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Articolo 337 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/02/2024]

Resistenza a un pubblico ufficiale

Dispositivo dell'art. 337 Codice Penale

Chiunque usa violenza o minaccia(1) per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [339](2).

Note

(1) La locuzione violenza o minaccia costituisce un elemento essenziale della fattispecie in quanto si tratta di strumenti idonei a coartare la volontà del soggetto pubblico in grado di conferire il necessario quid di disvalore all'ipotesi delittuosa. A differenza però del delitto di violenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 336, nella figura in esame la violenza o minaccia accompagna il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, non quindi lo precede. Si deve poi trattare di violenza o minaccia idonea a impedire concretamente al funzionario il compimento dell'atto, di qui la impossibilità di configurare il reato in esame nei casi di resistenza passiva, così come nel caso di condotte di fuga, destrezza o raggiro, che non presentino tale requisito.
(2) L'art. 4 del d.lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 288 prevede una causa di giustificazione speciale secondo la quale la norma in esame risulta inapplicabile qualora il p.u. o l'i.p.s. abbia dato causa al fato preveduto, eccedendo con atti arbitrari i limi delle sue attribuzioni.

Ratio Legis

Il fondamento della disposizione in esame si ravvisa nell'esigenza di tutelare la libertà di determinazione e di azione della P.A., attraverso la tutela anche fisica dei soggetti pubblici.

Spiegazione dell'art. 337 Codice Penale

Il delitto in esame viene pacificamente descritto come plurioffensivo, in quanto lesivo sia del buon andamento della P.A., sia della libertà di autodeterminazione ed incolumità della persona fisica che esercita le pubbliche funzioni, anche il privato che, richiesto, gli presti assistenza. A tale ultima figura va infine equiparato anche il privato che proceda all'arresto in flagranza ai sensi dell'art. 383 c.p.p..

Per quanto concerne la minaccia, essa consiste nella prospettazione di un male notevole ed ingiusto, comunque idonea a determinare una costrizione del soggetto passivo, non essendo per contro sufficiente la mera reazione genericamente minatoria del privato.

Per quanto riguarda l'altro elemento costitutivo del reato, ovvero la violenza, essa va suddivisa in propria ed impropria. Per quest'ultima va intesa quando si utilizza un qualsiasi mezzo idoneo a coartare la volontà del soggetto passivo, annullandone la capacità di azione o determinazione. Per violenza propria, si intende invece l'impiego di energia fisica sulle persone o sulle cose, esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento.

La fattispecie non punisce la resistenza meramente passiva, non potendosi essa farsi rientrare nei concetti di violenza o minaccia.

Per quanto riguarda il rapporto violenza o minaccia a p.u. e resistenza a p.u., il criterio di distinzione è da ravvisarsi nel criterio temporale, per cui se la violenza o minaccia precede il compimento dell'atto da parte del pubblico funzionario si configura l'ipotesi di cui all'art. 336, altrimenti, se la condotta viene attuata durante il compimento dell'atto d'ufficio e allo scopo di impedirlo, il soggetto risponderà di resistenza ex art. 337.

Massime relative all'art. 337 Codice Penale

Cass. pen. n. 13465/2023

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, l'inciso "mentre compie l'atto del suo ufficio" presuppone una contemporaneità tra la resistenza e l'atto che non si esaurisce nell'istante in cui quest'ultimo si perfeziona, ma ricomprende necessariamente anche le fasi immediatamente precedenti e successive, purché direttamente funzionali alla completezza dello stesso.

Cass. pen. n. 24247/2022

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, è irrilevante, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato, l'inconsapevolezza dello specifico atto d'ufficio che il pubblico agente debba eseguire, quando sia comunque percepibile che si tratta di attività "lato sensu" di controllo della persona, anche ai soli fini di identificazione o di semplice pedinamento.

Cass. pen. n. 29614/2022

Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale lo strattonare o il divincolarsi posti in essere da un soggetto onde impedire il proprio arresto, ogni qualvolta quest'ultimo non si limiti a una mera opposizione passiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma impieghi la forza per neutralizzarne l'azione e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga.

Cass. pen. n. 2608/2021

L'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., consistente nell'aver commesso il fatto nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio, è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'aggravante in esame introduce un elemento specializzante, riferito alle condotte poste in essere contro una particolare categoria di pubblici ufficiali, il cui disvalore non è assorbito da quello della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 337 cod. pen.).

Cass. pen. n. 32903/2021

In tema di misure di prevenzione, può ritenersi socialmente pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il soggetto che risulti dedito, in maniera non occasionale, alla commissione di fatti criminosi la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali, ma connessi alla preservazione dell'ordine e della sicurezza della collettività, quali condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto indicativi di pericolosità fatti di reato di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen.)

Cass. pen. n. 25314/2021

L'art. 393-bis cod. pen. prevede una causa di giustificazione fondata sul diritto soggettivo, costituzionalmente garantito, del privato di reagire all'atto arbitrario del pubblico agente, sicché è configurabile anche nella forma putativa di cui all'art. 59, comma quarto, cod. pen., quando il soggetto versi nel ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto ingiustamente persecutorio del pubblico ufficiale, non potendo rilevare, invece, l'errore di diritto.

Cass. pen. n. 13160/2020

Integra il concorso morale nel delitto di cui all'art. 337 cod. pen. la condotta di chi, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere con violenza da altra persona nei confronti di pubblici ufficiali, rafforzi l'altrui azione offensiva, o ne aggravi gli effetti, pronunciando espressioni intimidatorie all'indirizzo di taluno dei soggetti passivi.

Cass. pen. n. 9932/2020

Non integra il reato di cui all'art. 615-bis cod. pen. la ripresa fotografica da parte del pubblico ufficiale di comportamenti che si svolgono in luoghi di privata dimora i quali siano liberamente osservabili dall'esterno senza ricorrere a particolari accorgimenti, in quanto la tutela della riservatezza del domicilio è limitata a ciò che ivi si compie in modo da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei. (Fattispecie relativa al reato di resistenza a pubblico ufficiale, rispetto al quale è stata esclusa, ai sensi dell'art. 393-bis cod.pen., l'arbitrarietà della ripresa fotografica effettuata da vigili urbani, attraverso il cancello semiaperto della proprietà del ricorrente, al fine di verificare se fossero in corso di realizzazione abusi edilizi).

