Cass. pen. n. 37685/2025
Il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, non può pronunciare una sentenza ex art. 129 c.p.p. per la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., poiché tale decisione richiede l'instaurazione del contraddittorio con l'imputato, la cui mancata osservanza configura una nullità di ordine generale (C.d. intermedio) ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p.
Cass. pen. n. 37827/2025
La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è necessariamente ostativa alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., che può essere riconosciuta dal giudice dopo una valutazione complessiva della fattispecie concreta, considerandone natura e gravità, tipologia dei beni giuridici protetti, finalità e modalità esecutive delle condotte, motivazioni e conseguenze, periodo di tempo e contesto delle violazioni, intensità del dolo, e comportamenti successivi ai fatti. Inoltre, il risarcimento tardivo del danno, rilevante con l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2022, n. 199, deve essere valutato per la concessione della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., applicabile retroattivamente, come norma "sostanziale di favore".
Cass. pen. n. 32169/2025
Nel caso di reati urbanistici o paesaggistici, i parametri di valutazione ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis c.p. sono costituiti: dalla consistenza dell'intervento abusivo (tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive); dalla destinazione dell'immobile; dall'incidenza sul carico urbanistico; dall'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e conseguente impossibilità di sanatoria; dall'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti; dalla totale assenza di titolo abilitativo o dal grado di difformità dallo stesso; dal rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente e dalle modalità di esecuzione dell'intervento; dalla modestia intrinseca dell'intervento edilizio; dalla condotta susseguente al reato (quale, ad es., l'istanza di regolarizzazione del titolo edilizio, nonché la demolizione - o comunque rimozione - dell'abuso, purché, tuttavia effettuata spontaneamente ed immediatamente dopo la contestazione, e non solo a seguito, ed in ottemperanza, all'ordinanza di demolizione adottata dal Comune), senza che possa ritenersi ostativo alla concessione del beneficio l'eventuale concorso formale di reati.
Cass. pen. n. 30030/2025
In tema di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il giudice del merito deve considerare la possibile rilevanza dell'adozione delle misure di sicurezza come comportamento successivo, valutando autonomamente la tenuità del fatto senza che ciò comporti un automatismo applicativo che possa abrogare il meccanismo estintivo previsto dal D.Lgs. n. 81 del 2008.
Cass. pen. n. 34072/2025
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis, c.p., può operare anche con riferimento al reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, dovendosi valutare a tal fine quale sia la rilevanza dei dati economici occultati ai fini della determinazione dell'imposta dovuta, mentre sono irrilevanti il numero di documenti occultati o la responsabilità del contribuente per altre violazioni fiscali non previste come reato.
Cass. pen. n. 29835/2025
La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) deve essere dedotta con specificità e concreti elementi di fatto, non essendo sufficiente una generica invocazione della occasionalità della condotta e della non gravità del danno arrecato, soprattutto se smentita dai dati di prova.
Cass. pen. n. 22356/2025
In tema di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, il provvedimento di archiviazione o di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto costituisce un elemento valutabile, ai sensi dell'art. 133 c.p., per escludere il riconoscimento del beneficio.
Cass. pen. n. 20575/2025
Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria (nella specie, una mazza da "baseball" in legno lunga 70 cm.) impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
Cass. pen. n. 21283/2025
La declaratoria di proscioglimento per particolare tenuità del fatto presuppone la sussistenza del reato; pertanto, qualora non siano adeguatamente motivati i presupposti che configurano il reato imputato, la decisione deve essere riesaminata alla luce dei principi generali di diritto e delle evidenze istruttorie.
Cass. pen. n. 23783/2025
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile nel caso di reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall'art. 337 cod. pen., se il delitto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria nell'esercizio delle sue funzioni.
Cass. pen. n. 18729/2025
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è configurabile tale esimente in presenza della potenziale offensività dell'arma da taglio oggetto della contestazione.
Cass. pen. n. 23343/2025
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile anche al reato di evasione. Per la configurabilità di tale causa la valutazione deve essere complessa e congiunta, considerando le modalità della condotta, il grado di colpevolezza desumibile dalle stesse e l'entità del danno o del pericolo, tenendo conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., di tutte le peculiarità della fattispecie concreta
Cass. pen. n. 30586/2025
Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, considerando le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo. Le determinazioni adottate dal giudice di merito, ove supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici, sono insindacabili in sede di legittimità.
Cass. pen. n. 19613/2025
La motivazione della decisione di esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. deve essere specifica e approfondita, basandosi sugli indici-criteri di particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento. Una motivazione che utilizza formule stereotipate e non risponde ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo, deve considerarsi meramente apparente e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.
Cass. pen. n. 22076/2025
Nel settore dei reati tributari, la condotta susseguente al reato, in particolare il pagamento rateale che copre la quasi totalità del debito tributario, deve essere valutata in modo prevalente rispetto alla gravità del fatto, ai fini dell?applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., come previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13, comma 3-ter.
Cass. pen. n. 16916/2025
Nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche nel caso in cui si tratti di sentenza di proscioglimento emessa ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
Cass. pen. n. 19409/2025
La reiterazione delle condotte della stessa indole, come nel caso di richieste di denaro per certificati medici, può indicare una diffusa tendenza a violare i doveri di correttezza e lealtà nello svolgimento dell'incarico professionale, impedendo l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La valutazione della "abitualità" può riguardare distinti reati della stessa indole anche se tenui, non essendo limitata all'esistenza di precedenti sentenze irrevocabili di condanna.
Cass. pen. n. 11495/2025
L'art. 131-bis del codice penale, come modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, esclude la possibilità di ritenere di particolare tenuità l'offesa nei reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. Tale esclusione è applicabile ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della normativa.
Cass. pen. n. 21527/2025
In tema di guida in stato di ebbrezza, la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. deve essere valutata non solo sulla base di elementi soggettivi quali l'incensuratezza e l'episodicità della condotta, ma anche in relazione alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto e alla sua offensività, dovendo verificare se l'offesa sia di particolare tenuità.
Cass. pen. n. 9618/2025
L'assimilazione della sentenza resa ai sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen. a quella prevista dall'art. 425 cod. proc. pen., operata anche attraverso il richiamo contenuto nell'art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen., consente al giudice dell'udienza predibattimentale di applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. a prescindere dalla non opposizione dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che l'impiego della locuzione "predibattimentale" per indicare la sentenza di proscioglimento resa a norma dell'art. 469 cod. proc. pen. non deve indurre in errore, dovendosi escludere che tale pronunzia sia sovrapponibile a quella emessa ex art. 554-bis cod. proc. pen., posto che, nel primo caso, il giudice, per poter emettere la sentenza di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. deve necessariamente sentire le parti e raccogliere la loro non opposizione).
