentata estorsione (artt. 605 e 56 - 628 c.p.). Alla corretta qualificazione giuridica può pervenire anche il tribunale nell'ambito del procedimento di riesame, fermo restando che la nuova qualificazione non ha effetto oltre il procedimento incidentale.

Cass. pen. n. 8375/1998

Perché si configuri il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione è sufficiente che il soggetto passivo subisca una limitazione della libertà personale, quali ne siano il grado e la durata, il luogo in cui avvenga e i mezzi usati per imporla, potendo il sequestro realizzarsi, oltre che con la coercizione fisica che impedisce in concreto ogni libertà di movimento, anche attraverso l'inganno e con motivi pretestuosi che attraggono la vittima e ne inficiano la volontà di autodeterminarsi.

Cass. pen. n. 8048/1997

Nel sequestro di persona a scopo di estorsione, la cui tipicità è data dal dolo specifico, la persona è mercificata, come risulta dalla stretta correlazione posta tra il fine del sequestro, che è il profitto ingiusto, e il suo titolo, cioè il prezzo della liberazione. La persona è strumentalizzata in tutte le sue dimensioni, anche affettive e patrimoniali, rispetto al fine dell'agente, e la sua liberazione potrà dirsi attuata quando sia fisicamente libera da interventi coattivi “sul corpo” che impediscano o limitino tutte quelle espressioni che costituiscono il contenuto della libertà personale, che non è solo quella di locomozione, ma comprende tutte le sue possibili estrinsecazioni, quali, ad esempio, le relazioni interpersonali. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che correttamente la Corte di merito aveva escluso che gli imputati volessero considerare gli introiti della prostituzione come prezzo della liberazione, perché non avevano l'intenzione di liberare la donna nel senso precisato, ma di asservirla alla propria organizzazione, sicché, mancando il dolo specifico dell'ingiusto profitto come prezzo della liberazione, correttamente il fatto era stato qualificato sequestro di persona comune).

Cass. pen. n. 5027/1995

L'indulto di cui ai decreti 18 dicembre 1981, n. 744, 16 dicembre 1986, n. 865 e 22 dicembre 1990, n. 394, non si applica, in virtù delle esclusioni oggettive ivi previste, al delitto di cui all'art. 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione) quando sia stata concessa l'attenuante di cui al comma 4, prima ipotesi, del medesimo art. 630 nel testo introdotto dalla L. 18 maggio 1978, n. 191, e rimasto in vigore fino alle modifiche apportate alla stessa disposizione della L. 30 dicembre 1980, n. 894; gli indicati provvedimenti di clemenza, infatti, contemplano, ai fini dell'operatività dell'indulto, solo la concessione delle attenuanti ad effetto speciale, relative alla dissociazione operosa del concorrente nel reato, previste dai commi quarto e quinto dell'attuale testo dell'art. 630 c.p., il quale più non riproduce la disposizione, contenuta nel suddetto previgente dai commi quarto e quinto, prima ipotesi, dell'art. 630 c.p., che dava luogo ad una normale diminuzione di pena (nei limiti fissati dall'art. 65 c.p.) per il fatto oggettivo della liberazione dell'ostaggio senza il pagamento del riscatto indipendentemente dall'adozione di un determinato comportamento da parte del reo.

Cass. pen. n. 7962/1995

La fattispecie penale prevista dall'art. 630, comma 2, c.p. nel testo modificato dall'art. 5 della L. 14 ottobre 1974, n. 497, delinea un reato complesso, integrato dal delitto di sequestro di persona, quale elemento costitutivo, e dal delitto di estorsione in funzione di circostanza aggravante, nei cui confronti è quindi consentito il giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti a norma dell'art. 69 c.p.

Cass. pen. n. 2780/1995

Il delitto di violenza privata può ben concorrere con quello di sequestro di persona. Non può, infatti, ritenersi che ogni atto di violenza cui la vittima sia sottoposta durante il sequestro rimanga assorbito dalla fattispecie di cui all'art. 630 c.p.: il sequestro di persona priva la parte offesa della libertà di movimento e della scelta del luogo in cui stare; nella fattispecie prevista dall'art. 610 c.p. è invece tutelata la libertà psichica di fare o di non fare alcunché senza essere costretti da altri. La coazione al compimento di singoli atti che, senza la minaccia o la violenza (nella specie una telefonata al marito sotto coazione di coltello puntato al collo), il soggetto passivo non avrebbe compiuto, costituisce non già una modalità o un elemento della condotta del delitto di sequestro di persona, bensì una attività ulteriore e distinta che, a prescindere dalla situazione di privazione di libertà di movimento, integra l'autonomo reato di violenza privata, concorrente con quello di cui all'art. 630 c.p.