Cass. pen. n. 5459/2020

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessario, ai fini dell'integrazione del delitto, che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, indipendentemente dall'esito, positivo o negativo, di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati. (Fattispecie relativa a un imputato che aveva tentato di fuggire durante un controllo dei carabinieri, rivolgendo inoltre ai predetti minacce di morte per indurli a lasciarlo andare e cercando di forzare con la propria auto il posto di blocco).

Cass. pen. n. 41408/2019

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga, alla guida di un'autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada.

Cass. pen. n. 40981/2018

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio.

Cass. pen. n. 52725/2017

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un unico reato e non il concorso formale omogeneo di reati, la violenza o la minaccia nei confronti di più pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, posta in essere nel medesimo contesto fattuale per impedire il compimento di uno stesso atto di ufficio o di servizio, atteso che il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è il regolare svolgimento dell'attività della P.A. e non l'integrità fisica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Cass. pen. n. 40952/2017

È configurabile l'esimente della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale qualora il privato opponga resistenza ad un pubblico ufficiale che pretende di eseguire presso il suo domicilio una perquisizione finalizzata, ai sensi dell'art. 4 legge 22 marzo 1975, n.152, alla ricerca di armi e munizioni fondata su meri sospetti e non su dati oggettivi certi, anche solo a livello indiziario, circa la presenza delle suddette cose nel luogo in cui viene eseguito l'atto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la mancata convalida dell'arresto per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen. all'imputato per essersi opposto alla perquisizione disposta dopo la contestazione di una contravvenzione al codice stradale, senza che fossero emersi indizi significativi circa il possesso di armi o di oggetti atti ad offendere).

Cass. pen. n. 39341/2017

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un unico reato e non il concorso formale omogeneo di reati, la minaccia nei confronti di più pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, posta in essere nel medesimo contesto fattuale per impedire il compimento di uno stesso atto di ufficio o di servizio. (Fattispecie in cui l'imputato pronunciava espressioni minacciose nei confronti di due poliziotti per allontanarli dal proprio bar e impedire loro di concludere un controllo amministrativo).

Cass. pen. n. 35227/2017

La resistenza o la minaccia adoperate nel medesimo contesto fattuale per opporsi a più pubblici ufficiali non configura un unico reato di resistenza ai sensi dell'art. 337 cod. pen., ma un concorso formale omogeneo di reati e dunque tanti distinti reati quanti sono i pubblici ufficiali operanti, giacché la resistenza, pur ledendo unitariamente il pubblico interesse alla tutela del normale funzionamento della pubblica funzione, si risolve in distinte offese al libero espletamento dell'attività funzionale di ciascun pubblico ufficiale.

Cass. pen. n. 51576/2016

Il delitto di rapina impropria concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, qualora la violenza è strumentale al conseguimento dell'impunità e la qualità del destinatario della violenza è nota al soggetto agente. (Fattispecie in cui gli autori di un tentato furto, al fine di sfuggire alle forze dell'ordine, avevano lanciato la propria autovettura contro quelle delle pattuglie intervenute, cagionando lesioni personali ad uno degli agenti).

Cass. pen. n. 6069/2015

Ai fini della configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario che la violenza o la minaccia sia usata sulla persona del pubblico ufficiale, ma soltanto che sia stata posta in essere per opporsi allo stesso nel compimento di un atto di ufficio, con la conseguenza che è sufficiente anche la violenza sulle cose, la quale non è però configurabile quando la condotta si traduce in un mero atteggiamento di resistenza passiva. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato in relazione a condotta consistita nel puntare i piedi e le mani su di un'auto della polizia per evitare di essere caricato sulla stessa e di essere così condotto negli uffici di p.s.).

Cass. pen. n. 52005/2014

Gli ufficiali ed agenti della Polizia di Stato sono considerati in servizio permanente nel senso che non cessano dalla loro qualifica di pubblici ufficiali pur se liberi dal servizio, essendo anche in tali circostanze tenuti ad esercitare le proprie funzioni, ove si verifichino i presupposti di legge. (Fattispecie relativa al delitto di cui all'art. 337 c.p., posto in essere con calci e strattoni in danno di un poliziotto, nonostante questi, in tenuta da spiaggia, si fosse tempestivamente qualificato).

Cass. pen. n. 38786/2014

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, il dolo specifico si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira dall'agente.

Cass. pen. n. 18957/2014

La verifica dell'arbitrarietà dell'atto del pubblico ufficiale, necessaria ai fini del riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 4 D.Lgs. 14 settembre 1944, n. 288, (attualmente, art. 393 bis, cod. pen.) è legata al rapporto di proporzione ed adeguatezza intercorrente tra l'iniziativa assunta e la situazione che la legittima, nel senso che quanto maggiore è la sproporzione dell'atto rispetto alla finalità legittimante, tanto maggiore è il sopruso utile a scriminare la reazione violenta. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, ai fini della verifica della eventuale arbitrarietà delle attività di identificazione compiute dalla polizia nei confronti di una persona, i presupposti fattuali che legittimano l'iniziativa sono diversi se il soggetto da identificare è sottoposto ad accertamento con immediatezza nel luogo in cui si trova, o, invece, è invitato a seguire gli agenti in caserma, o, ancora, è assoggettato ad accompagnamento coattivo ex art. 349 cod. proc. pen.).

Cass. pen. n. 14567/2014

È configurabile l'esimente della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale qualora il privato opponga resistenza ad un ufficiale o agente di polizia giudiziaria che pretende di eseguire una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi ed esplosivi operando sul fondamento di meri sospetti e non sulla base di un dato oggettivo certo, anche solo a livello indiziario, circa la disponibilità di tali oggetti da parte del destinatario dell'attività coercitiva di ricerca.

Cass. pen. n. 4392/2014

È configurabile l'esimente della reazione ad atti arbitrari nel caso dell'agente di polizia che, dopo la richiesta (subito adempiuta) di declinare le generalità rivolta ad un soggetto in auto, tenti con violenza di costringere quest'ultimo ad uscire dalla vettura, senza addurre giustificazioni ulteriori rispetto alle già avanzate richiesta, ed in assenza di elementi indicativi della pericolosità della persona o della commissione di attività illecite. (Fattispecie relativa a contestazione di resistenza a pubblico ufficiale).