Cass. pen. n. 20123/2025
In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, i precedenti di polizia a carico dell'imputato possono essere ritenuti sintomatici dell'abitualità del reato, ostativa alla concessione del beneficio, a condizione che siano verificati gli elementi fattuali da essi emergenti, le eventuali allegazioni difensive - anche relative alla sussistenza di cause di giustificazione o di non punibilità della condotta - e gli esiti delle segnalazioni, ossia la loro eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato e l'avvio di un procedimento penale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto indicative di abitualità le precedenti cessioni riferite dall'acquirente nella fase delle indagini nonché un precedente arresto, senza accertare se le prime, mai neppure vagliate in contraddittorio, ed il secondo avessero dato avvio ad altri procedimenti).
Cass. pen. n. 18652/2025
La condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, anche quando sia meramente anticipatoria di un effetto necessitato dalla legge, non può giustificare, di per sé sola, l'applicabilità dell'art. 131-bis, cod. pen., potendo essere valorizzata solo come ulteriore criterio, accanto a quelli di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa.
Cass. pen. n. 12513/2025
Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice deve rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" ("modalità della condotta" e "esiguità del danno o del pericolo"), sussista l'"indice-criterio" della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della "non abitualità" del comportamento (nella specie, è stata esclusa l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. sia in ragione dell'esorbitante numero di autovetture stoccate, di molto superiore rispetto a quelle autorizzate, sia in presenza di precedenti violazioni in materia di inquinamento ambientale).
Cass. pen. n. 16666/2025
Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., deve essere iscritto nel casellario giudiziale e risulta visibile esclusivamente nel circuito giudiziario, senza effetti nei certificati rilasciati a richiesta del privato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione.
Cass. pen. n. 10410/2025
In tema di furto in abitazione, il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131 bis c.p. per particolare tenuità del fatto non può essere applicato quando il reato prevede una pena detentiva superiore ai limiti edittali indicati dall'art. 131 bis c.p. (minimo inferiore a due anni e massimo inferiore a cinque anni). Pertanto, nel caso di furto in abitazione, previsto dall'art. 624 bis c.p., poiché il limite minimo di pena detentiva è di tre anni e il limite massimo è di sei anni, non è possibile dichiarare il non doversi procedere per particolare tenuità del fatto. La sentenza contraria deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Cass. pen. n. 5265/2025
In tema di archiviazione, non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione avanzata dall'indagato avverso la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, disponga che il pubblico ministero formuli l'imputazione coatta.
Cass. pen. n. 4326/2025
Ai fini dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., deve essere considerato il modesto superamento della soglia di punibilità, essendo rilevante l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito.
Cass. pen. n. 19675/2024
In tema di reati tributari, l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., è possibile anche per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, a patto che il giudice di merito valuti positivamente la condotta successiva al reato, come l'integrale adempimento dell'obbligazione tributaria.
Cass. pen. n. 986/2024
Ai fini dell'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non può essere valorizzata la condotta susseguente al reato, volta al ripristino dello status quo ante, che sia frutto di un comportamento necessitato, perché conseguente all'adempimento di prescrizioni imposte dall'organo accertatore, e non invece espressione di resipiscenza e di spontanea volontà di rimediare alla propria originaria condotta illecita.
Cass. pen. n. 9170/2024
La frustrazione del desiderio di effettuare una specifica vacanza, sommata al danno prettamente economico, può configurare gravità del fatto utile a determinare l'esclusione della configurabilità della scriminante di cui all'art. 131 bis c.p. (fattispecie in cui la persona offesa era stata indotta all'esborso di quasi tremila Euro per una crociera mai effettuata, così integrando il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art. 640 c.p., per condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo).
Cass. pen. n. 7442/2024
In tema di esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., il giudice deve basare la sua valutazione sulla concreta e oggettiva offensività della condotta e non sulla presenza di precedenti penali dell'imputato, i quali rilevano solo sotto il profilo dell'abitualità del comportamento.
Cass. pen. n. 9234/2024
Ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa ai sensi dell'art. 131 bis c.p., devono coesistere entrambi i requisiti della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità della condotta. La non abitualità è ostativa qualora sussistano almeno due reati della stessa indole, mentre la particolare tenuità dell'offesa può essere esclusa dalle condizioni di cattività degli animali che produscono un ambiente malsano come la presenza di guano non rimosso da tempo e un odore nauseabondo.
Cass. pen. n. 46230/2024
Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è necessario valutare complessivamente la vicenda, inclusi elementi come l'assenza di resipiscenza dell'imputato, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti dall'art. 133, primo comma, cod. pen., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
Cass. pen. n. 42357/2024
In tema di reati di competenza del giudice di pace, sussiste l'interesse dell'ufficio del pubblico ministero, nella persona del procuratore generale distrettuale, a impugnare la sentenza con la quale il tribunale in grado di appello ha dichiarato la non punibilità per tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., anziché ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, qualora difettino i presupposti della tenuità ovvero le ragioni di inoperatività della norma da ultimo citata. (Fattispecie in cui la persona offesa si era opposta alla pronuncia di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto).
Cass. pen. n. 44348/2024
La predicabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p. è subordinata, nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, ad una valutazione olistica dell'intervento abusivo, che deve ricomprendere non solo la sua consistenza, ma, anche, altri parametri di valutazione che ne caratterizzano l'identità.
Cass. pen. n. 45803/2024
In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) deve essere esclusa quando la condotta omissiva si è protratta sistematicamente per diverse mensilità, configurando una reiterazione abituale della condotta illecita.
Cass. pen. n. 37237/2024
La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile all'ente per i fatti commessi nel suo interesse o vantaggio dagli apicali o dai soggetti sottoposti alla loro direzione ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in ragione della natura autonoma della responsabilità della persona giuridica rispetto alla responsabilità penale della persona fisica, che ha posto in essere il reato presupposto.
Cass. pen. n. 36882/2024
L'omessa pronuncia da parte della Corte d'Appello su uno specifico motivo di gravame riguardante l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. integra un vizio di motivazione che comporta l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della medesima Corte.
Cass. pen. n. 33284/2024
Ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. nei reati di frode fiscale, la condotta susseguente di pagamento del debito tributario non costituisce di per sé elemento idoneo a escludere la punibilità per tenuità del fatto quando il reato in contestazione è volto a ostacolare il controllo fiscale mediante l'occultamento di documentazione. Pertanto, la positiva condotta riparatoria dell'imputato non può essere considerata sufficiente a ridurre la gravità del reato se non affronta il pregiudizio specifico all'attività di accertamento.
Cass. pen. n. 33283/2024
In caso di realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti, è esclusa l'applicazione della speciale causa di particolare tenuità del fatto tenuto conto del rilevantissimo quantitativo di rifiuti, della loro tipologia e delle condizioni di abbandono nelle quali furono rinvenuti, indicative diuna condotta grave e protratta nel tempo, tale da determinare una situazione di pericolo per la salubrità dell'ambiente, oltre alla non occasionalità della condotta.
Cass. pen. n. 28657/2024
La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio.
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In tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., costituendo un precedente giudiziario, può essere ritenuto ostativo al riconoscimento del beneficio.
Cass. pen. n. 35320/2024
La causa ostativa della concessione della speciale tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. ricorre in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis, per cui tale disposizione non opera se in passato l'imputato ha commesso almeno due reati della stessa indole, anche se il reato concretamente dedotto in giudizio risulta di indole diversa e autonoma rispetto ai precedenti.
