Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6107 del 29 gennaio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli omicidi «eccellenti» ascrivibili alla associazione criminosa «Cosa nostra» come quelli commessi in danno di appartenenti alle forze dell'ordine, magistrati, giornalisti, imprenditori importanti, uomini d'onore e loro familiari, sono decisi o autorizzati dalla cosiddetta «commissione», titolare in proposito di una sorta di «competenza funzionale», della quale fanno parte i vertici del sodalizio; si tratta infatti di delitti che per la loro importanza e per il rilievo ed i riflessi nei confronti dell'associazione, sono direttamente deliberati da detto consesso — in veste di mandante, ovvero di organo che autorizza ed aderisce — in funzione repressiva o di prevenzione generale. Pertanto il giudice di merito che abbia correttamente e motivatamente dimostrato l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, coerentemente e logicamente può ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, idonei a fondare una misura cautelare in relazione ai suindicati delitti, nei confronti di coloro che in tali propalazioni risultano indicati come appartenenti alla «commissione» di vertice dell'organizzazione mafiosa.

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