Cass. pen. n. 49478/2013

Il reato di ingiuria non rimane assorbito in quello di resistenza a pubblico ufficiale, del quale non costituisce elemento costitutivo, nonostante la condotta ingiuriosa sia diretta allo scopo di opporsi all'azione del pubblico ufficiale, essendo tale intenzione irrilevante ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 594 cod. pen., che invece si riduce alla consapevolezza del soggetto agente di utilizzare espressioni socialmente interpretabili come offensive.

Cass. pen. n. 24554/2013

Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, non anche degli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni personali, nel qual caso è configurabile il reato di lesioni personali aggravato dall'essere stato commesso in danno di un pubblico ufficiale, che può concorrere con il primo. (Fattispecie in cui, dopo un iniziale spintonamento, l'imputato aveva continuato ad aggredire e strattonare un agente di polizia che gli aveva chiesto di fornire generalità e di seguirlo in ufficio).

Cass. pen. n. 10136/2013

Non integra il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. la condotta consistente nel mero divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria per sottrarsi al controllo, quando lo stesso si risolva in un atto di mera resistenza passiva, implicante un uso moderato di violenza non diretta contro il pubblico ufficiale. (Fattispecie in cui la S.C. ha riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 594 e 612 cod. pen.).

Cass. pen. n. 7928/2012

L'esimente della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale (art. 4 del D.Lgt n. 288 del 1944) è integrata ogni qual volta la condotta dello stesso pubblico ufficiale, per lo sviamento dell'esercizio di autorità rispetto allo scopo per cui la stessa è conferita o per le modalità di attuazione, risulta oggettivamente illegittima, non essendo di contro necessario che il soggetto abbia consapevolezza dell'illiceità della propria condotta diretta a commettere un arbitrio in danno del privato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrata la scriminante rispetto al delitto di cui all'art. 336 c.p., per essere stato il fatto commesso contro un pubblico ufficiale che aveva negato illegittimamente l'accesso ad atti amministrativi).

Cass. pen. n. 37749/2010

Integra il delitto di cui all'art. 337 c.p., e non quello previsto all'art. 336 dello stesso codice, la condotta di chi usi violenza o minaccia per impedire al pubblico ufficiale di compiere un atto del proprio ufficio mentre questi lo sta compiendo e non prima che inizi la sua esecuzione.

Cass. pen. n. 32852/2009

Il delitto di favoreggiamento concorre con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale nel caso in cui l'aiuto al ricercato si risolva nell'uso della violenza o minaccia al pubblico ufficiale, poiché, con lo stesso comportamento, vengono violati interessi giuridici diversi.

Cass. pen. n. 44976/2008

Non integra il delitto di resistenza di cui all'art. 337 c.p.p. la condotta ingiuriosa posta in essere, nei confronti di un pubblico ufficiale, quando essa non riveli alcuna volontà di opporsi allo svolgimento dell'atto d'ufficio e risulti priva del nesso di causalità psicologica tra l'offesa arrecata e le funzioni esercitate, ma rappresenti piuttosto l'espressione di uno sfogo di sentimenti ostili e di disprezzo, da inquadrare nell'ipotesi di oltraggio già prevista dall'art. 341 c.p. e abrogata dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205. (Fattispecie in cui l'imputato, senza porre in essere alcun comportamento violento o minaccioso, si è limitato ad ingiuriare gli agenti operanti in occasione di un controllo sulla sua autovettura ).

Cass. pen. n. 38566/2008

È configurabile il reato di resistenza a pubblico ufficiale, e non quello previsto dall'art. 336 c.p., nella condotta di colui che minaccia un agente di polizia per opporsi all'esecuzione di un sequestro, quando dopo l'apprensione materiale della res sia ancora necessario provvedere alla compilazione degli atti conseguenti al sequestro.

Cass. pen. n. 37352/2008

Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 337 c.p., è necessario il verificarsi di atti positivi d'aggressione o di minaccia che impediscano al pubblico ufficiale di compiere l'atto del proprio ufficio, rimanendo al di fuori della fattispecie un comportamento di mera disobbedienza o resistenza passiva. (Fattispecie in cui l'imputata non aveva spontaneamente aderito all'invito rivoltole di seguire gli agenti di P.S. presso il Commissariato, ma era rimasta aggrappata al braccio di uno di essi e, quindi, introdotta di peso nell'autovettura di servizio ).

Cass. pen. n. 36162/2008

È configurabile la scriminante di cui all'art. 4 del D.Lgs.lgt. n. 288 del 1944 nel caso di resistenza opposta ad un pubblico ufficiale nell'esecuzione della misura dell'accompagnamento coattivo di cui all'art. 349 c.p.p. in difetto dei presupposti previsti dal quarto comma di detto articolo, costituiti dal rifiuto del soggetto di farsi identificare ovvero dalla sussistenza di sufficienti elementi per ritenere la falsità delle generalità o dei documenti di identificazione da lui forniti.

Cass. pen. n. 35845/2008

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, non ha carattere arbitrario, al fine della configurabilità della scriminante prevista dall'art. 4 del D.L.vo 14 settembre 1944 n. 288, la richiesta effettuata dai carabinieri alla persona, già identificata, trovata in possesso di stupefacente, di seguirli in caserma per le operazioni di sequestro, trattandosi di richiesta funzionale alla compilazione dei relativi verbali e agli adempimenti connessi.

Cass. pen. n. 32906/2007

Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di chi si frapponga fisicamente tra forze dell'ordine postesi all'inseguimento di un pregiudicato per catturarlo e quest'ultimo (nella specie realizzata da più persone in concorso mediante la creazione di una «barriera umana»).

Cass. pen. n. 2803/2007

Non è configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 6 c.p. nella condotta del latitante che commette il reato di resistenza a pubblico ufficiale per opporsi all'esecuzione della misura cautelare.

Cass. pen. n. 41936/2006

Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza consiste in un comportamento idoneo ad opporsi, in maniera concreta ed efficace, all'atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, sicché deve rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida di un'autovettura, anziché fermarsi all'alt intimatogli dagli agenti di polizia, si dia alla fuga ad altissima velocità e, al fine di vanificare l'inseguimento, ponga in essere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo.

Cass. pen. n. 38952/2006

La legittima reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale, prevista dall'art. 4 del D.Lgt. 14 settembre 1944 n. 288, ha natura di causa di giustificazione che esclude il carattere antigiuridico della condotta. (Fattispecie relativa ad imputazioni di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate dal fine di commettere il primo reato (art. 61 n. 2 c.p.), nella quale la Corte, esclusa la antigiuridicità del delitto di resistenza per il ricorrere della causa di giustificazione, ha ritenuto conseguentemente insussistente la contestata aggravante e osservato che il reato era procedibile a querela).

