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Articolo 416 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/02/2024]

Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Dispositivo dell'art. 416 bis Codice Penale

(1)Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone(2), è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni [112 n. 2].

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione(3) del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali(4)(5).

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego [240](6).

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta(7) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso [32quater].

Note

(1) La norma è stata introdotta dalla art. 1 della l. 13 settembre 1982, n. 646.
(2) Dato che il fenomeno mafioso si caratterizza per l'elevato numero di partecipanti, dottrina e giurisprudenza escludono l'applicabilità al reato in esame della circostanza di cui all'art. 112 n. 1.
(3) La giurisprudenza prevalente ritiene che la formula "si avvalgono della forza di intimidazione" debba essere intesa nel senso che l'associazione abbia come programma il ricorso alla forza di intimidazione per realizzare i propri scopi, quindi non viene ritenuto necessario l'effettivo ricorso dell'associazione al compimento di atti intimidatori. Quindi non necessariamente deve esservi il ricorso ad atti di minaccia, deve però sussistere un alone penetrante e avvertibile di presenza intimidatoria e sopraffattrice, frutto di uno stile di vita consolidato nel tempo.
(4) Il comma terzo è stato integrato dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306 convertito in l. 7-8-1992, n. 356.
(5) La disposizione in esame si differenzia dall'associazione per delinquere (v. 416) relativamente alle finalità, in quanto, oltre alla commissione di delitti, l'associazione in esame può perseguire anche finalità lecite avvalendosi del mezzo illecito della forza di intimidazione. Di conseguenza è sufficiente la presenza di una soltanto delle finalità indicate dalla norma, al cui elencazione è tassativa.
(6) Tale comma prevedeva inoltre un ulteriore previsione poi abrogata dall'art. 36, l. 19 marzo 1990, n. 55, la quale prevedeva che: "Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare".
(7) Il riferimento alla ‘ndrangheta è stato inserito dall’art. 6, comma 2, del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni, nella l. 31 marzo 2010, n. 50.

Ratio Legis

La norma è stata introdotta nel 1992 per far fronte al fenomeno mafioso, non essendo sufficiente la previsione di cui all'art. 416.

Spiegazione dell'art. 416 bis Codice Penale

La norma in esame è diretta a tutelare l'ordine pubblico, minacciato dall'utilizzo della forza di intimidazione e dalla conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva.

Per promotore è da intendersi colui che ha stimolato inizialmente l'associazione; per costitutore colui che, insieme al promotore, determina la nascita del sodalizio, mentre per organizzatore colui che ne regolamenta l'attività.

Per quanto concerne il partecipe, egli è colui che mette stabilmente a disposizione il proprio contributo. Egli è inoltre stabilmente inserito nella struttura associativa, restando sempre a disposizione. Rileva quindi anche il mero concorso morale alla vita associativa, determinando un mero rafforzamento dei propositi. Non è inoltre richiesto alcun atto formale di inserimento.

Il reato in esame è un reato permanente, il quale si consuma nel momento in cui nasce un sodalizio concretamente idoneo a turbare l'ordine pubblico, ovvero quando la struttura organizzativa assume i connotati di pericolosità su descritti.

Data la già forte anticipazione della rilevanza penale, non è ammissibile il tentativo (art. 56).

Il metodo mafioso si concretizza dal lato attivo per l'utilizzo da parte degli associati della forza intimidatrice scaturente dal vincolo associativo mafioso e, dal lato passivo, per la situazione di assoggettamento ed omertà che tale forza intimidatrice determina nella collettività , in modo da indurre comportamenti non voluti, anche a prescindere dall'utilizzo di vere e proprie minacce o violenze.

È sufficiente che l'associazione goda di una certa fama di violenza di potenzialità di sopraffazione, sviluppando attorno a sé e nella comunità di riferimento una potenza intimidatrice attuale, concreta e stabile.
L'utilizzatore della forza intimidatrice deve comunque “avvalersi” di essa, o quantomeno lasciar intendere al soggetto passivo di far parte dell'associazione.

Per quanto concerne l'omertà, essa si ravvisa in un comportamento di non collaborazione con l'autorità, di reticenza e persino di favoreggiamento.
Importante è sottolineare che il pericolo per l'ordine pubblico è dato dalla stessa esistenza dell'associazione mafiosa ed a prescindere dalle finalità che essa persegue. Per tale motivo l'associazione può anche avere ad oggetto attività lecite.

Per quanto riguarda gli scopi dell'associazione, essi sono enucleati dalla norma (controllo di attività economiche, ostacolo del libero esercizio del voto ecc.) e sono posti in alternativa tra loro, nella misura in cui sia sufficiente il perseguimento di uno degli scopi.

La norma richiede la c.d. affectio societatis, ossia la consapevolezza di essersi vincolati all'associazione con la conoscenza dei connotati della stessa, fra cui gli scopi e l'utilizzo del metodo mafioso.

Chiaramente il reato in oggetto può concorrere con i singoli reati scopo commessi dall'associazione, al di là della partecipazione materiale ad essi (vi dev'essere tuttavia almeno una forma di concorso morale al delitto scopo).

La giurisprudenza maggioritaria ritiene inoltre che vi sia piena compatibilità tra vincolo della continuazione ex art. 81 e singoli reati scopo, qualora risulti che l'autore avesse già previsto in origine, al momento della sua adesione al sodalizio, l'iter criminoso da percorrere ed i singoli delitti attraverso cui il sodalizio è destinato ad esplicarsi.

Per quanto riguarda l'annosa questione del concorso eventuale in associazione mafiosa, figura di creazione giurisprudenziale data dalla combinazione dell'art. 110 e l'art. 416 bis, il concorrente esterno ed eventuale è colui che non vuole far parte dell'associazione e che l'associazione non chiama a far parte, ma di cui comunque si avvale per determinati scopi non raggiungibili in quel momento dagli associati. La figura in esame, e non la più grave partecipazione all'associazione, si presenta quando vi sia occasionalità dei singoli contributi prestati, la immediata funzionalità e strumentalità degli stessi per la struttura organizzativa dell'associazione, un rafforzamento dell'associazione dato dal contributo e la consapevolezza dell'extraneus di favorire, tramite il suo apporto, la vita dell'associazione.

Massime relative all'art. 416 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 16560/2023

In tema di associazione di tipo mafioso, il principio secondo cui l'identità del disegno criminoso del reato continuato viene meno per fatti imprevedibili, quali la detenzione o la condanna, non trova applicazione automatica, essendo tali eventi accettati come eventualità prevedibili in contesti criminosi del genere, sicché, in tal caso, il vincolo della continuazione può essere egualmente riconosciuto se vi è prova che il segmento della condotta associativa successiva ad un evento interruttivo, costituito da fasi di detenzione o da condanne, trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo in favore del sodalizio criminoso.

Cass. pen. n. 14444/2023

Con riferimento a sodalizi criminosi a matrice straniera, ai fini della qualificazione ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., non è sufficiente la ricostruzione di collegamenti con la c.d. casa-madre (nella specie, l'organizzazione nigeriana "Black Axe"), non potendosi applicare a tali sodalizi i criteri delle cd. mafie storiche, ma, in linea con i requisiti previsti per le nuove mafie, è necessario accertare se il sodalizio: a) abbia conseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, in guisa da esser capace di conservarli anche nel caso in cui questi ultimi fossero resi innocui; b) abbia in concreto manifestato capacità di intimidazione, ancorché non necessariamente attraverso atti di violenza o di minaccia; c) abbia manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento omertoso nel "territorio" in cui l'associazione è attiva.

Cass. pen. n. 11118/2022

In tema di associazione di tipo mafioso, l'omertà, correlata in rapporto di causa a effetto alla forza di intimidazione del gruppo criminale, deve essere sufficientemente diffusa, ancorchè non generalizzata nell'ambito del territorio di riferimento e può derivare, non solo dalla paura di danni alla persona, ma anche dalla minaccia di conseguenze dannose potenzialmente rilevanti, di modo che sia diffusa la convinzione che collaborare con l'autorità giudiziaria non impedirà ritorsioni nei confronti del denunciante per effetto della ramificazione dell'organizzazione, della sua efficienza e della sussistenza di soggetti forniti del potere di danneggiare chi abbia osato contrapporsi.

Cass. pen. n. 22899/2022

In tema di associazioni di tipo mafioso storiche (nella specie, "Cosa nostra"), per la configurabilità dell'aggravante della disponibilità di armi, non è richiesta l'esatta individuazione delle stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, essendo questi elementi da considerare come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori.

Cass. pen. n. 12197/2022

In tema di sostituzione o revoca di misure cautelari applicate per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ove la condotta sia riconducibile alla partecipazione ad una associazione mafiosa "storica", caratterizzata da un risalente radicamento e da una riconosciuta stabilità, grava sul giudice un onere motivazionale attenuato in ordine alla persistenza del pericolo cautelare, anche nei casi in cui sussista una significativa distanza temporale tra l'applicazione della misura e la richiesta di sostituzione della stessa, posto che l'attualità delle esigenze è immanente a tale tipo di reato, potendo essere esclusa solo in presenza di prove della rescissione di ogni rapporto dell'accusato con il sodalizio.

Cass. pen. n. 49744/2022

Ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la verifica "ex post" del contributo causale riconducibile alla condotta atipica del concorrente esterno deve essere apprezzata in relazione alle finalità tipiche dell'associazione, prescindendo dalle condizioni di eventuale "fibrillazione" o crisi strutturale che rendono ineludibile l'intervento esterno per la prosecuzione della attività.

Cass. pen. n. 47538/2022

Il reato di cui all'art. 416-bis è configurabile con riguardo a una nuova articolazione periferica (segnatamente una locale di 'ndrangheta) di un sodalizio mafioso operante in un'area caratterizzata da particolare vastità spaziale e sociale (nella specie, la città di Roma), anche laddove non sia replicato il peculiare modello di insediamento dell'associazione mafiosa di riferimento, qualora: emerga il collegamento della nuova struttura, pur dotata di autonomia organizzativa, con tale sodalizio; la nuova struttura svolga un'attività destinata ad "occupare" aree produttive e di mercato, inquinando il relativo tessuto sociale-economico e sia mossa dalle stesse logiche dell'associazione di riferimento; il suo modulo organizzativo replichi i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando presagire il pericolo per l'ordine pubblico; vi sia dotazione di mezzi idonei a sprigionare nel nuovo contesto una forza intimidatrice propria, dotata di effettività e obiettivamente riscontrabile; vi sia la spendita, anche nei confronti di altre organizzazioni criminali presenti sul territorio, della fama criminale conseguita nei territori di storico e originario insediamento.

Cass. pen. n. 4822/2022

In tema di associazione di tipo mafioso, risponde del più grave delitto di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. il reggente di una cosca di 'ndrangheta nominato sostituto dal capo cosca detenuto e da questi incaricato delle trattative con gli esponenti di altri gruppi criminali per la spartizione dei profitti illeciti ovvero di portare a termine le attività estorsive indicategli, rivestendo le funzioni di guida e di comando proprie del capo, nonché quelle dell'organizzatore che provvede ad assicurare il funzionamento e l'operatività del sodalizio criminale.

Cass. pen. n. 44221/2022

I provvedimenti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca "allargata" di cui all'art. 240-bis cod. pen. e alla confisca obbligatoria di cui all'art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. devono contenere una concisa motivazione in ordine alla sussistenza del "periculum in mora", illustrando, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità della misura reale, le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.

Cass. pen. n. 24324/2022

È suscettibile di revisione la sentenza irrevocabile di condanna di un imputato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., allorché sia passata in giudicato la sentenza di assoluzione, per insussistenza del fatto, di tutti gli altri compartecipi dell'associazione, data l'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati nelle due sentenze e l'impossibilità di configurare un sodalizio criminale composto da un numero di partecipi inferiore a quello previsto "ex lege", non venendo, invece, in rilievo una questione di differente valutazione delle condotte.

Cass. pen. n. 35673/2022

In tema di associazione di tipo mafioso, non comportano soluzione di continuità nella vita dell'organizzazione né i fisiologici avvicendamenti strutturali interni, né l'estensione dell'attività criminosa alla commissione di reati di altra specie, né l'ampliamento o la riduzione dell'ambito territoriale di operatività, sicché, per affermare che ad un'associazione ne segua una diversa, richiedente l'accertamento "ex novo" degli elementi costitutivi del reato, occorre la prova che la seconda organizzazione sia scaturita da un diverso patto criminale, oppure che quella originaria abbia definitivamente cessato di esistere a causa di un preciso evento traumatico, generatore di discontinuità nel programma associativo.

Cass. pen. n. 18020/2022

In tema di associazione di tipo mafioso, integra la condotta di "concorso esterno" l'attività del professionista che fornisca un concreto, specifico e volontario contributo idoneo a conservare ovvero a rafforzare le capacità operative del sodalizio, nella consapevolezza di favorirne, in tal modo, la realizzazione del programma criminoso.

Cass. pen. n. 5136/2022

La circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen.), in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti, sempre che siano stati a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa.

Cass. pen. n. 9395/2021

È configurabile il concorso morale nel delitto di omicidio nei confronti dell'appartenente all'organismo di vertice di un'associazione criminale di tipo mafioso, che presta tacitamente il proprio consenso in merito alla esecuzione dello specifico delitto mantenendo un comportamento silente nel corso di una riunione o all'atto della "doverosa" informazione ad opera di altro membro del sodalizio, in quanto la sola presenza ed il solo implicito assenso del capo sono idonei a costituire condizione per la realizzazione del crimine o comunque a rafforzare significativamente il relativo proposito.

Cass. pen. n. 5656/2021

Il reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen., ove commesso dall'appartenente ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso, concorre con quello di partecipazione a tale associazione aggravato dal finanziamento di attività illecite, di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., stante l'obiettiva diversità dei rispettivi elementi costitutivi, in quanto solo l'art. 648-ter.1 cod. pen., e non anche l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., richiede che l'autore agisca in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni oggetto di reimpiego.

Cass. pen. n. 4984/2021

In tema di applicazione del principio del "ne bis in idem" e di divieto di un secondo giudizio, nel caso di procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., al fine di escludere la medesimezza del fatto, non rilevano i mutamenti delle modalità di partecipazione associativa, la modifica dell'oggetto del programma criminoso o del numero degli affiliati, ma ciò che risulta dai suoi elementi costitutivi, rappresentati dalla condotta, dall'evento e dal nesso di causalità.

Cass. pen. n. 47054/2021

Integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della "affectio societatis", instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno.

Cass. pen. n. 15551/2021

In tema di associazione di tipo mafioso, qualora il reato sia stato contestato senza specificazione del termine finale della condotta, ma con indicazione della sola data di accertamento, il giudice del dibattimento deve verificare in concreto se la fattispecie decritta nell'imputazione si sia già esaurita prima, dopo o contestualmente a tale accertamento o sia ancora in atto, poiché, in tale ultimo caso, deve ritenersi che la contestazione comprenda anche l'ulteriore eventuale permanenza e se ne può tenere conto a ogni effetto penale, senza la necessità di un'ulteriore contestazione da parte del pubblico ministero.

Cass. pen. n. 1688/2021

In presenza di una contestazione del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in forma "chiusa", che abbracci un lungo arco temporale nel corso del quale sia intervenuta una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio (nella specie, la legge 27 maggio 2015, n. 69), l'applicazione della nuova cornice sanzionatoria non richiede la dimostrazione, da parte dell'accusa, che la condotta si sia protratta anche dopo detta modifica, in quanto, accertata l'esistenza dell'"offerta di contribuzione permanente" dell'affiliato all'associazione, questa deve ritenersi valida e produttiva di effetti fino alla dimostrazione del recesso spontaneo o provocato "ab externo". (In motivazione la Corte ha sottolineato come l'offesa al bene giuridico tutelato dall'art. 416-bis cod. pen. si protrae finché permane l'offerta di contribuzione del singolo partecipe, posto che è l'esistenza stessa del sodalizio a porre in pericolo l'ordine pubblico).

In tema di associazione di tipo mafioso, non comportano soluzione di continuità nella vita dell'organizzazione: a) l'eventuale variazione della compagine associativa per successiva adesione di nuovi membri o per rescissione del rapporto di affiliazione da parte di alcuni sodali; b) l'estensione dell'attività criminosa alla commissione di reati di altra specie; c) l'ampliamento dell'ambito territoriale di operatività. (La Corte ha precisato che, per affermare che ad un'associazione ne segua una diversa, occorre la prova che la seconda sia scaturita da un diverso patto criminale oppure che quella originaria abbia definitivamente cessato di esistere a causa di un evento traumatico, generatore di discontinuità nel programma associativo, come in caso di faide o scissioni).

Cass. pen. n. 46385/2021

L'esame del giudice sulla ricorrenza dei presupposti della speciale attenuante della dissociazione, prevista per i delitti di criminalità organizzata dall'art. 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (ed oggi dall'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen.), non può che essere limitato a quanto riferito dall'imputato nel singolo procedimento in ordine ai reati oggetto dello stesso, solo in relazione ai quali vengono in rilievo decisività e concretezza dell'apporto fornito, restando estraneo a tale esame il contributo offerto in altri procedimenti per vicende delittuose diverse.

Cass. pen. n. 1162/2021

In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato. (In motivazione la Corte ha precisato che la rescissione del legame può essere desunta, a titolo meramente esemplificativo, da un lungo periodo di detenzione in assenza di contatti con la consorteria, dal trasferimento in luogo distante da quello della sua operatività, o da una contrapposizione interna al sodalizio seguita dall'allontanamento di uno dei sodali, elementi in relazione ai quali grava sull'interessato un mero onere di allegazione e che non devono essere contrastati da altri significativi dati di segno contrario).

La prova della partecipazione all'associazione di stampo mafioso può essere desunta, con metodo logico-induttivo, anche dall'accertata sussistenza di un rapporto gerarchico dell'interessato rispetto ai soggetti ritenuti sicuramente partecipi del sodalizio.

Cass. pen. n. 37865/2021

In tema di misure cautelari personali, a seguito della disciplina di contrasto alla pandemia da Covid-19, è legittima l'ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 2-ter del d.l. 10 maggio 2020, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 giugno 2020, n. 70, nei confronti di soggetto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti indicati in tale articolo (nella specie, tentata estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen.), quando, valutate ancora persistenti le esigenze cautelari, sussistano evidenze concernenti il contenimento del fenomeno pandemico, sulla base delle attestazioni da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) in merito alla disponibilità di strutture penitenziarie adeguate alle condizioni di salute del prevenuto, e del Presidente della Giunta della Regione interessata, circa l'idoneità del luogo di custodia individuato per l'esecuzione ad evitare pregiudizi per la salute del predetto. (Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 29/04/2021)

Cass. pen. n. 40274/2021

La sola appartenenza all'organismo centrale di un'organizzazione criminale di stampo mafioso (nella specie "Cosa nostra"), investita del potere di deliberare in ordine alla commissione dei cosiddetti "omicidi eccellenti", pur costituendo un indizio rilevante, non ha, tuttavia, valenza dimostrativa univoca del contributo di ciascuno dei componenti alla realizzazione del reato-fine, essendo necessario che ciascuno di questi, informato in ordine alla delibera da assumere, presti il proprio consenso, anche tacito, alla pianificazione dello specifico reato. (Fattispecie relativa alla strage di via D'Amelio, in cui la partecipazione morale all'attentato stragista dell'appartenente all'organismo di vertice dell'associazione criminale era stata desunta dall'adesione silente prestata al momento deliberativo della strage da parte della "Commissione di fine anno").

Cass. pen. n. 38831/2021

In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, quando oggetto del giudizio sia l'accertamento relativo alla ricorrenza di nuova formazione in rapporto di continuità con una cosca storica, oggetto di passati accertamenti irrevocabili, può prescindersi da specifici accertamenti in ordine all'esteriorizzazione del metodo mafioso solo in presenza di univoci elementi che dimostrino che la formazione oggetto di indagine sia priva di reali elementi di novità (nei programmi, nella comunanza dei territori oggetto di azione, nella coincidenza dei soggetti coinvolti), e, come tale, continui ad operare su un determinato territorio, replicando o, comunque, sfruttando, un contesto riconducibile all'alveo del terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen. (In motivazione la Corte ha sottolineato che tanto più è sfumata l'indagine sull'effettivo ricorso ad attività o metodi improntati all'intimidazione e conseguente assoggettamento ed omertà, tanto più rigoroso e solida deve risultare l'acquisizione probatoria dimostrativa delle caratteristiche strutturali del sodalizio).

Cass. pen. n. 32767/2021

In tema di associazione di tipo mafioso, nel caso di archiviazione non seguita da autorizzazione alla riapertura delle indagini, al fine di escludere la medesimezza del fatto, che preclude la possibilità di svolgere nuove investigazioni, non rilevano i mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli) del soggetto ovvero le eventuali modifiche della composizione numerica o degli equilibri interni al sodalizio, ma è necessario accertare che il partecipe sia passato ad una diversa organizzazione criminale ovvero che si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio.

Cass. pen. n. 38848/2021

In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari.

