Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1612 del 10 febbraio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

Carattere fondamentale dell'associazione per delinquere di tipo mafioso va individuato nella forza intimidatrice che da essa promana: la consorteria deve, infatti, potersi avvalere della pressione derivante dal vincolo associativo, nel senso che č l'associazione e soltanto essa, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione da parte dei singoli associati, a esprimere il metodo mafioso e la sua capacitā di sopraffazione. Essa rappresenta l'elemento strumentale tipico del quale gli associati si servono in vista degli scopi propri dell'associazione. Č, pertanto, necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente circostante nel quale essa opera, una effettiva capacitā di intimidazione e che gli aderenti se ne siano avvalsi in modo effettivo al fine di realizzare il loro programma criminoso.

(massima n. 2)

Il reato di cui all'art. 416 bis c.p. č contrassegnato dal metodo mafioso, seguito dai componenti dell'associazione per la realizzazione del programma associativo. Esso non č componente della condotta ma dato di qualificazione del sodalizio e si connota, dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la situazione di assoggettamento e di omertā che da tale forza intimidatrice si sprigiona verso l'esterno dell'associazione, cioč nei confronti dei soggetti nei riguardi dei quali si dirige l'attivitā delittuosa.

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