Cassazione penale Sez. V sentenza n. 889 del 5 febbraio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esame del giudice del merito, in ordine alla configurabilità della speciale attenuante della dissociazione, prevista per i delitti di criminalità organizzata dall'art. 8 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, non può che essere limitato a quanto riferito dall'imputato nel singolo procedimento in ordine ai reati per i quali si procede, poiché è solo in relazione ad essi che può valutare la decisività e la concretezza dell'apporto fornito dal collaborante; resta fuori, perciò, da tale esame l'apporto dato per vicende delittuose attinenti altri procedimenti.

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