Cass. pen. n. 33863/2021

Ai fini della sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di soggetto tossicodipendente che intenda sottoporsi ad un programma di recupero, il giudice, qualora il richiedente sia imputato di uno dei delitti previsti dall'art. 4 bis della legge n 26 luglio 1975, n. 354 (nella specie, associazione di tipo mafioso), deve valutare l'esistenza delle esigenze cautelari secondo gli ordinari criteri di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., compresa la presunzione assoluta di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare, non essendo applicabile il più favorevole regime previsto dall'art. 89 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in base al quale sono ostative alla concessione degli arresti domiciliari soltanto le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Cass. pen. n. 38603/2021

In tema di applicazione di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. deve intendersi riferita anche ai delitti tentati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' MESSINA, 19/04/2021)

Cass. pen. n. 32902/2021

In tema di concorso esterno in associazione mafiosa, l'efficienza causale del contributo arrecato dal professionista che, non inserito stabilmente nel tessuto organizzativo del sodalizio, presti la propria attività nell'interesse di esso, non richiede la compiuta realizzazione del risultato illecito finale perseguito dall'associazione, assumendo rilievo la mera messa a disposizione dei sodali delle proprie competenze professionali e l'esecuzione puntuale delle prestazioni richieste, trattandosi di attività che comunque consolida e rafforza le capacità operative dell'organizzazione. (Fattispecie in cui si è ritenuta la responsabilità del professionista che, nell'interesse dell'associazione, alterava un bilancio e costituiva rapporti lavorativi simulati per l'ottenimento di indebiti finanziamenti, veicolava messaggi intimidatori tipicamente mafiosi nella gestione di un rapporto negoziale controverso, individuava una possibile testa di legno per l'amministrazione di una impresa di interesse del gruppo).

Cass. pen. n. 34615/2021

In presenza di una contestazione del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in forma "chiusa", che abbracci un lungo arco temporale nel corso del quale sia intervenuta una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio (nella specie, la legge 27 maggio 2015, n. 69), l'applicazione della nuova cornice sanzionatoria non richiede la dimostrazione da parte dell'accusa che la condotta si sia protratta anche dopo detta modifica, in quanto, accertata l'esistenza dell'"offerta di contribuzione permanente" dell'affiliato all'associazione, questa deve ritenersi valida e produttiva di effetti fino alla dimostrazione del recesso (spontaneo o provocato "ab externo").

Cass. pen. n. 31920/2021

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'essenziale connotazione delle forme di "delocalizzazione" della cosche storiche, anche nelle aree storicamente controllate dall'associazione principale, risiede nella "intrinseca, e non implicita," forza di intimidazione derivante dal collegamento con le componenti centrali dell'associazione mafiosa, dalla riproduzione sul territorio delle strutture organizzative dell'associazione principale, dall'avvalimento della fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico e originario insediamento, senza che sia necessaria la effettiva esteriorizzazione di tale forza di intimidazione. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 28/06/2019)

L'associazione di tipo mafioso non è necessariamente destinata alla commissione di delitti, ma può anche essere diretta a realizzare, avvalendosi della particolare forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, taluno degli altri obiettivi indicati dall'art. 416-bis cod. pen., fra i quali quello della realizzazione di profitti ingiusti per sé o per altri. (Fattispecie nella quale l'associazione era diretta a controllare una serie di società coinvolte nella gestione dei rifiuti che rappresentavano lo strumento per acquisire appalti pubblici e privati con illecite modalità). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 28/06/2019)

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, di cui all'art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi di una "locale" di mafia storica (nella specie 'ndrangheta), quando sia riscontrata l'effettiva disponibilità delle armi e l'uso delle stesse per il conseguimento delle finalità dell'associazione, non essendo sufficiente il solo riferimento alla notoria dotazione di armi in capo al sodalizio storico.

Cass. pen. n. 36958/2021

In tema di associazioni di tipo mafioso, l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione. (In motivazione, relativa a fattispecie inerente a misura cautelare personale, la Corte ha incluso, tra gli indici valutabili dal giudice, la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali, con riferimento, tra l'altro, ai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tipologia del reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta).

Cass. pen. n. 25219/2021

In sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato, anche quando il "tempus commisi delicti" non sia precisamente indicato nell'imputazione. (Fattispecie di rigetto della richiesta di indicazione della data finale di permanenza del reato associativo mafioso, contestato in forma aperta, in senso difforme da quanto accertato dal giudice della cognizione che non aveva indicato una data di cessazione della condotta anteriore alla sentenza di primo grado).

Cass. pen. n. 22751/2021

Ai fini della retrodatazione della decorrenza del termine di durata di più misure cautelari disposte con ordinanze diverse, non sussiste alcuna connessione rilevante tra il reato di associazione mafiosa e quelli di omicidio commessi nello svolgimento dell'attività del sodalizio, atteso che questi ultimi non rappresentano la finalità per cui lo stesso è stato costituito.

Cass. pen. n. 19863/2021

In tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis l cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale.

Cass. pen. n. 18875/2021

La circostanza attenuante speciale per la dissociazione di cui all'art. 8 legge 12 luglio 1991, n. 203 si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato, ovvero alle motivazioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 21/05/2019)

Cass. pen. n. 20900/2021

Ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice della esecuzione che aveva escluso il vincolo della continuazione tra reati associativi relativi alla medesima organizzazione criminale sulla base del mutamento nel tempo della compagine associativa e della estensione dell'ambito di operatività, senza accertare l'adesione ad un nuovo "pactum sceleris" ovvero una discontinuità nel programma criminoso).

Cass. pen. n. 23890/2021

La circostanza aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. - che si configura ove le attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti - ha natura oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, il quale, nel caso di associazioni cd. storiche come mafia, camorra e 'ndrangheta, ne risponde per il solo fatto della partecipazione, dato che - appartenendo da anni al patrimonio conoscitivo comune che dette associazioni operano nel campo economico utilizzando ed investendo i profitti di delitti che tipicamente pongono in essere in esecuzione del suo programma criminoso - un'ignoranza al riguardo in capo ad un soggetto che sia ad alcuna di tali associazioni affiliato è inconcepibile.

Cass. pen. n. 12362/2021

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in relazione ad una articolazione periferica (c.d. "locale") di 'ndrangheta, attiva nel territorio della Calabria, non è necessario dimostrarne in concreto la capacità intimidatoria mafiosa, essendo sufficiente provare che la cosca appartenga ad una precisa "locale" della più generale struttura di 'ndrangheta, da cui mutua il potere di egemonizzazione criminale sul territorio di pertinenza, riconosciuto "ex lege" in forza del disposto di cui all'ultimo comma del predetto articolo. (Dichiara inammissibile, CORTE ASSISE APPELLO REGGIO CALABRIA, 10/09/2018)

Cass. pen. n. 14888/2021

Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per aver preso parte ad una diversa articolazione locale della stessa organizzazione criminale operante nel medesimo territorio, non determinando immutazione del fatto, ma una sua mera specificazione, la diversa denominazione del gruppo criminale di riferimento.

Cass. pen. n. 21741/2021

Ai fini della confisca ex art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. di un intero patrimonio aziendale è necessario che la società sia qualificabile come mafiosa, ovvero che sussista correlazione, specifica e concreta, tra la gestione e le attività dell'impresa e le attività riconducibili all'associazione, essendo di per sé insufficiente la mera partecipazione al sodalizio criminale dell'amministratore.

Cass. pen. n. 7839/2021

Nel reato di associazione per delinquere "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati. (Nella fattispecie, sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. a carico dell'indagato che risultava svolgere il ruolo di risolutore di controversie di portata rilevante, in materia di assegnazione di zone di competenza, per la realizzazione di lavori edili ed attività di "movimento terra"). (Conf. altresì n. 10040 del 1987).

Cass. pen. n. 7837/2021

In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari.

Cass. pen. n. 32076/2021

Integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta di chi, estraneo all'associazione, curi la trasmissione di comunicazioni riservate tra un esponente di spicco del sodalizio ed altri soggetti interessati, con riferimento alle attività illecite del gruppo. (Fattispecie relativa al figlio del locale capo-mafia, fattosi, in plurime circostanze, latore di messaggi, mediante "pizzini" e comunicazioni telefoniche, per stabilire luoghi e modalità di incontri che il padre, sottoposto a sorveglianza speciale, era impossibilitato a fissare personalmente).

Cass. pen. n. 23335/2021

Ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nella forma dell'agevolazione mafiosa, quando la continuativa erogazione di danaro a una consorteria di tal tipo da parte di un imprenditore sia finalizzata a ottenere "protezione" e sostegno nell'acquisizione di commesse economiche. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile la circostanza in relazione al reato previsto dall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, essendo questo finalizzato a procurare, in modo occulto, la provvista necessaria all'anzidetta erogazione).

Cass. pen. n. 17347/2021

La configurabilità del favoreggiamento personale con riguardo ad un reato presupposto di natura permanente (nella specie associazione per delinquere di stampo mafioso) presuppone che si sia già verificata la sua cessazione, costituita dallo scioglimento del sodalizio, ricorrendo altrimenti la partecipazione all'associazione mafiosa o il concorso esterno alla stessa, a seconda che risulti o meno dimostrato lo stabile inserimento del soggetto nella struttura associativa.

Cass. pen. n. 14867/2021

Ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante in relazione alle minacce profferite in udienza da un soggetto imputato per il reato di associazione mafiosa, per il grave turbamento indotto nella persona offesa dal timore di fronteggiare possibili azioni punitive dei complici e dei parenti dell'imputato).

Cass. pen. n. 4680/2021

Non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili "ab origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza della continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione camorristica, separatamente giudicata, e quello di corruzione commesso dall'imputato mentre si trovava in carcere al fine di ottenere l'ingresso nell'istituto di beni non consentiti e la trasmissione di notizie, atteso che tali indebiti vantaggi erano funzionali all'esclusivo interesse dell'imputato e non al rafforzamento dell'associazione).

Cass. pen. n. 16543/2021

In tema di associazione di tipo mafioso, il possesso della c.d. "dote di 'ndrangheta", pur implicante una posizione di rango elevato nel sodalizio, non è sufficiente a provare l'effettiva operatività dell'associazione ed il ruolo ricoperto dal possessore al suo interno, definendone epoca e concreta durata della sua partecipazione.

Cass. pen. n. 4321/2020

La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo.

Cass. pen. n. 36555/2020

In tema di reati associativi, il divieto di "bis in idem" posto dall'art. 649 cod. proc. pen. non opera, per diversità del fatto, nel caso in cui un soggetto faccia parte, anche in coincidenza temporale, di due diverse associazioni criminose, risultando esso violato solo ove risultino sovrapponibili i segmenti di condotta presi in esame dalle singole sentenze passate in giudicato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'identità dei due sodalizi cui avevano aderito i ricorrenti, siccome aventi un differente programma delittuoso, operavano in aree geografiche ed epoche solo parzialmente coincidenti, nonché con compagini soggettive in parte diversificate).

Cass. pen. n. 35775/2020

In tema di associazione di tipo mafioso, l'individuazione della c.d. "dote di 'ndrangheta", concernente lo "status" di un affiliato ad una consorteria 'ndranghetista, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito che, ove sorretta da una motivazione esente da vizi logici o motivazionali, non è sindacabile in sede di legittimità. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 29/04/2020)

Cass. pen. n. 37081/2020

Il reato di associazione di tipo mafioso è configurabile con riferimento a sodalizi criminosi a matrice straniera che, pur non avendo l'indiscriminato controllo del territorio sul quale operano, siano in grado di esercitare la forza di intimidazione nei confronti degli appartenenti ad una comunità etnica ivi insediata, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi e della forza di intimidazione che promana dal vincolo associativo, a nulla rilevando che la percezione di tale potere criminale non sia generalizzata nel territorio di riferimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la mancanza di attitudine del sodalizio ad estendere la sua capacità di intimidazione nella comunità nazionale e l'acquisizione di un potere impositivo sulla sola comunità nigeriana non escludessero il connotato della "mafiosità"). (Rigetta in parte, CORTE APPELLO TORINO, 30/04/2019)

L'aggravante della transnazionalità può trovare applicazione anche quando il gruppo criminale organizzato, operante in più di uno Stato, presti il suo contributo alla commissione di un reato associativo, ma solo a condizione che non ricorrano elementi di "immedesimazione" fra le due strutture criminose. (Fattispecie relativa a gruppi di origine nigeriana denominati "Maphite" ed "Eiye" operanti in Italia che, pur mantenendo un collegamento con la corrispondente associazione operante in Nigeria nota come "Secret cults", sono state ritenute autonome, essendo sorte spontaneamente nel corso di ordinari fenomeni migratori e dotate di un coordinamento nazionale senza ingerenze nigeriane, nonché di una propria forza intimidatrice). (Rigetta in parte, CORTE APPELLO TORINO, 30/04/2019)

Cass. pen. n. 7155/2020

In tema di associazione a delinquere di tipo mafioso, nell'ipotesi di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale previste dall'art. 416-bis, commi quarto e sesto, cod. pen., la pena è determinata secondo la disciplina speciale di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., che prevede l'aumento da un terzo alla metà della pena già aggravata; ne consegue che, quando concorre anche l'aggravante ad effetto speciale della recidiva reiterata, ai fini dell'individuazione della più grave tra le dette circostanze, sulla quale operare l'eventuale ulteriore aumento di pena, previsto dalla regola generale di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., rileva quella unitariamente considerata, a fini sanzionatori, dall'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. (Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 29/05/2019)

Cass. pen. n. 3595/2020

In tema di associazione di tipo mafioso, la sopravvenuta malattia dell'affiliato, suscettibile di impedirne, anche definitivamente, la partecipazione personale ai consessi ed alle attività operative dell'organizzazione, non comporta l'automatica rescissione del "pactum sceleris", ove tale condizione non determini la totale incapacità, fisica o psichica, di interfacciarsi con gli altri componenti della compagine criminale e, dunque, di prendere parte ai suoi processi decisionali. (Fattispecie relativa a un affiliato che, dopo l'insorgere della malattia, aveva continuato a partecipare alla vita associativa attraverso il proprio figlio, subentrato nel gruppo all'esito di un passaggio di consegne). (Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 15/04/2019)

Integra il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso la condotta di chi offre il proprio contributo materiale, con carattere continuativo e fiduciario, ai fini della trasmissione di messaggi e direttive tra il soggetto in posizione apicale latitante e gli appartenenti alla consorteria in libertà, così da consentire al primo di continuare a dirigere l'associazione mafiosa, in quanto tale attività si risolve in un contributo causale alla realizzazione del ruolo direttivo del sodalizio nonché alla conservazione ed al rafforzamento di quest'ultimo. (Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 15/04/2019)

Cass. pen. n. 36891/2020

In tema di custodia cautelare in carcere, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, e la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha valore determinante nella esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari. (Fattispecie relativa ad ordinanza cautelare emessa nei confronti di soggetto condannato in primo grado per il reato di partecipazione associazione mafiosa, legato da vincoli familiari con il vertice del sodalizio). (Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANIA, 25/06/2020)

Cass. pen. n. 36283/2020

Il reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen., ove commesso dall'appartenente ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso, concorre con quello di partecipazione a detta associazione aggravato dal finanziamento di attività illecite, di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., stante l'obiettiva diversità dei rispettivi elementi costitutivi, in quanto solo l'art. 648-ter.1 cod. pen. - e non anche l'aggravante del comma sesto dell'art. 416-bis citato - richiede che l'autore agisca in modo da ostacolare concretamente l'identificazione delle provenienza delittuosa dei beni oggetto di reimpiego.

Cass. pen. n. 31614/2020

In tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis l cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale. (Fattispecie relativa all'applicazione della custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio aggravato dalla finalità agevolativa di consorzio associativo mafioso nei confronti di persona detenuta da lungo tempo in regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., in cui la Corte ha annullato, con rinvio al tribunale del riesame, l'ordinanza impugnata rilevando che il tempo trascorso dal fatto, pari ad oltre venticinque anni, doveva essere valutato alla luce di tutte le condotte, coeve e successive al fatto, poste in essere dal soggetto, che, per gravità, entità e ruolo rivestito nel sodalizio criminoso, tuttora esistente in vita, fossero indicative della partecipazione pregressa e della perdurante adesione allo stesso). (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 05/03/2020)

Cass. pen. n. 28821/2020

In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso, la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui al combinato disposto degli artt. 275, comma 3, cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., può essere superata anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una situazione che, pur in mancanza della prova positiva della rescissione del vincolo associativo, dimostri - in modo obiettivo e concreto - l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari.

Cass. pen. n. 29189/2020

In tema di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso con il ruolo di capo, nell'ipotesi di organizzazione radicata in un particolare territorio che estenda la propria forza operativa attraverso strutture periferiche ubicate in altre zone, la competenza per territorio va individuata con riferimento al luogo ove si trova la cosca madre, da cui dipende il conferimento e la ratifica delle cariche delle articolazioni satelliti, anche se dotate di una certa autonomia di azione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione della competenza territoriale del giudice di Reggio Calabria, ove aveva sede l'organizzazione di stampo mafioso appartenente alla 'ndrangheta, a capo della quale vi era l'imputato, da cui dipendevano cellule operative in Lombardia). (Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 31/10/2017).

Cass. pen. n. 28991/2020

In tema di misure cautelari per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati (nella specie, circa dieci anni), alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cit. (Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 13/02/2020)

Cass. pen. n. 35185/2020

In tema di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, pur non sussistendo un nesso di necessaria correlazione tra la determinazione della pena e la concessione della sospensione condizionale, in quanto la prima va operata in base ai criteri di valutazione della gravità del reato mentre la seconda si fonda su un giudizio prognostico proiettato su una presunta realtà futura, è, tuttavia, configurabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nell'ipotesi in cui il giudice applichi il minimo edittale della pena, con riferimento alla gravità del fatto, e contestualmente neghi la sospensione condizionale della pena sempre in ragione della gravità dei fatti. (Vedi Sez. 1, n. 1327 del 1990, Rv. 186293). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 28/03/2019)

Cass. pen. n. 31765/2020

In tema di misure cautelari, il pericolo di fuga di cui all'art. 274, lett. b), cod. proc. pen. non può essere desunto esclusivamente dalla circostanza che l'indagato si sia trasferito nel suo paese di origine e di abituale dimora, ma deve essere ancorato a concreti elementi dai quali sia logicamente possibile dedurre, attraverso la valutazione di un'attività positiva del soggetto, la reale ed effettiva preparazione della fuga. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza di custodia in carcere per il delitto di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso, nella quale il pericolo di fuga era stato dedotto dal trasferimento, da anni, dell'indagato di origine straniera, in Germania, al fine di ricongiungersi al coniuge e dal fatto che lo stesso potesse fruire di una "estesa rete di contatti", genericamente indicata, sia con la Nigeria, ove il sodalizio era radicato, che con altri Stati europei). (Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' TORINO, 15/05/2020)

Cass. pen. n. 25838/2020

In materia di associazione di tipo mafioso, rappresenta comportamento concludente, idoneo a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale, l'essere posto a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati, nonchè l'essere stato ammesso a partecipare ad incontri deputati all'inserimento di nuovi sodali. (Fattispecie relativa alla assunzione, da parte dell'affiliato, del grado di "capo bastone giovane" all'interno di una cosca locale di 'ndrangheta).

Cass. pen. n. 25994/2020

Configura la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso l'attività di "paciere", svolta da parte di esponenti di primo piano di una cosca, in ordine alla composizione di contrasti interni per fatti attinenti all'attività ed al funzionamento dell'organizzazione, avendo essa la funzione di assicurare la stabilità e la tenuta di quest'ultima. (Fattispecie in cui l'attività di composizione del contrasto, previa convocazione e richiesta di rendiconto, avveniva tra membri di rilievo dell'organizzazione in merito al versamento dei ricavi derivanti dallo spaccio di stupefacenti).

Cass. pen. n. 20577/2020

Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità e, laddove sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato, sul rilievo della omessa valutazione, da parte della corte di appello, del lungo periodo di permanenza del ricorrente in stato detentivo, della confessione resa e della formulazione da parte sua di un'offerta reale alle persone offese dei reati, a fini risarcitori, elementi di cui era necessario accertare se denotassero l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise all'interno del sodalizio camorristico).

Cass. pen. n. 22096/2020

In tema di applicazione di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per determinate fattispecie incriminatrici, prevista dagli artt. 275, comma 3, e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve intendersi riferita anche ai delitti tentati in caso di contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen.), atteso che il generico riferimento ai «delitti» in tal guisa aggravati, indipendentemente dallo specifico titolo di reato, è comprensivo di ogni fattispecie delittuosa, sia consumata che tentata. (Fattispecie in tema di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, in cui la Corte ha precisato che si deve, invece, escludere l'operatività delle presunzioni ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti tentati in relazione alle ipotesi di reato indicate in modo specifico dal legislatore). (Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 28/01/2020)

Cass. pen. n. 23818/2020

È ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.) (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 19/07/2019)

Cass. pen. n. 42369/2019

In tema di associazione di tipo mafioso, la costituzione di una nuova organizzazione, alternativa ed autonoma rispetto ai gruppi storici presenti sul territorio, può essere desunta da plurimi indicatori fattuali quali le modalità con cui sono commessi i delitti-scopo, la disponibilità di armi, l'esercizio di una forza intimidatoria derivante dal vincolo associativo, nonché dal riconoscimento, da parte dell'associazione storicamente egemone, di una paritaria capacità criminosa al gruppo emergente. (Fattispecie in cui dalle intercettazioni telefoniche risultava che esponenti del gruppo "storico", nonostante il consolidato predominio sul territorio, manifestavano preoccupazione per la contrapposizione con il gruppo emergente, attese la capacità di quest'ultimo di subentrare nel controllo delle attività illecite e la comprovata forza intimidatrice della nuova formazione).

Cass. pen. n. 39424/2019

Ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416 - bis. 1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante nella minaccia rivolta all'avente titolo a rinunciare all'assegnazione di un'abitazione popolare, attuata prospettando che essa serviva alla figlia di un esponente apicale di un sodalizio mafioso).

Cass. pen. n. 33186/2019

In tema di associazione di tipo mafioso, la titolarità di una "piazza di spaccio" per conto di una famiglia criminale confederata in un unitario e più ampio sodalizio mafioso può costituire elemento indicativo della posizione apicale dell'imputato nell'ambito di quest'ultimo, quando risulti che il ruolo egemone dispiegato dall'imputato nella gestione dell'attività di traffico degli stupefacenti si è riflesso sul livello del suo inserimento nel sodalizio mafioso.

