Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6101 del 16 febbraio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di associazione di stampo mafioso, la permanente «disponibilitą» al servizio dell'organizzazione mafiosa a porre in essere attivitą delittuose, anche se di bassa manovalanza (tagli di alberi, incendi ecc.) ma pur sempre necessarie per il perseguimento dei fini dell'organizzazione, indipendentemente dalla prova di una formale iniziazione, rappresenta univoco sintomo di inserimento strutturale nel sodalizio e, quindi, di vera e propria partecipazione, ad un livello pur minimale, al sodalizio delinquenziale, mentre la «legalizzazione» con la qualifica di «uomo d'onore» costituisce uno stadio pił evoluto nella progressione carrieristica del mafioso nell'organigramma piramidale del sodalizio.

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