Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4714 del 9 maggio 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

Il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. — associazione per delinquere di stampo mafioso — sussiste anche allorché scopo dell'associazione è quello di trarre vantaggi o profitti da attività, di per sé lecite (ad esempio gestione di attività economiche, acquisizione di appalti pubblici), ma purché lo stesso sia perseguito con «metodi» mafiosi (uso della forza intimidatrice dell'associazione; assoggettamento delle persone con tale timore; imposizione di atteggiamento omertoso).

(massima n. 2)

I reati associativi di cui agli artt. 416 bis c.p. — associazione per delinquere di stampo mafioso — e 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti — avendo scopi diversi e tutelando differenti beni giuridici — il primo l'ordine pubblico sotto il particolare profilo della pericolosità sociale dell'esistenza di organizzazioni svolgenti attività, lecite ed illecite, con modalità intimidatrici derivanti dalla natura dell'associazione e cagionanti condizioni di assoggettamento ai propri scopi e di omertà sugli stessi idonei al raggiungimento di profitti o vantaggi ingiusti, l'altro la difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione e, solo indirettamente — come del resto ogni fattispecie penale — la salvaguardia dell'ordine pubblico in senso generico — possono concorrere tra loro.

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