Cass. pen. n. 4682/1995

L'indulto introdotto col D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, al pari di quello di cui al D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 e di quello previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, non può, ai sensi delle relative disposizioni (artt. 8 e 3 lett. a, n. 4) essere applicato al delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, ad eccezione delle speciali ipotesi attenuate di cui all'art. 630 commi 4 e 5 c.p. (dissociazione operosa), in particolare la suddetta causa estintiva della pena non può operare con riferimento ad ipotesi di applicazione di circostanze attenuanti comuni diverse da quelle di cui sopra, anche se le stesse rendono operante il comma 6 dell'art. 630 c.p. che prevede autonomi limiti edittali di pena: tale disposizione infatti lascia inalterato il dato positivo di una condanna inflitta per una delle fattispecie delittuose riconducibili alle previsioni dei primi tre commi dell'art. 630, per le quali opera l'espressa previsione ostativa all'indulto.

Cass. pen. n. 9449/1994

La confessione circa la partecipazione al sequestro di persona ed il ruolo svolto dai coimputati non può essere valutata ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 630, comma 5, c.p., bensì solo ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, quando sia intervenuta dopo che il soggetto passivo ha riacquistato la libertà e dopo che tutti i concorrenti nel reato sono stati assicurati alla giustizia.

Cass. pen. n. 7504/1994

La diminuente speciale prevista in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta delle prove decisive per l'individuazione o la cattura dei complici postula non già un qualsiasi contributo utile al raggiungimento della verità, ma un aiuto determinante all'orientamento delle indagini verso i veri colpevoli; conseguentemente restano esclusi dalla medesima quei comportamenti successivi che, in un quadro di già avvenuta individuazione dei concorrenti nel reato, possono contribuire, attraverso l'apporto di ulteriori elementi di prova, all'accertamento delle singole responsabilità.

Cass. pen. n. 9189/1993

Il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 c.p. sussiste soltanto se l'autore del sequestro abbia agito — in assenza di una causa preesistente — al fine specifico di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione; non è configurabile invece, mancando tale specifico fine, quando il sequestro ed il perseguimento del profitto siano direttamente collegabili ad una precedente causa, ancorché illecita. (Nella fattispecie gli imputati avevano commesso il sequestro di persona per soddisfare una loro pretesa, inerente ad un preesistente rapporto con il sequestrato, ma giudizialmente non tutelabile, in quanto derivante da causa illecita, trattandosi del pagamento di una somma di danaro quale importo di una partita di sostanza stupefacente; la Suprema Corte, nell'escludere la sussistenza del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione previsto dall'art. 630 c.p., ha ritenuto configurabili quelli, aggravati, di sequestro di persona ed estorsione).

Cass. pen. n. 8659/1993

In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione l'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 630 c.p. è applicabile solo quando il concorrente offra un aiuto concreto, sostanziale e determinante per l'individuazione e la cattura dei correi, e sempre che l'associazione criminosa sia ancora in atto; l'attenuante in questione non può, pertanto, essere concessa a colui che si limiti a fornire informazioni atte solo a rafforzare il quadro probatorio nei confronti degli altri correi già individuati ed indagati, se non addirittura tratti in arresto.

Cass. pen. n. 10376/1992

La diminuente speciale prevista in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione dall'art. 630 comma quinto c.p. per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura dei correi, postula la prestazione di una collaborazione oggettivamente qualificata dal conseguimento delle specifiche prove suindicate. Deve, cioè, trattarsi non già di una qualsiasi forma di contributo che sia utile al raggiungimento della verità, bensì di un aiuto determinante e decisivo all'orientamento delle indagini verso i veri colpevoli, con la conseguenza che ne restano esclusi quei contributi successivi che in un quadro di già avvenuta individuazione dei concorrenti nel reato possono contribuire attraverso l'apporto di ulteriori elementi di prova all'accertamento delle singole responsabilità.

L'attenuante prevista dal comma quinto dell'art. 630 c.p. per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione può essere applicata anche se la collaborazione del concorrente con l'autorità sia frutto di un calcolo utilitaristico.