Cass. pen. n. 32519/2019

Ai fini dell'applicabilità della speciale attenuante prevista dall'art. 8, d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, per coloro che si dissociano dalle organizzazioni di tipo mafioso adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, non è necessaria la formale contestazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 7 della stessa legge, ma è sufficiente che di questa ricorrano i presupposti.

Cass. pen. n. 32373/2019

In tema di associazione di tipo mafioso, integra la condotta di "concorso esterno" l'attività del professionista che, in esecuzione di una promessa fatta ai vertici dell'associazione mafiosa, assicuri il suo concreto impegno nell'irregolare gestione di un procedimento giudiziario, posto che il sodalizio si rafforza comunque per effetto di quel contributo, non essendo necessario che i propositi delittuosi siano stati concretamente realizzati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in un caso nel quale un professionista, in assenza di un mandato difensivo o, comunque, travalicandone i limiti, aveva fornito suggerimenti per eludere le investigazioni, si era reso disponibile a portare all'esterno del carcere messaggi del capo e aveva tentato di influire illecitamente sugli esiti di procedimenti penali).

In tema di associazione di tipo mafioso, integrano gli estremi della condotta di concorso esterno anche le prestazioni rese da un professionista del settore legale che, seppur astrattamente dovute in favore di chiunque ne faccia richiesta, devono essere rifiutate allorché possa ragionevolmente ritenersi che riguardino atti od operazioni illecite compiute da soggetti mafiosi.

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 5, cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che, per colpa, lo ignorino. (Fattispecie relativa alla riconosciuta esistenza di un'associazione autonoma, formata da cellule "locali" di 'ndrangheta federate, in cui la Corte ha ritenuto che, ai fini della ravvisabilità dell'anzidetta aggravante, è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo dallo specifico soggetto o dalla specifica cellula "locale" che abbia la concreta disponibilità delle armi).

Cass. pen. n. 27808/2019

l reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile anche nel caso di "ricostituzione" di un gruppo criminale a distanza di tempo da parte di noto capo mafia, di dimostrata caratura criminale, inserito in ambito di mafie storiche (nel caso di specie "Cosa Nostra"), senza che sia necessaria un'esteriorizzazione della forza di intimidazione, considerato il capitale criminale della associazione mafiosa di riferimento e il diffuso riconoscimento della capacità di aggressione di persone e patrimoni da parte della stessa, anche nel caso di riferimento "implicito o contratto" alla forza criminale del sodalizio mafioso.

Cass. pen. n. 26427/2019

Ai fini della configurabilità dell'associazione per delinquere di tipo mafioso, il requisito della forza intimidatrice promanante dal sodalizio non può essere escluso per il sol fatto che la sua percezione all'esterno non è generalizzata nel territorio di riferimento, o che un singolo non si è piegato alla volontà dell'associazione o, addirittura, ne ignori l'esistenza. (Fattispecie in tema di costituzione di nuova struttura criminale).

Cass. pen. n. 18256/2019

In tema di associazione di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del concorso esterno, occorre che il dolo diretto investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio. (Fattispecie relativa a due imprenditori che, nel contesto della realizzazione dei lavori pubblici di metanizzazione, avevano propiziato l'inserimento di alcune imprese mafiose nel remunerativo sistema dei noli a freddo di cantiere e avevano agevolato la corresponsione del "pizzo" da parte dell'impresa appaltatrice, attraverso un sistema di sovrafatturazioni, ideato per dissimulare il pagamento di una tangente dell'ammontare di circa due milioni di euro).

Cass. pen. n. 12330/2019

Ai fini della applicabilità della speciale attenuante prevista dall'art. 8 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, per coloro che si dissociano dalle organizzazioni di tipo mafioso adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, non è richiesta la formale contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della stessa legge, ma occorre che dagli atti del processo emergano elementi certi ed univoci idonei a comprovare che il reato contestato risulti "in fatto" commesso dall'imputato in presenza delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero per agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale il giudice di merito aveva negato l'attenuante speciale sul presupposto che la sola dichiarazione resa dell'imputato, collaboratore di giustizia, in merito alla finalità "agevolativa" della rapina perpetrata non fosse sufficiente ai fini della concedibilità della stessa).

Cass. pen. n. 55141/2018

La condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis cod. pen. è a forma libera e può realizzarsi in forme e contenuti diversi, indipendenti dall'esistenza di un formale atto di inserimento nel sodalizio e da uno stretto contatto con gli altri sodali, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l'utilizzazione di metodi mafiosi.

Cass. pen. n. 47535/2018

Il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile - con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. "locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, con conseguente forza di intimidazione "intrinseca" alla accertata capacità di egemonizzazione criminale del territorio. (Fattispecie relativa a c.d. "locale di ndrangheta" stabilita in territorio elvetico, in cui erano emersi in seguenti indizi : il collegamento con la "casa madre" calabrese, la composizione della "locale" con soggetti esclusivamente di origine calabrese, la struttura organizzativa secondo una divisione dei ruoli ben precisa, l'attribuzione di cariche interne mutuate dal quelle tradizionali della "ndrangheta", nonché il rispetto rigoroso di rituali tipici della "casa madre").

Cass. pen. n. 44156/2018

Il reato previsto dall'art.416-bis cod. pen. è configurabile non solo in relazione alle mafie cosiddette "tradizionali", consistenti in grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti e in grado di assicurare l'assoggettamento e l'omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone, ma anche con riguardo alle c.d. "mafie atipiche", costituite da piccole organizzazioni con un basso numero di appartenenti, non necessariamente armate, che assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività avvalendosi del metodo "mafioso" da cui derivano assoggettamento ed omertà, senza, peraltro, che sia necessaria la prova che la forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrata in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di riferimento. (Fattispecie relativa al c.d. "clan Spada" operante nel territorio di Ostia).

Cass. pen. n. 43249/2018

Il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività dell'associazione o a perseguirne i partecipi, mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come partecipazione ad un clan camorristico la condotta dell'indagato il quale, dedito alla frequentazione di soggetti intranei al sodalizio, aveva con stabilità favorito gli spostamenti del capoclan latitante, mettendogli altresì a disposizione, in plurime occasioni, la sua abitazione come luogo sicuro per incontri con politici ed imprenditori).

Cass. pen. n. 41736/2018

Integra il delitto di partecipazione ad una associazione mafiosa la condotta di colui che assolve il compito di far circolare messaggi, ordini ed informazioni tra i soggetti in posizione apicale detenuti e i partecipi in libertà. (Fattispecie relativa alla moglie di un capo clan che informava regolarmente il marito ristretto in carcere della condizione dei sodali latitanti e dell'andamento del traffico di stupefacenti gestito dall'organizzazione).

Cass. pen. n. 32020/2018

Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, l'investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica ma unitaria degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso che emergono emergere anche da significativi "facta concludentia".

Cass. pen. n. 30133/2018

Integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore "colluso" che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della "affectio societatis", instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità. (Fattispecie relativa ad un imprenditore che si era accordato con i vertici di Cosa Nostra al fine di ottenere il monopolio, nei quartieri di rispettivo controllo, nelle attività di gestione dei videopoker e degli apparati di intrattenimento elettronici, in cambio del versamento di corrispettivi fissi o a percentuale sulle entrate).

Cass. pen. n. 26589/2018

In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del dolo, occorre che l'agente, pur in assenza dell'"affectio societatis" e, cioè, della volontà di far parte dell'associazione, sia consapevole dell'esistenza della stessa e del contributo causale recato dalla propria condotta alla sua conservazione o al suo rafforzamento, agendo con la volontà di fornire un apporto per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio, dovendo escludersi la sufficienza del dolo eventuale inteso come mera accettazione da parte del concorrente del rischio del verificarsi, insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti, dell'evento, ritenuto invece solamente probabile o possibile.

Cass. pen. n. 26306/2018

Ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione ad associazione mafiosa non è sufficiente la collaborazione episodica alla trasmissione di messaggi scritti (c.d. pizzini) tra il capo cosca e soggetti affiliati alla stessa, richiedendosi, invece, un'attività di carattere continuativo e fiduciario di "veicolatore abituale di notizie", idonea a fornire un contributo causale e volontario alla realizzazione dei fini del sodalizio criminale, nonché alla sua conservazione e rafforzamento. (Fattispecie relativa alla consegna di messaggi in due sole occasioni, in cui la Corte ha annullato con rinvio per difetto di motivazione l'ordinanza cautelare che non spiegava come aveva tratto da tale dato di fatto il convincimento della stabilità del contributo del ricorrente).

Cass. pen. n. 25261/2018

Integra il reato di di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la condotta dell'imprenditore "colluso" che, pur senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con la cosca, su un piano di sostanziale parità e per propria libera scelta, un rapporto volto a conseguire reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi od utilità. (Fattispecie in cui un imprenditore, che si occupava del trasporto dei rifiuti presso un termovalizzatore, poneva in essere una sistematica sovrafatturazione mediante la quale veniva occultato il "pizzo" pagato dalla società che gestiva il termovalizzatore e che era successivamente riversato all'associazione criminosa, ottenendone in cambio il monopolio del servizio di trasporto).

Cass. pen. n. 22554/2018

La circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso degli imputati volto a contestare la sussistenza dell'aggravante citata, ritenendo che il delitto di sequestro di persona commesso dagli stessi fosse un chiaro "messaggio" intimidatorio nei confronti dei familiari della vittima, finalizzato a far cessare comportamenti lesivi del prestigio criminale dell'associazione).

Cass. pen. n. 111/2018

Il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale.

Cass. pen. n. 51906/2017

Ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione del vincolo della continuazione tra il reato associativo accertato con la sentenza impugnata ed altro analogo reato, relativo alla medesimo clan camorristico, accertato con sentenza di condanna emessa vent'anni prima, in quanto dalla sentenza impugnata emergeva che il gruppo criminale, sebbene operante nel medesimo ambito territoriale, era profondamente mutato nel tempo, quanto alla compagine sociale ed al programma delinquenziale, per effetto di circostanze contingenti ed occasionali inimmaginabili al momento dell'iniziale affiliazione del ricorrente).

Cass. pen. n. 41772/2017

Ai fini della configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso è necessario che l'associazione abbia già conseguito, nell'ambiente in cui opera, un'effettiva capacità di intimidazione esteriormente riconoscibile, che può discendere dal compimento di atti anche non violenti e non di minaccia, che, tuttavia, richiamino e siano espressione del prestigio criminale del sodalizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli eventuali atti di violenza e minaccia posti in essere da un'associazione di nuova formazione al fine di acquisire sul territorio la capacità di intimidazione, in quanto precedenti all'assoggettamento omertoso della popolazione e strumentali a strutturare il prestigio criminale del gruppo, sono atti esterni ed antecedenti rispetto alla configurazione del reato di cui all'art.416-bis cod.pen.).

La circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art. 416-bis, cod.pen., essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; essa è pertanto configurabile con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, nonché nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo. (In motivazione, la Corte ha precisato che il riconoscimento della circostanza aggravante in questione rispetto ad alcuni reati fine di un'associazione per delinquere, commessi anche da soggetti estranei al reato associativo, non consente di attribuire necessariamente al sodalizio il carattere della mafiosità).

Cass. pen. n. 40855/2017

In materia di reati aggravati ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall'art. 160, comma terzo, cod. pen., che per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., non prevede un termine massimo di prescrizione; ne consegue che in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine (minimo) di prescrizione fissato dall'art. 157, cod. pen., e, pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito.

Cass. pen. n. 36107/2017

In tema di associazione di tipo mafioso, non è esclusa la responsabilità per tale reato nell'ipotesi in cui - nei confronti dello stesso imputato - non sia stata raggiunta la prova della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7, D.L. 13 maggio 1991, n.152 in relazione alla commissione di reati - fine, dal momento che non ogni reato commesso dai partecipanti al sodalizio criminoso è necessariamente compiuto con l'impiego del metodo mafioso o per agevolare l'organizzazione medesima.

Cass. pen. n. 35277/2017

È configurabile il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa nell'ipotesi in cui l'autore della condotta svolga il ruolo di "alter ego" del soggetto di vertice di un gruppo mafioso, ponendo in essere attività di ausilio ed intermediazione nei suoi riguardi, con carattere continuativo e fiduciario, tali da risolversi in un contributo causale alla realizzazione del ruolo direttivo del sodalizio, nonché alla conservazione ed al rafforzamento di quest'ultimo.

Cass. pen. n. 27428/2017

In tema di associazione di tipo mafioso, va considerato comportamento concludente idoneo, sul piano logico, a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale la presenza e la partecipazione attiva ad una cerimonia di affiliazione, essendo illogico ritenere che il rito di affiliazione o di conferimento di un grado gerarchico all'interno di un'organizzazione mafiosa possa essere officiato da soggetti estranei. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da censure l'ordinanza impugnata, la quale aveva ritenuto che l'appartenenza dell'imputato alla 'ndrangheta fosse dimostrata, in particolare, dalla sua presenza al pranzo di affiliazione di altri sodali).

Cass. pen. n. 27394/2017

Il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiché, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio con la c.d. «messa a disposizione», in quanto idonea ad accrescere, per ciò solo, la potenziale capacità operativa ed intimidatoria dell'associazione criminale.

Cass. pen. n. 27094/2017

In tema di associazione di tipo mafioso, la costituzione di una nuova organizzazione, alternativa ed autonoma rispetto ai gruppi storici, può essere desunta da indicatori fattuali come le modalità con cui sono commessi i delitti-scopo, la disponibilità di armi e il conflitto con le tradizionali associazioni operanti sul territorio, purché detti indici denotino la sussistenza delle caratteristiche di stabilità e di organizzazione che dimostrano la reale capacità di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di omertà e di assoggettamento che ne deriva. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che ha escluso l'esistenza della gravità indiziaria del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. con riferimento ad una nuova formazione delinquenziale in difetto dell'accertamento che essa si sia proposta sul territorio ingenerando il clima di generale soggezione che ne giustifica la qualificazione mafiosa).

Cass. pen. n. 24851/2017

Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art.416 bis cod.pen., in ipotesi di strutture delocalizzate e di mafie"atipiche", non è necessaria la prova che l'impiego della forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrato in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di elezione, essendo sufficiente la prova di tale impiego munito della connotazione finalistica richiesta dalla suddetta norma incriminatrice. (In motivazione la Suprema Corte ha precisato che per le organizzazioni diverse dalle c.d. mafie storiche, la valutazione della sussistenza del requisito dell'esternazione del metodo mafioso, non deve essere necessariamente parametrata all'impatto ambientale determinato dal radicamento territoriale dell'organizzazione, giacché la condizione di assoggettamento e di omertà - variabile dipendente dalla permeabilità del contesto sociale all'uso strumentale dell'intimidazione mafiosa - costituisce il riflesso sociologico della metodologia associativa ma non è, rispetto ad essa, causalmente obbligato)

Cass. pen. n. 24850/2017

Il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile - con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. "locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una già attuale pericolosità per l'ordine pubblico. (In motivazione la Corte ha osservato come diverso sia invece il caso di una neoformazione che si presenta quale struttura autonoma ed originale, ancorché caratterizzata dal proposito di utilizzare la stessa metodica delinquenziale delle mafie storiche, giacché, rispetto ad essa, è imprescindibile la verifica, in concreto, dei presupposti costitutivi della fattispecie ex art. 416-bis cod. pen., tra cui la manifestazione all'esterno del metodo mafioso, quale fattore di produzione della tipica condizione di assoggettamento ed omertà nell'ambiente circostante).

Cass. pen. n. 31874/2017

Ai fini della applicabilità della speciale attenuante della dissociazione di cui all'art. 8 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. in legge n. 203 del 1991) è necessario che il soggetto che ne benefici sia ritenuto responsabile di partecipazione ad associazione mafiosa ovvero di un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare le attività mafiose, ai sensi dell'art. 7 del medesimo D.L. n. 152 del 1991; la predetta attenuante non può, invece, trovare applicazione qualora la formale contestazione dell'aggravante di cui al citato art. 7 non trovi positivo riscontro in sentenza.

Cass. pen. n. 19245/2017

Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203), è sufficiente - in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica - che il soggetto agente faccia riferimento, in maniera anche contratta od implicita, al potere criminale dell'associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività. (Nella fattispecie, relativa ad un'estorsione commessa nel territorio calabrese, la Corte ha ritenuto che i toni percepiti come "mafiosi" dalla P.O. - destinataria della richiesta di uno dei due imputati, pregiudicato per reati gravi, di non eseguire lavori ottenuti in appalto, in modo da favorire l'altro imputato - consentissero di ritenere integrato il "metodo mafioso" di cui alla predetta aggravante, essendo tali toni ben conosciuti dall'imprenditoria del luogo, ove la 'ndrangheta agisce, nella gestione delle attività economiche, in modo seriale, con modalità "tipiche" immediatamente distinguibili dalle vittime).

Cass. pen. n. 18773/2017

L'associazione di tipo mafioso si connota per l'utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo che si manifesta internamente attraverso l'adozione di uno stretto regime di controllo degli associati, ma che si proietta anche all'esterno attraverso un'opera di controllo del territorio e di prevaricazione nei confronti di chi vi abita, tale da determinare uno stato di soggezione e di omertà non solo nei confronti degli onesti cittadini, nei riguardi dei quali si dirige l'attività delittuosa, ma anche nei confronti di coloro che abbiano intenti illeciti, costringendoli ad aderire al sodalizio criminale.

Cass. pen. n. 14255/2017

In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, per il riconoscimento della circostanza aggravante della disponibilità delle armi non è richiesta l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, quale desumibile ad esempio dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle intercettazioni.

Cass. pen. n. 8461/2017

In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine - accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione con cui il tribunale del riesame aveva reputato sussistere la permanenza del vincolo associativo in capo all'indagato - "braccio destro" del capoclan - nonostante la sofferta detenzione, sottolineando come i suoi contatti con il medesimo, e con l'intero gruppo, fossero nel frattempo continuati anche in ragione della periodica erogazione di somme di denaro da parte del sodalizio).

Cass. pen. n. 53423/2016

Alla circostanza aggravante di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. n. 152/1991, conv. con modif. in legge n. 203/1991, che si articola nella duplice ipotesi dell'avvalersi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e dell'avere agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, deve riconoscersi carattere oggettivo, quanto alla prima di dette ipotesi, e carattere soggettivo, quanto alla seconda.

Cass. pen. n. 52607/2016

Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di un condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, l'attualità della pericolosità sociale può essere desunta, oltre che dalla condanna definitiva del proposto per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., anche dall'assenza di elementi idonei a dimostrare il recesso dall'associazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento nel quale veniva sottolineata la mancanza di prova del venir meno dell'associazione di stampo mafioso, nonostante lo stato di detenzione di alcuni compartecipi, nonché l'elevato livello di coinvolgimento ed il rango assunto dal prevenuto nelle attività del gruppo criminoso).

Cass. pen. n. 44644/2016

In sede di applicazione o conferma della misura cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, il giudice non ha l'obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell'indagato, essendo sufficiente - in virtù della presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari contenuta nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. - che egli dia atto dei gravi indizi in merito all'ipotesi di reato sopra menzionata e dell'inidoneità degli elementi, eventualmente evidenziati dall'indagato o dalla sua difesa, a superare detta presunzione.

Cass. pen. n. 33775/2016

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 628, comma terzo n. 3, cod. pen., non è necessario che l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso sia accertata con sentenza definitiva, ma è sufficiente che tale accertamento sia avvenuto nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica la citata aggravante.

Cass. pen. n. 18132/2016

In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del dolo diretto occorre che l'agente, pur in assenza dell'"affectio societatis" e, cioè, della volontà di far parte dell'associazione, sia consapevole dei metodi e dei fini della stessa nonché dell'efficacia causale della propria attività di sostegno per la conservazione o il rafforzamento della struttura organizzativa, essendo a tal fine sufficiente che egli abbia previsto ed accettato tale effetto come risultato non solo possibile, bensì certo, o comunque altamente probabile, della propria condotta. (In motivazione, la Corte ha affermato che, ai predetti fini valutativi, si deve tener conto anche delle massime di esperienza desumibili, fra l'altro, dai rapporti intrattenuti con i membri del sodalizio a fini elettorali, dalla sua conoscenza del ruolo che i suddetti membri ricoprivano nell'ambito della cosca, nonché dalle connotazioni qualitative e quantitative dell'attività prestata in favore dei singoli sodali o del sodalizio).

Cass. pen. n. 34874/2015

Ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., è necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente nel quale essa opera, e sia pure limitatamente ad un determinato settore, un'effettiva capacità di intimidazione, con la conseguenza che, nel caso di un'autonoma consorteria delinquenziale, pur se la stessa mutui il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche, occorre comunque accertarne il radicamento "in loco" con quelle peculiari connotazioni. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata in relazione ad un'organizzazione criminale che, pur conservando rapporti di parentela e di contiguità con soggetti appartenenti alla "ndrangheta" calabrese, operava in modo autonomo ed in via esclusiva in Umbria e che, inoltre, aveva avuto la costante necessità di far ricorso ad atti di intimidazione per conseguire i suoi illeciti scopi).

Cass. pen. n. 34147/2015

Ai fini della configurabilità della natura mafiosa della diramazione di un'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., costituita fuori dal territorio di origine di quest'ultima, è necessario che l'articolazione del sodalizio sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti, la quale può, in concreto, promanare dalla diffusa consapevolezza del collegamento con l'associazione principale, oppure dall'esteriorizzazione "in loco" di condotte integranti gli elementi previsti dall'art. 416 bis, comma terzo, cod. pen. (Fattispecie relativa alle "locali" de "La Lombardia "collegata con 'ndrangheta operante in Calabria).