Cass. pen. n. 35525/2024
Ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato per acquisire rilievo, deve riferirsi allo specifico fatto di reato commesso e non ad una generica attitudine al rispetto, da parte dell'imputato, del bene-interesse tutelato dalla norma penale ed in ogni caso non potrà di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma 1, c.p.
Cass. pen. n. 29537/2024
La misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis, cod. pen., restando esclusa soltanto nell'ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto.
Cass. pen. n. 34232/2024
In caso di immissione di rifiuti liquidi in un corso d'acqua, va esclusa la particolare tenuità del fatto in considerazione dell'entità del danno e del pericolo - con riferimento all'elevata estensione della zona oggetto degli sversamenti, alla consistenza e alla durata nel tempo degli stessi - oltre che della negligenza riscontrata a carico del contravventore; inoltre, i comportamenti successivi dell'agente, anche quando diretti alla riparazione del danno, all'eliminazione delle sue conseguenze o, comunque, al ristoro dei danneggiati, non possono di per sé rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto.
Cass. pen. n. 30042/2024
Ai fini dell'applicabilità al delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, la rilevanza dell'offesa deve essere apprezzata avuto riguardo alle modalità ingannatorie della condotta falsa od omissiva, ossia alla sua idoneità a trarre in inganno il giudice all'atto della presentazione dell'istanza.
Cass. pen. n. 33089/2024
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen., disponga l'archiviazione parziale per infondatezza della notitia criminis in ordine ad una parte della contestazione provvisoria, accogliendo poi nel resto la richiesta di archiviazione per tenuità del fatto.
Cass. pen. n. 23623/2024
In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la disposizione di cui alla l. 8 agosto 2019,n. 77, di conversione del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, che, a modifica dell'art. 131-bis c.p., ha stabilito che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis c.p. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, non si applica ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore in data 10 agosto 2019, trattandosi di disciplina più sfavorevole incidente su norme sostanziali.
Cass. pen. n. 23582/2024
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, cod. pen. per violazione degli artt. 3, 24 e 111, commi 4 e 5 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui consente al giudice, ove ritenga il fatto di particolare tenuità e in presenza dei presupposti applicativi, di pronunciare d'ufficio sentenza di non doversi procedere senza che sia necessaria, quindi, una richiesta del difensore o senza il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
Cass. pen. n. 19567/2024
La sentenza di appello che applica la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, poiché concorre a definire in concreto la responsabilità dell'imputato, dispiega i suoi effetti anche sulla entità del danno risarcibile e pertanto, in forza dell'effetto devolutivo dell'appello, impone al giudice di rideterminare anche di ufficio la somma liquidata in primo grado sulla base di differenti parametri di offensività del fatto.
Cass. pen. n. 22806/2024
La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare solo a condizione che l'omessa corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità; in caso contrario, se l'inadempimento si è protratto nel tempo con reiterate omissioni, la causa di non punibilità non potrà trovare applicazione.
Cass. pen. n. 21068/2024
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) è applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, a condizione che l'omessa corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità.
Cass. pen. n. 19132/2024
In tema di particolare tenuità del fatto, nel caso in cui la derubricazione del reato contestato sia stata operata dal giudice dell'appello in sentenza senza aver sollecitato il contraddittorio sul punto, la relativa garanzia difensiva implica che, se la fattispecie ritenuta d'ufficio preveda limiti edittali che rendano astrattamente applicabile l'art. 131-bis cod. pen., l'imputato possa invocare per la prima volta davanti alla Corte di cassazione l'applicazione della speciale causa di non punibilità.
Cass. pen. n. 15070/2024
La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- bis cod. pen., in quanto, essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica.
Cass. pen. n. 14073/2024
In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente, con esclusione, tuttavia, di quelli estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., conseguendo all'estinzione del reato anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna.
Cass. pen. n. 24326/2024
In caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione per sopravvenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale, rispetto ai reati commessi successivamente al 1 gennaio 2020, per i quali opera la causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del procedimento ex art. 344-bis cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 13657/2024
In tema di particolare tenuità del fatto, il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici.
Cass. pen. n. 8979/2024
Il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa richiede necessariamente un esito positivo della valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 131-bis cod. pen. sono in realtà cumulativi per pervenire ad un giudizio di particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ed invece alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi.
Cass. pen. n. 16138/2024
In tema di archiviazione, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, a seguito di richiesta del pubblico ministero di archiviazione per irrilevanza penale del fatto, disponga l'archiviazione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non è viziata da nullità purché nel provvedimento di fissazione dell'udienza camerale abbia espressamente informato le parti della necessità di valutare la possibilità di archiviazione per particolare tenuità del fatto.
Cass. pen. n. 9858/2024
In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore abbia commesso altri reati della stessa indole, per tali intendendosi quelli che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi che li hanno determinati. (Fattispecie in cui si è ritenuta abituale la condotta di chi, condannato per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, annoverava plurimi precedenti per il delitto di evasione).
Cass. pen. n. 8348/2024
È inapplicabile l'art. 131-bis, comma 1, cod. pen. nel testo modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con riguardo alla valutazione della condotta susseguente al reato ove alla data della pronuncia di appello la novella non era ancora entrata in vigore, ai sensi dell'art. 6, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Cass. pen. n. 5113/2023
La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto istituto di natura sostanziale, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica, relativi a reati commessi in precedenza.
Cass. pen. n. 51558/2023
Ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p. ritenuto, evidentemente, decisivo.
Cass. pen. n. 50775/2023
Ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p. ritenuto, evidentemente, decisivo. (Nella specie è stata esclusa la configurabilità della predetta causa di esclusione della punibilità, rimarcando la gravità del fatto, consistente in un'attività di raccolta, deposito incontrollato e smaltimento di rifiuti non pericolosi - cui veniva appiccato il fuoco - provenienti anche da scarti di lavorazione, sulla base di una valutazione in senso negativo delle modalità della condotta, in ragione della quantità e della natura dei materiali illecitamente smaltiti).
Cass. pen. n. 50774/2023
Ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p. ritenuto, evidentemente, decisivo. (Nella specie è stata esclusa la configurabilità della predetta causa di esclusione della punibilità, rimarcando la gravità del fatto dello smaltimento illecito di rifiuti mediante sversamento di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da residui vegetali provenienti da un'attività di giardinaggio, sulla base di una valutazione in senso negativo delle modalità della condotta, realizzata in maniera non occasionale nell'esercizio di un'attività professionale).
Cass. pen. n. 50235/2023
In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, il giudice che emette sentenza ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione o risarcimento presentata dalla parte civile e l'accoglimento di essa costituisce il presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile.
Cass. pen. n. 396/2023
La condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, rilevante ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità, a condizione che non sia stata prospettata con l'atto di impugnazione o nel corso del giudizio di appello, sicché la Corte di cassazione, apprezzando la circostanza sopravvenuta nell'ambito del complessivo giudizio sull'entità dell'offesa, può ritenere sussistente l'esimente nel solo caso in cui siano immediatamente rilevabili dagli atti i presupposti per la sua applicazione e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali.