Cass. pen. n. 3158/1992

L'esclusione oggettiva dall'indulto per le pene inflitte per i reati di cui all'art. «630, primo, secondo e terzo comma» c.p. prevista dall'art. 8, primo comma, lettera a), n. 38, D.P.R. n. 865 del 1986, analogamente a quelle previste dall'art. 8, D.P.R. n. 744 del 1981 e dall'art. 3, primo comma, lettera a), n. 4, D.P.R. n. 394 del 1990, non esclude l'applicabilità del condono allorché sia stata applicata taluna delle attenuanti speciali previste dal quarto e quinto comma dell'art. 630 c.p. (La Cassazione ha altresì evidenziato che l'indulto deve ritenersi invece inapplicabile quando ricorrano attenuanti diverse da quelle suindicate, ancorché le stesse rendano operante il sesto comma dell'art. 630 c.p., giacché esse non escludono che la condanna debba considerarsi inflitta per l'una o per l'altra delle fattispecie criminose previste dai primi tre commi del suddetto articolo, mentre, d'altro canto, diversamente opinando, si perverrebbe all'assurda conseguenza che le attenuanti di tipo comune, genericamente richiamate dal sesto comma dell'art. 630 c.p., renderebbero applicabile l'indulto solo alle più gravi ipotesi previste dal secondo e terzo comma di tale articolo, alle quali esclusivamente si riferisce il succitato sesto comma, e non anche a quella meno grave di cui al primo comma del medesimo articolo).

Cass. pen. n. 11407/1991

Il disposto del secondo comma dell'art. 630 c.p. trova applicazione tutte le volte in cui la morte non sia voluta né conosciuta dall'agente, ma sia comunque derivata dal sequestro e ciò perché l'ulteriore evento è pur sempre ricollegabile alla condotta criminosa tipica del sequestro di persona a scopo di estorsione. Invero nel momento in cui il legislatore ha recepito un dato sociale, quale la frequenza, nei sequestri, della morte del sequestrato, ha anche ritenuto di considerare la morte di costui come conseguenza possibile del sequestro, sicché questa, alla stregua degli attuali normali accadimenti, è legata al sequestro sotto il profilo del nesso causale e, per tale ragione, va sempre imputata al reo, anche se non voluta, essendo irrilevante ogni atteggiamento psichico di inerzia (o di comodo agnosticismo) al cospetto di una realtà, normativa sì ma desunta da un'esperienza condotta su elementi effettuali, che conferisce al fatto iniziale (sequestro) la potenziale produttività dell'ulteriore evento; una forza cioè che rientra nella normale prevedibilità da parte dell'agente, quale elemento soggettivo sufficiente ad integrare in concreto la fattispecie in discorso. (La Cassazione ha altresì evidenziato che, stante la congiunzione «comunque» che figura nel suddetto comma, la rilevanza della morte può essere esclusa solo se l'evento sia totalmente al di fuori del nesso causale col sequestro, come quando ad es. il rapito venga ucciso da persone e per ragioni totalmente estranei al sequestro e senza che i sequestratori abbiano potuto evitarla pur avendo posto in essere tutte le difese a loro disposizione).

Cass. pen. n. 7961/1991

In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, non ricorre l'attenuante ex art. 630 comma quinto, c.p. nel caso in cui un imputato in piena autonomia ed ignorando le confessioni altrui, abbia collaborato in modo rilevante, ma non decisivo con gli inquirenti, che avevano già individuato e catturato i concorrenti.

Cass. pen. n. 2445/1991

In tema di concorso nel sequestro di persona a scopo di estorsione, coloro che — pur non avendo partecipato al sequestro — intervengono successivamente con attività dirette al conseguimento del prezzo della liberazione quando l'evento del reato-fine non siasi ancora realizzato, rispondono di concorso nella intera attività criminosa non per fatto altrui, in violazione del principio della responsabilità personale penale, bensì in base al principio, costituzionalmente legittimo, sancito dall'art. 116 c.p., in virtù del quale la partecipazione al reato concordato comporta la consapevole accettazione e, quindi, la responsabilità di tutto ciò che costituisce, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, lo sviluppo dell'azione. (Nella fattispecie è stato ritenuto che il concorrente, intervenendo successivamente nell'attività delittuosa, con una attività diretta al conseguimento del prezzo della liberazione, avendo saputo dell'avvenuto sequestro, ne accettò la responsabilità anche per le prevedibili conseguenze verificatesi e da verificarsi).

Il delitto di cui all'art. 630 cpv. c.p. è fattispecie criminosa complessa, di cui il sequestro (reato permanente) è il mezzo del reato istantaneo di estorsione, nel quale è assorbito, con la conseguenza che la cessazione della permanenza del reato-mezzo per effetto della morte del sequestrato non esclude affatto il concorso di coloro che, pur non avendo partecipato al sequestro, siano intervenuti successivamente con una attività rivolta al conseguimento del prezzo della liberazione, giacché l'evento del reato-fine non si è ancora realizzato.

