Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2963 del 21 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora la condotta di appartenenza ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso, caratterizzata cioč dai requisiti propri della figura delittuosa di cui all'art. 416 bis c.p., sia stata posta in essere fin da prima dell'entrata in vigore della L. 13 settembre 1982, n. 646, che tale ipotesi criminosa ha introdotto, si configura un unico reato associativo di natura permanente, con esclusione della continuazione fra i reati previsti dagli artt. 416 e 416 bis c.p. ed applicazione, anche per il periodo precedente all'entrata in vigore della predetta L. n. 646/1982, della pena prevista dall'art. 416 bis c.p.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.