Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4357 del 6 agosto 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

Integrano la condotta di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso la fornitura di mezzi materiali a membri di detta associazione e l'attivitā di trasmissione di messaggi scritti tra membri influenti della medesima, in quanto esse ineriscono al funzionamento dell'organismo criminale, sia sotto il profilo della disponibilitā di risorse materiali utilizzabili per l'attivitā di questo, sia sotto quello del mantenimento di canali informativi tra i suoi membri, che č l'incombenza di primaria importanza per il funzionamento dell'associazione per delinquere.

(massima n. 2)

Allorché risulta che l'associazione per delinquere di stampo mafioso faccia uso di armi, la mancanza di detta disponibilitā di esse da parte del singolo partecipe non esclude, a carico dello stesso, l'esistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 4, c.p., essendo sufficiente che il gruppo o i singoli aderenti ne abbiano la disponibilitā, allo stesso modo che non č necessario, per la sussistenza dell'aggravante di cui al successivo comma 6, che il singolo associato personalmente si interessi a finanziare, con i proventi da delitti, le attivitā economiche, di cui i partecipi dell'associazione criminale intendono assumere e mantenere il controllo.

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