Cass. pen. n. 9552/1990

Il sequestro di persona a scopo di estorsione è configurato come una figura autonoma di reato e quindi non si pone né come ipotesi aggravata dell'estorsione, dalla quale si distingue per il mezzo usato ed anche per la consumazione, che è indipendente dal conseguimento del profitto; né può considerarsi come ipotesi aggravata di sequestro (disciplinato dall'art. 605 c.p.), dal quale si differenzia per il dolo specifico, costituito dallo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Cass. pen. n. 9084/1990

L'ipotesi prevista dall'art. 630, terzo comma, c.p. integra gli estremi del reato complesso perché l'omicidio volontario costituisce una circostanza aggravante del sequestro e dà luogo ad un'unica fattispecie sottoposta alla disciplina dell'art. 84 c.p.; di conseguenza è necessario, perché si renda applicabile il terzo comma dell'art. 630 c.p., che sia stata raggiunta la prova del dolo, che caratterizza la figura criminosa dell'art. 575 c.p.

Nella ipotesi di sequestro di persona a scopo di estorsione, l'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 630 c.p. è applicabile solo quando il concorrente offra un aiuto concreto, sostanziale e determinante per la individuazione e la cattura dei correi; occorre inoltre che l'associazione criminosa sia ancora in atto.

Cass. pen. n. 12260/1989

I due elementi costitutivi — sequestro di persona ed estorsione — del reato complesso di cui all'art. 630 c.p. si realizzano non appena l'agente ha privato la vittima della sua libertà personale al fine di ottenere il prezzo della sua liberazione, non essendo richiesto anche il pagamento del riscatto. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva sostenuto che l'omicidio aveva conservato la propria autonomia e non aveva assunto il ruolo di circostanza aggravante sì da far scattare la competenza della corte di assise in quanto il reato estorsivo non era stato consumato a causa dell'uccisione del sequestrato).

Cass. pen. n. 12164/1989

Per configurare il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione è sufficiente che il soggetto passivo subisca una limitazione di libertà personale, quale ne sia il grado e la durata, il luogo in cui avvenga e i mezzi usati per imporla, potendosi il sequestro realizzare, oltre che con la coercizione fisica che impedisce in concreto ogni libertà di movimento, anche attraverso l'inganno e con motivi pretestuosi che attraggono la vittima e ne inficiano la volontà di autodeterminarsi. Ai fini della consumazione del reato deve aversi riguardo al momento della privazione di fatto della libertà di movimento del soggetto passivo, anche se avvenuta con mezzi ingannevoli e senza violenza o minaccia, se attraverso essi si è voluto conseguire l'ingiusto profitto, come mezzo della liberazione. Una volta accertato il momento della privazione di fatto della libertà di locomozione è irrilevante che il soggetto passivo abbia preso coscienza dell'avvenuto sequestro solo successivamente.

L'ipotesi prevista dall'art. 630, terzo comma, c.p. integra gli estremi del reato complesso perché l'omicidio volontario, inserito nell'iter criminoso unitario quale circostanza aggravante del sequestro ai sensi del terzo comma del detto art. 630 c.p., dà luogo a un'unica fattispecie sottoposta alla disciplina prevista dall'art. 84 c.p., in difetto di una deroga espressa del legislatore alla disciplina del reato complesso.

Cass. pen. n. 625/1989

In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, l'ingiusto profitto, cui deve essere finalizzata l'azione dell'agente si identifica in qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale, che abbia rilevanza per il diritto e che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del reato. (Nella specie è stata ritenuta la sussistenza del reato nella ipotesi in cui imputati detenuti avevano sequestrato agenti di custodia per ottenere in cambio della liberazione un atto amministrativo — sospensione dell'ordine di trasferimento — pur soggetto ad immediata revoca).

Cass. pen. n. 11011/1988

Il semplice possesso di banconote provenienti dal pagamento di somme versate per ottenere la liberazione del sequestrato, in uno alle contraddizioni incorse nel tentativo di giustificarne la provenienza, pur essendo chiaramente indicativo di violazione della legge penale, non è sufficiente, in assenza di altri elementi almeno indiziari e sintomatici, a configurare la ricorrenza del concorso del possessore in sequestro a scopo di estorsione, ma integra la fattispecie di particolare ricettazione prevista dall'art. 648 bis c.p.

Cass. pen. n. 10426/1988

Non è applicabile la diminuzione di pena prevista dall'art. 630, quarto comma c.p. per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, qualora la liberazione della vittima, pur non preceduta dal pagamento del prezzo, sia stata sottoposta alla espressa condizione di tale pagamento sia pure in un momento successivo.

Cass. pen. n. 2822/1988

Il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 c.p. si consuma indipendentemente dal conseguimento dell'ingiusto profitto del prezzo della liberazione. (Nella specie è stato precisato che il «prezzo» può essere costituito non solo da denaro o titoli di credito, ma anche da altri beni materiali, possibili oggetti di traditio, ovvero di utilità di altra natura come l'obbligazione verbale di pagare il prezzo dopo la liberazione).

