Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9604 del 2 marzo 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

La tipicità del modello associativo delineato dall'art. 416 bis c.p. risiede nel metodo mafioso (individuato nella forza intimidatrice del vincolo associativo, nella condizione di assoggettamento ed in quella di omertà), piuttosto che negli scopi, indicati in via alternativa dal terzo comma del citato articolo, che l'associazione stessa persegue o voglia perseguire. In mancanza della prova di specifici atti di intimidazione e di violenza, la forza intimidatrice può essere desunta sia da circostanze obiettive, atte a dimostrare la capacità attuale dell'associazione di incutere timore, sia dalla generale percezione che la collettività abbia della efficienza del gruppo criminale nell'esercizio della coercizione fisica (Nell'enunciare questo principio la S.C. ha precisato che le condizioni di assoggettamento della popolazione e gli atteggiamenti omertosi conseguono, più che a singoli atti di sopraffazione, al cd. prestigio criminale dell'associazione che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, si è accreditata come un centro di potere malavitoso temibile ed effettivo).

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