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Commette il reato di "violenza privata" l'automobilista che taglia la strada ad un'altra autovettura

Commette il reato di "violenza privata" l'automobilista che taglia la strada ad un'altra autovettura
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33253 del 28 luglio 2015, ha fornito alcune interessanti precisazioni in merito di circolazione stradale, e, nello specifico, in materia di sorpassi pericolosi.

Capita molto spesso, purtroppo, di vedersi tagliare la strada da altri automobilisti, con la conseguenza che, a volte, ci troviamo costretti a non proseguire nel percorso programmato, dovendo cambiare strada, allo scopo di evitare brutti incidenti.

Ebbene, in questi casi, come possiamo tutelarci? La condotta dell’automobilista che, sorpassandoci, ci “taglia la strada”, può rientrare in una qualche fattispecie di reato?
La risposta deve dirsi positiva, dal momento che la Corte di Cassazione, con la sentenza sopra citata, ha confermato come tale comportamento integri il reato di “violenza privata”, di cui all’art. 610 c.p.

Nel caso esaminato dalla Corte, il Tribunale aveva condannato un automobilista del reato di “violenza privata”, di cui all’art. 610 c.p., per aver tagliato la strada ad un’altra autovettura mentre era alla guida della sua Mercedes.

Tale sentenza veniva confermata anche dalla Corte d’Appello, con la conseguenza che l’automobilista proponeva ricorso per Cassazione, il quale, tuttavia, non aveva esito positivo.

In particolare, secondo il ricorrente, la sentenza di condanna sarebbe stata ingiusta, in quanto egli “non aveva compiuto la manovra in contestazione, bensì si era fermato, accostandosi da un lato, ove si trovava il veicolo della persona offesa che egli aveva sorpassato”.

Giunti al terzo grado di giudizio, tuttavia, come detto, la Corte di Cassazione non ritiene di dover aderire alle argomentazioni svolte dall’automobilista condannato, rigettando il ricorso dallo stesso proposto.

La Corte di Cassazione, infatti, rileva come le risultanze istruttorie non avessero “escluso il verificarsi della condotta ascritta al predetto ricorrente, consistita nel superare il veicolo condotto dalla persona offesa per poi sbarrargli la strada, in modo da precludere alla vittima di proseguire nella direzione desiderata”.

Secondo la Corte, ciò deve desumersi dalle “dichiarazioni della persona offesa, la cui attendibilità risulta ritenuta dal giudice di merito in base all’adeguata valutazione di plurime risultanze dibattimentali”.
Nello specifico, “la vicenda era stata provata alla stregua del verbale di arresto dell’imputato e dalle deposizioni menzionate dal giudice di prime cure, non contrastata validamente dalla difesa”.

Dunque, la Cassazione ritiene che “la fattispecie di cui all’art. 610 c.p. risulta perfettamente integrata”, dal momento che, già in alcune precedenti pronunce, la Corte di Cassazione medesima ha ribadito come “risponde di violenza privata colui che nella circolazione stradale compie deliberati atti emulativi tali da interferire consistentemente nella condotta di guida di altro utente della strada, costringendolo a determinarsi in modo diverso dal proprio volere (Cass., 11.11.1988, n. 10834; Cass., 3.10.1989, n. 13078)”.

In altri termini, poiché a seguito della condotta dell’automobilista, la persona offesa si era trovata costretta a non proseguire nella direzione desiderata, imboccando un’altra strada, deve ritenersi perfettamente integrata la fattispecie della violenza privata, di cui all’art. 610 c.p., in base al quale compie tale reato proprio chi “con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa”.

Nel caso di specie, quindi, la Corte ritiene del tutto corretta la decisione assunta dai giudici dei primi gradi di giudizio, con la conseguenza che la stessa conclude nel senso di confermare la sentenza della Corte d’Appello, la quale a sua volta aveva confermato la sentenza di primo grado, che aveva condannato l’automobilista alla pena di tre mesi di reclusione, per aver commesso il reato di violenza privata nei confronti del conducente dell’autovettura cui aveva tagliato la strada.


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