In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, la liberazione del sequestrato, cui venga richiesto il successivo pagamento del prezzo del riscatto, esclude l'applicabilità della attenuante di cui al quarto comma dell'art. 630 c.p., in quanto per aversi dissociazione non è sufficiente la sola liberazione dell'ostaggio, ma è necessario il verificarsi di un abbandono incondizionato dell'intenzione di protrarre la durata del sequestro e di una rinuncia definitiva a conseguire il risultato economico o l'utile che l'agente si era prefisso di ricavare dal crimine.

In tema di dissociazione nel sequestro di persona a scopo di estorsione è applicabile l'attenuante di cui al quarto comma dell'art. 630 c.p., anche quando sia l'unico agente o il gruppo nella sua interezza a liberare incondizionatamente il sequestrato. (Nella specie è stata ritenuta inapplicabile l'attenuante per essere stato liberato il sequestrato con la promessa del successivo pagamento del riscatto).

Cass. pen. n. 922/1988

Nel caso di successione di leggi penali nel tempo, una volta stabilito, tenendo conto della disciplina complessiva risultante dalle norme precettive e sanzionatorie che la legge successiva è sfavorevole, quest'ultima deve essere applicata nella sua interezza senza che possa tenersi conto di disposizioni singolarmente più favorevoli. Pertanto nel vigore dell'art. 630 c.p. nel testo della L. 14 ottobre 1974, n. 497, più favorevole di quello di cui alla legge modificatrice 18 maggio 1978, n. 191, non è applicabile l'attenuante della liberazione del sequestrato senza il pagamento del riscatto introdotto con tale legge successiva.

Cass. pen. n. 9501/1987

Il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione concorre con quello di violenza privata qualora il sequestrato sia costretto a scrivere messaggi ai familiari.

Cass. pen. n. 5577/1987

Per l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 630, quinto comma c.p., in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, non è necessario che l'atteggiamento di collaborazione con la polizia o con l'autorità giudiziaria del concorrente dissociato consegua ad un atto di autentico pentimento o di spontanea resipiscenza, ben potendo l'agente essere determinato a collaborare per motivi di tornaconto personale o per conseguire una qualsiasi utilità giuridicamente rilevante. La ragione d'essere della norma predetta, infatti, è quella di predisporre una attenuazione di pena nei confronti di chi, muovendosi al di fuori della logica di quell'associazionismo che rende particolarmente pericoloso il reato e particolarmente difficili e complesse le indagini della polizia e dell'autorità giudiziaria si adoperi concretamente per facilitare con il proprio aiuto la raccolta delle prove per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

Cass. pen. n. 3583/1987

L'ipotesi di sequestro di persona seguito dalla morte del sequestrato non configura un concorso di reati ma un unico reato complesso che rientra, pertanto, nella competenza del tribunale e non in quella della corte d'assise.

Cass. pen. n. 2029/1987

La condizione posta dal quarto comma dell'art. 630 c.p., relativa all'applicabilità della diminuente per il concorrente che abbia tenuto un comportamento dal quale sia derivata la liberazione del sequestrato senza il versamento del riscatto, non può rimanere soddisfatta in caso di parziale pagamento del riscatto medesimo.

Cass. pen. n. 13374/1986

Con le modifiche apportate all'originario testo dell'art. 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione), divenuto reato tipico della criminalità organizzata, si è cercato di minare alla base le associazioni criminali attraverso la collaborazione di quei concorrenti che, nella prospettiva di una diminuzione di pena, fornissero alla giustizia le notizie utili per un intervento disgregativo dell'organizzazione stessa. Pertanto, ai fini della applicabilità della circostanza attenuante prevista dalla seconda ipotesi del quinto comma dell'art. 630 c.p., che prevede la diminuzione della pena da un terzo a due terzi nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei correi, è necessario non solo che sussista un'associazione criminale, ma anche che tale associazione sia ancora in atto, per cui torni utile agli organi giudiziari o di polizia l'«adoperarsi» del dissociato in relazione all'interruzione dell'attività delittuosa ovvero alla raccolta delle prove decisive per l'individuazione dei concorrenti. (Fattispecie relativa a diniego dell'attenuante a concorrente di associazione già sciolta).