Cass. pen. n. 51264/2023
Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis c.p. ad opera del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sè sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133 c.p., comma 1.
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L'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., come novellato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 in ragione della natura sostanziale dell'istituto, oltre ad essere questione deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità in quanto non proponibile in precedenza, può essere rilevata dalla Corte anche di ufficio ex art. 609 c.p.p., comma 2, pur in caso di ricorso inammissibile.
Cass. pen. n. 51257/2023
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica.
Cass. pen. n. 49047/2023
La speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen è configurabile in presenza di una duplice condizione, essendo congiuntamente richieste la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., cui segue, in caso di vaglio positivo - e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell'offesa -, la verifica della non abitualità del comportamento, che il legislatore esclude nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Cass. pen. n. 51467/2023
Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
Cass. pen. n. 50427/2023
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, avverso la sentenza resa dalla Corte di cassazione in sede di giudizio di revisione, non è rilevabile la sopravvenuta applicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis, cod. pen., novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che, avendo natura sostanziale, presuppone una regiudicanda "aperta" e non può operare, quindi, con riguardo a sentenza relativa a una richiesta di revisione, trattandosi di istituto destinato a rimuovere il giudicato in ipotesi espressamente tipizzate, rispetto alle quali non rilevano le modifiche normative sopravvenute.
Cass. pen. n. 17708/2023
Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato. Tuttavia, tale parametro non potrà di per sé solo rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzato solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., posto che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, deve essere caratterizzata da un'offensività minima.
Cass. pen. n. 47926/2023
La causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. non è applicabile nel caso in cui l'agente abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima contemplate dall'art. 61 c.p., comma 1, n. 5. Nel caso di specie l'aggravante della minorata difesa è stata contestata in fatto in relazione al reato di cui all'art. 640 c.p. con conseguente inapplicabilità dell'invocata causa di esclusione della punibilità.
Cass. pen. n. 44900/2023
In tema di patrocinio dei non abbienti, la circostanza aggravante del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per l'avvenuta ammissione al beneficio in mancanza dei requisiti, non osta, "ex se", al riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Cass. pen. n. 43941/2023
La nuova formulazione dell'articolo 131-bis del c.p., come introdotta dalla riforma Cartabia (decreto legislativo n. 150 del 2022), prescrive di valutare anche la condotta successiva dell'imputato. Tale condotta susseguente al reato costituisce elemento suscettibile di valutazione nell'ambito del giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la concreta applicabilità dell'esimente, rilevando peraltro ai fini dell'apprezzamento dell'entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo, dovendosi invece escludere che la condotta susseguente possa venire in considerazione come indice della capacità a delinquere dell'agente, così da consentire di valorizzare negativamente condanne intervenute per fatti-reato successivi. In altri termini, la condotta susseguente al reato, per essere valutata negativamente ai fini dell'applicazione della non punibilità ex articolo 131-bis del c.p., deve incidere effettivamente sull'offesa, aggravandola, mentre devono ritenersi inconferenti rispetto al giudizio sull'entità dell'offesa comportamenti successivi che si limitino a manifestare la capacità a delinquere [per l'effetto, la Corte ha annullato con rinvio limitatamente alla causa di esclusione della punibilità di cui all'articolo 131-bis del c.p. la sentenza che l'aveva negata valorizzando negativamente condanne per fatti successivi a quello oggetto del procedimento).
Cass. pen. n. 46812/2023
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore. Pertanto, in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile.
Cass. pen. n. 41894/2023
È preclusa l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nei soli casi - tassativi – di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Cass. pen. n. 41855/2023
L'istituto di cui all'art. 131 bis c.p. ha natura sostanziale ed è applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e - solo per questi ultimi la relativa questione, in applicazione dell'art. 2 c.p., comma 4 e art. 129 c.p.p., è deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609 c.p.p., comma 2, anche nel caso di ricorso inammissibile.
Cass. pen. n. 8047/2023
La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti.
Cass. pen. n. 46925/2023
La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sè ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis c.p. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti.
Cass. pen. n. 46924/2023
In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, le modifiche apportate all'art. 131-bis cod. pen. dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, operano retroattivamente, derivandone che, in relazione ai procedimenti definiti con sentenza emessa in data anteriore all'entrata in vigore delle predette modifiche, la Corte di cassazione deve verificare direttamente l'applicabilità dell'istituto nel giudizio di legittimità, senza disporre il rinvio del processo nella sede di merito.
Cass. pen. n. 48849/2023
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133 c.p., comma 1, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., comma 1, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
Cass. pen. n. 36006/2023
Per effetto del principio della formazione progressiva del giudicato, che copre, in conseguenza del giudizio della Corte di Cassazione di parziale annullamento, i capi della sentenza ed i punti della decisione impugnati che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, così come disposto dall'art. 624 c.p.p., il giudice del rinvio è tenuto esclusivamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, senza poter dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale.
Cass. pen. n. 37046/2023
La particolare tenuità del fatto costituisce una causa di non punibilità atipica per gli effetti negativi che produce per l'imputato (anzitutto la possibile rilevanza nei giudizi civili ed amministrativi ed, ancora, l'iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale) e la sua applicazione presuppone, tra l'altro, l'accertamento della responsabilità penale ossia l'accertamento dell'esistenza del reato e della sua attribuibilità all'imputato. Ciò spiega la ragione per la quale la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., sia perché diverse sono le conseguenze che scaturiscono dai due istituti, sia perché il primo di essi estingue il reato, mentre il secondo lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica. Perciò, la questione del concorso tra le due cause di estinzione del reato e non punibilità può porsi solo quando le stesse siano entrambe contemporaneamente applicabili "in partenza", con la conseguenza che - quando, la Corte di cassazione, non essendosi verificata la causa estintiva della prescrizione del reato, annulli la sentenza con rinvio al giudice di merito per l'applicabilità o meno dell'art. 131-bis cod. pen. (e quindi al cospetto di un annullamento parziale avente ad oggetto statuizioni diverse ed autonome rispetto al riconoscimento dell'esistenza del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato) - nel giudizio di rinvio non può essere dichiarato prescritto il reato quando la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza di annullamento parziale.
Cass. pen. n. 38909/2023
In tema di abusi edilizi, la presentazione dell'istanza di regolarizzazione del titolo edilizio proveniente dal responsabile può configurare quell'apprezzabile condotta susseguente alla commissione del reato cui dopo la riforma del D.Lgs. n. 150/2022 si può riconoscere rilevanza per qualificare il fatto non punibile in ragione della sua particolare tenuità.
Cass. pen. n. 36574/2023
Se è ben vero che l'art. 131-bis, comma 2, c.p. contempla, tra le condizioni ostative al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, i casi in cui l'autore del fatto abbia agito per motivi abietti o futili o con crudeltà "anche nei confronti degli animali", è altrettanto vero che tale divieto non è applicabile ove il reo, pur causando gravi sofferenze agli animali, non li sottoponga a vere e proprie sevizie, atteso che, in tali caso, il reato non è sorretto dal dolo ma dalla colpa, elemento questo non compatibile con la crudeltà o i motivi abietti o futili.