Cass. pen. n. 36009/2006

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, è applicabile la scriminante di cui all'art. 4 del D.L.vo 14 settembre 1944, n. 288 anche in presenza di un comportamento sconveniente e prepotente del pubblico ufficiale, dovendosi qualificare come «atto arbitrario» il consapevole travalicamento da parte del pubblico ufficiale dei limiti e delle modalità entro cui le pubbliche funzioni devono essere esercitate. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto scriminata la condotta di un automobilista che aveva opposto resistenza ad un vigile urbano che, con arroganza e fare autoritario, lo aveva afferrato per un braccio per condurlo presso gli uffici della polizia municipale al fine di identificarlo e contestargli formalmente la violazione del divieto di sosta).

Cass. pen. n. 35376/2006

La resistenza o la minaccia adoperata nel medesimo contesto per opporsi a più pubblici ufficiali non configura un unico reato di resistenza ai sensi dell'art. 337 c.p., ma tanti reati di resistenza — che possono essere uniti dal vincolo della continuazione — quanti sono i pubblici ufficiali in azione, giacché l'azione delittuosa si risolve in altrettante e distinte offese al libero espletamento dell'attività da parte di ogni pubblico ufficiale coinvolto.

Cass. pen. n. 10899/2006

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la minaccia può essere integrata anche attraverso il ricorso a mezzi indiretti, purché la pubblica funzione ne risulti impedita o soltanto ostacolata. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che la minaccia fosse integrata dalla presenza sui luoghi oggetto di verifica di cani ringhianti di proprietà dell'imputato, costituenti ostacolo alle operazioni peritali).

Cass. pen. n. 28347/2004

In forza del combinato disposto degli artt. 133 e 134 del T.U.L.P.S., la guardia giurata particolare, previa autorizzazione prefettizia, può essere destinata soltanto alla vigilanza e alla custodia di entità patrimoniali, rivestendo la qualifica di incaricato di pubblico servizio allorché svolga attività complementare a quella istituzionalmente affidatagli. Ne consegue che non potendo derivare tale qualità dall'esplicazione di un servizio posto al di fuori dei compiti di istituto, non è configurabile il reato di cui all'art. 337 c.p. nei confronti della guardia giurata che, incaricata del servizio di vigilanza di un comprensorio privato, sia intervenuta a tutela della sicurezza dei consorziati nel corso di una lite tra privati.

Cass. pen. n. 17701/2004

Sussiste l'elemento soggettivo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale allorché l'autore del fatto sia consapevole che il soggetto contro il quale è diretta la violenza o la minaccia rivesta la qualità di pubblico ufficiale e stia svolgendo un'attività del proprio ufficio. (In applicazione del tale principio, la S.C. ha ritenuto irragionevole e apodittica la motivazione della corte di merito, che ha cassato senza rinvio, circa la prova della sussistenza di tale elemento conoscitivo senza possibilità di errore, in capo ad un tifoso ritenuto responsabile del suddetto delitto, in quanto, durante una partita di calcio, lanciando sassi contro la tifoseria avversaria, aveva colpito alcuni agenti di polizia in abito borghese presenti sul posto, i quali si erano frapposti tra i due gruppi antagonisti allo scopo di impedire le violenze).

Cass. pen. n. 9607/2004

Sussiste ipotesi di concorso formale, ex art. 81, comma primo, c.p., fra il reato di resistenza a pubblico ufficiale e quello di tentato omicidio, stante la diversità dei beni giuridici tutelati da tali norme e le differenze qualitative e quantitative dell'esercitata violenza contro il pubblico ufficiale. Il primo di detti reati, infatti, assorbe soltanto quel minimo di violenza che si sostanzia nelle percosse e non già quegli atti che, esorbitando da detto limite minimo, e pur finalizzati alla resistenza, attentino alla vita o all'incolumità del pubblico ufficiale.

Cass. pen. n. 7176/2004

Nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale il dolo specifico si concreta nel fine di ostacolare l'attività pertinente al pubblico ufficio o servizio in atto, di talché il comportamento che non risulti tenuto a tale scopo, per quanto eventualmente illecito ad altro titolo, non integra il delitto in questione. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che minacce rivolte al pubblico ufficiale al solo fine di esprimere rabbia e preoccupazione per le conseguenze dell'atto d'ufficio in corso di compimento dovessero essere qualificate come delitto di minaccia aggravata ai sensi degli art. 612 comma primo e 61 n. 10 c.p.).

Cass. pen. n. 4929/2004

Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale può essere integrato anche da una condotta autolesionistica dell'agente, quando la stessa sia finalizzata ad impedire o contrastare il compimento di un atto dell'ufficio ad opera del pubblico ufficiale. (Fattispecie nella quale l'imputato, richiesto di esibire documenti di identificazione dei quali era privo, si è procurato volontariamente lievi lesioni ad un braccio).

Cass. pen. n. 1272/2004

Quando la violenza esercitata nei confronti di un pubblico ufficiale, al fine di opporglisi mentre compie un atto dell'ufficio, eccede il fatto di percosse e volontariamente provoca lesioni personali in danno dell'interessato, si determina un concorso tra il delitto di resistenza e quello di lesioni, e per quest'ultimo sussiste l'aggravante della connessione teleologica, a nulla rilevando che reato mezzo e reato fine siano integrati dalla stessa condotta materiale.

Cass. pen. n. 39454/2003

L'ipotesi di reato di cui all'art. 337 c.p. e quella di cui all'art. 6 bis, primo comma, della legge n. 401 del 1989, possono concorrere ove con uno o più atti si realizzino entrambe, in quanto si tratta di ipotesi di reato strutturalmente ben diverse atteso che, mentre la prima contempla atti di violenza e minaccia diretti ad opporsi a un atto di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, la seconda punisce il fatto di lanciare corpi contundenti o altri oggetti in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. (Fattispecie in cui un soggetto aveva lanciato un seggiolino contro un agente di P.S. che stava compiendo un atto del suo ufficio e, nel contempo, aveva lanciato oltre al seggiolino anche altri oggetti contundenti in modo da creare un pericolo per le persone presenti allo stadio, così determinando la lesione di due beni giuridici diversi).