Cass. pen. n. 9814/1986

Per l'applicazione della attenuante speciale della dissociazione (ex art. 630, quarto comma, c.p.) occorre una scissione del concorrente dalla condotta dei correi con oggettivo, concreto e finalizzato atteggiamento psicologico di contrapposizione rispetto agli altri e con attività positivamente diretta alla liberazione dell'ostaggio. È necessario, cioè, che il comportamento del detto concorrente sia oggettivamente rilevante e soggettivamente volontario, pur se non spontaneo, e non determinato da fattori esterni.

Cass. pen. n. 6432/1986

La condizione comune ed imprescindibile posta dalla legge per riconoscere le attenuanti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 630 c.p. è la «dissociazione dagli altri». Ciò sta a significare, anzitutto, che si presuppone che si versi in un'ipotesi di reato associativo o, comunque, plurisoggettivo (non interessa qui il caso dell'unico agente o di più agenti che rinneghino, tutti, l'azione delittuosa), e che uno o più concorrenti — volontariamente anche se non spontaneamente — receda, o recedano, dal pactum sceleris che lo vincola, o li vincola, agli altri. Nel caso del quarto comma, la dissociazione deve estrinsecarsi in concreto nella liberazione dell'ostaggio, non determinata dal conseguimento del prezzo del riscatto, e deve, quindi, esser tale da vincere la resistenza, attiva o tacita, dei correi o da neutralizzarla in qualsiasi modo. Quindi la semplice restituzione alla libertà dell'ostaggio, dopo il pagamento del prezzo della liberazione, non è indice di dissociazione, perché tale non può considerarsi l'adempimento della obbligazione contratta dai sequestratori.

Cass. pen. n. 6262/1986

In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione il concetto espressamente indicato dal legislatore di «dissociazione» dai correi deve intendersi come atteggiamento privo di riserve mentali e volto in maniera diretta ad una completa, chiara e concreta indicazione della attività delittuosa commessa e dei suoi autori.

In tema di dissociazione nel reato di sequestro a scopo di estorsione, nessun valore, ai fini della operatività della attenuante, deve attribuirsi, sul piano soggettivo, alla ragione della collaborazione del concorrente. Invero il legislatore ha inteso unicamente creare uno strumento idoneo a provocare una frattura fra i correi con conseguente disfacimento del vincolo delinquenziale.

Cass. pen. n. 1553/1986

La previsione del quarto comma dell'art. 630 c.p. (applicazione delle minori pene previste dall'art. 605 c.p. al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione) costituisce una circostanza attenuante in senso tecnico in relazione alla quale va effettuato il giudizio di comparazione fra circostanze di cui all'art. 69 c.p. La circostanza attenuante della liberazione dell'ostaggio senza pagamento del prezzo del riscatto è compatibile con quella concernente la collaborazione del concorrente che offra un aiuto concreto e decisivo al fine di individuare e catturare i complici, trattandosi di attività aventi oggetto diverso in quanto la prima tende a consentire che il sequestro di persona cessi prima del conseguimento del provento del delitto e l'altra a porre lo Stato in grado di realizzare la propria pretesa punitiva. L'elemento rilevante ai fini del cumulo non è dunque la differenza materiale dei comportamenti, ma il diverso oggetto giuridico delle due previsioni.

Cass. pen. n. 1030/1986

Il delitto di sequestro di persona, che è un delitto contro la libertà personale, sussiste allorché si ha la privazione della libertà di agire, intesa come libertà di locomozione, di movimento nello spazio, di libertà di scelta del luogo ove restare. Ne consegue che oltre il delitto di rapina, commette il delitto di sequestro di persona l'agente che limiti la libertà personale della vittima protraendola ben oltre il tempo necessario per la consumazione del reato contro il patrimonio, commesso ed esauritosi nel corso di una mattinata con la riscossione di un assegno estorto alla parte offesa, che aveva attirato e rinchiuso in una mansarda per tutta la giornata.

Cass. pen. n. 11970/1985

La diminuente di cui all'art. 630, quinto comma, c.p. in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, per essere applicata, richiede che si verifichino da parte dell'eventuale beneficiario quei comportamenti di dissociazione che consentono di pervenire, in via prioritaria o su basi di attendibilità, all'individuazione e alla cattura dei concorrenti nel reato. Ne restano esclusi, pertanto, quei contributi successivi che, in un quadro di già avvenuta individuazione dei concorrenti nel reato, confluiscano, attraverso l'apporto di ulteriori elementi di prova, all'accertamento giudiziale delle singole responsabilità. Ne consegue che non è applicabile la circostanza in esame all'imputato che solo al secondo interrogatorio, seguito a distanza di quindici giorni dal primo, assolutamente negativo, si decide a rendere esauriente confessione con il coinvolgimento dei correi già stati individuati, catturati e raggiunti da elementi di responsabilità.

