Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2260 del 10 luglio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In relazione ad addebito di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non può escludersi il valore indiziario, eventualmente confirmatorio di altre risultanze, attribuibile ai precedenti penali e giudiziari del soggetto, ed anche ad eventuali provvedimenti di prevenzione, ma deve pur sempre trattarsi, per utile fruibilità, di precedenti o di pendenze relativi a fatti o a reati che, per titolo, per modalità di esecuzione, per l'oggetto, per concorso di persone con note particolari o per altre circostanze significative, permettono l'aggancio, secondo ragionevole probabilità, a presupposti o a finalità denotanti un retroterra di criminalità organizzata di tipo mafioso, di cui i singoli episodi possono essere riguardati come manifestazioni esteriori. Non sono sufficienti, dunque, precedenti genericamente contrari a regole di ordine pubblico, anche di natura penale. (Fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza reiettiva di richiesta di riesame, di provvedimento applicativo di custodia cautelare in carcere).

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