Cass. pen. n. 32962/2023
La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile alle contravvenzioni previste dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel caso in cui sia stata attivata la procedura estintiva di cui all'art. 318-bis e ss. d.lgs. citato, ma non siano state ottemperate dall'imputato le prescrizioni impartitegli, dovendo essere valutata negativamente la sua condotta susseguente al reato e in quello in cui l'organo di controllo, a fronte della richiesta di ammissione dell'imputato, abbia motivatamente escluso che ne ricorressero i presupposti, non potendo ritenersi di particolare tenuità un danno o pericolo concreto e attuale tale da non consentire la definizione agevolata.
Cass. pen. n. 32435/2023
Quando la Corte di cassazione annulla la sentenza con rinvio al giudice di merito solo per la valutazione del l'applicabilità o meno dell'art. 131-bis cod. pen. (e quindi al cospetto di un annullamento parziale avente ad oggetto statuizioni diverse ed autonome rispetto al riconoscimento dell'esistenza del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato), nel giudizio di rinvio non può essere dichiarato prescritto il reato quando la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza di annullamento parziale.
Cass. pen. n. 38447/2023
In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, al fine di vagliare la sussistenza dei presupposti di applicazione dell'istituto, deve aversi riguardo alla pena edittale prevista per il reato, indipendentemente da eventuali riduzioni premiali per il rito prescelto.
Cass. pen. n. 39498/2023
In tema di divieto di "bis in idem", l'emissione di una sentenza o di un decreto penale di condanna non è preclusa dall'esistenza, per il medesimo fatto, di un precedente decreto di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen., non essendo quest'ultimo un provvedimento suscettibile di esecuzione o di conseguire l'irrevocabilità.
Cass. pen. n. 28031/2023
In tema di reato di omesso versamento dell'IVA, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'IVA per altrui inadempimento non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto che le emergenze processuali non hanno dato conto di quali fossero dette iniziative finalizzate alla corresponsione, nel termine, di quanto dovuto all'Erario, emergendo, anzi, al contrario, come il modus procedendi dell' impresa fosse invece del tutto improntato a operare mediante l'anticipo su fatture, strumento finanziario che viene messo a disposizione dalla banca allo scopo di soddisfare le esigenze di liquidità dell'impresa).
Cass. pen. n. 31843/2023
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. deve motivarsi con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un pericolo significativo in termini di non esiguità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non corretta la motivazione che escludeva la particolare tenuità del fatto in base alla sola sussistenza dell'aggravante dell'aver commesso il reato dopo le ore 22 e prima delle ore 7).
Cass. pen. n. 30515/2023
La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., nella formulazione novellata dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è applicabile anche ai fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, laddove consente al giudice di tenere conto della condotta del reo successiva alla commissione del reato.
Cass. pen. n. 23980/2023
Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, contenuta nell'art. 131-bis cod. pen., occorre avere riguardo al fatto storico, ovvero alla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente perché non è in questione la conformità del fatto al tipo (giacché la causa di non punibilità presuppone l'esistenza di un fatto conforme al tipo ed offensivo ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivo disvalore e questo spiega il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva.
Cass. pen. n. 28253/2023
La questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., nei mutati confini disegnati dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità, attesa la natura sostanziale dell’istituto e la connessa applicabilità retroattiva della relativa disciplina ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen. (in quanto norma di favore).
Cass. pen. n. 18029/2023
Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis c.p. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma 1, c.p.
Cass. pen. n. 29331/2023
In tema di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, il provvedimento col quale il giudice ordina l'imputazione coatta ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen., senza la previa fissazione dell'udienza camerale non è nullo né abnorme, ma è legittimamente emesso ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., se non è stata presentata opposizione o se la stessa è inammissibile, prefigurando quest'ultima norma un'ipotesi di contraddittorio camerale solo eventuale, rispetto alla quale le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. risultano applicabili solo in quanto compatibili.
Cass. pen. n. 17168/2023
L'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall'art. 131-bis cod. pen., avendo natura sostanziale, è applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge che lo ha introdotto (e quindi di quella che lo abbia esteso ad altri reati prima non ricomprendibili nel suo alveo, come nel caso della riforma Cartabia), anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione, ma solo per questi ultimi (quelli cioè nei quali il difensore del ricorrente non abbia potuto dedurre questione sull'art. 131-bis nel giudizio d'appello e neppure nei motivi di ricorso, essendo decorsi i termini relativi) la relativa questione è deducibile e rilevabile d'ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. anche nel caso di ricorso inammissibile, in applicazione degli artt. 2, comma quarto, cod. pen. e 129 cod. proc. pen. In tal caso, in cui la sentenza impugnata è anteriore all'entrata in vigore della legge che introduce l'ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del fatto, l'applicazione dell'istituto nel giudizio di legittimità va ritenuta o esclusa senza rinvio del processo nella sede di merito e se la Corte di cassazione, sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione, riconosce la sussistenza dei presupposti applicativi, dichiara d'ufficio la causa di non punibilità, ex art. 129 cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, a norma dell'art. 620, comma primo lett I), cod. proc. pen. Viceversa, quando non si discute dell'applicazione della sopravvenuta legge più favorevole, la inammissibilità del ricorso preclude la deducibilità e la rilevabilità d'ufficio della questione: ciò accade qualora, appunto, la disciplina di favore fosse già deducibile in sede di giudizio d'appello ovvero con il ricorso per cassazione e il motivo sia formulato, tuttavia, in termini inammissibili. In altri termini la rilevabilità d'ufficio della causa di esclusione della punibilità nel giudizio di legittimità è vincolata all'obbligo di applicazione della lex mitior sopravvenuta e, dunque, all'ipotesi in cui la sentenza impugnata sia anteriore alla entrata in vigore della legge modificativa.
Cass. pen. n. 20279/2023
In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, la condotta susseguente al reato, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis c.p. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, costituisce elemento suscettibile di valutazione nell'ambito del giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la concreta applicabilità dell'esimente, rilevando ai fini dell'apprezzamento dell'entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo.
Cass. pen. n. 17190/2023
La disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen., come modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c) n. 1, d.lgs. 30 ottobre 2022, n. 150, che ha introdotto più ampi parametri legali di applicabilità della causa estintiva del reato, si applica anche ai fatti reato commessi prima della entrata in vigore del citato decreto.
Cass. pen. n. 16355/2023
La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto legittimamente è esclusa in un caso di trasporto di rifiuti attraverso la sottolineatura del quantitativo dei rifiuti trasportati, dell'utilizzo di un autocarro per svolgere tale attività e del rilievo della professionalità di tale attività (presumibilmente svolta per conto di officine che avevano scelto di smaltire in modo illecito i propri rifiuti per motivi di risparmio di oneri e costi).
