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Diritto penale -

L’art. 416 ter codice penale tra procacciamento di voti e associazione mafiosa: una rinnovata effettività del “pactum sceleris”

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2017
TIPOLOGIA: Tesi di Specializzazione/Perfezionamento
ATENEO: Università degli Studi di Torino
FACOLTÀ: Scuola di specializzazione per le professioni legali
ABSTRACT
Come spesso insegna la storia normativa del nostro ordinamento, molti degli interventi legislativi trovano la loro ragion d’essere nella sensibilità del legislatore verso i fenomeni che, turbando gli assetti istituzionali e l’opinione collettiva, pongono la pubblica sicurezza in uno stato di fibrillazione: è il contesto nel quale matura l’approvazione del d.l. 306/1992 teso a sopportare il peso di quel clima di allarme in cui sprofondarono società civile e autorità. Se, dunque, non si può dubitare della sussistenza di una reale esigenza di incriminazione alla base della norma, giacché è pacifico ed oltremodo evidente il pericolo in cui versavano le istituzioni democratiche per il connubio collusivo tra esponenti mafiosi e politici, non si può nemmeno negare che il clima emergenziale dei primi anni Novanta abbia costituito, in quel tempo, l’elemento condizionante maggiore per il legislatore e, a fortiori, costituisca oggi una chiave di lettura necessaria per la piena comprensione dei profili di incertezza della norma. Il d.l. 306/1992 rappresenta un prodotto improvvisato sotto la spinta emotiva ed emergenziale di Capaci e via D’Amelio.
Suddetto decreto legge recante “Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa” fu approvato dal Parlamento in data 8 giugno 1992. Si tratta di una novella che implica una pluralità di ambiti di intervento la cui molteplicità è pero ipso facto ricondotta ad unità non appena la si considera in funzione della prospettiva di scopo che ne è alla base ovvero paralizzare la pervasività della infezione mafiosa, recidere ogni legame delle organizzazioni criminali con la società civile ed introdurre una risposta penale di forte impatto che, nella sua intransigenza, si preoccupi non soltanto di colpire i partecipanti a pieno titolo delle figure criminose ma anche e soprattutto di sanzionare i soggetti che si collocano nella c.d. area di contiguità, quella zona grigia di passiva collaborazione, di cui è emblema il famoso connubio mafia-politica. La Corte di Cassazione, negli anni, ha svolto un processo di “aggiustamento” interpretativo dell’art. 416 ter, così come formulato ad opera della l. n. 62 del 2014, dopo le polemiche sorte a seguito delle prime applicazioni giurisprudenziali. La materia è senz’altro terreno privilegiato per l’affermazione di esasperazioni punitive, spesso dettate più da esigenze di consenso elettorale che da effettive ragioni di politica criminale. Se infatti è assolutamente fuori discussione che il connubio mafia-politica rappresenti una delle piaghe più dannose della nostra società, è pero allo stesso tempo vero che la forte valenza simbolica del fenomeno favorisce strumentalizzazioni di vaio genere, prestando il fianco a estremismi repressivi ispirati in molti casi a logiche di tipo mediatico . Orbene la Cassazione è pervenuta ad una rimeditazione critica dell’approccio ermeneutico sull’art. 416 ter c.p. proposto nella pronuncia in esame accogliendo le critiche evidenziate dalla dottrina e tenuto conto delle modifiche apportate alla fattispecie criminosa dalla l. 17 aprile 2014, n. 62.

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