Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2518 del 13 dicembre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la condotta criminosa addebitata al singolo imputato, č quella cristallizzata nel decreto che impone il rinvio a giudizio, che ne interrompe la permanenza. Pertanto, la successiva condotta di partecipazione alla societas sceleris, integra un fatto-reato diverso, in ordine al quale č consentita l'adozione di altro provvedimento cautelare, senza che sia violato l'art. 297, comma 3, c.p.p.

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