Cass. pen. n. 31413/2015

La circostanza attenuante speciale della dissociazione di cui all'art. 8 legge n.203 del 1991 si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non può essere, pertanto, disconosciuta o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato né alle ragioni che hanno determinato quest'ultimo alla collaborazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata che non aveva applicato l'attenuante nel massimo perché la collaborazione era iniziata solo dopo che il soggetto era stato raggiunto da ordinanza cautelare).

Cass. pen. n. 25360/2015

È configurabile il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. laddove l'associazione per delinquere si sia radicata "in loco" mutuando dai clan operanti in altre aree geografiche i ruoli, i rituali di affiliazione e il livello organizzativo, e risulti agire in concreto, nell'ambiente in cui opera, con metodo mafioso, esteriorizzando cioè un'effettiva forza intimidatrice rivolta verso i propri sodali e verso i terzi vittime dei reati-fine, che si traduce in omertà e assoggettamento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva ravvisato la sussistenza di una organizzazione qualificabile a norma dell'art. 416 bis cod. pen., con riferimento ad una cosca che, costituitasi autonomamente in Veneto, utilizzava metodi violenti, si presentava dichiaratamente come collegata al clan dei "Casalesi" e si avvaleva della forza di intimidazione derivante dall'evocare tali legami).

Cass. pen. n. 8929/2015

In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, non sussiste la responsabilità del cosiddetto "capo famiglia", a titolo di concorso nel reato-fine "eccellente" (nella specie strage e delitti connessi), qualora questi, ancorché a conoscenza dei progetti in corso e del coinvolgimento operativo di "suoi" uomini, non abbia prestato fattiva, concreta e costante collaborazione nell'organizzazione e gestione del reato, decisa dalla struttura di vertice del sodalizio criminale, in quanto l'omessa attivazione di ipotetici provvedimenti interdittivi non potrebbe comunque essere considerata equivalente ad una prestazione di consenso o addirittura alla formulazione di un ordine nei confronti dei propri uomini.

Cass. pen. n. 53675/2014

In tema di misure cautelari nei confronti di soggetti indagati di partecipazione ad associazione mafiosa, in assenza di elementi da cui risulti l'avvenuto recesso volontario dal sodalizio, la valutazione prognostica sfavorevole prevista dall'art. 275, comma terzo, c.p.p., non è vinta dal fatto che l'incolpato abbia dismesso l'ufficio o la funzione nell'esercizio dei quali ha realizzato la condotta criminosa, in considerazione delle accertate capacità relazionali che egli, ricoprendo le precedenti cariche (nella fattispecie prima di consigliere provinciale e poi di sindaco), aveva intrecciato nel mondo della politica e dell'amministrazione pubblica.

Cass. pen. n. 28225/2014

Integra la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta di colui che, pur restando al di fuori del sodalizio criminale, assicura allo stesso, nell'arco di un periodo di tempo pluriennale, la costante consegna di cospicue somme di denaro versate da un imprenditore quale corrispettivo della "tranquillità" personale ed economica assicuratagli, in esecuzione di un accordo stipulato tra le due "parti" anche per effetto della mediazione dell'agente, poiché tale comportamento configura un contributo causale determinante alla realizzazione, almeno parziale, del programma criminoso dell'organizzazione delinquenziale, diretto alla sistematica acquisizione di proventi economici ai fini della sua operatività, del suo rafforzamento e della sua espansione.

Cass. pen. n. 43963/2013

In tema di associazione per delinquere, la parziale sovrapposizione di soggetti, tempi, territori e oggetto dell'attività criminale organizzata impone al giudice, per affermare la configurabilità di diversi ed autonomi sodalizi, di fornire espressa indicazione delle ragioni che inducono ad escludere l'ipotesi di un unico gruppo criminale che operi in permanenza, con fisiologici adattamenti della propria composizione ed azione al trascorrere del tempo e delle condizioni esterne. (Fattispecie relativa a condotte di partecipazione ad associazione di tipo mafioso dedita anche al traffico di stupefacenti).

Cass. pen. n. 43901/2013

La prova della partecipazione di un imprenditore ad una associazione per delinquere di stampo mafioso non può essere desunta dal solo fatto che egli si sia reso disponibile a fungere da formale intestatario di una impresa, o di sue quote, a favore di un esponente del sodalizio criminale, effettivo titolare e gestore dell'attività economica, trattandosi di espediente utilizzabile anche al solo fine di eludere divieti di natura civilistica o di celare interessi illeciti non riconducibili alla cosca.

Cass. pen. n. 35100/2013

La fattispecie del concorso esterno in associazione di tipo mafioso si atteggia come reato permanente, al pari di quella di partecipazione alla medesima associazione da parte del soggetto organicamente inserito nel sodalizio, fermo restando che il concorrente può far cessare la permanenza desistendo dal continuare a prestare il proprio apporto alla vita dell'associazione.

Cass. pen. n. 22989/2013

Integra la fattispecie delittuosa prevista dall'art. 416 bis c.p. la condotta di coloro che, attraverso la carica intimidatoria indotta dalla "presenza" e dallo specifico "interesse" manifestato dal sodalizio mafioso sul territorio locale, condizionino e manipolino una tornata elettorale amministrativa al fine di creare le premesse per inserire uomini del sodalizio in seno all'amministrazione locale, non occorrendo che le pressioni sugli elettori assumano connotati di eclatante violenza o minaccia.

Cass. pen. n. 18491/2013

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, deve escludersi che la semplice esistenza di relazioni di parentela con un esponente dell'associazione costituisca di per sé prova o solo indizio della appartenenza di un soggetto alla medesima. (Nella specie, la S.C. ha, comunque, affermato che, una volta accertata l'esistenza di una organizzazione delinquenziale a base familiare ed una non occasionale attività criminosa dei singoli esponenti della famiglia, nulla impedisce al giudice di attribuire alla circostanza che vi siano legami di parentela tra un soggetto e coloro che nella associazione occupano posizioni di vertice o di rilievo, valore indiziante in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso).

Cass. pen. n. 13506/2013

Integra il delitto di partecipazione ad una associazione mafiosa la condotta di colui che assolve il compito di far circolare ordini ed informazioni tra accoliti detenuti ed accoliti in libertà. (Fattispecie relativa alla moglie del capo di una cosca ristretto da lungo tempo in carcere).

Cass. pen. n. 45860/2012

Nella ipotesi di contestazione del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso in cui la condotta, iniziata prima della l. 24 luglio 2008 n. 125, introduttiva di un regime sanzionatorio più severo, sia proseguita anche dopo l'entrata in vigore di quest'ultima, sussiste un unico reato permanente e si applica la disciplina sanzionatoria in vigore al momento in cui la condotta associativa è venuta a cessare.

Cass. pen. n. 22582/2012

Integra la fattispecie del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, e non quella di favoreggiamento continuato, la condotta reiterata e continuativa di rivelazione a membri del sodalizio criminale di notizie relative ad indagini svolte nei loro confronti dall'autorità. (Fattispecie relativa a rivelazione, protrattasi nel tempo, da parte di dipendente di un istituto di credito di informazioni sulle indagini bancarie condotte dalla Guardia di Finanza sugli esponenti di vertice di un sodalizio mafioso).

Cass. pen. n. 19943/2012

Il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, richiesto ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, va distinto da quello di "partecipazione", necessario ai fini dell'integrazione del corrispondente reato: quest'ultima richiede una presenza attiva nell'ambito del sodalizio criminoso, mentre la prima è comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa.

Cass. pen. n. 18797/2012

Nei rapporti tra partecipazione ad associazione mafiosa e mero concorso esterno, la differenza tra il soggetto "intraneus" ed il concorrente esterno risiede nel fatto che quest'ultimo, sotto il profilo oggettivo, non è inserito nella struttura criminale, pur fornendo ad essa un contributo causalmente rilevante ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione, e, sotto il profilo oggettivo, è privo della "affectio societatis", mentre il partecipe "intraneus" è animato dalla coscienza e volontà di contribuire attivamente alla realizzazione dell'accordo, e quindi del programma delittuoso, in modo stabile e permanente. (La S.C. ha precisato che anche il contributo degli appartenenti alla c.d. "borghesia mafiosa" può integrare gli estremi della vera e propria partecipazione all'associazione mafiosa, e non del mero concorso esterno).

Cass. pen. n. 47404/2011

La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo) è legittimamente desumibile di per sé, sul piano indiziario, dalla appartenenza degli autori del fatto ad un sodalizio di stampo camorristico, salvo che non ricorrano elementi indicativi della riconducibilità degli episodi ad un alveo "intimidatorio" di tutt'altra natura.

Cass. pen. n. 31345/2011

In tema di associazione di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del concorso "esterno" nel reato non è sufficiente il fatto che l'imputato abbia preso in consegna e custodito un'arma di pertinenza dell'organizzazione e destinata all'esecuzione di un agguato già programmato, in assenza della dimostrazione della effettiva e significativa incidenza della circostanza sull'attività del sodalizio.

Cass. pen. n. 26331/2011

In tema di associazione a delinquere (nella specie di tipo mafioso), la messa a disposizione dell'organizzazione criminale, rilevante ai fini della prova dell'adesione, non può risolversi nella mera disponibilità eventualmente manifestata nei confronti di singoli associati, quand'anche di livello apicale, a servizio di loro interessi particolari, ma deve essere incondizionatamente rivolta al sodalizio ed essere di natura ed ampiezza tale da dimostrare l'adesione permanente e volontaria ad esso per ogni fine illecito suo proprio.

Cass. pen. n. 25242/2011

L'integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti. (La Suprema Corte ha precisato che il condizionamento della libertà morale dei terzi estranei al sodalizio non deve necessariamente scaturire da specifici atti intimidatori, ma può costituire l'effetto del timore che promana direttamente dalla capacità criminale dell'associazione).

La presenza, tra gli affiliati di un sodalizio criminale, di persone già condannate per delitti di mafia, non costituisce elemento decisivo per configurare il sodalizio come mafioso, se la caratura mafiosa del singolo soggetto non si sia trasmessa all'intera struttura associativa, non potendo essere accolta in astratto, in difetto di una concreta verifica, la regola "semel mafioso, semper mafioso".

Cass. pen. n. 16606/2011

Ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquere (comune o di tipo mafioso), non è sempre necessario che il vincolo si instauri nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione stessa, ben potendo, al contrario, assumere rilievo forme di partecipazione destinate, "ab origine", ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della rilevanza penale. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a tali fini, non occorre evocare la diversa figura giuridica del cosiddetto "concorso eventuale esterno" del singolo nell'associazione per delinquere).

Cass. pen. n. 13609/2011

Non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al rafforzamento del medesimo, non erano programmabili "ab origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti ed occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione stessa. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso diretto al riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra il reato di associazione di tipo mafioso ed un duplice omicidio commesso da un associato, disattendendo la tesi secondo cui, per ritenere configurabile la continuazione, sarebbe stato sufficiente il solo rapporto di strumentalità del predetto reato fine alla funzionalità della cosca).

Cass. pen. n. 10740/2011

La circostanza attenuante speciale per la dissociazione di cui all'art. 8 L. n. 203 del 1991 si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato o, ancora, alle ragioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione.

Cass. pen. n. 30402/2010

Ai fini della prova di un omicidio avvenuto all'interno di sodalizio mafioso, non rientrante tra i cosiddetti "delitti eccellenti" che, come tali, richiedono il necessario "placet" dell'organismo apicale dell'associazione criminosa, la chiamata in correità non può ritenersi riscontrata semplicemente con il dato della riconosciuta appartenenza ad essa, sia pure in posizione tendenziale di vertice, del chiamato, ma necessita di ulteriori e significativi riscontri.

Cass. pen. n. 29924/2010

Poiché l'associazione di tipo mafioso si connota rispetto all'associazione per delinquere per la sua tendenza a proiettarsi verso l'esterno, per il suo radicamento nel territorio in cui alligna e si espande, i caratteri suoi propri, dell'assoggettamento e dell'omertà, devono essere riferiti ai soggetti nei cui confronti si dirige l'azione delittuosa, in quanto essi vengono a trovarsi, per effetto della convinzione di essere esposti al pericolo senza alcuna possibilità di difesa, in stato di soggezione psicologica e di soccombenza di fronte alla forza della prevaricazione. Pertanto, la diffusività di tale forza intimidatrice non può essere virtuale, e cioè limitata al programma dell'associazione, ma deve essere effettuale e quindi manifestarsi concretamente, con il compimento di atti concreti, sì che è necessario che di essa l'associazione si avvalga in concreto nei confronti della comunità in cui è radicata. (Nella specie, in cui era stata accertata, in sede di merito, la sussistenza di una condizione di intimidazione sistematica di imprenditori, costretti ad esborsi mensili verso gli esponenti del sodalizio criminoso, nonché esposti a continue violenze, minacce e danneggiamenti, la Corte ha ritenuto correttamente configurata un'associazione di tipo mafioso)

Cass. pen. n. 24803/2010

Il reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche con riferimento a sodalizi criminosi a matrice straniera costituiti prima dell'entrata in vigore della L. 12 luglio 2008 n. 125, di conversione in legge del D.L. 23 maggio 2008 n. 92 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), che ha introdotto l'inciso "anche straniere" nell'ultimo comma dell'art. 416-bis c.p., in quanto essa non ha inserito un elemento di novità nel tessuto legislativo preesistente, ma ha solo adeguato la normativa a un dato già chiaro e conseguito per via di interpretazione.

Cass. pen. n. 24194/2010

La prova della partecipazione all'associazione, stante l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati "fine", può essere data con mezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei predetti, sicché non rileva, a tal fine, il fatto che l'imputato di reato associativo non sia stato condannato per i reati "fine" dell'associazione.

Cass. pen. n. 16883/2010

La sussistenza della circostanza aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991 n. 203, non implica che sia stata dimostrata l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso (Nel caso concreto, si trattava di un gruppo criminale dedito alle estorsioni, che era stato ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 416 c.p. piuttosto che a quella di cui all'art. 416-bis c.p., in quanto non aveva ancora conseguito l'egemonia sul territorio).

Cass. pen. n. 14173/2010

Il delitto di associazione di tipo mafioso aggravato dalla disponibilità di armi concorre con quelli di detenzione e porto di armi comuni da sparo.

Cass. pen. n. 10243/2010

L'aggravante del "metodo mafioso", di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, essendo prevista esclusivamente in relazione ai delitti, non può trovare applicazione rispetto alle contravvenzioni.

Cass. pen. n. 9091/2010

Rispondono del reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso i soggetti che abbiano assunto il ruolo di "avvicinati", e cioè che, pur non compartecipando ancora al patrimonio di conoscenze dell'organizzazione e non disponendo di potere deliberativo, si sono messi a disposizione del sodalizio mafioso e svolgono una sorta di apprendistato in attesa della piena affiliazione formale.

Cass. pen. n. 23121/2009

La mancanza di una formale contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203 - contemplata per i delitti, punibili con pena diversa dall'ergastolo, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare le attività mafiose - è ostativa all'applicabilità della speciale attenuante, di cui al successivo art. 8 stessa legge, prevista a favore di chi, nei reati di tipo mafioso nonché nei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.

Cass. pen. n. 29770/2009

In tema di associazione di tipo mafioso, le condotte di partecipazione e di direzione o di organizzazione, se consumate in tempi diversi ma in relazione al medesimo sodalizio criminoso, non integrano due distinti reati in continuazione tra loro, bensì un unico delitto iscrivibile nel paradigma del reato progressivo caratterizzato dall'offesa crescente al medesimo bene giuridico. (In motivazione la Corte ha chiarito che il rapporto tra le due autonome fattispecie di reato descritte nei primi due commi dell'art. 416 bis c.p. deve essere risolto nel senso sopra descritto in forza della clausola di consunzione individuata dalla formula «per ciò solo» contenuta nel secondo comma dell'articolo menzionato).

Nell'ipotesi di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale previste per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso dai commi quarto e sesto dell'art. 416 bis c.p., ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale di cui all'art. 63, comma quarto, c.p., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato sesto comma dell'art. 416 bis, che prevede l'aumento da un terzo alla metà della pena già aggravata.

Cass. pen. n. 8738/2009

L'espressa adesione alla partecipazione ad un "processo camorristico", nel quale sia previsto l'uso di armi da sparo per l'esecuzione della eventuale condanna degli accusati, implica il consenso preventivo all'uso cruento e illimitato delle medesime, anche se tale evenienza sia di fatto riconducibile alla scelta esecutiva di un unico esecutore materiale. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato un'ipotesi di concorso ordinario a norma dell'art. 110 c.p. e non quella di concorso cosiddetto anomalo, ai sensi del successivo art. 116, nella partecipazione di un concorrente nel duplice omicidio eseguito materialmente da altri all'esito di un "processo camorristico").

Cass. pen. n. 8451/2009

È configurabile la continuazione tra reato associativo e reati fine esclusivamente qualora questi ultimi siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso. (Fattispecie in cui è stata esclusa la continuazione tra il reato di associazione di tipo mafioso e quello di traffico di stupefacenti e conseguentemente è stata ritenuta inapplicabile la disciplina dell'art. 297, comma terzo, c.p.p. alle distinte ordinanze cautelari emesse in riferimento agli stessi).

Cass. pen. n. 3861/2009

L'aggravante cosiddetta del "metodo" o della "agevolazione" mafiosi ricorre anche se la condotta in cui essa si concreta sia stata esercitata da un solo soggetto, non essendo necessario che essa sia tenuta da una pluralità di persone, ma bastando che il soggetto passivo percepisca che la minaccia e l'intimidazione provengano da più persone, in quanto tale circostanza esercita, di per se stessa, maggiore effetto intimidatorio.

Cass. pen. n. 36769/2008

Ai fini della configurabilità del concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso deve essere provato che la condotta atipica dell'estraneo abbia efficacemente condizionato, sia pure istantaneamente, quella tipica dei membri, necessaria per tenere in vita l'associazione in attuazione del programma. (Fattispecie relativa all'accordo intercorso tra l'associazione mafiosa ed esponenti di imprese locali e nazionali per l'assegnazione "a tavolino" di appalti pubblici di elevato importo).

Cass. pen. n. 28962/2008

In tema di associazione di tipo mafioso, non costituiscono espressione di «metodo mafioso » quei comportamenti genericamente riconducibili solo ad autorevolezza dei membri del sodalizio nella comunità locale, quando, in mancanza di ulteriori elementi di fatto, gli stessi non siano inquadrabili in un clima di sopraffazione a carico del corpo elettorale, ma possono avere spiegazioni alternative, anche se riconducibili a condotte illecite perché idonee al turbamento della libera espressione del voto. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che, in difetto di ulteriori elementi, fossero espressione di metodo mafioso i summit risultati decisivi per la formazione delle liste e per le candidature dei vertici dell'amministrazione comunale, il ritiro delle schede e la loro riconsegna al momento del voto agli elettori, la consegna del cosiddetto «stampino » dato agli elettori analfabeti ovvero il presidiamento dei seggi e le promesse di impieghi o favori fatti agli elettori ).

Cass. pen. n. 27343/2008

La confisca di cui all'art. 12 sexies L. 7 agosto 1992, n. 356, è applicabile anche nei confronti degli eredi a seguito della morte della persona condannata con sentenza irrevocabile per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., in quanto gli stessi non rientrano nella categoria dei «terzi estranei » di cui all'art. 240 c.p. e gli effetti della sentenza di condanna definitiva che vengono inevitabilmente a cessare dopo la morte del condannato sono solo quelli di natura personale e non quelli di natura reale. (Fattispecie in cui gli eredi avevano richiesto al giudice dell'esecuzione la restituzione di beni sottoposti a confisca dopo la morte della persona condannata con sentenza irrevocabile ).

Cass. pen. n. 542/2008

La prova del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, qualora sia fondata sulla convergenza di una pluralità di contributi dichiarativi, non può essere esclusa attraverso una selezione dei singoli compendi al fine di censurarne la loro autonoma valenza accusatoria. (La Corte ha precisato che operando in tal modo si procederebbe all'indebita estrapolazione del singolo elemento dal complessivo contesto probatorio, negando in maniera aprioristica e surrettizia la necessaria visione dinamica ed unitaria della continuità e ripetitività dei contegni di agevolazione e conservazione del consorzio criminoso, i quali costituiscono, invece, l'essenza della fattispecie in questione).

Cass. pen. n. 34974/2007

In tema di associazione di tipo mafioso, in mancanza di elementi relativi al compimento di atti diretti ad intimidire, deve comunque risultare un clima di diffusa intimidazione derivante dalla consolidata consuetudine di violenza dell'associazione stessa, clima percepito all'esterno e del quale si avvantaggino gli associati per perseguire i loro fini.

Cass. pen. n. 7660/2007

In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, sussiste la responsabilità del cosiddetto capo mandamento della provincia, a titolo di concorso nel reato-fine « eccellente» (nella specie strage e delitti connessi) qualora quest'ultimo — ancorché non sussista la prova che abbia partecipato alle riunioni della c.d. commissione in cui si sia deliberato il delitto — sia, tuttavia, in virtù della qualità di capo mandamento, membro di detta « commissione» e legato ai soggetti che all'epoca ne detenevano il controllo e tale delitto sia eseguito nel territorio appartenente al mandamento di cui egli abbia, quale capo, il controllo, considerato che un'eventuale inconsapevolezza al riguardo non solo avrebbe potuto seriamente ostacolarne l'attuazione ma anche comportare seri pericoli per i membri inavveduti; consapevolezza, d'altro canto, nella specie, dimostrata anche da ulteriori precise emergenze storiche in relazione al tempo ed al luogo del delitto (presenza nel territorio immediatamente prima, avvertimento al capo del mandamento vicino e conoscenza del luogo del delitto immediatamente dopo annotato su una cartina stradale).