Cass. pen. n. 37042/2003

Quando il comportamento di aggressione all'incolumità fisica del pubblico ufficiale non abbia la finalità di opporsi allo svolgimento dell'atto di ufficio e quando manchi un nesso di causalità psicologica tra l'offesa arrecata e le funzioni esercitate dal pubblico ufficiale, la condotta violenta non integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ma rappresenta piuttosto l'espressione di uno sfogo di sentimenti ostili e di disprezzo nei confronti del pubblico ufficiale; esso va pertanto inquadrato nell'ipotesi di oltraggio già prevista dall'art. 341 c.p., abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.

Cass. pen. n. 37041/2003

Per integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente che l'uso della violenza e della minaccia intralci l'atto di ufficio o servizio svolto dal pubblico ufficiale e l'autore del reato abbia come obiettivo di indurre questi ad astenersi dal compimento dell'atto. (Nel caso di specie, durante l'operazione di identificazione di un soggetto rinvenuto in stato di ebbrezza, alcune persone, spalleggiandosi reciprocamente con atteggiamenti minacciosi e violenti, avevano cercato di strappare dalle mani dell'agente di polizia il documento di identità, consegnato spontaneamente dalla persona in via di identificazione, per impedire il completamento dell'atto di ufficio).

Cass. pen. n. 35448/2003

Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza o minaccia deve consistere in un comportamento idoneo ad opporsi all'atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, in grado di ostacolarne la realizzazione; sicché, in mancanza di elementi che rendano evidente la messa in pericolo per la pubblica incolumità e l'indiretta coartazione psicologica dei pubblici ufficiali, non deve rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida di un'autovettura, non essendosi fermato con il segnale «rosso», aveva tentato di sottrarsi all'inseguimento degli agenti, viaggiando ad elevata velocità.

Cass. pen. n. 35125/2003

L'atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria configura violenza ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 337 c.p. e non mera resistenza passiva quando non costituisce una sorta di reazione spontanea ed istintiva alla costrizione operata dal pubblico ufficiale ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga.

Cass. pen. n. 34089/2003

L'esimente prevista dall'art. 4 del D.L.L. 14 settembre 1944 n. 288 non si identifica con l'attenuante della provocazione, ma richiede presupposti e condizioni ben diverse. Essa è inapplicabile in relazione alle sole modalità esecutive dell'adempimento di un dovere funzionale del pubblico ufficiale, richiedendo la commissione di un “atto arbitrario”, tanto che non sussiste contraddizione tra la concessione dell'attenuante della provocazione e l'esclusione dell'esimente speciale, essendo diversi, sul piano oggettivo e soggettivo, i presupposti che condizionano la configurabilità dei due istituti. E invero, nella provocazione, è sufficiente che si sia prodotto uno stato di eccitazione psichica conseguente alla percezione di un comportamento ingiusto posto in essere dalla vittima del reato, mentre per l'esimente dell'atto arbitrario del pubblico ufficiale è necessario dimostrare che il comportamento di costui, causa della reazione offensiva, si sia posto completamente al di fuori della sua funzionale attività e abbia manifestato, nel contempo, una pervicace intenzione di eccedere dalle proprie attribuzioni per perseguire mere finalità vessatorie. (Fattispecie in tema di resistenza a p.u.).

Cass. pen. n. 31716/2003

Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza consiste in un comportamento idoneo ad opporsi, in maniera concreta ed efficace, all'atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, sicché deve rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida di un'autovettura, anziché fermarsi all'alt intimatogli dagli agenti della Polizia, si dia alla fuga ad altissima velocità e, al fine di vanificare l'inseguimento, ponga in essere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo.

Cass. pen. n. 24623/2003

In tema di rapporti tra le ipotesi delittuose previste dagli artt. 336 e 337 c.p. allorquando la violenza o la minaccia realizzata dall'agente nei confronti del pubblico ufficiale è usata durante il compimento dell'atto d'ufficio, per impedirlo, si ha resistenza ai sensi dell'art. 337 c.p., mentre si versa nell'ipotesi di cui all'art. 336 c.p. allorquando la violenza o la minaccia è portata contro il pubblico ufficiale per costringerlo ad omettere un atto del suo ufficio anteriormente all'inizio di esecuzione.

Cass. pen. n. 21267/2003

Il reato previsto dall'art. 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409 che commina le pene stabilite dall'art. 1100 c.n. per la commissione di atti di resistenza contro unità della guardia di finanza, può concorrere con il reato di cui all'art 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale), atteso che pur essendo la violenza elemento costitutivo di entrambi i reati, essa è esercitata ai sensi del citato art. 337 nei confronti di un pubblico ufficiale ed il bene tutelato è costituito dalla libertà morale di colui che riveste tale qualità, mentre l'altra si estrinseca contro una nave da guerra nazionale o contro unità del naviglio della guardia di finanza ed il bene tutelato è rappresentato dal normale esercizio della polizia marittima.

Cass. pen. n. 9691/2003

Gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri sono considerati in Servizio permanente e non cessano dalle loro qualità di pubblici ufficiali anche quando non sono comandati in servizio. Ne consegue che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 337 c.p., non spiega alcun effetto la circostanza che il militare fosse fuori servizio al momento del suo intervento.

Cass. pen. n. 39685/2002

In materia di atti arbitrari del pubblico ufficiale, ai fini della sussistenza dell'esimente di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 1944, non basta che il pubblico ufficiale ecceda dai limiti delle sue attribuzioni, ma è necessario altresì che tenga una condotta improntata a vessazione, sopruso, prevaricazione, prepotenza nei confronti del privato destinatario. (Nella specie la Corte ha ritenuto scriminato il comportamento del soggetto che ha opposto resistenza ad un pubblico ufficiale, il quale lo aveva privato della libertà personale oltre il tempo necessario all'identificazione, ai sensi dell'art. 11 D.L. n. 59 del 1978 convertito con modificazioni nella L. n. 191 del 1978, al fine di vessarlo e di fornire una dimostrazione della propria forza e della propria supremazia).

Cass. pen. n. 9541/2000

Qualora l'aggressione all'incolumità fisica del pubblico ufficiale non sia un di più rispetto alla condotta violenta o minacciosa atta a rendere configurabile il reato di resistenza, ma coincida con l'elemento oggettivo di tale reato e sia stata posta in essere soltanto allo scopo di ledere la suddetta incolumità, l'agente dovrà rispondere solo del reato costituito dalla lesione, consumata o tentata, di detto ultimo bene, e non anche del reato di resistenza (fattispecie in tema di tentato omicidio).