Cass. pen. n. 17183/2023
Il nuovo istituto dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto norma afferente ad un istituto di diritto penale sostanziale, l'art. 2, quarto comma, cod. pen., si applica retroattivamente alle nuove figure criminose desumibili quoad poenam anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma aventi ad oggetto reati commessi prima di quella data. Applicazione retroattiva che non vi è ragione di non riconoscere pure per la parte della nuova disposizione che prevede la possibilità per il giudice di tenere conto della condotta del reo susseguente al reato, in quanto concernente ad un presupposto per l'applicazione di quell'istituto di diritto penale sostanziale.
Cass. pen. n. 15815/2023
L'istituto di cui all'art. 131 bis, c.p. è stato interessato dalla riforma che ha da ultimo riguardato il diritto e il processo penale (D.Lgs. n. 150 del 2022, art. 1, comma 1, lett. c), n. 1) su due differenti piani: da un lato, il legislatore ne ha previsto l'applicabilità generalizzata a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni, eliminando ogni riferimento al limite massimo della pena edittale; dall'altro, ha introdotto, tra i parametri utilizzabili dal giudice per valutare l'offensività del fatto, anche la condotta susseguente al reato. Cosicchè, ferme restando le eccezioni previste dalla norma, il nuovo istituto potrà trovare applicazione rispetto a un numero più ampio di reati. La norma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ai sensi del D.L. n. 162 del 2022, art. 6, ma sulla sua immediata operatività soccorre il diritto vivente che ha da tempo precisato la natura sostanziale dell'istituto. Pertanto, trattandosi di norma più favorevole, essa è applicabile anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della novella che l'ha riguardata, in virtù del principio generale ricavabile dall'art. 2 c.p., comma 4.
Cass. pen. n. 14514/2023
I presupposti che condizionano l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono normativamente individuati nella tenuità dell'offesa e nella non abitualità della condotta illecita, aspetti che devono imprescindibilmente coesistere. Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.
Cass. pen. n. 18890/2023
La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non e di per se ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
Cass. pen. n. 2486/2023
La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, che può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto ex art. 133, comma primo cod. pen. di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti.
Cass. pen. n. 9466/2023
L'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in ragione della natura sostanziale dell'istituto, oltre ad essere questione deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità in quanto non proponibile in precedenza, può essere rilevata dalla Corte anche di ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., pur in caso di ricorso inammissibile.
Cass. pen. n. 20884/2023
Nel caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale.
Cass. pen. n. 9465/2023
In merito al riconoscimento (o al diniego) della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. il giudice deve motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile. Il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen. (a seguito della entrata in vigore del D.Lgs 10 ottobre 2022 n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 D.L. 31 ottobre 2022 n. 162, anche della condotta susseguente al reato), ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. Peraltro la richiesta di applicazione della causa di non punibilità deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità, sicché la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado.
Cass. pen. n. 21981/2023
In tema di impugnazioni della parte pubblica, la sentenza che dichiara la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., emessa all'esito di giudizio abbreviato, è appellabile dal pubblico ministero senza i limiti di cui all'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza di proscioglimento, ancorché presenti marcate peculiarità.
Cass. pen. n. 12005/2023
La natura sostanziale della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, determina la sua applicazione anche per fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, riguardo ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e per solo questi ultimi, la questione, è deducibile e rilevabile d'ufficio anche nel caso di ricorso inammissibile.
Cass. pen. n. 23520/2023
Non è punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131- bis c.p. chi coltivi un esiguo numero di piante da stupefacente dal quale si ricavi un irrisorio quantitativo complessivo di dosi.
Cass. pen. n. 7573/2023
La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto istituto di natura sostanziale, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica, relativi a reati commessi in precedenza.
Cass. pen. n. 5894/2023
Ai fini dell'apprezzamento circa l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., occorre accertare che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni indicati. Di tal che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa in relazione alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo e richiede una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità del caso concreto. La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., applicabile ad ogni fattispecie criminosa, è perciò compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico, previsto dall'art. 186, comma settimo, Cod. Strada, sul rilievo che, accertata la situazione pericolosa e dunque l'offesa, resta pur sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della valutazione della gravità dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si inscrive e quale sia, in conseguenza, il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato.
Cass. pen. n. 9202/2023
In materia di reato di abbandono di animali, ove l'imputato ha chiesto il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., il giudice è tenuto a dare conto delle ragioni per le quali non ha ravvisato l'esiguità del pericolo determinato dalla condotta. Ciò soprattutto se sia accertato che i cuccioli di animale erano stati lasciati incustoditi nelle vicinanze di una struttura adeguata a soccorrerli che da lì a poco avrebbe aperto.
Cass. pen. n. 11498/2023
Deve essere riconosciuta la speciale causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità nei confronti del cittadino extracomunitario che violi il provvedimento inibitorio al reingresso nel territorio nazionale, disposto a seguito della sua espulsione in quanto irregolare, ove il reingresso sia giustificato per ragioni di salvaguardia dell'unita familiare (nella specie sposare una cittadina italiana da cui aveva avuto una figlia da lui riconosciuta), quindi con un ridotto grado di colpevolezza, sicché il suo soggiorno, per quanto preceduto da un reingresso non autorizzato, si connota per una offensività limitata in quanto suscettibile di immediata regolarizzazione.
Cass. pen. n. 23515/2023
In tema di reati tributari, l'applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto è possibile quando l'ammontare dell'imposta evasa superi dl pochissimo la soglia di punibilità. E, tuttavia, il superamento della soglia di punibilità non costituisce l'unico elemento da prendere in considerazione, dovendo il danno prodotto dalla condotta essere valutato nella sua interezza e sotto ogni profilo.
Cass. pen. n. 21183/2023
In caso di concorso di persone nel reato, ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto in capo ad un singolo partecipante alla vicenda delittuosa, occorre far riferimento alla rilevanza dell'accaduto ed alla lesione del bene giuridico protetto, essendo irrilevante la circostanza che l'apporto causale all'accaduto da parte del singolo sia stato minimale.
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In caso di lesione non minimale del bene-interesse tutelato dalla norma, l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è preclusa anche nei confronti del concorrente nel reato che, con la propria condotta, abbia recato un contributo minimo alla sua perpetrazione.
Cass. pen. n. 1933/2022
Per tracciare in via interpretativa lo statuto costitutivo dell'abitualità ostativa considerata dall'art. 131-bis, comma 3 cod. pen. tale locuzione deve essere ricostruita in termini di qualità che progressivamente si delinea e consolida nel tempo in conseguenza della realizzazione di plurime condotte omogenee, ma che non si esaurisce nella manifestazione esterna del solo dato obbiettivo di quella ripetizione. Non è corretto dunque ritenere di per sé preclusa la concreta operatività dell'istituto in questione in presenza di qualsivoglia reiterazione di comportamenti che di per sé stessi sarebbero penalmente rilevanti. L'essenza della abitualità ostativa non è data infatti dalla mera reiterazione delle condotte illecite ma va rinvenuta piuttosto nella serialità delle stesse, destinate a qualificare il soggetto che se ne rende protagonista.
Cass. pen. n. 11561/2022
Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
Cass. pen. n. 1264/2022
La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto la prima, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica.
