Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2827 del 2 aprile 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del delitto di violenza privata non occorre che la violenza sia usata direttamente sulla persona dell'offeso, ma può essere rivolta anche contro una terza persona o cadere sulle cose, quando sia idonea, seppure per via indiretta, a raggiungere lo scopo di costringere il soggetto passivo a fare, tollerare od omettere qualcosa. (Nella specie l'imputato aveva impedito al soggetto passivo di telefonare ai carabinieri col tenere premuti i piolini del conta-scatti telefonico).

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