Cassazione penale Sez. II sentenza n. 23890 del 1 aprile 2021

(2 massime)

(massima n. 1)

L'assoluzione dal delitto di intestazione fittizia di beni previsto dall'art. 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 512-bis cod. pen.), perché il fatto non costituisce reato osta alla confisca dei beni disposta ai sensi dell'art. 12-sexies del medesimo decreto-legge (oggi art. 240-bis cod. pen.).

(massima n. 2)

La circostanza aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. - che si configura ove le attivitā economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti - ha natura oggettiva e va riferita all'attivitā dell'associazione e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, il quale, nel caso di associazioni cd. storiche come mafia, camorra e 'ndrangheta, ne risponde per il solo fatto della partecipazione, dato che - appartenendo da anni al patrimonio conoscitivo comune che dette associazioni operano nel campo economico utilizzando ed investendo i profitti di delitti che tipicamente pongono in essere in esecuzione del suo programma criminoso - un'ignoranza al riguardo in capo ad un soggetto che sia ad alcuna di tali associazioni affiliato č inconcepibile.

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