Cass. pen. n. 1073/2007

In tema di associazione di stampo mafioso, affinché risulti integrato il concorso esterno, gli effetti delle condotte dei soggetti agenti devono risultare utili per l'intera associazione, e non solo per qualche suo componente, come nell'ipotesi di mero favoreggiamento personale. (Nel caso di specie, la S. comma ha ritenuto configurabile il concorso esterno a carico delle persone che avevano curato la trasmissione di messaggi — i c.d. pizzini — tra uno dei capi dell'associazione mafiosa, latitante da lungo tempo, ed un rappresentante di spicco della stessa, detenuto, in quanto tali condotte avevano fornito un contributo consistente all'associazione — garantendo agli esponenti di vertice di «Cosa Nostra» di mantenerne la gestione anche in situazioni di difficoltà quali la latitanza e la detenzione — e sussisteva la piena consapevolezza di recare aiuto all'intera organizzazione in capo agli autori delle condotte, a conoscenza del ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione dal soggetto ristretto in carcere, per effetto del vincolo di parentela ed affinità con quest'ultimo, vincolo che aveva legittimato la continua ammissione ai colloqui nella casa circondariale).

Cass. pen. n. 41332/2006

Allorché siano contestate, in relazione allo stesso reato, le circostanze aggravanti di aver agito al fine di agevolare l'attività d un'associazione di tipo mafioso e di aver agito per motivi abietti e il motivo abietto venga identificato per intero nella predetta finalità, l'aggravante comune deve essere assorbita in quella speciale.

Cass. pen. n. 40643/2006

L'adesione ad un sodalizio criminoso, che si è formato e ha operato in Italia, integra la partecipazione a un reato commesso nel territorio dello Stato anche qualora l'associato rimanga materialmente sempre all'estero, ove la sua condotta di partecipazione all'associazione si sia svolta per intero, con l'apporto di contributi apprezzabili alla organizzazione.

Cass. pen. n. 34193/2006

La circostanza attenuante speciale della dissociazione attuosa, prevista per i delitti di cui all'articolo 416 bis c.p. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, soggiace, in assenza di un'espressa deroga di legge, alla regola generale del giudizio di comparazione con altre circostanze.

Cass. pen. n. 30062/2006

La mancanza di una formale contestazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, configurabile rispetto ad ogni delitto, punito con sanzione diversa dall'ergastolo, che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, non è ostativa all'applicabilità della speciale attenuante, di cui al successivo articolo 8 della stessa legge, prevista per coloro che si dissocino dalle organizzazioni di tipo mafioso adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze.

Cass. pen. n. 26268/2006

Affinché la circostanza aggravante ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991 (avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione prevista dallo stesso articolo) possa ritenersi configurata non è sufficiente la prova che l'agente abbia conseguito, al pari dei vertici mafiosi che hanno offerto protezione, un tornaconto anche economico della propria attività delittuosa, bensì la dimostrazione che tali vantaggi sono stati pariteticamente concordati e non rappresentano semplicemente la risultanza di uno degli effetti comunque ricollegabili alla condotta sopraffattrice della associazione.

Cass. pen. n. 19141/2006

Ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p., è necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente nel quale essa opera, un'effettiva capacità di intimidazione. Ne consegue che, in presenza di un'autonoma consorteria delinquenziale, che mutui il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche, è necessario accertare che tale associazione si sia radicata in loco con quelle peculiari connotazioni. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito che, evocando acquisizioni giudiziarie ed elementi di notorietà in ordine alla esistenza in Sicilia di un clan mafioso a struttura familistica, era giunta alla conclusione che un'autonoma consorteria operante in territorio milanese, godendo della fama criminale della 'ndrangheta, aveva perpetrato in altro contesto spaziale le stesse metodiche comportamentali).

Cass. pen. n. 16493/2006

In tema di associazione di tipo mafioso, integra la materialità del «concorso esterno» l'attività del magistrato che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis, assicuri, in esecuzione di una promessa fatta ai vertici della associazione mafiosa, il proprio voto favorevole alla assoluzione di imputati appartenenti al sodalizio stesso e una gestione compiacente del dibattimento, così precostituendosi un giudice non imparziale ma prevenuto in favore degli imputati, il cui sodalizio si rafforza per effetto del contributo del membro della istituzione giudiziaria, e non essendo viceversa necessaria la prova che egli abbia anche persuaso e orientato le scelte degli altri membri del collegio. (In motivazione la Corte ha censurato la decisione dei giudici di merito i quali avevano assolto il magistrato sul rilievo che era mancata la prova del condizionamento operato dall'imputato sugli altri giudici, pur in presenza di indizi — quali dichiarazioni di collaboranti — non valutati nella loro globalità).

Cass. pen. n. 14527/2006

In tema di reati di criminalità organizzata, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. n. 152 del 1991, che è fondata su un'utilità obiettiva, la quale consiste nel proficuo contributo fornito alle indagini ovvero nell'aver evitato conseguenze ulteriori all'attività delittuosa, non implica necessariamente, data la diversità dei rispettivi presupposti, il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, le quali si fondano su una globale valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole.

Cass. pen. n. 12393/2006

Qualora un'associazione di tipo mafioso sia caratterizzata dall'esistenza di un organismo di vertice, ogni deliberazione di azioni delittuose di natura strategica è di regola ascrivibile a coloro che ne fanno parte, a meno che non siano acquisiti elementi per ritenere che il soggetto non sia stato consultato o abbia espresso il suo dissenso. (La Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione fondata su presunzioni in relazione alla possibile espressione di un dissenso).

Cass. pen. n. 8565/2006

La riconosciuta, reciproca indipendenza fra due associazioni di tipo mafioso non implica che eventuali azioni da esse svolte in comune siano necessariamente da qualificare come una sorta di interventi di «mutuo soccorso» posti in essere estemporaneamente, in conformità di un «codice d'onore» disciplinante, secondo comune esperienza, i rapporti fra associazioni criminose che non siano in conflitto fra loro, dovendosi al contrario verificare, prima di giungere ad una tale conclusione, che non si sia invece in presenza di interventi stabili e programmati posti in essere nell'ambito di quella che possa ritenersi una federazione tra le due associazioni, da riguardare, quindi, come un organismo di natura associativa autonoma, avente una propria struttura e propri autonomi obiettivi. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, su ricorso del P.M., ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, la sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di un unico rapporto associativo fra due gruppi camorristici limitandosi ad osservare che la stessa non poteva essere desunta dal fatto che vi fossero stati reciproci interventi di sostegno dell'uno a favore dell'altro essendo questi da riguardare, appunto, secondo la suddetta sentenza, come semplici e sporadiche manifestazioni di «mutuo soccorso» inteso come doveroso nel mondo della criminalità organizzata).

Cass. pen. n. 3822/2006

L'appartenenza dell'imputato all'organismo centrale di un'organizzazione criminale di stampo mafioso («Cosa nostra»), titolare del potere di deliberazione in merito alla realizzazione di singoli e specifici fatti criminosi, non è di per sé elemento sufficiente per la configurazione del concorso morale nel delitto di omicidio, essendo necessario che i singoli componenti, informati in ordine alla delibera da assumere, prestino il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il proprio contributo alla specifico reato. (La Corte ha quindi precisato che è sufficiente ad integrare il concorso anche il comportamento silente eventualmente tenuto nel corso di una riunione di tale organismo deliberativo, nel corso della quale è stato conferito il mandato omicidiario, in quanto anche la sola presenza può significativamente rafforzare l'altrui proposito criminoso).

Cass. pen. n. 46552/2005

In materia di partecipazione ad associazione di stampo mafioso è ragionevole considerare «imprenditore colluso» quello che è entrato in rapporto sinallagmatico con la cosca tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità; mentre è ragionevole ritenere «imprenditore vittima» quello che soggiogato dall'intimidazione non tenta di venire a patti col sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno. Ne consegue che il criterio distintivo tra le due figure è nel fatto che l'imprenditore colluso, a differenza di quello vittima, ha consapevolmente rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione col sodalizio mafioso.

Cass. pen. n. 35034/2005

La fattispecie associativa finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) non si pone in rapporto di specialità con la figura associativa prevista dall'art. 416 bis c.p. (associazione di stampo mafioso), per cui deve escludersi l'applicazione dell'art. 15 c.p., potendo configurarsi il concorso formale di reati.

Cass. pen. n. 17380/2005

La forma libera che caratterizza la fisionomia del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, e dunque la mancanza di tipizzazione della relativa condotta, consentono al giudice di merito di cogliere, nel processo di metamorfosi della mafia nel tessuto sociale ed economico, i contenuti dell'appartenenza anche in nuove e più evolute forme comportamentali di adattamento o di mimetizzazione, rispetto alla classica iconografia del mafioso.

Cass. pen. n. 11613/2005

È configurabile il concorso esterno nel delitto di associazione mafiosa tutte le volte in cui il contributo dell'extraneus sia concreto, specifico, consapevole e volontario. Tale contributo ben può connettersi ad un accordo di scambio con il quale un esponente politico si impegni — verso la promessa di voti in sede di elezioni amministrative — a favorire il sodalizio criminoso nei futuri rapporti con l'Amministrazione, sicché la condotta offensiva del bene giuridico tutelato viene integrata dallo scambio sinallagmatico tra le due promesse (appoggio elettorale e agevolazione da parte dell'ente), restando irrilevante la mancata esecuzione delle promesse.

Cass. pen. n. 2612/2005

La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 si applica a tutti coloro, partecipi o non di qualche sodalizio criminoso, la cui condotta sia riconducibile a una delle due forme in cui può atteggiarsi (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo) e, per i soggetti partecipi, opera anche con riferimento ai reati-fine dell'associazione.

È configurabile il concorso formale tra il reato di associazione di tipo mafioso previsto dall'art. 416 bis c.p. e quello di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope).

Cass. pen. n. 48444/2004

Anche per il concorso esterno in associazione di stampo mafioso scatta la presunzione di pericolosità prevista, dall'art. 275, comma terzo c.p.p., in ordine alle esigenze cautelari, in quanto integra pur sempre una partecipazione nel reato associativo e comunque persegue il fine di agevolare l'attività di tali sodalizi.

Cass. pen. n. 31461/2004

In tema di associazione di tipo mafioso, la forza di intimidazione che caratterizza il vincolo associativo non necessariamente deve desumersi da specifiche minacce avanzate da uno o più componenti della «famiglia», ma può essere argomentato, con valutazioni di merito che, se congrue, non sono censurabili in sede di legittimità, sulla base di elementi atti a dimostrare il diffuso clima di sopraffazione e conseguente assoggettamento delle vittime. (La Corte ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito che avevano valorizzato il «modo selvaggio con il quale gli imputati avevano esercitato la pastorizia» ponendo in essere condotte di pascolo abusivo e di danneggiamento, e l'atteggiamento remissivo dei proprietari per timore di ritorsioni).

Cass. pen. n. 16486/2004

Ai fini della configurabilità, nella condotta criminosa, della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), è del tutto irrilevante la formale contestazione al soggetto cui essa sia stata addebitata di ipotesi di reato associativo, in quanto la ratio sottostante al citato art. 7 non è solo quella di punire più severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata.

Cass. pen. n. 15889/2004

Il problema della configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati-fine non va impostato in termini di compatibilità strutturale, in quanto nulla si oppone a che, sin dall'inizio, nel programma criminoso dell'associazione, si concepiscano uno o più reati-fine individuati nelle loro linee essenziali, di guisa che tra questi reati e quello associativo si possa ravvisare una identità di disegno criminoso. Ne consegue che tale problema si risolve in una quaestio facti la cui soluzione è rimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito. (Fattispecie relativa a contestazione c.d. «a catena» tra reati di narcotraffico contestati con le prime due ordinanze di custodia cautelare e associazione di tipo mafioso contestata con una terza, in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata per vizio di motivazione).

Cass. pen. n. 14541/2004

In tema di reato di associazione di tipo mafioso, la condotta di concorso cosiddetto «esterno» nel reato consiste in un apporto, apprezzabile per concretezza, specificità e rilevanza, di rafforzamento o di consolidamento dell'associazione o di un suo particolare settore, non essendo affatto necessario che lo stato di difficoltà nel quale l'associazione può trovarsi sia tale, che senza quell'aiuto esterno, il sodalizio andrebbe inevitabilmente incontro all'estinzione. (In applicazione di tale principio la Corte ha ravvisato quell'aiuto rilevante e specifico nella condotta dell'imputato che, prima come vicesindaco e poi come consulente di altro comune, attraverso la sua sistematica partecipazione alle commissioni preposte alle gare per pubblici appalti, aveva favorito lo svolgimento di gare truccate in guisa da assicurarne l'aggiudicazione a pochi e determinati gruppi imprenditoriali facenti capo a soggetti mafiosi).

Cass. pen. n. 13349/2004

Nell'ambito dell'associazione a delinquere di stampo mafioso denominata «Cosa Nostra» la semplice appartenenza dei cosiddetta «capi-mandamento» all'organismo collegiale centrale (denominato «commissione»), composto da un numero ristretto di associati ed investito del potere di deliberare in merito alla realizzazione di singoli fatti criminosi da considerare di speciale importanza per la vita dell'organizzazione criminale (nella specie un omicidio «eccellente» di un giornalista particolarmente attivo nella lotta alla mafia), non costituisce concorso morale nel delitto di omicidio, non essendo configurabile per i membri della «commissione» una responsabilità di «posizione» Perché si realizzi una siffatta responsabilità occorre, infatti, che il singolo componente, informato in ordine alla deliberazione da assumere, presti il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il proprio contributo allo specifico reato, quantomeno mediante il rafforzamento delle altrui determinazioni volitive. Peraltro, il consenso tacito non può essere desunto dal semplice silenzio tenuto dal componente che non abbia partecipato alla riunione, salvo che risulti specificamente provata l'esistenza di una regola per le deliberazioni della commissione mafiosa, consistente nell'obbligo di manifestare l'opinione dissenziente, in forza della quale il silenzio tenuto dal capo-mandamento rappresenti la manifestazione di un parere favorevole all'omicidio.

Cass. pen. n. 12982/2004

Il concorso esterno in associazione di tipo mafioso rientra fra i delitti, la condanna per i quali costituisce causa ostativa alla concessione delle misure alternative alla detenzione di cui all'art. 4 bis, primo comma, primo periodo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario).

Cass. pen. n. 11914/2004

Qualora un' associazione di tipo mafioso sia caratterizzata dall'esistenza di un organismo collegiale di vertice investito del potere di deliberare in ordine alla commissione dei fatti criminosi di maggiore importanza e, in particolare, degli omicidi di personaggi di rilievo (uomini politici, magistrati, appartenenti alle forze dell'ordine, giornalisti, etc.), l'appartenenza di taluno degli associati al suddetto organismo può costituire indizio ma non prova di penale responsabilità in ordine ai suindicati omicidi. (Nella specie la Corte, pur affermando tale principio, ha tuttavia rilevato — nel rigettare il ricorso proposto da taluni imputati avverso la sentenza che li aveva dichiarati colpevoli di concorso nel delitto di strage, da cui era derivata la morte del dott. Paolo Borsellino e di diversi componenti della sua scorta — che i giudici di merito, a sostegno della ritenuta responsabilità dei ricorrenti, si erano basati non sul solo fatto che costoro erano componenti della c.d. «Commissione» del sodalizio mafioso denominato «Cosa Nostra» ma anche e soprattutto sul fatto che era risultata dimostrata la prestazione, da parte loro, nell'ambito di detta commissione, di uno specifico assenso all'esecuzione del summenzionato delitto).

Cass. pen. n. 9604/2004

La tipicità del modello associativo delineato dall'art. 416 bis c.p. risiede nel metodo mafioso (individuato nella forza intimidatrice del vincolo associativo, nella condizione di assoggettamento ed in quella di omertà), piuttosto che negli scopi, indicati in via alternativa dal terzo comma del citato articolo, che l'associazione stessa persegue o voglia perseguire. In mancanza della prova di specifici atti di intimidazione e di violenza, la forza intimidatrice può essere desunta sia da circostanze obiettive, atte a dimostrare la capacità attuale dell'associazione di incutere timore, sia dalla generale percezione che la collettività abbia della efficienza del gruppo criminale nell'esercizio della coercizione fisica (Nell'enunciare questo principio la S.C. ha precisato che le condizioni di assoggettamento della popolazione e gli atteggiamenti omertosi conseguono, più che a singoli atti di sopraffazione, al cd. prestigio criminale dell'associazione che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, si è accreditata come un centro di potere malavitoso temibile ed effettivo).

Cass. pen. n. 6101/2004

In tema di associazione di stampo mafioso, la permanente «disponibilità» al servizio dell'organizzazione mafiosa a porre in essere attività delittuose, anche se di bassa manovalanza (tagli di alberi, incendi ecc.) ma pur sempre necessarie per il perseguimento dei fini dell'organizzazione, indipendentemente dalla prova di una formale iniziazione, rappresenta univoco sintomo di inserimento strutturale nel sodalizio e, quindi, di vera e propria partecipazione, ad un livello pur minimale, al sodalizio delinquenziale, mentre la «legalizzazione» con la qualifica di «uomo d'onore» costituisce uno stadio più evoluto nella progressione carrieristica del mafioso nell'organigramma piramidale del sodalizio.

Cass. pen. n. 552/2004

L'appartenenza ad un organismo di vertice di un'organizzazione criminale che ha la competenza a deliberare sugli omicidi eccellenti, costituisce un indizio che assume il requisito della gravità nel momento in cui viene dimostrata l'effettiva partecipazione di ogni agente alla decisione di eseguire il singolo omicidio.

Cass. pen. n. 47739/2003

Il mandato generico impartito dal capo di un'organizzazione mafiosa di eliminare tutti i componenti di un clan rivale comporta il necessario concorso dello stesso mandante in tutti gli omicidi commessi, senza che il margine di indeterminatezza inerente a quel mandato possa ritenersi incompatibile con il principio di colpevolezza. Si tratta, infatti, di un incarico relativo ad un ambito ben definito di possibili vittime, che, peraltro, non può essere confuso con l'adesione ad un generico programma di un'associazione criminale, che ponga tra i propri fini la consumazione di una serie indeterminata di delitti. Altro è, infatti, ordinare l'uccisione di tutti i membri di una famiglia, anche se si lascia agli esecutori la scelta dei mezzi più appropriati, altro è costituire un'associazione destinata a commettere una serie non predeterminabile di omicidi. In un caso, il numero dei delitti può essere indeterminato, ma è pur sempre determinabile sulla base di uno specifico progetto di azione; nell'altro, il numero non è predeterminabile, perché viene in discussione un generico programma piuttosto che un progetto concreto.

Cass. pen. n. 45711/2003

Per qualificare come mafiosa, ai sensi del terzo comma dell'art. 416 bis c.p., un'organizzazione criminale è sufficiente la mera capacità di intimidire che essa abbia dimostrato all'esterno, da valutare tenendo conto del sodalizio, dell'ambiente di operatività, dei metodi utilizzati, della struttura organizzata e di qualsiasi altro elemento utile. Considerata la funzione anticipatoria della fattispecie criminosa, tale capacità può essere anche solo potenziale, per cui l'espressione «si avvalgono», contenuta nella norma, non presuppone solamente che la capacità di incutere timore si sia già imposta, ma deve essere intesa anche nel senso che i partecipi al sodalizio intendono avvalersi della loro intrinseca capacità intimidatoria per perseguire i propri scopi criminali.

Cass. pen. n. 38412/2003

Per l'integrazione del delitto di associazione di tipo mafioso, che il legislatore ha configurato quale reato di pericolo, è sufficiente che il gruppo criminale considerato sia potenzialmente capace di esercitare intimidazione, e come tale sia percepito all'esterno, non essendo di contro necessario che sia stata effettivamente indotta una condizione di assoggettamento ed omertà nei consociati attraverso il concreto esercizio di atti intimidatori. (Fattispecie ove, nell'ambito d'una azione estorsiva ad ampio raggio, risultavano compiuti gravi atti di intimidazione e violenza sulle cose e le persone; la Corte ha censurato un provvedimento che aveva escluso la ricorrenza del delitto di associazione di tipo mafioso sul presupposto che mancasse la prova di una condizione di effettivo assoggettamento dei componenti della comunità di commercianti colpita dalle richieste estorsive).

Cass. pen. n. 37788/2003

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, lo scopo di « impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali» costituisce una delle finalità tipiche del delitto associativo solo a far tempo dall'entrata in vigore dell'art. 11 bis del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (conv. nella L. 7 agosto 1992 n. 357), che ha modificato in tal senso il terzo comma dell'art. 416 bis c.p.. Tuttavia anche condotte antecedenti che risultassero finalizzate ad incidere sul processo elettorale, in senso strumentale al perseguimento dei diversi fini già rilevanti secondo il vecchio testo della norma incriminatrice, potevano dar luogo in concreto a responsabilità per il delitto associativo, nella forma della partecipazione o del concorso esterno. Una tale responsabilità non può dunque essere esclusa sul solo presupposto che la relativa condotta abbia preceduto la citata modifica del comma 3 dell'art. 416 bis c.p..

Cass. pen. n. 31109/2003

La durata del rapporto associativo criminoso non coincide necessariamente con i tempi di consumazione dei reati fine e non è commisurata alle date del compimento degli atti di indagine, ma deve essere determinata sulla base di accertamenti in fatto. Ne consegue che la privazione della libertà personale o il ricovero in ospedale di uno degli affiliati, soprattutto se riveste un ruolo preminente all'interno dell'associazione, non costituiscono un ostacolo insuperabile al mantenimento del vincolo associativo.

Cass. pen. n. 20994/2003

In materia di reati associativi, il ruolo di partecipe — anche se in posizione gerarchicamente dominante — rivestito da taluno nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sé solo sufficiente a far presumere, in forza di un inammissibile ed approssimativo criterio di semplificazione probatoria dell'accertamento della responsabilità concorsuale, la responsabilità automatica di quel soggetto per ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso; dei delitti fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta delittuosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di “posizione” o da “riscontro d'ambiente”. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso, finalizzata prevalentemente allo sfruttamento della prostituzione di donne straniere introdotte clandestinamente in Italia).

