Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3304 del 18 settembre 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di riesame dei provvedimenti cautelari, la mancata trasmissione degli atti sui quali si fonda il provvedimento impugnato, è idonea a determinare nullità del procedimento di riesame e del provvedimento che lo conclude. Tuttavia tale effetto non si produce quanto tale omissione riguardi atti contenenti elementi di accusa che, pur citati nel provvedimento cautelare, risultino superflui ai fini della conferma della misura in ragione della presenza di altri elementi sui quali essa trova pieno fondamento. Nello stesso modo può essere irrilevante la omessa trasmissione di atti contenenti elementi a discarico, quando questi sarebbero comunque ininfluenti a fronte del quadro indiziario emergente da quelli trasmessi.

(massima n. 2)

L'aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, è applicabile ai singoli reati-fine commessi dal soggetto appartenente ad una associazione a delinquere di stampo mafioso.

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