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Diritto penale -

Il reato permanente

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2023
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Napoli - Federico II
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Il nostro ordinamento non ha fornito una definizione sostanziale del reato permanente, limitandosi ad affrontare solo alcune tematiche pratiche che dalla permanenza discendono.
La mancata definizione della permanenza da parte del legislatore, lungi dall’essere una mera dimenticanza, è il riflesso logico della essenza stessa della permanenza, il cui nocciolo risiede nell’azione, concetto naturalistico e non giuridico per antonomasia, di cui il legislatore in alcun luogo fornisce una definizione positiva.
La dottrina, nel tentativo di identificare la definizione della categoria, rintraccia il dato essenziale caratterizzante il reato permanente nell'elemento cronologico. Questa ha puntualizzato che non debba parlarsi di protrazione della consumazione, bensì di permanenza della condotta. Infatti, il reato permanente si caratterizza rispetto all'illecito istantaneo, e anche agli altri illeciti di durata, per il fatto che il momento della consumazione del reato non coincide con quello della sua perfezione.
Tale definizione "in negativo" - però - non può in alcun modo soddisfare in maniera esaustiva.
Scopo dell'elaborato è la ricerca di indici identificativi della categoria e delle peculiari caratteristiche del bene giuridico tutelato, della struttura della condotta e dell'elemento psicologico.
Un tipico reato permanente è il reato associativo, "semplice" ex art. 110 del c.p. o di stampo mafioso ex art. 416 bis del c.p..
L’elemento essenziale dei reati associativi è l'accordo associativo, il quale crea un vincolo permanente, con contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale. Concordi sulla natura permanente del rato associativo, non altrettanto si può dire per il concorso esterno nel reato plurisoggettivo, che consiste nella compartecipazione criminosa di colui che, pur estraneo alla compagine associativa, è responsabile di uno o più reati, tentati o consumati, che hanno consentito o facilitato il raggiungimento delle finalità illecite dell’associazione.
La difficoltà di mantenere separati i confini tra le condotte permanenti tenute e conservate dai membri dell’associazione, da quella del reo, che dall’esterno procaccia o facilita la finalità delittuosa perseguita dall’associazione, ha finito per spingere la giurisprudenza di legittimità ad attribuire il carattere della permanenza anche al reato di concorso esterno.
Percorrendo tale china - però - molteplici si sono rivelati i rischi.
Da un lato, unificando le letture delle fattispecie e attribuendo il carattere della permanenza al reato di concorso al pari di quello associativo, si dissipa il carattere di tipicità della norma ex artt. 110 e 416 bis c.p., volta all’individuazione di un determinato tipo di “fatto criminoso”.
Dall’altro, si tende a dare rilievo principalmente alla realtà fattuale del reato che incide dall’esterno, a discapito dell’irrinunciabile principio di certezza e garanzia del diritto: tipizzazione degli elementi soggettivi dei reati.

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