Cass. pen. n. 18845/2003

L'appartenenza ai vertici dell'associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra”, pur assumendo rilievo ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., non integra ex se la prova della colpevolezza dei dirigenti del sodalizio in riferimento ai delitti fine commessi da taluni dei partecipi, anche se in attuazione di un disegno criminoso riferibile, in via programmatica, all'organizzazione. Alla luce della prassi instaurata dai vertici dell'associazione mafiosa e diretta, nell'ambito di un progetto strategico di tipo stragistico, a garantire un livello deliberativo e informativo “protetto” in relazione alla programmazione di delitti “eccellenti”, ai fini dell'effettività del concorso morale in ordine ai suddetti reati occorre dimostrare che: a) la regola, attestata in un determinato momento storico di operatività dell'organizzazione, per la quale i delitti “eccellenti” sono decisi dagli organi di vertice di “Cosa Nostra”, valga anche in una diversa fase della vita dell'associazione; b) vi sia stata una preventiva conoscenza delle articolazioni concrete del progetto delittuoso e delle connesse modalità esecutive; c) vi sia stata una conseguente manifestazione di approvazione ovvero una mancanza di manifesto dissenso. Diversamente, il ruolo di partecipe — anche in posizione gerarchicamente rilevante — da taluno rivestito nell'ambito della struttura organizzativa criminale finirebbe per rendere quel medesimo soggetto automaticamente responsabile di ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio — sia pure riferibile all'associazione di stampo mafioso e inserito nel quadro del programma criminoso —, in deroga al principio che dei delitti fine rispondono soltanto coloro che materialmente e moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta delittuosa, alla stregua del principio costituzionale di personalità della responsabilità penale e dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità “di posizione”.

Cass. pen. n. 6262/2003

Ove una organizzazione criminale di tipo mafioso richieda ai partecipi la loro definitiva adesione, fino a quando non abiurino o vengano a morte, la perdurante appartenenza al gruppo di persona della quale sia provata l'affiliazione può essere correttamente ritenuta in qualunque momento, se manchi la notizia di una sua intervenuta dissociazione, anche in assenza della prova di condotte attualmente riferibili al fenomeno associativo, ed anche nel caso di arresto e di condanna. Tuttavia, poiché la condotta di partecipazione ad una associazione per delinquere non consiste della sola affectio societatis, in caso di stabile isolamento dell'interessato dal gruppo (in forza di detenzione prolungata e senza soluzione di continuità) occorre la prova della permanenza di un contributo oggettivamente apprezzabile alla vita ed all'organizzazione del gruppo stesso, anche se a carattere solo morale (come ad esempio attraverso manifestazioni di solidarietà rivolte all'esterno del carcere).

Cass. pen. n. 21356/2002

Il concorso c.d. “esterno” o “eventuale” in associazione per delinquere di tipo mafioso è una forma di partecipazione saltuaria o sporadica all'attività del sodalizio criminoso, connotata, sotto il profilo soggettivo, dalla consapevolezza dell'esistenza e delle caratteristiche del suddetto sodalizio nonché dalla volontà di contribuire al conseguimento dei suoi scopi in un determinato momento della sua evoluzione. La suddetta condotta partecipativa si esaurisce, quindi, con il compimento delle attività concordate, anche quando queste consistano nella semplice promessa di favori connessi alla carica o all'ufficio rivestiti dal concorrente ed alla contiguità, percepibile all'esterno, di costui con l'associazione mafiosa.

L'ipotesi prevista dall'art. 416 bis, comma 3, c.p. che punisce la condotta posta in essere al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali, aggiunta dall'art. 11 bis del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356, nulla ha a che vedere con gli altri casi contemplati dalla disposizione dettata dall'art. 1 della L. 13 settembre 1982, n. 646 e rappresenta una fattispecie autonoma completamente nuova, che qualifica, in modo diverso rispetto alle altre, le finalità cui tende il sodalizio mafioso. Ne consegue che, in virtù del perentorio ed intangibile disposto degli artt. 25, comma 2, Cost. e 2, comma 1, c.p., la condotta addebitabile al soggetto imputato, sussumibile nella fattispecie descritta, può avere rilevanza penale solo se compiuta successivamente all'entrata in vigore del decreto istitutivo della fattispecie stessa e non può essere addebitabile al soggetto solo sulla base della sua presunta appartenenza ad associazioni di stampo mafioso.

Cass. pen. n. 21174/2002

In tema di partecipazione all'associazione per delinquere di tipo mafioso, il rapporto associativo caratterizzato dalla disponibilità personale esclusiva dell'affiliato a favore del sodalizio criminoso, anche quando si attua mediante una condotta compresa nell'esercizio di una determinata professione, non può considerarsi automaticamente esaurito con la cessazione del rapporto professionale e neppure in seguito alla cancellazione dal relativo albo (nella specie: degli avvocati).

Cass. pen. n. 13928/2002

In tema di reati di criminalità organizzata, qualora in presenza di circostanze aggravanti si determina la pena sulla base della concessione dell'attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 8 della legge n. 203 del 1991 (dissociazione attuosa), ciò significa che si è stabilita la prevalenza di detta attenuante sulle aggravanti. Ne deriva che l'eventuale concessione anche delle attenuanti generiche deve essere effettuata con giudizio di prevalenza, calcolando la relativa riduzione.

Cass. pen. n. 33913/2001

In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, nel caso particolare di una relazione tra un uomo politico e un gruppo mafioso, non è sufficiente per la sussistenza del reato una mera vicinanza al detto gruppo o ad i suoi esponenti, anche se di spicco, e neppure la semplice accettazione del sostegno elettorale dell'organizzazione criminosa, ma è necessario un accordo in base al quale l'uomo politico, in cambio dell'appoggio elettorale, si impegni a sostenere le sorti dell'organizzazione in modo idoneo a contribuire al suo rafforzamento. (In applicazione di tale principio la Corte ha accolto il ricorso ritenendo che, nonostante il motivato apprezzamento delle risultanze in ordine al sostegno elettorale fornito dall'associazione criminale all'imputato, non fosse adeguatamente motivata l'esistenza del patto a monte nei termini suddetti).

Cass. pen. n. 22897/2001

In tema di associazione di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.), la rottura del vincolo associativo che lega taluno al sodalizio criminoso, con i conseguenti effetti sul piano della configurabilità dei reati realizzati dal sodalizio e del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 8 del decreto legge n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, può avvenire o attraverso lo speciale contributo di collaborazione prestato agli organi di giustizia oppure attraverso la dissociazione dall'organismo malavitoso, vale a dire attraverso la prestazione di un'attività di segno contrario a quella associativa, consistente in un contributo concreto alla difesa sociale dal sodalizio delinquenziale, essendo irrilevante per l'ordinamento giuridico un'abiura o un'altra forma di manifestazione di pentimento rilevante nel solo contesto culturale mafioso.

Cass. pen. n. 12907/2001

In tema di associazione per delinquere, il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio criminoso di appartenenza, atteso che, in determinati contesti delinquenziali, i periodi di detenzione sono accettati dai sodali come prevedibili eventualità le quali, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo e alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non fanno cessare la disponibilità a riassumere un ruolo attivo non appena venga meno il forzato impedimento. (Fattispecie in tema di cessazione della permanenza rilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del delitto di cui all'art. 416 c.p., in relazione alla quale la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che, sulla base dei predetti parametri, aveva accertato la persistenza del vincolo associativo).

Cass. pen. n. 12537/2000

In tema di associazione di stampo mafioso, ai fini della responsabilità penale per il delitto associativo non rileva la mera qualità di «uomo d'onore» derivante da una pregressa investitura, ma occorre riscontrare la fattiva partecipazione del soggetto al sodalizio criminale nel periodo temporale individuato dalla imputazione.

Cass. pen. n. 12525/2000

Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere non è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori e programmaticamente circoscritto alla consumazione di uno o più delitti predeterminati, atteso che l'elemento temporale insito nella nozione stessa di stabilità del vincolo associativo non va inteso come necessario protrarsi del legame criminale, essendo, per contro, sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo del reato una partecipazione all'associazione anche limitata ad un breve periodo.

Cass. pen. n. 2285/2000

In tema di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso, premesso che tale ipotesi, a differenza di quella costituita dalla partecipazione «organica», si caratterizza per l'assenza di una compenetrazione strutturale e di un vincolo psicologico-finalistico stabile e richiede, quindi, necessariamente, una concreta attività collaborativa idonea a contribuire al potenziamento, consolidamento o mantenimento in vita del sodalizio mafioso in correlazione a congiunturali esigenze del medesimo, deve ritenersi che, nel caso particolare di una relazione fra uomo politico e gruppo mafioso, non basti, per la sussistenza del concorso esterno, una mera vicinanza al detto gruppo od ai suoi elementi, anche di spicco, e neppure la semplice accettazione del sostegno elettorale dell'organizzazione criminosa, ma sia necessario un vero patto in virtù del quale l'uomo politico, in cambio dell'appoggio elettorale, si impegni a sostenere le sorti della stessa organizzazione in un modo che, sin dall'inizio, sia idoneo a contribuire al suo rafforzamento o consolidamento. In tale ottica non appare necessaria, per la consumazione del reato, la concreta esecuzione delle prestazioni promesse anche se, il più delle volte, essa costituisce elemento prezioso per la dimostrazione del patto e della sua consistenza.

Cass. pen. n. 495/2000

In tema di associazione mafiosa, non può sostenersi che la commissione di omicidi rientri nel generico programma della societas sceleris, né che i diversi fatti di sangue siano consumati «per eseguire» il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., dal momento che tale reato ha natura permanente ed è preesistente rispetto ai fatti di omicidio; questi ultimi, a loro volta, pur essendo certamente episodi non inconsueti nel panorama di attività criminosa della struttura delinquenziale, non rappresentano la finalità per la quale l'associazione è stata costituita. A tanto consegue che, non essendo ravvisabile continuazione tra reato mezzo e reato fine, e neanche nesso teleologico tra gli stessi, non è concepibile alcuna ipotesi di «contestazione a catena» ai sensi dell'art. 297 comma 3 c.p.p.

Cass. pen. n. 1612/2000

Carattere fondamentale dell'associazione per delinquere di tipo mafioso va individuato nella forza intimidatrice che da essa promana: la consorteria deve, infatti, potersi avvalere della pressione derivante dal vincolo associativo, nel senso che è l'associazione e soltanto essa, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione da parte dei singoli associati, a esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione. Essa rappresenta l'elemento strumentale tipico del quale gli associati si servono in vista degli scopi propri dell'associazione. È, pertanto, necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente circostante nel quale essa opera, una effettiva capacità di intimidazione e che gli aderenti se ne siano avvalsi in modo effettivo al fine di realizzare il loro programma criminoso.

Il reato di cui all'art. 416 bis c.p. è contrassegnato dal metodo mafioso, seguito dai componenti dell'associazione per la realizzazione del programma associativo. Esso non è componente della condotta ma dato di qualificazione del sodalizio e si connota, dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la situazione di assoggettamento e di omertà che da tale forza intimidatrice si sprigiona verso l'esterno dell'associazione, cioè nei confronti dei soggetti nei riguardi dei quali si dirige l'attività delittuosa.

Cass. pen. n. 856/2000

Per la configurazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma sesto, c.p. — che ricorre quando gli associati intendono assumere il controllo di attività economiche, finanziando l'iniziativa, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti — occorre, in primo luogo, una particolare dimensione dell'attività economica, nel senso che essa va identificata non in singole operazioni commerciali o nello svolgimento di attività di gestione di singoli esercizi, ma l'intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano gli stessi beni o servizi. È, poi, necessario che l'apporto di capitale corrisponda a un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose, essendo proprio questa spirale sinergica di azioni delittuose e di intenti antisociali a richiedere un intervento repressivo. L'aggravante in questione ha carattere oggettivo, poiché il perseguimento con i mezzi previsti della finalità descritta, si presenta come attributo della specifica associazione, qualificandone la pericolosità alla pari del suo carattere armato, ed è, quindi, valutabile a carico di ogni componente del sodalizio in base alla norma di cui al secondo comma dell'art. 59 c.p.

Cass. pen. n. 2960/1999

L'unicità del disegno criminoso costituente l'indispensabile condizione per la configurabilità della continuazione richiede che le condotte integrative essenziali delle diverse violazioni siano state deliberate, almeno nelle loro componenti essenziali, sin da quando è stato commesso il primo reato. Ne consegue che non è sufficiente il generico programma dell'organizzazione criminale di commettere omicidi per ritenere la continuazione tra i reati di cui agli artt. 416 bis e 575 c.p. se non è provato che i predetti delitti erano presenti nella mente dell'agente nelle sue linee essenziali sin dal momento in cui venne posto in essere il reato associativo. (Nella specie, l'omicidio era stato commesso, a seguito di uno «sgarro»; tale elemento, secondo la Corte, non appare illogico per ritenere non provato, che l'omicidio fosse stato programmato sin dal momento della costituzione del vincolo associativo).

Cass. pen. n. 950/1999

In tema di appartenenza a sodalizi mafiosi, le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre all'indiziato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o no di tipo mafioso; con la conseguenza che è del tutto irrilevante che nel provvedimento ablativo manchi la motivazione in ordine al nesso causale fra presunta condotta mafiosa e illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione dell'illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia.

Ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, devono intendersi quali soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso coloro nei confronti dei quali risultino acquisiti elementi di sicuro valore sintomatico tali da rendere ragionevolmente fondata la probabilità che costoro siano effettivamente aderenti a un'organizzazione criminosa appartenente al genere indicato nella norma (art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646). A tale scopo vanno valorizzati i presupposti soggettivi, ponendosi l'accento sul tipo di condotta che possa apparire sintomatica del collegamento con fenomeni mafiosi e sul modo di estrinsecazione della personalità del soggetto. Gli indici rivelatori di un contesto indiziario di tale tipo sono il tenore di vita, la frequentazione con pregiudicati e mafiosi, i precedenti penali e le altre concrete manifestazioni comportamentali contrastanti con la sicurezza pubblica.

Cass. pen. n. 145/1999

In tema di misure di prevenzione, l'assoluzione (anche se irrevocabile) dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p. non comporta automatica esclusione della pericolosità del soggetto, quando la valutazione di tale requisito sia stata effettuata in base ad elementi distinti, anche se desumibili dai medesimi fatti storici venuti in rilievo nella sentenza di assoluzione. (Nella fattispecie la Corte, enunciando il principio sopra riportato, ha precisato che la carcerazione preventiva del proposto non è, di per sè, elemento dal quale possa desumersi la cessazione della pericolosità, come, d'altronde, è desumibile sulla base della concreta esperienza giudiziaria in tema di criminalità mafiosa).

Cass. pen. n. 5839/1999

Non sussiste incompatibilità tra la qualità di associato ad organizzazione criminale di stampo mafioso e circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, dovendosi considerare che da un lato anche il non associato a sodalizi criminosi può agire con metodi mafiosi e, dall'altro, che l'associato non necessariamente deve avvalersi della forza intimidatrice derivante dal vincolo mafioso o agire per fini propri dell'associazione.

Cass. pen. n. 84/1999

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, pur dovendosi ammettere che un'adeguata comprensione dei fenomeni associativi di stampo mafioso non può prescindere dai risultati di serie ed accreditate indagini di ordine socio-criminale, deve, tuttavia, senz'altro escludersi che la massima di esperienza ricavabile da tali risultati possa esimere il giudice dall'osservanza del dovere di ricerca delle prove indispensabili per l'accertamento della fattispecie concreta formante oggetto della singola vicenda processuale che egli è chiamato a definire. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stata censurata la motivazione del giudice di merito nella parte in cui aveva, tra l'altro, ritenuto configurabili gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416 bis nei confronti di soggetto la cui posizione era stata definita di tipica «contiguità soggiacente» rispetto alla diffusa e attiva presenza sul territorio di forti organizzazioni camorristiche.

Cass. pen. n. 1631/1998

L'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203) è configurabile anche quando il delitto cui accede concorra con quello di cui all'art. 416 bis c.p. Ed invero una cosa è partecipare ad un'associazione per delinquere e cosa diversa è commettere un reato, anche se rientrante nel programma associativo, avvalendosi del metodo mafioso o al fine di agevolare l'attività dell'associazione: in tali ipotesi, infatti, la condotta mafiosa caratterizza il momento specifico della commissione del reato-fine, mentre nel reato associativo rappresenta una caratteristica permanente dell'azione criminosa; da ciò consegue ulteriormente che l'aggravante de qua non può ritenersi sussistente, per la concreta assenza dei suoi presupposti di fatto, qualora l'associato commetta un reato, pur rientrante nel programma comune, non utilizzando il metodo mafioso ovvero non agendo al fine di agevolare l'associazione.

Cass. pen. n. 2799/1998

In caso di associazione a delinquere di tipo mafioso è legittimo il sequestro probatorio delle apparecchiature di controllo degli spazi adiacenti il fabbricato di residenza dell'indagato. Ciò in quanto tali strumenti assumono le caratteristiche di corpo di reato, ovvero di cose mediante le quali la condotta incriminata trova esplicazione e costituendo esse, al contempo, elemento di prova della configurabilità della fattispecie incriminatrice. Infatti le apparecchiature divengono funzionali non alla semplice difesa del diritto di proprietà, ma alla costituzione di un vero e proprio rifugio per l'indagato e gli altri membri dell'organizzazione.

Cass. pen. n. 1544/1998

In tema di delitto di associazione mafiosa strettamente connesso con l'attività politica e/o con l'utilizzazione di cariche amministrative di vertice o, comunque, di rilievo in enti pubblici, il giudice, ai fini della emissione di una misura cautelare o del ripristino della stessa a seguito di impugnazione del P.M. avverso la revoca, nell'esprimere il giudizio prognostico sulla possibile reiterazione delle condotte criminose, deve valutare la rilevanza e l'incidenza, sulla dedotta prospettazione che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, dell'intervenuto (notorio) ritiro dell'indagato dall'attività politico-amministrativa o della cessazione delle cariche pubbliche, e ciò con particolare attenzione quando il ritiro e la cessazione siano avvenuti anni addietro rispetto alla data in cui venga richiesto o disposto il provvedimento applicativo della misura cautelare.

Cass. pen. n. 4307/1998

Ai fini della sussistenza del reato di associazione di tipo mafioso l'intimidazione interna al sodalizio, pur se rilevante sotto il profilo dell'estrinsecazione del metodo mafioso, non può prescindere dall'intimidazione esterna, poiché elemento caratteristico dell'associazione in questione è il riverbero, la proiezione esterna, il radicamento nel territorio in cui essa vive; assoggettamento ed omertà devono pertanto riferirsi non ai componenti interni, essendo siffatti caratteri presenti in ogni consorteria, ma ai soggetti nei cui confronti si dirige l'azione delittuosa, essendo i terzi a trovarsi, per effetto della diffusa convinzione della loro esposizione a pericolo, in stato di soggezione di fronte alla forza dei «prevaricanti». Quanto alla diffusività di tale forza intimidatrice, essa non può essere virtuale, e cioè limitata al programma dell'associazione, ma deve essere effettuale, siccome manifestazione della condotta, essendo la diffusività un carattere essenziale della forza intimidatrice, con la conseguente necessità che di essa l'associazione si avvalga in concreto, cioè in modo effettivo.

Cass. pen. n. 6933/1998

Un'associazione può ritenersi di tipo mafioso, distinguendosi dalla normale e tradizionale associazione per delinquere, quando sia connotata da quei particolari elementi indicati nell'art. 416 bis c.p., dei quali il principale e imprescindibile è il metodo mafioso seguito per la realizzazione del programma criminoso. Per la specifica connotazione “mafiosa” di un sodalizio, vanno coordinati i vari elementi indiziari, in una chiave di lettura che tenga conto delle nozioni socio-antropologiche e del particolare ambiente culturale, geografico ed etnico in cui i fatti sono maturati.

Cass. pen. n. 3650/1997

Ai fini della configurabilità della continuazione dei reati — venuto meno con la riforma del 1974 il requisito dell'omogeneità delle violazioni — ha acquistato rilevanza decisiva l'identità del disegno criminoso, inteso come ideazione e volizione di uno scopo unitario che esalta un programma complessivo, nel quale si collocano le singole azioni, commesse poi, di volta in volta, con singole determinazioni. Ciò implica che lo scopo sia sufficientemente specifico, che la rappresentazione dell'agente ricomprenda tutta la serie degli illeciti facenti parte del programma, concepito nelle sue linee generali ed essenziali, che il programma criminoso sia cioè prefigurato fin dalla consumazione del primo reato, che si assume rientrare, insieme agli altri illeciti, nella continuazione. Nella fattispecie la Corte ha precisato che non appare configurabile il nesso della continuazione tra il delitto di associazione di tipo mafioso e quelli programmati o comunque effettivamente commessi. L'associazione, invero, è contraddistinta dall'accordo programmatico per la commissione di delitti, per il controllo di attività economiche e per la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti, con il ricorso a metodi tipicamente mafiosi (forza intimidatrice, condizione di assoggettamento e di omertà); per aversi reato continuato, invece, non è sufficiente un generico piano di attività delinquenziale, ma occorre che tutte le azioni ed omissioni siano comprese, fin dal primo momento e nei loro elementi essenziali ed individualizzanti, nell'originario disegno criminoso; deve sussistere, in sostanza, uno stesso momento genetico-ideativo che accomuna il delitto associativo a quelli eseguiti in sua realizzazione.

Cass. pen. n. 3304/1997

L'aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, è applicabile ai singoli reati-fine commessi dal soggetto appartenente ad una associazione a delinquere di stampo mafioso.