Cass. pen. n. 41106/2022
In caso di annullamento con rinvio limitato alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, non è preclusa al giudice del rinvio, cui sia devoluta la relativa richiesta, la possibilità di dichiarare la non punibilità del fatto a norma dell'art. 131-bis cod. pen. quando l'introduzione dell'istituto sia successiva al giudizio rescindente, non essendosi sul punto formato alcun giudicato.
Cass. pen. n. 32857/2022
In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale, ai sensi dell'art. 131-bis, comma terzo, cod. pen., rilevano i reati della stessa indole dichiarati prescritti nell'ambito dello stesso procedimento, posto che l'estinzione del reato per prescrizione non elide ogni effetto penale della sentenza.
Cass. pen. n. 27595/2022
In tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen.
Cass. pen. n. 20941/2022
La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non si applica al reato di omesso versamento del contributo al mantenimento dei figli minori previsto dall'art. 570 cod. pen., essendo l'abitualità del comportamento ostativa al riconoscimento del beneficio e non rilevando la particolare tenuità di ogni singolo inadempimento.
Cass. pen. n. 18891/2022
La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti.
Cass. pen. n. 46064/2021
In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale, ai sensi dell'art. 131-bis, comma terzo, cod. pen. non rilevano i reati estinti per esito positivo della messa alla prova, conseguendo all'estinzione del reato anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna.
Cass. pen. n. 43700/2021
La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica.
Cass. pen. n. 37390/2021
La configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa dal giudice anche nel caso in cui, in relazione ad un reato punito con pene alternative, sia stata irrogata la pena pecuniaria, in quanto la valutazione richiesta ai fini dell'art. 131-bis cod. pen. diverge da quella relativa al tipo di pena da infliggere, per i criteri applicabili, le finalità perseguite ed il momento in cui deve essere espressa.
Cass. pen. n. 38954/2019
Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, ferma restando la non menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione.
Cass. pen. n. 25786/2019
In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, sussiste l'interesse dell'imputato a ricorrere avverso la sentenza dichiarativa dell'improcedibilità per particolare tenuità del fatto, emessa ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, al fine di ottenere la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela, dal momento che quest'ultima tipologia di pronuncia, comportando l'estinzione del reato e della connessa responsabilità civile, dispiega effetti più favorevoli per l'imputato. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, invece, il proscioglimento ex art. 34 del citato decreto, avendo natura esclusivamente procedimentale, non preclude al danneggiato l'esercizio dell'azione risarcitoria e restitutoria in sede civile).
Cass. pen. n. 23174/2018
La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 19159/2018
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento abituale", ostativa al riconoscimento del beneficio. (Fattispecie in tema di abuso edilizio, in cui la S.C. ha escluso l'occasionalità dell'azione illecita sulla base della continuazione diacronica tra i singoli reati, posti in essere in momenti distinti, e della pluralità delle disposizioni di legge violate).
Cass. pen. n. 15782/2018
La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere esclusa in relazione a particolari tipologie di reato e/o alla natura degli interessi protetti che mirano a salvaguardare.(In applicazione del principio, in tema di violazione di norme antisismiche, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva escluso la ricorrenza della speciale causa di non punibilità unicamente sul presupposto della natura primaria della vita umana, interesse oggetto di tutela della norma incriminatrice).
Cass. pen. n. 10995/2018
Ritenuta la continuazione tra più reati, il giudice può riconoscere le attenuanti generiche secondo i parametri "oggettivi" o "soggettivi" previsti dall'art. 133 cod. pen., sicché se la concessione richiama elementi di fatto di natura oggettiva l'applicazione sarà riferita allo specifico fatto reato senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione, mentre se gli elementi circostanziali siano riferibili all'imputato, sulla base di elementi di fatto di natura soggettiva, l'applicazione deve essere riferita indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione.(In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche venivano riconosciute sulla base del "comportamento processuale tenuto dagli imputati, ma le aveva applicate al solo reato satellite e non alla pena base).
Cass. pen. n. 10402/2018
In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, la persona offesa è tenuta ad indicare, a pena di inammissibilità, le "ragioni del dissenso" rispetto alla sussumibilità della condotta nell'ipotesi di cui all'art. 131-bis, cod. pen. e non necessariamente, come invece richiesto dall'art. 410, comma 1, cod. proc. pen. per l'opposizione alla richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, le indagini suppletive e i relativi mezzi di prova, stante la diversità tra le due ipotesi di archiviazione e le ragioni poste a sostegno delle stesse.
Cass. pen. n. 9495/2018
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non osta la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, quando le violazioni non siano in numero tale da costituire ex se dimostrazione di serialità, ovvero di progressione criminosa indicativa di particolare intensità del dolo o versatilità offensiva.
Cass. pen. n. 9204/2018
E inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento sul motivo del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in quanto siffatta causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l'istituto introdotto dall'art. 131-bis cod. proc. pen. esige un apprezzamento di merito, finalizzato al riscontro dei presupposti applicativi, incompatibile con la natura del rito).
Cass. pen. n. 5358/2018
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non osta la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, qualora questi riguardano azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo, di luogo e nei confronti della medesima persona, elementi da cui emerge una unitaria e circoscritta deliberazione criminosa, incompatibile con l'abitualità presa in considerazione in negativo dall'art. 131-bis cod. pen.
Cass. pen. n. 4123/2018
Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ai fini dell'apprezzamento della condizione della non abitualità della condotta, assumono rilievo anche i comportamenti successivi alla commissione del reato. (Fattispecie in tema di reati edilizi in cui la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione del giudice di merito che ha desunto la non abitualità del comportamento dell'imputato dalla successiva attività di demolizione, rimozione e sanatoria delle opere realizzate).
Cass. pen. n. 3817/2018
Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, non rientrando nella categoria dei provvedimenti giudiziari definitivi di cui all'art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, non è soggetto ad iscrizione nel casellario giudiziale. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che, in caso di opposizione dell'indagato alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, l'esame del giudice non è limitato ai profili di dissenso dedotti ed alla tenuità, ma è esteso all'intera valutazione della responsabilità del soggetto indagato).
Cass. pen. n. 3353/2018
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento abituale" per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ostativa al riconoscimento del beneficio, essendo il segno di una devianza "non occasionale".
Cass. pen. n. 776/2018
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato, anche se non gravato da precedenti penali specifici, abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), anche nell'ipotesi in cui ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità. (Fattispecie di violazioni da parte del datore di lavoro di diverse disposizioni in materia di sicurezza di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 181).
Cass. pen. n. 57491/2017
La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 57108/2017
Ai fini della declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131-bis cod. pen., ove la commissione di un reato sia stata funzionale alla realizzazione di un altro ovvero, comunque, si sia inserita in una serie causale il cui sbocco sia il determinarsi di altri illeciti, nella valutazione sulla gravità del fatto bisogna tenere conto anche degli eventuali reati connessi, anche se siano stati oggetto di una dichiarazione di prescrizione. (Fattispecie in tema di reati edilizi).
