(massima n. 1)
Nella previsione dell'art. 610 c.p. deve ritenersi compresa qualunque forma di minaccia, anche se implicita e non prospetti alcun male ingiusto, in quanto anche il semplice atteggiamento del soggetto attivo puņ costituire una minaccia punibile, soprattutto quando assuma carattere d'intimidazione in rapporto all'ambiente in cui la vicenda si svolge e la minaccia stessa, percepita come tale dalla persona offesa, risulti quindi idonea ad eliminare o ridurre sensibilmente la sua capacitą di determinarsi e di agire secondo la propria indipendente volontą. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui il giudice del riesame aveva annullato la misura cautelare, ritenendo che non integrasse il delitto di violenza privata la condotta dell'imputato, il quale aveva avvicinato la sorella di un perito, incaricato di una ricognizione fonica su alcune intercettazioni eseguite in un procedimento per associazione mafiosa, dicendole di riferire al fratello di «sistemare al meglio la vicenda»).