(massima n. 1)
Posto che, in linea di fatto, risulti accertata l'esistenza, in ambito di criminalità organizzata, di un organismo collettivo di vertice nelle cui competenze rientri, fra l'altro, anche l'autorizzare (quando non sia stata da esso direttamente disposta), l'esecuzione di omicidi di particolare importanza, deve ritenersi ragionevole che nell'ambito di detta competenza sia fatta rientrare anche l'autorizzazione alla soppressione di cosiddetti «collaboratori di giustizia» e dei relativi familiari, attesa la frequenza che il fenomeno della collaborazione ha assunto negli ultimi anni ed il grave pericolo che ciò comporta per le organizzazioni criminali. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha affermato la legittimità della ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine all'omicidio di un «collaboratore» a carico di soggetto che si affermava inserito, quale «capo mandamento», nella «commissione» che sovraintenderebbe alle attività mafiose in ogni Provincia della Sicilia).