Cass. pen. n. 11878/1985

In tema di sequestro a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 c.p., la speciale attenuante della dissociazione, prevista nel quinto comma di detta norma non può essere invocata dal coimputato per il solo fatto di aver collaborato con gli inquirenti, mentre è necessario un suo apporto decisivo per l'individuazione e per la cattura dei concorrenti.

Cass. pen. n. 9549/1985

L'ipotesi del sequestro di persona a scopo di estorsione, cui segua, cagionata volontariamente dal colpevole, la morte del sequestrato, ha natura di reato complesso e l'evento di omicidio volontario del sequestrato costituisce aggravante oggettiva da valutarsi — seppure non conosciuta — a carico di tutti i consociati ai sensi dell'art. 118 c.p. In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, il concorrente risponde dell'ipotesi di reato aggravato dalla morte dell'ostaggio anche se non abbia direttamente partecipato alla causazione del decesso, in quanto la morte del sequestrato è conseguenza prevedibile e possibile del sequestro stesso.

Il giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti e aggravanti non è possibile in relazione alla speciale aggravante della morte dell'ostaggio prevista per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione. Infatti, la novella del 18 maggio 1978, n. 191, introducendo la disposizione di cui al sesto comma dell'art. 630 c.p., ha inteso proporre, attraverso una norma speciale, una deroga alla regole generale della comparazione, enunciata dal quarto comma dell'art. 69 c.p., con esclusivo e limitato riferimento alla fattispecie dei sequestri di persona a scopo di estorsione (e, parallelamente con il quinto comma dell'art. 289 bis c.p., per quelli commessi a scopo di terrorismo o di eversione), avuto riguardo alle particolari connotazioni dei reati in oggetto ed alle connesse, preminenti esigenze di difesa sociale e di politica criminale.

Cass. pen. n. 8658/1985

Il sequestro di persona a scopo di estorsione è reato permanente a consumazione anticipata, nel senso che per la sua consumazione è sufficiente che la vittima sia privata della sua libertà di locomozione, non essendo richiesto né che cessi la permanenza né che sia pagato il riscatto. Pertanto, il tentativo è ipotizzabile solo nei limiti in cui non sia iniziata la privazione della libertà dell'ostaggio, pur essendo stati posti in essere atti idonei inequivocabilmente diretti a tal fine.

In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, ai fini dell'attenuante speciale della dissociazione ex art. 630, quarto comma, c.p. occorre una scissione del concorrente dalla condotta dei correi con oggettivo, concreto e finalizzato atteggiamento psicologico di contrapposizione rispetto agli altri e con attività positivamente diretta alla liberazione dell'ostaggio. È necessario, cioè, che il comportamento del detto concorrente sia oggettivamente rilevante e soggettivamente volontario, pur se non spontaneo, e non determinato da fattori esterni.

Cass. pen. n. 7866/1985

L'attenuante della «dissociazione» non si configura allorché l'imputato riveli in udienza alcuni nomi di complici e meglio precisi la sua posizione di correo, in quanto si tratta di elementi che, se non sono seguiti da oggettiva attività di collaborazione con la giustizia, non pongono in essere alcun processo dissociativo. (Nella specie, l'imputato si limitava ad indicare solo alcuni correi, non ne accusava altri, che venivano assolti in primo grado per insufficienza di prove dal delitto di sequestro ma poi condannati in grado di appello senza la «collaborazione» dell'imputato stesso).

Cass. pen. n. 7455/1985

È ravvisabile concorso in sequestro di persona in caso di inserimento cosciente e volontario nell'attività da altri iniziata e svolta fino a quando si protrae la privazione della libertà personale.

Cass. pen. n. 4373/1985

In tema di sequestro di persona, ai fini della concessione della circostanza attenuante della dissociazione diretta a far riacquistare al soggetto passivo la libertà, non è richiesto che la liberazione stessa sia conseguenza di una iniziativa spontanea del dissociato. Occorre invece da un lato che la dissociazione sia volontaria e si realizzi anteriormente alla liberazione dell'ostaggio, prima del pagamento del riscatto, e dall'altro che il comportamento del dissociato si traduca in fatti concreti, finalisticamente indirizzati alla liberazione del sequestrato ed eziologicamente rilevanti per il raggiungimento dello scopo.

