Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1174 del 20 novembre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di violenza privata č reato istantaneo e si consuma nel momento in cui si realizza la limitazione coattiva della libertā di determinazione ed azione della vittima, essendo irrilevante che gli effetti della imposizione si protraggano nel tempo e l'offeso possa successivamente eliminarli.

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