Cassazione penale Sez. II sentenza n. 18797 del 16 maggio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei rapporti tra partecipazione ad associazione mafiosa e mero concorso esterno, la differenza tra il soggetto "intraneus" ed il concorrente esterno risiede nel fatto che quest'ultimo, sotto il profilo oggettivo, non č inserito nella struttura criminale, pur fornendo ad essa un contributo causalmente rilevante ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione, e, sotto il profilo oggettivo, č privo della "affectio societatis", mentre il partecipe "intraneus" č animato dalla coscienza e volontā di contribuire attivamente alla realizzazione dell'accordo, e quindi del programma delittuoso, in modo stabile e permanente. (La S.C. ha precisato che anche il contributo degli appartenenti alla c.d. "borghesia mafiosa" puō integrare gli estremi della vera e propria partecipazione all'associazione mafiosa, e non del mero concorso esterno).

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