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Avvocato impedisce al collega di accedere allo studio inserendo la chiave nella serratura: è reato?

Avvocato impedisce al collega di accedere allo studio inserendo la chiave nella serratura: è reato?
La Cassazione si interroga in merito alla condotta dell'avvocato che impedisce al collega di entrare nello studio per prelevare i propri fascicoli: violenza privata o esercizio arbitrario delle proprie ragioni?
La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15633/2020, ha avuto modo di pronunciarsi in merito alla configurabilità o meno del delitto di violenza privata, in capo ad un avvocato che abbia impedito al collega di entrare in studio per prelevare i propri fascicoli.

La questione sottoposta all’esame degli Ermellini era nata dalla vicenda che aveva visto come protagonista un avvocato, il quale aveva impedito ad un collega, con il quale condivideva lo studio, di accedervi, prima inserendo la chiave all’interno della serratura e, poi, sbarrandogli l’ingresso con il proprio corpo.
Nonostante l’accaduto, tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello assolvevano l’imputato dai reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, ex art. 392 del c.p., e di violenza privata, ex art. 610 del c.p.
La Corte territoriale, in particolare, aveva pienamente avallato la tesi della difesa, affermando la mancanza dell’elemento oggettivo del reato di violenza privata, dal momento che lo studio in cui la parte civile aveva tentato di entrare era quello in cui l’imputato l'aveva ospitata per mera cortesia, con l’intesa che si dovesse trattare di una sistemazione temporanea.

Avverso la pronuncia d’appello, proponeva ricorso in Cassazione il legale a cui era stato impedito l’accesso allo studio, costituitosi parte civile, il quale lamentava un vizio di legge, nonché un vizio motivazionale. Al ricorrente era, innanzitutto, parso incomprensibile il percorso logico che aveva condotto la Corte territoriale ad escludere la sussistenza del reato di violenza privata e ad assolvere l’imputato, nonostante avesse ricostruito correttamente la dinamica dei fatti.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, giudicando fondato il motivo di doglianza avanzato dal ricorrente.

A tal fine gli Ermellini hanno, preliminarmente, evidenziato come, concordemente al loro costante orientamento, la violenza tipica del reato ex art. 610 del c.p. si identifichi in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza “impropria”, che si attui attraverso l’uso di mezzi anomali, diretti ad esercitare delle pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione (cfr. ex multis Cass. Pen., n. 4284/2015).

Secondo la Cassazione, poi, a differenza di quanto sostenuto dall’imputato e, in seguito, anche dalla Corte d’Appello, non era possibile affermare che si trattasse di una sistemazione meramente temporanea, posto che era stata dimostrata persino l’esistenza di una targa, affissa all’esterno del palazzo, recante, tra i nomi dei professionisti dello studio, anche quello della parte civile.
Ad essere irrilevante ai fini della sussistenza dell’illecito è, invece, l’esistenza o meno di un’associazione professionale o di un rapporto locatizio tra i professionisti.

Poste tali precisazioni, i giudici di legittimità hanno comunque evidenziato che anche qualora fossero esistite delle ragioni che consentissero all’imputato di non permettere l’ingresso nello studio al collega, esse avrebbero potuto rilevare esclusivamente ai fini della qualificazione della condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non, quindi, al fine di consentire l’adozione di una condotta violenta, idonea ad incidere sull’altrui libertà di autodeterminazione.


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