Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5136 del 2 febbraio 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

La circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen.), in quanto riferita alle modalitā di realizzazione dell'azione criminosa, ha natura oggettiva ed č valutabile a carico dei concorrenti, sempre che siano stati a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa.

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