Cass. pen. n. 7014/2000

Perché l'atto del pubblico ufficiale possa dirsi arbitrario ai fini del riconoscimento della scriminante di cui all'art. 4 D.L.vo Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, non basta che esso sia posto in essere contra legem, ma è necessaria la consapevolezza di tale illegittimità da parte sia del pubblico ufficiale sia del privato. (Fattispecie in tema di resistenza a pubblico ufficiale posta in essere in occasione di un arresto in flagranza eseguito in mancanza dei presupposti di legge; della cui illegittimità non erano consapevoli né il pubblico ufficiale né l'arrestato).

Cass. pen. n. 2944/2000

Non può essere definita «resistenza passiva», come tale inidonea a rendere configurabile il reato di cui all'art. 337 c.p., la formazione, da parte di manifestanti, di una «catena umana» costituita da una doppia fila di persone che si contrappongano alle forze dell'ordine anche mediante spintoni e calci, onde impedire loro di aprire un varco per il transito di veicoli, senza che in contrario possa rilevare né l'asserita limitazione dei suddetti atteggiamenti violenti ai soli soggetti che si trovino in seconda fila né il fatto che le forze dell'ordine abbiano comunque realizzato in pochi minuti il loro obiettivo, atteso (a quest'ultimo proposito) che il reato di resistenza si consuma nel momento stesso in cui viene posta in atto la violenza o la minaccia e non occorre che l'azione consegua pienamente il suo obiettivo, essendo sufficiente che essa ostacoli attivamente il compimento, da parte del pubblico ufficiale, di un atto del suo ufficio.

Cass. pen. n. 8667/1999

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta penalmente rilevante deve intendersi rappresentata da qualsivoglia attività omissiva o commissiva che si traduca in atteggiamento, anche talora implicito, purché percepibile ex adverso, che impedisca, intralci, valga a compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente la regolarità del compimento dell'atto di ufficio o di servizio da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio e ciò indipendentemente dal fatto che l'atto di ufficio possa comunque essere eseguito. (Fattispecie in tema di lesioni arrecate al pubblico ufficiale che procedeva all'arresto).

Cass. pen. n. 3428/1999

In tema di reato di resistenza a un pubblico ufficiale, di cui all'articolo 337 c.p., qualora la funzione pubblica sia esercitata da una pluralità di pubblici ufficiali attraverso singole azioni che si integrano a vicenda, la pluralità delle contrapposte reazioni — minacciose o violente — con cui l'autore della resistenza intenda bloccare le predette complesse funzioni rientra nel paradigma del reato continuato.

Cass. pen. n. 404/1999

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, qualora l'attività violenta o minacciosa sia posta in essere da un terzo che intenda contrastare l'accompagnamento coattivo di una persona (già identificata) da parte dei carabinieri in una caserma, assumendo l'illegittimità del comportamento dei pubblici ufficiali, non può, comunque, trovare applicazione la scriminante della reazione ad atti arbitrari, in quanto la locuzione usata dal legislatore nell'art. 4 del D.L.vo Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, secondo la quale ?Non si applicano le disposizioni degli artt. 336, 337, 339, 341, 342, 343 c.p. quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari, i limiti delle sue attribuzioni”, determina una correlazione indefettibile tra persona che può invocare la scriminante e la vittima dell'arbitrio, nel senso che le due figure debbono essere necessariamente riconducibili al medesimo soggetto e presuppone un rigoroso rapporto causale fra la condotta arbitraria del pubblico ufficiale e la reazione da parte di colui che l'ha subita.

Cass. pen. n. 5995/1997

Integra gli estremi del delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta della persona che, sottoposta a controllo a bordo di un natante, si dia alla fuga recidendo la cima con la quale la propria barca era stata agganciata a quella dei pubblici ufficiali legittimamente intervenuti per un controllo.

Cass. pen. n. 2716/1997

Il criterio distintivo tra il reato di cui all'art. 337 e quello previsto dalla prima ipotesi dell'ultimo comma dell'art. 341 c.p., è costituito dallo scopo della minaccia; che, nel primo caso, è diretta ad impedire od ostacolare il compimento di un atto proprio delle funzioni del pubblico ufficiale, mentre nel secondo caso costituisce una semplice manifestazione di disprezzo e di disistima, diretta a ledere l'onore e il prestigio del pubblico ufficiale medesimo.

Cass. pen. n. 167/1997

Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse e non già quegli atti, che, esorbitando da tali limiti, siano causa di lesioni personali. In questa ultima ipotesi, l'ulteriore delitto di lesione, stante il suo carattere autonomo, concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, con l'effetto che, se l'atto di violenza, con il quale l'agente ha prodotto consapevolmente le lesioni, non sia fine a sè stesso, ma venga posto in essere allo scopo di resistere al pubblico ufficiale, si realizza il presupposto per la sussistenza dell'aggravante della connessione teleologica.

Cass. pen. n. 9208/1996

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 337 c.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede il limite minimo edittale di sei mesi di reclusione. Contrariamente a quanto può dirsi a proposito del delitto di oltraggio, che è stato oggetto di declaratoria di incostituzionalità, nella parte relativa alla determinazione di analogo minimo edittale, ad opera della sentenza n. 341 del 1994 della Corte costituzionale, nel reato di resistenza non viene in considerazione il diritto del pubblico ufficiale al rispetto della propria dignità e libertà privata, bensì il diritto-dovere della pubblica amministrazione di non subire intralci nell'assolvimento dei suoi compiti. Il livello della pena minima edittale stabilita per questo reato è pertanto congruamente correlato all'esigenza di punire adeguatamente l'offesa arrecata alla pubblica amministrazione da un tentativo diretto a impedire con violenza o minaccia l'attuazione della sua volontà.

Cass. pen. n. 8299/1996

Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza o la minaccia deve consistere in un comportamento potenzialmente idoneo ad opporsi all'atto che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio sta legittimamente compiendo e deve in modo concreto palesare il proposito di interdire od ostacolare il suo compimento, sicché deve rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida di una autovettura, dopo essersi fermato a seguito dell'ordine ricevuto, invece di esibire i propri documenti, come richiesto, si sia dato alla fuga per impedire la propria identificazione trascinando per un tratto di strada il pubblico ufficiale che cercava di trattenerlo aggrappandosi allo sportello.

