Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9439 del 2 settembre 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, l'effetto di intimidazione ed il conseguente assoggettamento che ne deriva non č escluso dalla reattivitā dimostrata da alcune delle vittime dei fatti estorsivi commessi dai membri della societas sceleris prestando fattiva collaborazione con la polizia e sottraendosi comunque al regime omertoso imposto in una determinata zona.

(massima n. 2)

Lo schema normativo di cui all'art. 416 bis c.p. č integrato anche quando l'effetto di intimidazione ed il conseguente assoggettamento che ne deriva concerna l'attivitā esercitata nei confronti di bande o di isolati delinquenti rivali.

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