Cass. pen. n. 55450/2017
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in relazione al reato di cui all'art. 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che sanziona l'assunzione di lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, qualora i lavoratori illegalmente assunti siano più d'uno, configurandosi, in tal caso, una particolare forma di continuazione, ostativa al riconoscimento del beneficio in quanto manifestazione di un "comportamento abituale" deviante.
Cass. pen. n. 54086/2017
La misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., restando esclusa soltanto nell'ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto.
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La misura di sicurezza della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
Cass. pen. n. 53683/2017
In tema di particolare tenuità del fatto, qualora un reato di competenza del giudice di pace sia attratto per connessione dinanzi ad un giudice diverso, quest'ultimo potrà dichiarare la causa di improcedibilità ex art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, a meno che per il reato attraente non risulti applicabile l'art. 131-bis cod. pen., nel qual caso la causa di non punibilità opererà per tutti i reati giudicati.
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La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace. (In motivazione, la Corte ha precisato che il rapporto tra l'art.131-bis cod.pen. e l'art.34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa).
Cass. pen. n. 38849/2017
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., è applicabile ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica, a condizione che ciascuna singola condotta, isolatamente considerata, sia di lieve entità. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'irrilevanza del carattere di lieve entità di ciascun fatto, isolatamente considerato, si riferisce esclusivamente all'ipotesi di commissione di più reati autonomi e della stessa indole e non a quella di commissione di singoli reati avente ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate).
Cass. pen. n. 35590/2017
Non osta all'applicazione della causa di non punibilità costituita dalla particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) l'avvenuta commissione, da parte dell'imputato, di più reati, quando essa si sia collocata in un unico contesto spazio temporale sì da risultare frutto di un'unica volizione.
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Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non osta la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, qualora questi riguardano azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo e di luogo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva riconosciuto la causa di non punibilità in relazione ai reati di violazione di domicilio e minaccia unificati dalla continuazione).
Cass. pen. n. 28341/2017
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento deviante abituale", ostativa al riconoscimento del beneficio.
Cass. pen. n. 23419/2017
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile al reato di ricettazione anche nel caso in cui sia riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità, di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p. (Fattispecie in tema di ricettazione di un motociclo).
Cass. pen. n. 6870/2017
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è rilevabile d'ufficio in qualsiasi fase e stato del giudizio, salva la eventuale formazione del giudicato, anche implicito, idoneo ad escludere la qualificazione del fatto in termini di particolare tenuità.
Cass. pen. n. 6664/2017
L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art.131-bis cod.pen. non può essere dichiarata con riferimento al reato di abusivo esercizio di una professione, in quanto tale delitto presuppone una condotta che, in quanto connotata da ripetitività, continuità o, comunque, dalla pluralità degli atti tipici, è di per sé ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità.
Cass. pen. n. 4852/2017
In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, quale prevista dall'art. 131 bis c.p., l'elemento ostativo costituito dalla commissione di più reati della stessa indole può essere ravvisato anche quando trattisi di reati avvinti dal vincolo della continuazione e presi in considerazione, come tali, nell'ambito del medesimo procedimento penale.
Cass. pen. n. 46567/2016
Il giudice dell'esecuzione non può applicare retroattivamente la disciplina di favore della particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., poiché trattandosi di causa di non punibilità che non esclude la sussistenza del reato, non può applicarsi la disciplina in materia di successione delle leggi penali di cui all'art. 2 cod. pen.
Cass. pen. n. 45996/2016
Nel procedimento innanzi al giudice di pace non trova applicazione la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., prevista esclusivamente per il procedimento davanti al giudice ordinario.
Cass. pen. n. 40699/2016
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è applicabile anche nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace, atteso che, si tratta di una disciplina diversa e più favorevole di quella prevista dall'art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
Cass. pen. n. 40293/2016
In tema di particolare tenuità del fatto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare l'esclusione della punibilità, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., pur trattandosi di "ius superveniens" più favorevole al ricorrente.
Cass. pen. n. 38488/2016
In tema di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità per "particolare tenuità del fatto", non rilevano le soglie di punibilità previste per gli altri reati dal D.Lgs. n. 74 del 2000, ma, trattandosi di un reato di pericolo, occorre valutare la condotta in base ai criteri generali dettati dall'art. 131-bis cod. pen., con particolare riferimento alla sua reiterazione negli anni di imposta e alla messa in pericolo del bene protetto.
Cass. pen. n. 44417/2015
L'esclusione della particolare tenuità del fatto è compatibile con l'irrogazione del minimo della pena, atteso che l'art.131-bis cod.pen. può trovare applicazione solo qualora, in virtù del principio di proporzionalità, la pena in concreto applicabile risulterebbe inferiore al minimo edittale, determinato tenendo conto delle eventuali circostanze attenuanti.
Cass. pen. n. 44132/2015
La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- bis cod. pen. è applicabile anche al reato di guida in stato di ebbrezza non essendo incompatibile con il giudizio di particolare tenuità la previsione di diverse soglie di rilevanza penale all'interno della fattispecie tipica .
Cass. pen. n. 43816/2015
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 - bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di " comportamento abituale", ostativa al riconoscimento del beneficio.
Cass. pen. n. 41742/2015
L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare di ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, dovendo peraltro limitarsi, attesa la natura del giudizio di legittimità, ad un vaglio di astratta non incompatibilità della fattispecie concreta (come risultante dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali) con i requisiti ed i criteri indicati dal predetto art. 131-bis. (Nella specie, la Corte ha escluso l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, rilevando che il fatto era stato considerato dalla sentenza impugnata non episodico, né di modesto allarme).
Cass. pen. n. 40774/2015
Quando si procede per il reato di omesso versamento dell'Iva, la non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile solo se l'ammontare dell'imposta non corrisposta è di pochissimo superiore a quello fissato dalla soglia di punibilità, poiché la previsione di quest'ultima evidenzia che il grado di offensività della condotta ai fini della configurabilità dell'illecito penale è stato già valutato dal legislatore. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. per insussistenza dei presupposti sul piano oggettivo con riferimento ad un omesso versamento pari a poco più di 112.000 Euro, a fronte della soglia di punibilità fissata in Euro 103,291,30).
Cass. pen. n. 37875/2015
In tema di reati concernenti gli alimenti, il concetto di "non particolare gravità" che esclude l'applicazione delle pene accessorie previste dall'articolo 12-bis della legge n. 283 del 1962, non coincide con quello di "particolare tenuità" di cui alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 28 del 2015. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in riferimento alla condotta di detenzione per il commercio di 90 chili di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione, non ritenuta di gravità tale da giustificare la chiusura dello stabilimento).
Cass. pen. n. 33821/2015
Ai fini della rilevabilità della causa di esclusione della punibilità per particolari tenuità del fatto nel giudizio di legittimità, costituiscono elementi significativi sia le specifiche valutazioni espresse in sentenza dal giudice di merito circa l'offensività della condotta, sia l'applicazione della pena in misura pari al minimo edittale. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio una sentenza di condanna relativa al reato di cui all'art. 186, comma settimo, cod. strada, valorizzando la circostanza che questa aveva dato atto del "mancato riscontro di una condotta di guida concretamente pericolosa").