Cass. pen. n. 7061/1996

La materialità del delitto di resistenza al pubblico ufficiale è integrata anche dalla violenza cosiddetta impropria, la quale, pur non aggredendo direttamente il suddetto soggetto, si riverbera negativamente nell'esplicazione della relativa funzione pubblica, impedendola o semplicemente ostacolandola. Solo la resistenza passiva, in quanto negazione di qualunque forma di violenza o di minaccia, rimane al di fuori della previsione legislativa di cui all'art. 337 c.p. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che configuri il reato di resistenza la condotta di chi, privo di patente di guida, per sfuggire alla polizia, non ottemperi all'intimatogli «alt» e diriga il proprio veicolo contro gli agenti, li eviti e prosegua in corsa spericolata nonostante l'inseguimento immediato dei medesimi).

Cass. pen. n. 756/1996

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la violenza o la minaccia deve risultare un mezzo potenzialmente idoneo ad opporsi all'atto che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio sta compiendo, anche se il colpevole non sia riuscito nel suo intento, e deve avere natura positiva ed estrinsecarsi in un'attività contro il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che palesi in modo concreto il proposito di interdire od ostacolare a quest'ultimo il compimento del proprio ufficio o servizio. Ne consegue che, a carico del comandante e del motorista di un peschereccio, correttamente è stata ritenuta l'idoneità di una repentina e deliberata manovra di navigazione, velocità sostenuta e in rotta di collisione con un elicottero dei carabinieri stazionante a pelo d'acqua, a costituire la grave minaccia intesa a ostacolare l'espletamento dell'attività di ufficio dei carabinieri, essendo la stessa diretta a costringere i militari operanti a desistere dalla loro azione di controllo in atto, per evitare il pericolo di avaria dell'aeromobile e i danni per la incolumità dei componenti dell'equipaggio dell'elicottero.

Cass. pen. n. 9490/1995

La mancanza del previo concerto non condiziona la configurabilità del concorso di persona nel reato, essendo sufficiente l'intesa anche spontanea intervenuta nel corso dell'esecuzione del fatto criminoso. (Fattispecie relativa a riconoscimento di responsabilità per i reati di cui agli artt. 110, 337, 582, 61 n. 2 c.p. in danno di un agente di polizia che, qualificatosi, dopo essere intervenuto in difesa di un soggetto aggredito da più persone, per procedere alla identificazione delle stesse, era stato a sua volta percosso a seguito dell'incitamento in tal senso rivolto da uno degli assalitori agli altri).

Cass. pen. n. 9119/1995

In tema di resistenza a pubblico ufficiale il dolo specifico si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira dall'agente.

Cass. pen. n. 3435/1994

Il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), pur costituendo delitto contro la pubblica amministrazione, è connotato nella sua esplicazione tipica da violenza o minaccia alla persona. Conseguentemente, ai fini della recidiva specifica (art. 99, comma 2, n. 1 c.p.), esso presenta caratteri fondamentali comuni rispetto ai reati di detenzione e porto abusivo di arma comune da sparo, che pure sono indicativi dell'intenzione di recare offesa alla persona. (Fattispecie in tema di misure cautelari personali, relativa al pericolo di reiterazione criminosa).

Cass. pen. n. 1464/1994

Agli effetti del reato di cui all'art. 337 c.p., costituisce violenza qualsiasi energia fisica esercitata volutamente per impedire il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale. Integra, pertanto, il delitto di resistenza l'azione di colui che mediante spintoni riesce a sottrarsi, sia pure momentaneamente, alla presa dell'agente di polizia nel tentativo di disfarsi, con la fuga, della droga che reca con sé.

Cass. pen. n. 2729/1993

In tema di rapporti tra le ipotesi delittuose previste dagli artt. 336 e 337 c.p., mentre la fattispecie tipica della resistenza consiste nella illecita reazione, posta in essere per sottrarsi ad un atto che il pubblico ufficiale sta compiendo, quella del reato di cui all'art. 336 c.p. consiste nel cercare di coartare comunque la volontà del pubblico ufficiale per costringerlo a non compiere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero a non portarlo a termine, se già iniziato. (Fattispecie in cui l'imputato non solo aveva cercato di intimorire dei pubblici ufficiali, aizzando la folla contro di loro, al fine di costringerli a non portare a termine un controllo da loro iniziato, ma aveva altresì usato violenza contro i medesimi, divincolandosi con gomitate e strattoni, per opporsi a tale controllo; la Cassazione ha ritenuto che rettamente il giudice di merito avesse ravvisato in tale comportamento gli estremi di entrambe i reati suddetti ed ha enunciato il principio di cui in massima).

Cass. pen. n. 8008/1993

L'efficacia intimidatrice di una frase, che la fa qualificare, a seconda dei casi, come reato di cui all'art. 336, o all'art. 337 ovvero all'art. 612 c.p., è direttamente proporzionale all'attuabilità del danno, che ne formi oggetto. Di conseguenza, se il male minacciato si presenta ex se, non concretamente realizzabile, non è configurabile alcuna aggressione, penalmente rilevante, alla sfera psichica del soggetto passivo. Se, però, il profferire alcune parole apparentemente minacciose manifesta, e raggiunge, l'intento dell'agente di esprimere il proprio disprezzo per l'interlocutore, esso integra, a seconda dei casi, gli estremi del reato di cui all'art. 341 o di quello di cui all'art. 594 c.p. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto che la minaccia dell'imputato di sodomizzare gli agenti operanti non presentasse alcuna oggettiva attitudine ad intimorire, ma costituisse una plateale offesa al loro prestigio e, dunque, integrasse il reato di cui all'art. 341 c.p.).

Cass. pen. n. 7573/1993

In tema di rapporti tra le ipotesi delittuose previste dagli artt. 336 e 337 c.p. allorquando la violenza o la minaccia realizzata dall'agente nei confronti del pubblico ufficiale è usata durante il compimento dell'atto d'ufficio, per impedirlo, si ha resistenza ai sensi dell'art. 337 c.p., mentre si versa nell'ipotesi di cui all'art. 336 c.p. allorquando la violenza o la minaccia è portata contro il pubblico ufficiale per costringerlo ad omettere un atto del suo ufficio anteriormente all'inizio di esecuzione del medesimo.