Cass. pen. n. 4117/1997

La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 è compatibile con la qualità di associato ad organizzazione criminale di stampo mafioso. (In motivazione, la S.C. ha suffragato il suo assunto sul rilievo che, da un lato, anche il non associato a sodalizi criminosi può agire «con metodi mafiosi» e, dall'altro, che l'associato non necessariamente deve valersi della forza intimidatrice derivante dal vincolo mafioso o agire per fini propri dell'associazione).

Cass. pen. n. 3144/1997

Poiché il concorso eventuale nel delitto di cui all'art. 416 bis c.p. è una forma di partecipazione all'associazione criminosa e realizza gli estremi della fattispecie delineata dal legislatore, le pene inflitte al concorrente esterno nell'associazione mafiosa sono escluse dall'indulto elargito con il D.P.R. n. 394 del 1990.

Cass. pen. n. 1303/1997

In tema di sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con L. 12 luglio 1991, n. 203, la consapevolezza che le armi illecitamente detenute sono destinate ad agevolare l'attività di una associazione di tipo mafioso non è desumibile, in mancanza di altre circostanze significative, esclusivamente dal particolare ed accentuato potenziale offensivo delle stesse.

Cass. pen. n. 889/1997

L'esame del giudice del merito, in ordine alla configurabilità della speciale attenuante della dissociazione, prevista per i delitti di criminalità organizzata dall'art. 8 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, non può che essere limitato a quanto riferito dall'imputato nel singolo procedimento in ordine ai reati per i quali si procede, poiché è solo in relazione ad essi che può valutare la decisività e la concretezza dell'apporto fornito dal collaborante; resta fuori, perciò, da tale esame l'apporto dato per vicende delittuose attinenti altri procedimenti.

Cass. pen. n. 10858/1996

La natura mafiosa di un'associazione per delinquere non è determinata dagli scopi che essa si prefigge, bensì dal metodo impiegato, con il ricorso sistematico all'intimidazione e all'imposizione di un atteggiamento omertoso, perciò è possibile rinvenire i connotati della mafiosità anche in associazioni criminali che si fronteggino in una faida familiare e che in tale contrapposizione concentrino quasi esclusivamente la propria attività.

Cass. pen. n. 6171/1996

Al fine della determinazione della competenza per territorio di un reato associativo, occorre far riferimento al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono le attività di programmazione e di ideazione riguardanti l'associazione, essendo irrilevante il luogo di commissione dei singoli reati riferibili all'associazione. Tuttavia, qualora ci si trovi in presenza di un'organizzazione criminale composta di vari gruppi operanti su di un vasto territorio nazionale ed estero, i cui raccordi per il conseguimento dei fini dell'associazione prescindono dal territorio, né sono collegati allo stesso per la realizzazione dei suddetti fini, la competenza per territorio a conoscere del reato associativo non può essere individuata sulla base di elementi i quali, pur essendo rilevanti ai fini probatori per l'accertamento della responsabilità degli imputati, non sono particolarmente significativi ai fini della determinazione della competenza territoriale, essendo in contrasto con altri elementi ben più significativi i quali lasciano desumere che il luogo di programmazione e di ideazione dell'attività riferibile all'associazione non possa essere individuato con certezza. (Fattispecie relativa a una grossa organizzazione, operante a livello internazionale nel traffico delle armi e di sostanze stupefacenti, i cui capi si incontravano, di volta in volta, in Spagna, in Italia, in Svizzera e in Marocco per mettere a punto le strategie criminali, senza che potesse dirsi prevalente l'una o l'altra località come luogo centrale delle attività di associazione. In relazione a tale fattispecie, la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto che occorresse far riferimento alla regola suppletiva dettata dall'art. 9, comma primo, c.p.p.).

Cass. pen. n. 10810/1996

Le dichiarazioni dei coimputati riguardanti la partecipazione di taluno ad una associazione criminosa in tanto assumono valore di elemento di prova in quanto si sostanziano anche nella indicazione di fatti specifici tali da consentire al giudice di individuare non solo la condotta di partecipazione, ma anche e soprattutto la affectio societatis, indispensabile per la configurazione del delitto associativo. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la Corte ha escluso che la indicazione proveniente da più coimputati sulla appartenenza di un soggetto, dedito ad attività di piccolo spaccio, ad un gruppo di «fiancheggiatori» di una organizzazione mafiosa dedita invece al traffico di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti costituisse elemento di prova idoneo a ritenere questi responsabili del delitto previsto dall'art. 74 D.P.R. 309/90).

Cass. pen. n. 2040/1996

Nell'assunzione della qualifica di uomo d'onore — significativa non già di una semplice adesione morale, ma addirittura di una formale applicazione alla cosca mercé apposito rito (la cosiddetta «legalizzazione») — va ravvisata non soltanto l'accertata «appartenenza» alla mafia, nel senso letterale del personale inserimento in un organismo collettivo, specificamente contraddistinto, cui l'associato viene ad appartenere sotto il profilo della totale soggezione alle sue regole ed ai suoi comandi, ma altresì la prova del contributo causale che, seppur mancante nel caso della semplice adesione non impegnativa, è immanente, invece, nell'obbligo solenne di prestare ogni propria disponibilità al servizio della cosca accrescendo così la potenzialità operativa e la capacità di inserimento subdolo e violento nel tessuto sociale anche mercé l'aumento numerico dei suoi membri.

Cass. pen. n. 2973/1996

Ai fini dell'applicazione dell'art. 300, comma quarto, c.p.p., che prevede la perdita di efficacia della custodia cautelare in caso di condanna, ancorché sottoposta a impugnazione, ad una pena pari o inferiore alla custodia già subita, qualora si tratti di condanna per più reati unificati dalla continuazione, non può essere messa a confronto la custodia cautelare sofferta per uno dei reati satellite con la porzione di pena relativa all'aumento a titolo di continuazione al fine di ottenere l'escarcerazione per tale titolo di imputazione, dato che la legge, in tale ipotesi, considera il reato continuato come reato unico. (Fattispecie in cui l'imputato, condannato in primo grado alla pena di dieci anni di reclusione per i reati di cui gli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309 del 1990 nonché per il reato di cui all'art. 416 c.p., valutato più grave, con pena base determinata in anni otto di reclusione, aveva chiesto l'escarcerazione per uno dei reati satellite — essendo stato già scarcerato per decorrenza dei termini per gli altri reati — adducendo che la custodia cautelare sofferta per il reato satellite era superiore all'aumento di pena determinato in sentenza ex art. 81 cpv. c.p.).

Cass. pen. n. 9245/1996

Per i delitti di cui all'art. 416 bis c.p. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, l'art. 8 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, configura una circostanza attenuante speciale la cui ragione ha come presupposto un comportamento attivo dell'imputato nel prestare un concreto e significativo contributo alle indagini, determinante per la ricostruzione dei fatti e la cattura dei correi. Ne consegue che l'applicazione della diminuente resta esclusa quando il contributo intervenga in presenza di un quadro probatorio che aveva già consentito l'individuazione dei concorrenti nel reato.

Cass. pen. n. 4357/1996

Integrano la condotta di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso la fornitura di mezzi materiali a membri di detta associazione e l'attività di trasmissione di messaggi scritti tra membri influenti della medesima, in quanto esse ineriscono al funzionamento dell'organismo criminale, sia sotto il profilo della disponibilità di risorse materiali utilizzabili per l'attività di questo, sia sotto quello del mantenimento di canali informativi tra i suoi membri, che è l'incombenza di primaria importanza per il funzionamento dell'associazione per delinquere.

Allorché risulta che l'associazione per delinquere di stampo mafioso faccia uso di armi, la mancanza di detta disponibilità di esse da parte del singolo partecipe non esclude, a carico dello stesso, l'esistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 4, c.p., essendo sufficiente che il gruppo o i singoli aderenti ne abbiano la disponibilità, allo stesso modo che non è necessario, per la sussistenza dell'aggravante di cui al successivo comma 6, che il singolo associato personalmente si interessi a finanziare, con i proventi da delitti, le attività economiche, di cui i partecipi dell'associazione criminale intendono assumere e mantenere il controllo.

Cass. pen. n. 3331/1996

Qualora nei confronti di un soggetto vengano emesse in momenti diversi due ordinanze di custodia cautelare in carcere, l'una per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso consumato fino a una determinata data e l'altra per il medesimo delitto consumato anche successivamente, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 297, comma terzo, c.p.p., perché, nonostante l'identità del reato, i fatti di cui alla seconda ordinanza sono posteriori agli altri e sono da qualificarsi autonomi e prosecutivi dell'attività delittuosa tipica dell'associazione mafiosa, e non già come elementi qualificativi o circostanziali del delitto precedentemente contestato. Il delitto ex art. 416 bis c.p., infatti, proprio per la sua natura permanente, può continuare a consumarsi anche dopo l'emissione di una misura cautelare, essendo legato non solo a condotte tipiche ma anche soltanto alla mancata cessazione dell'affectio societatis scelerum fino ad un atto di desistenza volontaria o legale, come la sentenza di condanna anche non definitiva.

Cass. pen. n. 38914/1996

In tema di computo dei termini di durata delle misure cautelari, perché sussista la connessione di cui all'art. 297, comma 3, c.p.p., come modificato dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, non basta che tra due reati esista un qualsiasi rapporto di connessione finalistica, essendo necessario che esso sia qualificato secondo lo schema di cui all'art. 12, comma 1, lettere b) e c) c.p.p., limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri. (Fattispecie nella quale è stata esclusa la connessione suddetta tra il reato di omicidio commesso per mantenere viva sul territorio la forza intimidatrice di un sodalizio criminoso, evenienza, questa, imprevista ed imprevedibile e quello di associazione per delinquere di stampo camorristico. Da un canto, infatti, il delitto ex art. 416 bis c.p. si commette al momento dell'affiliazione al sodalizio, dall'altro — è stato osservato — la connessione teleologica opera quando la volontà di perpetrare il reato-fine ricorre già al momento della consumazione del reato-mezzo).

Cass. pen. n. 4714/1996

Il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. — associazione per delinquere di stampo mafioso — sussiste anche allorché scopo dell'associazione è quello di trarre vantaggi o profitti da attività, di per sé lecite (ad esempio gestione di attività economiche, acquisizione di appalti pubblici), ma purché lo stesso sia perseguito con «metodi» mafiosi (uso della forza intimidatrice dell'associazione; assoggettamento delle persone con tale timore; imposizione di atteggiamento omertoso).

I reati associativi di cui agli artt. 416 bis c.p. — associazione per delinquere di stampo mafioso — e 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti — avendo scopi diversi e tutelando differenti beni giuridici — il primo l'ordine pubblico sotto il particolare profilo della pericolosità sociale dell'esistenza di organizzazioni svolgenti attività, lecite ed illecite, con modalità intimidatrici derivanti dalla natura dell'associazione e cagionanti condizioni di assoggettamento ai propri scopi e di omertà sugli stessi idonei al raggiungimento di profitti o vantaggi ingiusti, l'altro la difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione e, solo indirettamente — come del resto ogni fattispecie penale — la salvaguardia dell'ordine pubblico in senso generico — possono concorrere tra loro.

Cass. pen. n. 2963/1996

Qualora la condotta di appartenenza ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso, caratterizzata cioè dai requisiti propri della figura delittuosa di cui all'art. 416 bis c.p., sia stata posta in essere fin da prima dell'entrata in vigore della L. 13 settembre 1982, n. 646, che tale ipotesi criminosa ha introdotto, si configura un unico reato associativo di natura permanente, con esclusione della continuazione fra i reati previsti dagli artt. 416 e 416 bis c.p. ed applicazione, anche per il periodo precedente all'entrata in vigore della predetta L. n. 646/1982, della pena prevista dall'art. 416 bis c.p.

Cass. pen. n. 6172/1996

La meramente «formale» appartenenza all'organismo dirigente di un'associazione per delinquere di stampo mafioso non implica concorso morale in ordine alla commissione di reato rientrante in un interesse strategico dell'organizzazione criminosa, in quanto tale necessariamente deliberato dagli organi di vertice della stessa: invero l'efficienza causale che detta qualità soggettiva comporta presuppone la sostanziale ed attuale — e non la formale ed astratta — partecipazione dell'agente al suddetto organo di vertice del sodalizio. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha annullato un'ordinanza confermativa di misura cautelare la quale aveva ravvisato grave indizio per un omicidio eccellente — uccisione di 3 carabinieri — nella formale appartenenza dell'indagato all'organismo di vertice di associazione mafiosa, senza considerare che lo stesso era risultato privato di funzioni).

Cass. pen. n. 6111/1996

In tema di associazione di stampo mafioso l'appartenenza alla commissione provinciale (organo al vertice del sodalizio) ben può costituire grave indizio di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. in ordine ad un reato rientrante tra quelli cosiddetti «eccellenti»: invero tali delitti — quali quelli in danno di appartenenti alle forze dell'ordine, magistrati, uomini politici, giornalisti, imprenditori importanti, uomini di onore, collaboranti e familiari — per la loro importanza, per il rilievo o per i riflessi nei confronti dell'associazione sono direttamente deliberati dal suddetto consesso in veste di mandante o quantomeno hanno il suo nulla-osta sotto forma di adesione, in funzione repressiva o di prevenzione generale.

Cass. pen. n. 6107/1996

Gli omicidi «eccellenti» ascrivibili alla associazione criminosa «Cosa nostra» come quelli commessi in danno di appartenenti alle forze dell'ordine, magistrati, giornalisti, imprenditori importanti, uomini d'onore e loro familiari, sono decisi o autorizzati dalla cosiddetta «commissione», titolare in proposito di una sorta di «competenza funzionale», della quale fanno parte i vertici del sodalizio; si tratta infatti di delitti che per la loro importanza e per il rilievo ed i riflessi nei confronti dell'associazione, sono direttamente deliberati da detto consesso — in veste di mandante, ovvero di organo che autorizza ed aderisce — in funzione repressiva o di prevenzione generale. Pertanto il giudice di merito che abbia correttamente e motivatamente dimostrato l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, coerentemente e logicamente può ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, idonei a fondare una misura cautelare in relazione ai suindicati delitti, nei confronti di coloro che in tali propalazioni risultano indicati come appartenenti alla «commissione» di vertice dell'organizzazione mafiosa.

Cass. pen. n. 2518/1995

In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la condotta criminosa addebitata al singolo imputato, è quella cristallizzata nel decreto che impone il rinvio a giudizio, che ne interrompe la permanenza. Pertanto, la successiva condotta di partecipazione alla societas sceleris, integra un fatto-reato diverso, in ordine al quale è consentita l'adozione di altro provvedimento cautelare, senza che sia violato l'art. 297, comma 3, c.p.p.

Cass. pen. n. 2276/1995

In tema di chiamata di correo, quando le dichiarazioni del collaborante attinenti a reati-fine della massima gravità, siano accertate come non veritiere, in quanto contraddette da elementi di prova specifici, il giudice non può sottrarsi all'obbligo di riesaminare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaborante in relazione alla posizione dell'indagato in ordine al reato associativo. (Fattispecie relativa a custodia cautelare per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.).

Cass. pen. n. 4202/1995

In materia di reati associativi ed in particolare di associazione a delinquere di stampo mafioso, la contestazione del ruolo di organizzatore con riferimento ad una famiglia mafiosa appartenente all'organizzazione «Cosa Nostra» non determina necessariamente una situazione di conflitto con altra contestazione in cui lo stesso soggetto sia, in concorso con persone diverse da quelle indicate nel primo procedimento, accusato di partecipazione all'associazione Cosa Nostra. Sebbene, infatti, numerose decisioni abbiano riconosciuto il carattere gerarchico ed unitario dell'organizzazione Cosa Nostra, ciò tuttavia da una parte non può valere indefinitivamente in una materia caratterizzata da situazioni in continua evoluzione e dall'altra non è incompatibile con l'esistenza di una «famiglia» che, pur collegata e dipendente da Cosa Nostra, costituisca un gruppo criminale autonomo finalizzato ad un'attività illecita propria.

Cass. pen. n. 2331/1995

Ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquere, comune o di tipo mafioso, non è sempre necessario che il vincolo associativo fra il singolo e l'organizzazione si instauri nella prospettiva di una sua futura permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione stessa, ben potendosi, al contrario, pensare a forme di partecipazione destinate, ab origine, ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della sua rilevanza penale. E ciò senza necessità di ricorrere, in detta ipotesi, alla diversa figura giuridica del cosiddetto «concorso eventuale esterno» del singolo nella associazione per delinquere. (Nella specie trattavasi di rapporti di collaborazione instauratisi fra un esponente politico ed un'organizzazione camorristica, in cui la Corte, in base ai suddetti principi, ha riconosciuto legittimamente configurabile, a carico del primo, il reato di partecipazione alla detta associazione).

Cass. pen. n. 5466/1995

In tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, l'attribuzione della qualità di «uomo d'onore» ad un soggetto, finché emerge e resta nell'ambito del procedimento in cui il collaboratore di giustizia riferisce tale qualifica, ha valore di una notitia criminis al pari di ogni altra e deve essere approfondita come tutte, ma quando viene introdotta nel processo a carico dell'accusato assume dignità di elemento di prova e deve essere valutata alla stregua dei criteri fissati dall'art. 192 c.p.p., che riconosce alle dichiarazioni rese dal coimputato o dall'imputato di reato connesso o collegato valore di prova e non di mero indizio, purché esse trovino in altri elementi o dati probatori che possono essere di qualunque natura, e che devono essere rafforzativi di tali dichiarazioni accusatorie e consentire un inequivocabile collegamento logico con i fatti del processo e la persona degli accusati. Per quanto riguarda poi la prova della appartenenza all'associazione mafiosa, la ricostruzione della rete dei rapporti personali, dei contatti, delle cointeressenze e delle frequentazioni assume rilevanza ai fini della dimostrazione della affectio societatis anche se non attinente alla condotta associativa delineata dalla norma e a maggior ragione se non ad uno dei reati scopo del sodalizio.

In tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, l'aggravante prevista dall'art. 416 bis comma quarto, c.p., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa. Con riferimento alla stabile dotazione di armi della organizzazione mafiosa denominata «Cosa nostra» può ritenersi che la circostanza costituisca fatto notorio non ignorabile.

Cass. pen. n. 1770/1995

In tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso l'indicazione generica di un soggetto quale «avvicinato» e l'indicazione del coinvolgimento in diversi omicidi proveniente da più collaboratori di giustizia, senza l'indicazione di nessun elemento di fatto che possa caratterizzare il concorso nel reato associativo, costituisce un indizio che, per la sua genericità, non può assumere il carattere di gravità richiesto per l'emissione di un provvedimento cautelare.

Cass. pen. n. 755/1995

Per quanto attiene al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, la presunzione di pericolosità sociale che, a norma dell'art. 275 comma terzo c.p.p., impone la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto insita nella condotta partecipativa in questione, può essere vista solo a fronte di dimostrazione che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa.

Cass. pen. n. 2167/1995

Non è configurabile l'inserimento nell'associazione mafiosa (nella specie «Cosa nostra») di persone, estranee ad essa, ma stabilmente inserite nel circuito internazionale dei trafficanti di stupefacenti che, pur mantenendo una gestione autonoma dei propri affari, abbiano trovato conveniente collaborare, settorialmente e temporaneamente, con l'associazione medesima.

Cass. pen. n. 16/1994

È configurabile il concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha sottolineato la diversità di ruoli tra il partecipe all'associazione e il concorrente eventuale materiale, nel senso che il primo è colui senza il cui apporto quotidiano, o comunque assiduo, l'associazione non raggiunge i suoi scopi o non li raggiunge con la dovuta speditezza; è, insomma colui che agisce nella «fisiologia», nella vita corrente quotidiana dell'associazione, mentre il secondo è, per definizione, colui che non vuol far parte dell'associazione e che l'associazione non chiama a «far parte», ma al quale si rivolge sia per colmare vuoti temporanei in un determinato ruolo, sia, soprattutto, nel momento in cui la «fisiologia» dell'associazione entra in fibrillazione, attraversando una fase «patologica» che, per essere superata, richiede il contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, di un esterno, insomma è il soggetto che occupa uno spazio proprio nei momenti di emergenza della vita associativa).

Cass. pen. n. 4094/1994

Una volta dimostrata l'esistenza dell'associazione per delinquere di tipo mafioso, per la configurazione dell'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti — delitti che possono tra di loro concorrere, in quanto le relative norme incriminatrici tutelano interessi diversi — è sufficiente la prova che gli associati hanno, tra i loro scopi, anche la commissione di più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Cass. pen. n. 3584/1994

In tema di criminalità organizzata di tipo mafioso, l'accertata esistenza di una regola interna al sodalizio, pur definita «indefettibile» e «inderogabile», in base alla quale sarebbe stato obbligatorio far conoscere ai «capi mandamento» in stato di detenzione gli argomenti sui quali avrebbe dovuto deliberare l'organo di vertice costituito dalla cosiddetta «commissione provinciale», non esime dalla necessità di verificare, ai fini della configurabilità, o meno, a carico dei suddetti capi mandamento, dei gravi indizi di colpevolezza (richiesti dall'art. 273, comma 1, c.p.p.), in ordine a singoli delitti decisi dalla medesima «commissione», se la detta regola sia stata, in concreto, osservata o no. In mancanza di siffatta verifica può quindi configurarsi vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità. (Principio affermato in relazione alla ritenuta sussistenza — da parte del giudice del riesame, la cui decisione è stata pertanto annullata con rinvio — di gravi indizi di colpevolezza a carico di un soggetto, qualificato come «capo mandamento della mafia palermitana», al quale, sulla sola base della «regola» anzidetta, si addebitava il concorso nella cosiddetta «strage di Capaci», in cui avevano trovato la morte il giudice Giovanni Falcone, una sua collega e gli uomini della scorta).

