(massima n. 1)
La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 č compatibile con la qualitą di associato ad organizzazione criminale di stampo mafioso. (In motivazione, la S.C. ha suffragato il suo assunto sul rilievo che, da un lato, anche il non associato a sodalizi criminosi puņ agire «con metodi mafiosi» e, dall'altro, che l'associato non necessariamente deve valersi della forza intimidatrice derivante dal vincolo mafioso o agire per fini propri dell'associazione).