Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8831 del 5 settembre 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di violenza privata non può ritenersi assorbito da quello di estorsione qualora la minaccia profferita, sia pure contemporaneamente a quella estorsiva, tenda a costringere la parte lesa a non denunciare il torto patito e cioè ad una ulteriore limitazione della sua libertà, tutelata appunto dal disposto dell'art. 610 c.p.

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