Cass. pen. n. 3342/1994

L'aggravante di cui all'art. 7, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, non può consistere nella circostanza dell'appartenenza dell'imputato ad un'associazione mafiosa; infatti sia il tenore letterale della norma — che la riferisce ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., ovvero alla finalità di agevolare le associazioni previste dal medesimo articolo — sia lo scopo perseguito dal legislatore nel prevederla (l'aggravamento delle pene per chi commette reati con «metodi» mafiosi o per agevolare tal tipo di associazioni criminose), escludono che essa sia applicabile a coloro che già fanno parte dell'associazione per delinquere di tipo mafioso e siano, pertanto, responsabili di tale reato.

Cass. pen. n. 3319/1994

Nel reato permanente (nella specie associazione per delinquere di stampo mafioso) assume rilevanza giuridica ed è dalla legge incriminata la condotta dell'intero periodo consumativo, perché essa, fino a quando non venga volontariamente interrotta o fatta cessare, determina una continuativa e perdurante violazione della norma penale nella sua manifestazione tipica, e quindi realizza in ogni momento gli elementi costitutivi del reato. (Fattispecie relativa a ritenuta legittimità della revoca di più condoni elargiti sulla base di distinti decreti presidenziali di clemenza, estendendosi la condanna sopravvenuta per un lasso di tempo ricadente nell'ambito dei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore di ciascuno dei citati provvedimenti indulgenziali).

Cass. pen. n. 9439/1994

In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, l'effetto di intimidazione ed il conseguente assoggettamento che ne deriva non è escluso dalla reattività dimostrata da alcune delle vittime dei fatti estorsivi commessi dai membri della societas sceleris prestando fattiva collaborazione con la polizia e sottraendosi comunque al regime omertoso imposto in una determinata zona.

Lo schema normativo di cui all'art. 416 bis c.p. è integrato anche quando l'effetto di intimidazione ed il conseguente assoggettamento che ne deriva concerna l'attività esercitata nei confronti di bande o di isolati delinquenti rivali.

Cass. pen. n. 2699/1994

Nei reati di associazione e, segnatamente, nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso non è configurabile responsabilità a titolo di cosiddetto «concorso esterno» giacché o il presunto concorrente esterno, nel porre in essere la condotta oggettivamente vantaggiosa per il sodalizio criminoso, è animato anche dal dolo specifico proprio di chi voglia consapevolmente contribuire a realizzare i fini per i quali il detto sodalizio è stato costituito ed opera, e allora egli non potrà in alcun modo distinguersi dal partecipante a pieno titolo; ovvero, mancando in lui quel dolo specifico, la condotta favoreggiatrice o agevolatrice da lui posta in essere dovrà essere necessariamente riguardata come strutturalmente e concettualmente distinta e separata dal reato associativo. (In motivazione la Corte, a sostegno del principio dianzi enunciato, ha anche rilevato come la concettuale impossibilità di configurazione del concorso esterno nell'associazione trovi conferma, oltre che nella esistenza del reato di «assistenza agli associati» previsto dall'art. 418 c.p., anche nella previsione, in diverse disposizioni normative — quali gli artt. 7 e 8 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazione dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, l'art. 12 quinquies, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito con modificazione dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, il comma 3 bis dell'art. 51 c.p.p. — della eventualità che dei delitti siano commessi «al fine di agevolare» l'attività delle associazioni mafiose o assimilate; previsione, questa, che risulterebbe inutile ove fosse configurabile, ai sensi dell'art. 110 c.p., un concorso esterno in dette associazioni, finalizzato appunto ad agevolare la loro attività o quella di associati, senza che per questo il concorrente entrasse a far parte delle associazioni medesime).

Cass. pen. n. 2348/1994

Nel delitto di cui all'art. 416 bis c.p. l'elemento materiale del reato è costituito dalla condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, intendendosi per partecipazione la stabile permanenza del vincolo associativo tra gli autori — almeno in numero di tre — del reato allo scopo di realizzare una serie indeterminata di attività tipiche dell'associazione e per «tipo mafioso» la sussistenza degli elementi elencati nel comma 3 del citato articolo, qualificanti tal genere di organizzazione criminosa, mentre quello soggettivo è rappresentato dal dolo specifico caratterizzato dalla cosciente volontà di partecipare a detta associazione con il fine di realizzarne il particolare programma e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad adoperare per l'attuazione del comune programma delinquenziale con qualsivoglia condotta idonea alla conservazione ovvero al rafforzamento della struttura associativa.

Cass. pen. n. 2274/1994

Posto che, in linea di fatto, risulti accertata l'esistenza, in ambito di criminalità organizzata, di un organismo collettivo di vertice nelle cui competenze rientri, fra l'altro, anche l'autorizzare (quando non sia stata da esso direttamente disposta), l'esecuzione di omicidi di particolare importanza, deve ritenersi ragionevole che nell'ambito di detta competenza sia fatta rientrare anche l'autorizzazione alla soppressione di cosiddetti «collaboratori di giustizia» e dei relativi familiari, attesa la frequenza che il fenomeno della collaborazione ha assunto negli ultimi anni ed il grave pericolo che ciò comporta per le organizzazioni criminali. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha affermato la legittimità della ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine all'omicidio di un «collaboratore» a carico di soggetto che si affermava inserito, quale «capo mandamento», nella «commissione» che sovraintenderebbe alle attività mafiose in ogni Provincia della Sicilia).

Cass. pen. n. 3392/1993

L'attività di amministratore, svolta da soggetto indagato del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente di per sé a far ritenere che i beni oggetto dell'amministrazione siano stati provento di delitto ovvero finanziati con provento di delitti, ben potendo l'attività delittuosa attribuita all'indagato essere separata da quella lecitamente svolta. Ai fini della confiscabilità dei beni in questione occorre che sia positivamente dimostrata una qualsivoglia correlazione (come, ad esempio, la contitolarità delle quote societarie, la comproprietà dei beni, l'assunzione da parte di terzi delle indicate qualità per conto dell'indagato) tra i beni medesimi e l'attività illecita attribuita all'indagato del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.

Cass. pen. n. 2260/1993

In relazione ad addebito di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non può escludersi il valore indiziario, eventualmente confirmatorio di altre risultanze, attribuibile ai precedenti penali e giudiziari del soggetto, ed anche ad eventuali provvedimenti di prevenzione, ma deve pur sempre trattarsi, per utile fruibilità, di precedenti o di pendenze relativi a fatti o a reati che, per titolo, per modalità di esecuzione, per l'oggetto, per concorso di persone con note particolari o per altre circostanze significative, permettono l'aggancio, secondo ragionevole probabilità, a presupposti o a finalità denotanti un retroterra di criminalità organizzata di tipo mafioso, di cui i singoli episodi possono essere riguardati come manifestazioni esteriori. Non sono sufficienti, dunque, precedenti genericamente contrari a regole di ordine pubblico, anche di natura penale. (Fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza reiettiva di richiesta di riesame, di provvedimento applicativo di custodia cautelare in carcere).

Cass. pen. n. 2109/1992

La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. in L. 12 luglio 1991, n. 203, per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo che siano stati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è configurabile anche nel caso di delitto rimasto allo stadio del tentativo.

Cass. pen. n. 8381/1992

Il comune può essere considerato danneggiato dal delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, in quanto tale reato certamente cagiona un pregiudizio, di carattere patrimoniale e non, almeno all'immagine della città ed allo sviluppo del turismo e delle attività produttive di essa, con conseguente lesione di interessi propri, giuridicamente tutelati, dell'ente che della collettività danneggiata ha la rappresentanza.

Cass. pen. n. 8064/1992

La condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire alla associazione che si sia già formata, occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa. Nel caso dell'associazione di tipo mafioso, differenziandosi questa dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati (ai quali si richiede di prestare, quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che vengano a trovarsi in contatto con l'associazione e che ad essa eventualmente resistano), il detto contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione all'associazione da parte del singolo, il quale presti la sua disponibilità ad agire come «uomo d'onore», ai fini anzidetti.

Cass. pen. n. 5426/1992

Il delitto di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p. si distingue da quello di associazione per delinquere di cui all'art. 416 stesso codice per l'eterogeneità degli scopi che l'associazione mira a realizzare e per il ricorso alla forza di intimidazione per il conseguimento dei fini propri della medesima associazione.

Cass. pen. n. 4039/1992

L'esercizio di attività di interesse della mafia non può essere considerato elemento di prova dell'appartenenza all'associazione mafiosa. (Nella specie si è anche chiarito che il solo esercizio di case da gioco, non costituendo delitto, non può integrare il programma dell'associazione criminosa e che gli eventuali delitti previsti per attuare il metodo tipico della mafia, e perciò strumentali, non possono sostituire i delitti-fine che costituiscono l'elemento tipico del programma dell'associazione criminosa).

Cass. pen. n. 2690/1992

La prova degli elementi caratterizzanti dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 416 bis c.p. può essere desunta anche con metodo logico induttivo in base ai rilievi (nella specie desunti dal contenuto di lettere sequestrate) che il clan presenti tutti gli indici rivelatori del fenomeno mafioso: segretezza del vincolo; rapporto di comparaggio o comparatico fra gli adepti; uso di un rituale particolare per l'iniziazione dei nuovi soci o per la promozione di quelli che già ne facciano parte; rispetto assoluto del vincolo gerarchico; uso di un linguaggio criptico; accollo delle spese di giustizia da parte della cosca; diffuso clima di omertà, conseguenza ed indice rivelatore dell'assoggettamento della popolazione alla consorteria; assassini con stile mafioso di presunti componenti della stessa.

Cass. pen. n. 788/1992

La contestazione di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo camorristico armata (art. 416 bis, commi terzo e quarto, c.p.) non integra fusione del già contestato delitto di cui agli artt. 416 bis, comma primo, c.p. nonché dei reati di detenzione e porto abusivi di armi comuni da sparo (artt. 10, 12, 14 L. 14 ottobre 1974, n. 497) e, pertanto, dalla notificazione del provvedimento di custodia in carcere per il reato di cui all'art. 416 bis, commi terzo e quarto, c.p. comincia a decorrere un nuovo e autonomo termine di custodia cautelare. Ciò perché chiamare a rispondere taluno di partecipazione ad un sodalizio criminoso e di detenzione e porto abusivi di armi comuni da sparo è cosa diversa dall'indagarlo quale partecipante ad una associazione criminosa armata. Nel primo caso le armi debbono essere nella disponibilità dell'associato e non è detto che per ciò solo lo siano in quella dell'associazione, mentre nel secondo debbono essere proprio nella disponibilità di questa.

Cass. pen. n. 3385/1991

La circostanza aggravante prevista dal quarto e quinto comma dell'art. 416 bis c.p. è costituita dalla disponibilità delle armi, cioè da una situazione di fatto che non coincide con i fatti di illegale detenzione e porto; non solo perché la disponibilità non necessariamente corrisponde all'attuale ed effettiva detenzione, e tanto meno al porto, ma anche e soprattutto perché essa può riguardare perfino armi legalmente detenute, sicché l'armamento del sodalizio criminoso viene in considerazione, ai fini dell'aggravante del reato associativo, come semplice e oggettiva situazione di fatto, indipendentemente dalla sua eventuale e intrinseca illiceità penale. Ne consegue che l'associazione mafiosa armata non è un reato complesso nel quale restino assorbiti l'illegale detenzione o porto e gli altri reati in materia di armi.

Cass. pen. n. 6203/1991

Ai fini della configurabilità del delitto di associazione di tipo mafioso non è necessario che siano raggiunti effettivamente e concretamente uno o più degli scopi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, né è necessario che la forza di intimidazione, dalla quale derivi la condizione di assoggettamento e di omertà degli stessi associati e dei terzi, sia utilizzata dai singoli associati perché si realizzi la condizione di partecipazione, né tantomeno che ciascuno consegua direttamente il profitto ingiusto, per sé o altri.

L'associazione di tipo mafioso — al pari dell'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. — postula l'esistenza di una pluralità di soggetti attivi, trattandosi di fattispecie plurisoggettiva, una organizzazione che può avere una maggiore o minore necessità di articolazione, ed un programma volto alla realizzazione di uno dei fini, alternativamente previsti e descrittivamente enunciati, nel tipo descrittivo della norma incriminatrice. Le novità di maggior rilievo della figura delittuosa secondo la previsione dell'art. 416 bis c.p. che la distingue dall'art. 416 c.p., sono essenzialmente due: l'eterogeneità degli scopi, che l'associazione mira a realizzare, e quindi dell'oggetto del programma criminoso, ed il ricorso alla forza di intimidazione dell'associazione, per il conseguimento dei fini propri della medesima. Il requisito della «forza di intimidazione del vincolo associativo», che costituisce l'«in sé» dell'associazione di tipo mafioso, e delle altre a questa assimilabili, dalla quale deriva — secondo il dato normativo — la condizione di assoggettamento e di omertà degli stessi associati e dei terzi non è una modalità della condotta associativa, ma un elemento strumentale, come sottolineato dal significato del verbo «si avvalgono», ma, peraltro, non deve necessariamente essere utilizzata dai singoli associati, né deve necessariamente estrinsecarsi, di volta in volta, in atti di violenza fisica o morale, per il raggiungimento dei fini alternativamente previsti dalla disposizione incriminatrice, perché ciò che caratterizza, sul piano descrittivo e su quello ontologico, l'associazione di tipo mafioso, secondo il modello legale è la condizione di assoggettamento (che implica uno stato di soggezione, derivante dalla convinzione di essere esposti da un concreto ed ineludibile pericolo di fronte alla forza dell'associazione) e di omertà che consiste in forma di solidarietà, che ostacola o rende più difficoltosa l'opera di prevenzione e di repressione che dal vincolo associativo deriva per il singolo, all'esterno, ma anche all'interno dell'associazione.

Cass. pen. n. 4323/1991

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso o camorristico, è partecipe, nel senso richiesto dall'art. 416 bis c.p., chiunque all'interno dell'organizzazione, e quindi in modo non occasionale, esplichi una qualsiasi attività, quale che sia il ruolo svolto, che ridondi a vantaggio dell'associazione nel suo complesso, con la consapevolezza e la volontà di associarsi, allo scopo di contribuire all'attuazione del programma dell'organizzazione.

Cass. pen. n. 6580/1989

Il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, benché autonomo rispetto a quello dell'associazione per delinquere previsto dall'art. 416 c.p., ne costituisce un'ipotesi specifica, posto che la finalità perseguita con la pratica del metodo mafioso è pur sempre quella di commettere delitti, analogamente a quanto avviene nel delitto di associazione per delinquere. Ne consegue — data la natura permanente del reato associativo — che tutta la condotta incriminata, se cessata in epoca successiva all'entrata in vigore della norma speciale è soggetta alla disciplina da questa dettata.

Cass. pen. n. 482/1989

La fattispecie della partecipazione alla associazione di tipo mafioso, prevista dall'art. 416 bis c.p. è a forma libera, perché il legislatore non descrive in modo particolare la condotta tipica, enunciandone le note che valgono a caratterizzarle, ma si limita ad affermare che commette il reato «chiunque ne fa parte». Ne deriva che la condotta di partecipazione, che può assumere forme e contenuto variabili consiste sul piano oggettivo nel contributo, purché apprezzabile e concreto, sul piano criminoso e quindi nella realizzazione dell'offesa tipica agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo che l'agente svolga nell'ambito associativo.

Cass. pen. n. 4119/1988

In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, di cui all'art. 416 bis c.p., la prova della esistenza della volontà di assumere il vincolo associativo criminoso può e deve essere desunta da facta concludentia con ragionamento logico induttivo e deduttivo da cui si possa dedurre che le singole intese dirette alla conclusione dei vari reati costituiscono l'espressione di un programma di delinquenza oggetto dell'associazione stessa. Ciò che può verificarsi anche per adesioni avvenute in carcere (dove — nella specie — avvennero reclutamenti di adepti con lotte tra bande e affiliati nei luoghi di detenzione), allorquando l'associato si pone in una concreta ed attuale disponibilità.

Cass. pen. n. 13070/1987

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, il requisito della forza di intimidazione, dalla quale deriva la condizione di assoggettamento e di omertà degli stessi associati e dei terzi, non costituisce una modalità della condotta associativa, ma un elemento strumentale, rispetto all'attuazione dei fini alternativamente indicati nella fattispecie incriminatrice, che non deve necessariamente essere utilizzato dai singoli associati perché si realizzi la condotta di partecipazione. Inoltre, l'alternatività dei fini — che caratterizzano e specializzano l'art. 416 bis c.p. — porta ad escludere che per aversi il delitto di partecipazione sia altresì necessario che l'agente consegua direttamente un profitto ingiusto, ma è sufficiente, invece, che l'associato si avvalga della forza di intimidazione propria della associazione della quale egli fa parte e del conseguente stato di omertà e di assoggettamento degli estranei per commettere più agevolmente i delitti scopo, anche se questi non siano caratterizzati dall'uso strumentale della violenza.

Cass. pen. n. 11669/1987

Nel reato permanente la consumazione si protrae per un tratto di tempo per volontà cosciente dell'agente con la conseguenza che, nel caso di successione di leggi più severe, qualora la permanenza si protragga sotto il vigore della nuova legge, è questa soltanto che deve trovare applicazione, in quanto vigente la nuova legge il reato è commesso con la realizzazione di tutti gli elementi costitutivi, né trova ingresso in questo caso il comma terzo dell'art. 2, c.p. Consegue pertanto che, a seguito dell'introduzione con l'art. 1, L. 13 settembre 1982, n. 646 della fattispecie criminosa dell'associazione di tipo mafioso nel codice penale (art. 416 bis), con natura di disposizione speciale rispetto alla fattispecie dell'associazione per delinquere comune (art. 416 c.p.), qualora la permanenza di una fattispecie associativa si protragga dopo l'entrata in vigore della nuova legge, e sia inquadrabile nella sua previsione, trova applicazione soltanto la legge successiva anche se più severa. Spetta tuttavia all'accusa la prova del protrarsi della condotta illecita concretante la partecipazione al reato permanente anche sotto il vigore della nuova legge, poiché, nel dubbio sul punto giova all'imputato il principio del favor rei.

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relative all'articolo 416 bis Codice Penale

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Anonimo chiede
mercoledì 24/02/2021 - Campania
“Quesito art.416 bis
L’art. 416 bis recita di una o più persone associate tra loro, che si dividono gli utili dell’attività che svolgono. Pare che socio significa che tutti i profitti provenienti dalle attività che si esercita devono essere divisi fra i componenti dell’associazione altrimenti non può essere chiamata società o associati.
N.B
Una persona che mi consegna una somma di denaro di seimila euro circa, dicendomi: “Giuseppe mi puoi fare la cortesia di dare questi soldi a Francesco? Io il giorno successivo consegnai la somma di denaro a Francesco.
Domanda:
Posso essere accusato di far parte di un’associazione mafiosa, solo perché ho fatto il passaggio di denaro senza aver mai fatto nessuna divisione di denaro tra i soci?”
Consulenza legale i 28/02/2021
La questione giuridica sottesa al quesito è molto complessa e ha bisogno di alcune delucidazioni.

I profili concorsuali sono particolarmente complessi nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso e particolarmente articolati dal punto di vista giuridico tant’è che sono stati oggetto di numerose questioni giurisprudenziali di cui si darà conto degli ultimi approdi, concretamente calati nel caso di specie.

Questo perché il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso è un reato a cd. “partecipazione necessaria” in quanto, per essere posto in essere, occorre necessariamente che più persone siano d’accordo tra loro nel porre in essere determinati fatti.

Per tale ragione, è doveroso distinguere quei comportamenti che sono sintomatici dell’associazione, ed a seguito dei quali un determinato soggetto può essere ritenuto “parte” dell’associazione, da altri comportamenti che, invece, sono in grado di definire il soggetto partecipe quale mero “concorrente” nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

Ora, ai fini della sussistenza della prima ipotesi, occorre che il soggetto agente sia perfettamente cosciente :

- di far parte di un’associazione per delinquere;
- che tale associazione sia di stampo mafioso (secondo la giurisprudenza, l’associazione per delinquere è di stampo mafioso quando ha una specifica organizzazione piramidale, è perfettamente consapevole di esercitare il proprio potere su un determinato territorio, dal quale è conosciuta e “temuta”);
- di partecipare a tale associazione mediante la propria attività, con la forte consapevolezza di porre in essere diverse fattispecie di reato funzionali all’evoluzione dell’associazione.

Da ciò ne consegue che la mera condotta di “dare una busta con del denaro”, se non accompagnata dagli elementi sopra indicati, non può essere, da sola, indice del fatto che il soggetto partecipi all’associazione e, per questo, possa essere imputato per il reato di cui all’art. 416 bis c.p.

Il tema del profitto, poi, non ha alcun rilievo in quanto si tratta di una ulteriore specificazione dell’art. 416 bis c.p. per conferire maggiore determinatezza alla fattispecie di associazione di matrice mafiosa.

Ciò detto, occorre specificare che la condotta di cui al quesito potrebbe rilevare sotto il profilo concorsuale dell’art. 110 c.p.

Nell’ambito di qualsivoglia reato, un qualsiasi soggetto, per essere ritenuto “concorrente” ex art. 110 c.p., occorre che sia coinvolto nella condotta costituente il fatto illecito sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo.

Quanto al fronte oggettivo, si presuppone che il soggetto concorrente ponga in essere – in estrema sintesi e sorvolando sulle molteplici questioni giurisprudenziali sorte in merito – un contributo concretamente idoneo alla realizzazione del fatto – reato.

Quanto, invece, al fronte soggettivo, occorre che il concorrente sia al corrente della circostanza che si sta commettendo un reato e vi contribuisca in modo cosciente.

Nel caso di specie, la condotta di cui al quesito potrebbe rilevare ai fini dell’art. 110 c.p. se il soggetto agente era cosciente che, attraverso la propria condotta, stava concretamente aiutando l’associazione mafiosa per la realizzazione dei suoi fini.