Cassazione penale Sez. V sentenza n. 40274 del 5 ottobre 2021

(3 massime)

(massima n. 1)

Ai fini del concorso nel delitto di strage, è sufficiente un contributo limitato alla sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato materialmente commesso da altri concorrenti, non occorrendo la conoscenza dell'identità di chi agirà, delle modalità esecutive della condotta e dell'identità della vittima, purchè vi sia la consapevolezza dell'idoneità della propria azione a mettere in pericolo una pluralità di persone e del suo collegamento ad una più ampia progettazione delittuosa, finalizzata alla realizzazione di almeno un omicidio di rilevante impatto sul territorio. (Fattispecie relativa alla strage di via D'Amelio, in cui la Corte ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in concorso per aver procurato, dopo specifica e mirata ricerca, una autovettura rubata e targhe false, nonché la strumentazione indispensabile per collegare i dispositivi destinati a provocare l'esplosione, nella consapevolezza di contribuire, sia pure nella fase preparatoria, ad un attentato dinamitardo nella pubblica via).

(massima n. 2)

Non è configurabile il delitto di calunnia quando la falsa accusa abbia ad oggetto fatti per i quali l'esercizio dell'azione penale è paralizzato dal difetto di una condizione di procedibilità ed, in particolare, dall'effetto preclusivo derivante dalla decisione irrevocabile (nella specie, di condanna) di un precedente giudizio sui medesimi fatti, risultando la condotta inidonea a determinare la possibilità dell'inizio di un procedimento penale.

(massima n. 3)

La sola appartenenza all'organismo centrale di un'organizzazione criminale di stampo mafioso (nella specie "Cosa nostra"), investita del potere di deliberare in ordine alla commissione dei cosiddetti "omicidi eccellenti", pur costituendo un indizio rilevante, non ha, tuttavia, valenza dimostrativa univoca del contributo di ciascuno dei componenti alla realizzazione del reato-fine, essendo necessario che ciascuno di questi, informato in ordine alla delibera da assumere, presti il proprio consenso, anche tacito, alla pianificazione dello specifico reato. (Fattispecie relativa alla strage di via D'Amelio, in cui la partecipazione morale all'attentato stragista dell'appartenente all'organismo di vertice dell'associazione criminale era stata desunta dall'adesione silente prestata al momento deliberativo della strage da parte della "Commissione di fine anno").

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