Cass. pen. n. 1681/1985

Il reato permanente consiste nella protrazione volontaria dell'attività antigiuridica per un tempo più o meno lungo, dopo il momento iniziale della violazione della norma in cui sono stati realizzati condotta ed evento. In detto reato è ravvisabile un duplice precetto e cioè il divieto (o l'obbligo) di una certa attività e l'obbligo di eliminare la situazione illegale. Pur se la consumazione si verifica con la condotta e con l'evento essa continua fino alla cessazione della permanenza per cui può parlarsi di consumazione continuata e di stato di consumazione. Nel sequestro di persona a scopo di estorsione lo stato di consumazione, iniziato con la privazione della libertà personale, si esaurisce normalmente con la riacquistata libertà del sequestrato, con o senza pagamento del riscatto. Tutti i concorrenti rispondono di tale reato fino alla cessazione della permanenza, avendo tutti ideato, programmato, voluto, eseguito il disegno criminoso, consistente nel sequestro di una persona e nella sua liberazione dopo il pagamento del riscatto (salvo diversa decisione successiva alla privazione della libertà personale della stessa), in mancanza di un atteggiamento di recesso dal concorso criminoso, comunque espresso, tanto più necessario alla stregua del richiamato duplice profilo del precetto, comprensivo anche dell'obbligo di far cessare la situazione illegale. Né di tale recesso tiene luogo l'avvenuto arresto di taluno dei concorrenti per altra causa, poiché la circostanza, come non serve a significare che, in mancanza, detti coimputati avrebbero abbandonato il concorso criminoso, non dimostra l'obbligata cessazione della condotta antigiuridica che ben può persistere, sia sotto il profilo materiale che sotto il profilo morale nello stato di cattività che, peraltro, non vieta nemmeno di concepire, organizzare ed eseguire un delitto operando dall'interno del luogo di custodia o servendosi di altri operatori. La legge applicabile anche a detti concorrenti, in caso di successione di leggi nel tempo è quella vigente al momento della cessazione della permanenza.

Cass. pen. n. 1633/1985

Ai fini della configurabilità del concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, è irrilevante che il concorrente non abbia partecipato alla ripartizione del riscatto, potendo agire non per un interesse economico proprio, ma per assicurare ad altri l'ingiusto profitto.

Nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, reato complesso e permanente a consumazione anticipata, il momento commissivo si compie non già con la cessazione della permanenza, ma quando la vittima venga a perdere la sua libertà personale. La fase successiva del mantenimento dell'ostaggio in istato di prigionia attiene al momento consumativo del reato.

Cass. pen. n. 8123/1984

Il delitto previsto dall'art. 630 c.p., si caratterizza come una forma speciale di estorsione qualificata dal fatto che il mezzo intimidatorio usato per commetterla è costituito dal sequestro di persona. Ne deriva che, salvo l'elemento specializzante rappresentato dal sequestro di una persona, tutti gli altri elementi costitutivi del delitto non possono essere che gli stessi, per natura e caratteri, di quelli propri del delitto di estorsione, tra i quali la violenza intesa come generica condizione non incidente su interessi specificamente tutelati e non superiore, in caso di violenza alla persona, alla semplice percossa. (Nella specie, la Suprema Corte ha affermato il concorso col reato di sequestro di persona a scopo di estorsione del delitto di lesioni in danno della vittima).

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Consulenze legali
relative all'articolo 630 Codice Penale

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I. C. chiede
lunedì 20/04/2020 - Emilia-Romagna
“SALVE, VORREI SAPERE SE UN PRIVATO CITTADINO VIENE A CONOSCENZA CHE UNA PERSONA E' STATA SEQUESTRATA HA L'OBBLIGO DI DENUNCIA. OVVERO SE NON FA LA DENUNCIA SE INCORRE NEL REATO DI OMESSA DENUNCIA.
GRAZIE”
Consulenza legale i 22/04/2020
La risposta dipende dal tipo di sequestro.

Se si tratta di un sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 del codice penale) la risposta al quesito è positiva.

Sebbene, infatti, non vi sia alcuna disposizione specifica né nel codice penale né in quello di procedura penale, l’art. 3 del Decreto Legge del 15 gennaio 1991, n.8, convertito con modificazioni dalla l. 15 marzo 1991, n.82, stabilisce espressamente che “Chiunque, essendo a conoscenza di atti o fatti concernenti il delitto, anche tentato, di sequestro di persona a scopo di estorsione o di circostanze relative alla richiesta o al pagamento del prezzo della liberazione della persona sequestrata, ovvero di altre circostanze utili per l'individuazione o la cattura dei colpevoli o per la liberazione del sequestrato, omette o ritarda di riferirne all'autorità di cui all'articolo 361 del codice penale è punito con la reclusione fino a tre anni”.

La disposizione normativa in esame, proprio per il fatto che utilizza il termine “chiunque” impone che la stessa venga letta nel senso che sussiste un obbligo di denuncia a carico di tutti, anche del semplice cittadino.

Diversamente, qualora si tratti di un sequestro ordinario, l’obbligo di denuncia non sussiste.