Cass. pen. n. 6864/1993

L'esimente di cui all'art. 4, D.L.vo Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, postulando che il pubblico ufficiale «abbia dato causa al fatto ... eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni», presuppone, da un lato, un rapporto causale tra la reazione dell'agente e la condotta arbitraria del pubblico ufficiale e che non può, quindi, farsi consistere di una mera occasionalità dovendo costituire la ragione determinante della condotta offensiva, dall'altro lato, l'illegittimità dell'azione del pubblico ufficiale, improntata ad uno scopo di vessazione e di sopraffazione che, esaurendosi di una finalità esclusivamente personale dello stesso pubblico ufficiale, intercorre il rapporto con l'ufficio pubblico in cui è inserito ed in forza del quale è conferita la qualifica pubblica.

Cass. pen. n. 11897/1992

L'art. 337 c.p. (resistenza a un pubblico ufficiale) non esige, a differenza dell'art. 336 stesso codice (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), che la violenza o la minaccia sia usata sulla persona del pubblico ufficiale, ma richiede soltanto che sia usata per opporsi allo stesso nel compimento di un atto o di un'attività del suo ufficio. Ne consegue che, a concretare il delitto di resistenza, è sufficiente anche la mera violenza sulle cose, quando sia indirizzata a turbare, ostacolare o frustrare il compimento dell'atto di ufficio. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato sosteneva la non configurabilità del reato di cui all'art. 337 c.p., che sarebbe stato ravvisato dai giudici di merito nel solo fatto di avere strappato un biglietto dalle mani dei carabinieri, dandosi alla fuga, e tentando di ingoiarlo o comunque strapparlo).

Cass. pen. n. 8666/1992

Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta del conducente di automezzo che, senza fermarsi all'alt degli agenti di polizia stradale, ne speroni violentemente e a forte velocità l'autovettura di servizio, al fine di non consentire loro l'espletamento di un atto d'ufficio.

Cass. pen. n. 7445/1992

Integra gli estremi del concorso morale nel delitto di cui all'art. 337 c.p. il comportamento di chi, vedendo altri opporre una resistenza attiva ad un pubblico ufficiale (nella specie: carabiniere in borghese che peraltro si era qualificato ed aveva mostrato il tesserino di carabiniere) per impedirgli di compiere un suo dovere, rafforzi l'altrui volontà di aggredirlo ponendo in dubbio, ad alta voce, la detta sua qualità.

L'ignoranza della qualificazione giuridica (pubblico ufficiale) della persona offesa non vale ad escludere l'elemento psicologico del delitto di resistenza quando l'agente debba necessariamente sapere che essa esercita, in atto, una determinata funzione pubblica. Ne consegue che nel caso in cui un carabiniere proclamatosi tale, cerchi di tutelare l'ordine pubblico, ostacolando il tentativo di un tifoso di invadere il campo da gioco, colui che gli opponga resistenza, o induca altri a farlo, non può legittimamente affermare che esuli, dal proprio comportamento, la volontà cosciente di usare violenza al pubblico ufficiale, assumendo di non avere compreso che si trovava alla presenza di un pubblico ufficiale nell'esercizio di una funzione tipica del di lui ufficio.

Cass. pen. n. 12268/1990

In tema di resistenza a un pubblico ufficiale, per la configurabilità del delitto, la violenza o la minaccia possono essere esercitate con qualsiasi mezzo, purché idoneo ad impedire o comunque turbare l'attività del pubblico ufficiale, ponendo al tempo stesso in pericolo la sua incolumità fisica.

Cass. pen. n. 7530/1990

Configura il delitto di resistenza ad un pubblico ufficiale l'illecita iniziativa del prevenuto di marciare con un'auto in direzione vietata, mettendo in pericolo l'incolumità degli inseguitori e di terzi, al fine di sottrarsi con la fuga alla identificazione da parte dei militari dell'arma.

Cass. pen. n. 2020/1989

Ad integrare l'elemento oggettivo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente la violenza cosiddetta impropria, che può essere esercitata anche su persona diversa dal soggetto passivo o sulle cose e che comprende nella sua lata accezione ogni comportamento idoneo ad impedire o ad ostacolare l'esplicazione della pubblica funzione. (Nella specie l'autore del reato aveva minacciato di ferirsi con i vetri di una bottiglia per ottenere che gli agenti di custodia del carcere ove egli era detenuto non compissero l'atto di consegna della sua persona ai carabinieri incaricati della traduzione presso altro istituto penitenziario).

Cass. pen. n. 8421/1988

L'azione violenta posta in essere subito dopo la sottrazione della cosa nei confronti di agenti di polizia prontamente intervenuti, integra gli estremi del reato di rapina impropria. Tale reato concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, trattandosi di violazione di due diverse disposizioni della legge penale con una unica azione, in tal caso si realizza perciò un'ipotesi di concorso formale eterogeneo di reati.

Cass. pen. n. 5297/1988

Nel reato di rapina impropria, quando l'azione violenta è strumentale anche al conseguimento della impunità, la qualità di agente di polizia nel destinatario della violenza, qualità nota al soggetto attivo, qualifica la direzione della volontà come strumentale al superamento dell'ostacolo consistente nella attività del pubblico ufficiale e concorre, pertanto, con il reato di rapina impropria, quello di resistenza a pubblico ufficiale.

Cass. pen. n. 13343/1986

Per la configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario che sia intaccata la libertà di azione del P.U., essendo sufficiente l'uso di violenza o minaccia per opporsi al compimento da parte dello stesso di un atto d'ufficio o di servizio, indipendentemente dall'effetto positivo o meno di tale azione e dal concreto verificarsi di un impedimento che ostacoli il compimento di uno degli atti predetti.

Cass. pen. n. 10490/1984

Il reato di evasione aggravata e quello di resistenza a pubblico ufficiale sono compatibili tra loro, in quanto diversi sono i beni giuridici tutelati dalle norme che li prevedono. Ne consegue che è ipotizzabile il concorso materiale tra i due reati, poiché la violenza o minaccia diretta verso il pubblico ufficiale è caratterizzata dalla qualità del soggetto passivo contro cui è indirizzata l'azione violenta o intimidatrice e dalla finalità di tutela della pubblica amministrazione cui è rivolto l'art. 337 c.p., mentre la violenza o minaccia adoperata per procurarsi l'evasione rientra nella previsione generica dei reati di percosse e di lesioni e qualifica come aggravato il reato di evasione, che ha il fine di salvaguardare la decisione dell'autorità giudiziaria.

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